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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4131/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 21.1.2025, promossa da
, con l'avv. Massimo Menenti;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente Vito Alfonso e il Controparte_1
funzionario Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: punteggio in GPS.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.4.2024, , premesso di Parte_1
essere stata inserita con riserva, in forza di ordinanza cautelare del Tar
Lazio n. 6083/2016 e quale titolare di diploma magistrale conseguito anteriormente all'anno scolastico 2001/2002, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di per le classi di concorso Pt_1
AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria), e di avere stipulato
1 in data 1.9.2018 un contratto a tempo indeterminato con l'istituto
“Rodari” di Palagiano, trasformato poi, con decreto del dirigente dell'ambito territoriale di n. 888 del 23.1.2023 – emesso a seguito Pt_1
della perenzione del ricorso al Tar Lazio n. 9778/2016 r.g. dichiarata con decreto presidenziale n. 5552/2022 – in contratto a tempo determinato fino al 30.6.2023, con contestuale cancellazione dalle GAE e con valutazione del servizio prestato ai soli fini economici, chiedeva dichiararsi il servizio svolto nella vigenza del contratto a tempo indeterminato valido anche ai fini giuridici e ordinarsi al e del merito Controparte_1
l'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Come già affermato da questo tribunale in analoga controversia con sentenza n. 1081 del 29.4.2024 (giudice estensore dott. Cosimo
Magazzino), allegata al fascicolo di parte convenuta e da intendersi qui richiamata quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove la pubblica amministrazione si avveda della illegittimità di un'assunzione,
l'atto di revoca dell'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o della inosservanza dell'ordine di graduatoria – ipotesi alle
2 quali deve equipararsi quella, qui ricorrente, di cancellazione dalla graduatoria per difetto di un valido titolo abilitante – equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, ovvero del rifiuto di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa (cfr. Cass. 27.2.2023 n. 5805,
Cass. 19.10.2020 n. 22673, Cass. 11.7.2019 n. 18699); la nullità
dell'assunzione derivante dalla violazione di norma imperativa costituisce causa di nullità del contratto di lavoro indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza (cfr. Cass. 29.7.2019 n. 20416); in tali casi non può
applicarsi l'art. 1458 c.c. (che presuppone la validità del vincolo contrattuale oggetto della risoluzione), bensì la norma eccezionale di cui all'art. 2126 c.c., sicché, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte per la prestazione di lavoro resa, di essa non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera (cfr. Cass.
5.11.2023 n.
32263 e Cass. 19.10.2020 n. 22673); ancora più specificamente, in relazione all'asserito diritto al punteggio nelle graduatorie provinciali per il servizio prestato in esecuzione di un contratto di lavoro nullo, la S.C. ha precisato che l'art. 2126 c.c. – applicabile anche alle pubbliche amministrazioni – tutela il solo contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, e in particolare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, operando in tal caso
3 la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum:
in tal senso, cfr. ancora la già citata Cass.
5.11.2021 n. 32263.
Non ravvisandosi ragioni per discostarsi da tali principi, deve negarsi il diritto dell'istante all'attribuzione, nelle GPS in cui ella è iscritta, del punteggio derivante dalla prestazione del servizio per cui è causa.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come dispositivo, previa riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.,
essendo l'amministrazione convenuta assistita, ex art. 417-bis c.p.c., da propri dipendenti.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere al resistente le spese di causa, liquidate in euro 1.760,00 per compensi professionali.
Taranto, 21.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4131/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 21.1.2025, promossa da
, con l'avv. Massimo Menenti;
Parte_1
ricorrente
contro
, con il dirigente Vito Alfonso e il Controparte_1
funzionario Marcellino Barletta;
convenuto
avente ad oggetto: punteggio in GPS.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 22.4.2024, , premesso di Parte_1
essere stata inserita con riserva, in forza di ordinanza cautelare del Tar
Lazio n. 6083/2016 e quale titolare di diploma magistrale conseguito anteriormente all'anno scolastico 2001/2002, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di per le classi di concorso Pt_1
AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria), e di avere stipulato
1 in data 1.9.2018 un contratto a tempo indeterminato con l'istituto
“Rodari” di Palagiano, trasformato poi, con decreto del dirigente dell'ambito territoriale di n. 888 del 23.1.2023 – emesso a seguito Pt_1
della perenzione del ricorso al Tar Lazio n. 9778/2016 r.g. dichiarata con decreto presidenziale n. 5552/2022 – in contratto a tempo determinato fino al 30.6.2023, con contestuale cancellazione dalle GAE e con valutazione del servizio prestato ai soli fini economici, chiedeva dichiararsi il servizio svolto nella vigenza del contratto a tempo indeterminato valido anche ai fini giuridici e ordinarsi al e del merito Controparte_1
l'attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Come già affermato da questo tribunale in analoga controversia con sentenza n. 1081 del 29.4.2024 (giudice estensore dott. Cosimo
Magazzino), allegata al fascicolo di parte convenuta e da intendersi qui richiamata quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., ove la pubblica amministrazione si avveda della illegittimità di un'assunzione,
l'atto di revoca dell'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o della inosservanza dell'ordine di graduatoria – ipotesi alle
2 quali deve equipararsi quella, qui ricorrente, di cancellazione dalla graduatoria per difetto di un valido titolo abilitante – equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, ovvero del rifiuto di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa (cfr. Cass. 27.2.2023 n. 5805,
Cass. 19.10.2020 n. 22673, Cass. 11.7.2019 n. 18699); la nullità
dell'assunzione derivante dalla violazione di norma imperativa costituisce causa di nullità del contratto di lavoro indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza (cfr. Cass. 29.7.2019 n. 20416); in tali casi non può
applicarsi l'art. 1458 c.c. (che presuppone la validità del vincolo contrattuale oggetto della risoluzione), bensì la norma eccezionale di cui all'art. 2126 c.c., sicché, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte per la prestazione di lavoro resa, di essa non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera (cfr. Cass.
5.11.2023 n.
32263 e Cass. 19.10.2020 n. 22673); ancora più specificamente, in relazione all'asserito diritto al punteggio nelle graduatorie provinciali per il servizio prestato in esecuzione di un contratto di lavoro nullo, la S.C. ha precisato che l'art. 2126 c.c. – applicabile anche alle pubbliche amministrazioni – tutela il solo contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, e in particolare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, operando in tal caso
3 la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum:
in tal senso, cfr. ancora la già citata Cass.
5.11.2021 n. 32263.
Non ravvisandosi ragioni per discostarsi da tali principi, deve negarsi il diritto dell'istante all'attribuzione, nelle GPS in cui ella è iscritta, del punteggio derivante dalla prestazione del servizio per cui è causa.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come dispositivo, previa riduzione del 20% ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.,
essendo l'amministrazione convenuta assistita, ex art. 417-bis c.p.c., da propri dipendenti.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere al resistente le spese di causa, liquidate in euro 1.760,00 per compensi professionali.
Taranto, 21.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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