Sentenza 6 luglio 2004
Massime • 1
L'omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell'art. 207 cod. proc. pen. non comporta la nullità della deposizione, a norma dell'art. 497, comma terzo cod. proc. pen. , il quale stabilisce che è prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni di cui al comma secondo, tra le quali non è compreso l'avvertimento suindicato.
Commentario • 1
- 1. Art. 497 - Atti preliminari all’esame dei testimonihttps://www.filodiritto.com/
1. I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità. 2-bis. Gli ufficiali e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2004, n. 31384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31384 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 06/07/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 1117
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 10502/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD IO e AL AN;
avverso la sentenza in data 2.12.2003 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dott. GERACI V. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 20.1.2003 il tribunale di Arezzo dichiarava EO IO e LI AN colpevoli del delitto di concorso in rapina aggravata, fondando il proprio convincimento sul riconoscimento degli imputati effettuato dai testimoni nell'incidente probatorio (che aveva confermato la ricognizione fotografica svolta nel corso delle indagini preliminari) ed in sede dibattimentale;
sulla disponibilità, da parte dell'imputato EO (accertata in occasione di successivo arresto per altra rapina), di un telefono portatile che risultava aver impegnato una stazione radio in prossimità del luogo e nella stessa data di commissione del reato per cui è processo;
sull'inattendibilità dei testi a discarico, in relazione alle dichiarazioni di alcuni dei quali disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le valutazioni di sua competenza in ordine all'eventuale sussistenza del reato di cui all'art. 372 c.p. La Corte di appello confermava integralmente la decisione di primo grado.
Con il ricorso per Cassazione gli imputati, con analoghi atti di impugnazione, deducono:
- violazione dell'art.
5.2 della legge n. 134 del 2003, per non essere stati ammessi al c.d. "patteggiamento allargato", erroneamente ritenuto dal giudice non accessibile nel giudizio di appello. La doglianza è manifestamente infondata;
la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito come il rito speciale invocato non sia percorribile nei giudizi di impugnazione (compreso, dunque, quello di appello), perché la riduzione premiale che ad esso consegue non avrebbe alcun corrispettivo in termini di economia processuale, la quale costituisce ratio giustificatrice del rito semplificato (sez. un. 24.9.2003, Petrella, rv 226073; sez. 4^, 30.9.200003, Sgubin, rv 227058). - mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; rilevano i ricorrenti come questa si sia fondata sui riconoscimenti operati dai testimoni, senza che la Corte di appello abbia tenuto conto in proposito delle carenze e contraddizioni che li caratterizzano, avendo argomentato il giudice di secondo grado in maniera palesemente illogica e viziata, non valutando unitariamente le tre fasi (indagini preliminari, incidente probatorio, dibattimento) nelle quali detti riconoscimenti si erano articolati ed erroneamente giustificando tale omissione con l'assenza, nel fascicolo per il dibattimento, degli atti di ricognizione fotografica eseguiti nelle indagini;
l'analisi unitaria, viceversa, avrebbe evidenziato il "percorso correttivo" nel senso favorevole all'accusa che ha consentito di superare dubbi ed incertezze propri delle prime ricognizioni.
