Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2004, n. 31384
CASS
Sentenza 6 luglio 2004

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Massime1

L'omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen. non comporta la nullità della deposizione, a norma dell'art. 497, comma terzo cod. proc. pen. , il quale stabilisce che è prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni di cui al comma secondo, tra le quali non è compreso l'avvertimento suindicato.

Commentario1

  • 1Art. 497 - Atti preliminari all’esame dei testimoni
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    1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità. 2-bis. Gli ufficiali e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2004, n. 31384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31384
Data del deposito : 6 luglio 2004

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