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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 56546/2023
Verbale udienza del 7 luglio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Francesco Pichierri il quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Nessuno è comparso per Roma capitale costituita
Per la pratica forense la dott.ssa Adriana Cattani
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
CO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa CO MI ha emesso la seguente SENTENZA
nel giudizio n. 56546 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 all'udienza odierna e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via Nemorense n 93 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Francesco Picchieri che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario delegato dott. Alessandro Leonardi come da procura alle liti ed elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 7 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 il ricorrente ha proposto opposizione alla
Determinazione Dirigenziale ingiuntiva n. 23831/2023/8/1/1 del 23.09.2023 per l'importo di € 1228,50 in violazione degli art.6 comma 3 del DLGS 193/2007.
L'atto opposto traeva origine dal verbale di accertamento n. 1/235 dell'8 aprile 2019
con il quale veniva contestata la violazione dall'art 6 comma 3 del Dlgs 193/2007 . A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione amministrativa con conseguente decadenza dell'obbligazione di pagamento della sanzione ai sensi dell'art 14 legge 689/81.
Deduceva inoltre l'illegittimità della sanzione per difetto di legittimazione passiva.
Costituitasi concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando la preliminare eccezione si osserva che l'art. 14 della l. 689/81 disciplina la contestazione e la notifica degli estremi della violazione amministrativa, in particolare come alternativa alla contestazione immediata, il 2 comma dell'art. 14 l.
689/81 prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento.
Di conseguenza, una violazione amministrativa sebbene sussistente di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, non potrebbe condurre all'applicazione di alcuna sanzione, qualora il relativo processo verbale di contestazione non sia stato comunicato al trasgressore, entro i termini di cui al 2 comma. Il 5 comma dell'art. 14
prevede la perentorietà del termine di cui al 2 comma del medesimo articolo,
collegando esplicitamente all'omessa notificazione nel termine prescritto l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
La regola della mancata contestazione subisce, il solo limite derivante dall'impossibilità, da parte del trasgressore, di far valere, illico et immediate, concreti elementi di fatto a suo favore attraverso il diritto di difesa che verrebbe, comunque,
tutelato dalla notifica degli estremi della violazione, dalla quale decorrono i termini per presentare scritti difensivi e documenti, secondo il disposto dell'art. 18, primo comma della legge n. 689/81.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 16412/2007
secondo cui “ la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione
di determinati atti, con relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica
funzione, a farla emergere e a portarla a conoscenza dei destinatari, allo scopo,
soprattutto di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di
difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato”.
Nel caso che ci occupa non ha dato prova della notifica del verbale CP_1
al trasgressore allegando solo copia del verbale sottoscritto dalla RG s.rl. obbligata in solido.
L'opposizione deve essere, quindi, accolta ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, rilevata la mancanza del presupposto formale legittimante all'emanazione dell' atto opposto e della relativa sanzione amministrativa.
L'esame della sola questione preliminare impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Annulla la determinazione Dirigenziale ingiuntiva n. 23831/2023/8/1/1 del 23.09.2023
per l'importo di € 1228,50 in violazione degli art.6 comma 3 del DLGS 193/2007
2)Compensa le spese di lite .
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025
Il Giudice
CO MI
II sezione civile
Nrg 56546/2023
Verbale udienza del 7 luglio 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Francesco Pichierri il quale insiste nell'accoglimento del ricorso e chiede la decisione richiamando i propri atti.
Nessuno è comparso per Roma capitale costituita
Per la pratica forense la dott.ssa Adriana Cattani
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che allega dandone lettura alle parti
Il giudice designato
CO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa CO MI ha emesso la seguente SENTENZA
nel giudizio n. 56546 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, deciso ex art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 all'udienza odierna e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma via Nemorense n 93 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Francesco Picchieri che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario delegato dott. Alessandro Leonardi come da procura alle liti ed elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale via del
Tempio di Giove n. 21.
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 7 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 l. 689/81 il ricorrente ha proposto opposizione alla
Determinazione Dirigenziale ingiuntiva n. 23831/2023/8/1/1 del 23.09.2023 per l'importo di € 1228,50 in violazione degli art.6 comma 3 del DLGS 193/2007.
L'atto opposto traeva origine dal verbale di accertamento n. 1/235 dell'8 aprile 2019
con il quale veniva contestata la violazione dall'art 6 comma 3 del Dlgs 193/2007 . A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione amministrativa con conseguente decadenza dell'obbligazione di pagamento della sanzione ai sensi dell'art 14 legge 689/81.
Deduceva inoltre l'illegittimità della sanzione per difetto di legittimazione passiva.
Costituitasi concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando la preliminare eccezione si osserva che l'art. 14 della l. 689/81 disciplina la contestazione e la notifica degli estremi della violazione amministrativa, in particolare come alternativa alla contestazione immediata, il 2 comma dell'art. 14 l.
689/81 prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento.
Di conseguenza, una violazione amministrativa sebbene sussistente di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, non potrebbe condurre all'applicazione di alcuna sanzione, qualora il relativo processo verbale di contestazione non sia stato comunicato al trasgressore, entro i termini di cui al 2 comma. Il 5 comma dell'art. 14
prevede la perentorietà del termine di cui al 2 comma del medesimo articolo,
collegando esplicitamente all'omessa notificazione nel termine prescritto l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.
La regola della mancata contestazione subisce, il solo limite derivante dall'impossibilità, da parte del trasgressore, di far valere, illico et immediate, concreti elementi di fatto a suo favore attraverso il diritto di difesa che verrebbe, comunque,
tutelato dalla notifica degli estremi della violazione, dalla quale decorrono i termini per presentare scritti difensivi e documenti, secondo il disposto dell'art. 18, primo comma della legge n. 689/81.
In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 16412/2007
secondo cui “ la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione
di determinati atti, con relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica
funzione, a farla emergere e a portarla a conoscenza dei destinatari, allo scopo,
soprattutto di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di
difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato”.
Nel caso che ci occupa non ha dato prova della notifica del verbale CP_1
al trasgressore allegando solo copia del verbale sottoscritto dalla RG s.rl. obbligata in solido.
L'opposizione deve essere, quindi, accolta ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione, rilevata la mancanza del presupposto formale legittimante all'emanazione dell' atto opposto e della relativa sanzione amministrativa.
L'esame della sola questione preliminare impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Annulla la determinazione Dirigenziale ingiuntiva n. 23831/2023/8/1/1 del 23.09.2023
per l'importo di € 1228,50 in violazione degli art.6 comma 3 del DLGS 193/2007
2)Compensa le spese di lite .
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2025
Il Giudice
CO MI