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Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 16582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16582 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TE US nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 28/10/2022 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2022, il tribunale del riesame di Napoli, adito nell'interesse di TE US avverso l'ordinanza del GI del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all'incolpazione inerente i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 DPR 309/90, confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso la predetta ordinanza TE US, mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo due motivi di impúgnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16582 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2023 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 273 comma 1 cod. proc. pen. Si contesta come le intercettazioni valorizzate non sarebbero corroborate da ulteriori elementi, così che mancherebbero gravi indizi a carico. Vi sarebbe, quindi, una carenza di motivazione, comunque inadeguata, osservandosi come non si comprenderebbe quali controlli siano stati svolti dalla polizia giudiziaria sulla base delle intercettazioni effettuate e quali elementi siano stati comunque raccolti. Si aggiunge che le intercettazioni valorizzate sarebbero inutilizzabili, atteso che non sarebbe stata rinvenibile agli atti l'autorizzazione che il GI avrebbe dovuto emettere in ordine al RIT 1327/20, sebbene il tribunale l'abbia dichiarata presente. Il difensore, inoltre, avrebbe chiesto di essere autorizzato all'ascolto tramite portale PST senza ricevere, prima della udienza di riesame, alcun riscontro e il tribunale avrebbe respinto la doglianza per carenza documentale al riguardo. Ma si oppone che la circostanza che la prodotta ricevuta informatica della citata domanda sia incompleta o imprecisa sul contenuto dell'atto non potrebbe ledere il diritto di ascolto delle captazioni. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. per assenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, a fronte del decorso di due anni dai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, nella misura in cui presuppone necessariamente riscontri rispetto alle intercettazioni raccolte, sebbene sia noto il principio per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714 - 01); peraltro, va aggiunto che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate, persino tra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 Rv. 268414 - 01). Né peraltro il ricorrente spiega in alcun modo - con deficit di specificità interna del motivo proposto, anch'esso fonte di inammissibilità della censura - per quali motivi l'assenza, peraltro meramente asserita, senza altra specificazione, di 2 elementi di riscontro, renderebbe deficitaria la motivazione. Così obliterando ogni pur doveroso onere di critica specifica del provvedimento impugnato, che, al contrario, appare ampiamente quanto puntualmente motivato anche in ordine agli ulteriori elementi, rispetto alle conversazioni captate, raccolti e valorizzati. Manifestamente infondate sono le ulteriori censure, siccome meramente assertive, circa l'assenza del decreto di autorizzazione - nonostante la precisa indicazione da parte del tribunale del suo invio mediante Tiap - e del tutto destituite di fondamento in ordine alla ritenuta mancata autorizzazione all'ascolto, posta la più che adeguata e logica risposta del collegio della cautela circa la mancata prova tanto del deposito della richiesta di ascolto che della sua tempestività. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, a fronte di una motivazione illustrativa della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari, siccome fondata sulla valorizzazione del contesto organizzato di riferimento, della dimestichezza ed esperienza criminale dimostrata, dei rapporti con il contesto malavitoso in grado di assicurare stabili rifornimenti di stupefacenti, dei precedenti penali a carico. In linea con il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/03/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Stefano Tocci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2022, il tribunale del riesame di Napoli, adito nell'interesse di TE US avverso l'ordinanza del GI del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all'incolpazione inerente i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 DPR 309/90, confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso la predetta ordinanza TE US, mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo due motivi di impúgnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16582 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2023 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 273 comma 1 cod. proc. pen. Si contesta come le intercettazioni valorizzate non sarebbero corroborate da ulteriori elementi, così che mancherebbero gravi indizi a carico. Vi sarebbe, quindi, una carenza di motivazione, comunque inadeguata, osservandosi come non si comprenderebbe quali controlli siano stati svolti dalla polizia giudiziaria sulla base delle intercettazioni effettuate e quali elementi siano stati comunque raccolti. Si aggiunge che le intercettazioni valorizzate sarebbero inutilizzabili, atteso che non sarebbe stata rinvenibile agli atti l'autorizzazione che il GI avrebbe dovuto emettere in ordine al RIT 1327/20, sebbene il tribunale l'abbia dichiarata presente. Il difensore, inoltre, avrebbe chiesto di essere autorizzato all'ascolto tramite portale PST senza ricevere, prima della udienza di riesame, alcun riscontro e il tribunale avrebbe respinto la doglianza per carenza documentale al riguardo. Ma si oppone che la circostanza che la prodotta ricevuta informatica della citata domanda sia incompleta o imprecisa sul contenuto dell'atto non potrebbe ledere il diritto di ascolto delle captazioni. 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. per assenza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, a fronte del decorso di due anni dai fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, nella misura in cui presuppone necessariamente riscontri rispetto alle intercettazioni raccolte, sebbene sia noto il principio per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714 - 01); peraltro, va aggiunto che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate, persino tra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 Rv. 268414 - 01). Né peraltro il ricorrente spiega in alcun modo - con deficit di specificità interna del motivo proposto, anch'esso fonte di inammissibilità della censura - per quali motivi l'assenza, peraltro meramente asserita, senza altra specificazione, di 2 elementi di riscontro, renderebbe deficitaria la motivazione. Così obliterando ogni pur doveroso onere di critica specifica del provvedimento impugnato, che, al contrario, appare ampiamente quanto puntualmente motivato anche in ordine agli ulteriori elementi, rispetto alle conversazioni captate, raccolti e valorizzati. Manifestamente infondate sono le ulteriori censure, siccome meramente assertive, circa l'assenza del decreto di autorizzazione - nonostante la precisa indicazione da parte del tribunale del suo invio mediante Tiap - e del tutto destituite di fondamento in ordine alla ritenuta mancata autorizzazione all'ascolto, posta la più che adeguata e logica risposta del collegio della cautela circa la mancata prova tanto del deposito della richiesta di ascolto che della sua tempestività. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, a fronte di una motivazione illustrativa della concretezza e della attualità delle esigenze cautelari, siccome fondata sulla valorizzazione del contesto organizzato di riferimento, della dimestichezza ed esperienza criminale dimostrata, dei rapporti con il contesto malavitoso in grado di assicurare stabili rifornimenti di stupefacenti, dei precedenti penali a carico. In linea con il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 12/03/2022