Di ciò, secondo i ricorrenti, avrebbero dovuto dare atto i giudici di appello che non avrebbero potuto, per superare tale mancanza, richiamarsi semplicemente "agli atti presenti nel fascicolo del dibattimento". Lamentano, altresì, l'omessa valutazione delle censure con le quali si era evidenziato come la teste LO non avesse riconosciuto gli imputati, pur avendo ella descritto i rapinatori, nonché di quelle relative alla testimonianza GO ed alla irritualità della ricognizione effettuata nel dibattimento. Deducono, ancora, l'illogica valutazione di inattendibilità delle testimonianze a discarico UO e D'OS, nonché la nullità della testimonianza Tosto, atteso che alla teste, sospettata di falsità tanto che il verbale della relativa deposizione è stato trasmesso al pubblico ministero, non è stato rivolto l'ammonimento di cui all'art. 207 c.p.p., la cui omissione è sanzionata dal richiamato art. 497 c.p.p.. - nullità per violazione di legge (artt. 191 e 526 c.p.p.); deducono i ricorrenti come i giudici di merito, nel primo e nel secondo grado, non risolvendo le contraddizioni tra le dichiarazioni degli stessi testimoni alla rapina nonché quelle esistenti tra queste e quanto riferito dai testi della difesa, abbiano commesso un "travisamento della prova", il quale autorizza il giudice di legittimità "ad una mera comparazione fra il testo degli atti probatori ed il brano della sentenza che li menziona", da cui è derivato che siano stati utilizzati per la decisione elementi in realtà mai introdotti nel dibattimento, con violazione dell'art. 526 c.p.p.. Le doglianze, nella parte in cui non prospettano inammissibili censure in linea di fatto, sono manifestamente infondate. Osserva il collegio, innanzi tutto, come del tutto correttamente i giudici di merito abbiano fondato il proprio convincimento sulle ricognizioni di persona effettuate nell'incidente probatorio e nel dibattimento, utilizzando cioè le prove formate nel contraddittorio secondo le regole del c.d. "giusto processo"; e se la difesa, al fine di dimostrare l'inattendibilità dei testimoni, avesse voluto portare alla conoscenza del giudice i verbali degli atti assunti nelle indagini preliminari, avrebbe dovuto ritualmente effettuare le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p., unico mezzo - a parte le eccezioni previste tassativamente dalla legge, nella specie non ricorrenti - per introdurli nel dibattimento.
Altrettanto manifestamente infondata è l'eccezione di invalidità - qui reiterata - della deposizione Tosto;
l'avvertimento al teste sospettato di falsità, invero, non è adempimento previsto a pena di nullità, ne' la relativa comminatoria può farsi discendere dal richiamo operato dall'art. 207 all'art. 497 c.p.p., atteso che il rinvio è limitato al comma 2 di quest'ultima disposizione (in cui nessuna sanzione processuale si contempla) al solo scopo di specificare il contenuto dell'avvertimento medesimo. Poiché non si pone qui in discussione che la teste abbia regolarmente giurato e che le formalità che precedono la deposizione - uniche presidiate da nullità siano state ritualmente adempiute, l'atto deve considerarsi legittimamente compiuto e liberamente apprezzabile dal giudice, atteso che la deposizione del teste falso resta parte integrante del processo in cui è stata resa ed è prova in questo utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio acquisito (sez. 6^, 29.5.1990, Penna, rv 186108) e che dall'eventuale sospetto di falsità, sia esso accompagnato o meno dall'ammonimento di cui all'art. 207 c.p.p., non deriva comunque una modifica delle formalità di assunzione della deposizione, non essendo necessario procedere considerando la persona come sottoposta ad indagine (sez. 5^, 20.1.1993, De Prisco, rv 193812). Quanto al dedotto "travisamento della prova", appare evidente come i ricorrenti domandino in realtà una rivalutazione delle risultanze di causa, richiedendo una non consentita incursione, da parte di questa Corte, negli atti del procedimento;
ed a questo proposito del tutto ultronea e quindi irrilevante ai fini della decisione, a prescindere dalla sua correttezza, deve considerarsi l'affermazione ad abundantiam del giudice di primo grado di aver riscontrato direttamente la somiglianza fra uno degli imputati e un rapinatore riprodotto nei fotogrammi allegati al fascicolo.
Anche le rimanenti censure, comprese quelle relative al negativo apprezzamento delle testimonianze a discarico, prospettano una diversa e più favorevole valutazione delle prove, a fronte di un accertamento ricostruttivo dei fatti operato da entrambi i giudici di merito, le cui motivazioni si saldano, senza alcun cedimento logico o manifesta contraddizione;
ed è noto che il vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo adeguato le ragioni del convincimento del giudice (Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di euro 600,00 (seicento/00) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004