Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari, la sanzione di inefficacia della misura consegue automaticamente alla violazione dell'obbligo di integrale trasmissione all'organo del riesame di tutti gli atti presentati al giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che non sussiste alcuna possibilità di selezione da parte dell'autorità procedente ne' vi è, da parte del Tribunale, possibilità di apprezzamento sulla rilevanza degli atti non trasmessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2001, n. 13042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13042 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 23/01/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 348
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO rel. est " N. 035851/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HU SHOUDENG N. IL 06/12/1959
avverso ORDINANZA del 05/07/2000 TRIB. LIBERTÀ di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello per ann. s.r. Motivi della decisione
Avverso l'ordinanza in epigrafe, che ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. Trib. Saluzzo, applicativa di custodia cautelare in carcere nei confronti di Hu Shoudeng per attività dirette a favorire l'introduzione illegale e la permanenza in Italia di cittadini cinesi, il difensore ha, in primo luogo, dedotto la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. relativamente alla reizione dell'eccezione di sopravvenuta inefficacia del titolo coercitivo per omessa trasmissione all'organo del riesame di parte degli atti già presentati al g.i.p. ex art. 291, co. 1, c.p.p., censurando l'affermazione del tribunale secondo cui la mancata trasmissione parziale di detti atti ai sensi del comma 5^ dell'art. 309 cit. potrebbe determinare la perdita di efficacia della misura solo ove il collegio non possa prescindere, ai fini della decisione, dal loro contenuto e non sia in grado di verificare la fondatezza dell'incolpazione in base agli atti portati a sua conoscenza. Il ricorso è fondato in base a tale primo ed assorbente motivo, che, per la sua pregiudizialità, esime dal procedere alla illustrazione e disamina di tutti gli altri.
Premesso che l'ordinanza impugnata dà per pacifica la mancata trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti già presentati al g.i.p. a sostegno della richiesta di emissione del provvedimento custodiale e, segnatamente, dei documenti sequestrati all'indagato e della trascrizione di talune delle conversazioni intercettate, deve escludersi che la disciplina normativa consenta l'interpretazione adeguatrice fatta propria dai giudici "a quibus", risultando la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento custodiale automaticamente collegata alla violazione dell'obbligo di integrale trasmissione di tutti gli atti già presentati al g.i.p., senza alcuna possibilità di selezione da parte dell'autorità procedente e senza alcuna possibilità di apprezzamento, da parte del tribunale, della rilevanza degli atti non trasmessi (v., da ultimo, univocamente in tal senso, le pronunzie di questa stessa sezione 20.11.1998, Cortina, Gazzetta giur., 1999, fasc. 12, 58 e 19.11.1998, Vulluet, Arch. nuova proc. pen., 1999, 48).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la sopavvenuta inefficacia dell'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p. del Tribunale di Saluzzo in data 9.6.2000 nei confronti di Hu Shoudeng, del quale ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente dispositivo al P.G. in sede per i provvedimenti occorrenti, ex art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001