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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 400/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, come da memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16/11/2023, in virtù di procura generale
1 ad lites del 23/01/2023 per notaio di Roma, ed elettivamente Per_1
domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Nitto, come CP_1
da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata – decorrenza in base alle
cd finestre.
Appello avverso la sentenza n. 36/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la Pt_1
decorrenza della pensione dal 01/07/2021 secondo le previsioni della legge n. 122/2010, con vittoria di spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/06/2020, premesso CP_1
2 che presentava in data 03/12/2019 all' domanda di pensione di Pt_1
vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, co. 8, DLgs n. 503/1992; che l' non riconosceva la prestazione;
che invece sussistevano tutti i Pt_1
requisiti necessari (età anagrafica, requisito contributivo, stato invalidante); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo la condanna dell'ente all'erogazione della pensione a decorrere dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di Pt_1
controparte e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 12/01/2023, il Giudice di primo grado dichiarava la ricorrente “invalida in misura non inferiore all'80%” a decorrere da luglio 2020, con diritto alla pensione de qua a partire dal
01/01/2021.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 06/07/2023.
L ribadiva l'applicabilità delle cd finestre pensionistiche, previste Pt_1
dalla legge n. 247/2007 (cioè lo slittamento tra il momento della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto alla pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale), anche ai casi di
3 pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% di cui al DLgs n.
503/1992.
Richiamava le disposizioni emanate in materia, segnatamente l'art. 12 del
DL n. 78/2010, conv in legge n. 122/2010, che disponeva lo slittamento di
12 mesi, e deduceva che nel caso di specie a prestazione doveva decorrere da luglio 2021, avendo il CTU di primo grado accertato lo stato invalidante a partire da luglio 2020.
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con modifica della decorrenza del diritto riconosciuto alla . CP_1
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10/10/2024, l'appellata osservava che l' aveva nelle more Pt_1
riconosciuto la pensione a decorrere dal 01/01/2022, e non da luglio 2021
come invece dichiarato nella sentenza di primo grado.
Chiedeva il rigetto del gravame dell' e la conferma della pronunzia Pt_1
impugnata.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente si osserva che non sono controversi in giudizio lo stato invalidante da cui è affetta e il relativo grado (80%) ai fini CP_1
della pensione di vecchiaia anticipata di cui al DLgs n. 503/1992.
Altrettanto pacifica è la sussistenza del grado di invalidità del 80% a partire da luglio 2020, come riscontrato dal CTU in primo grado.
L'unico profilo oggetto di gravame è la decorrenza della prestazione, che il
Tribunale ha accordato dal 01/01/2021 e che l' appellante ha invece Pt_1
dedotto debba iniziare a luglio 2021 in applicazione dello slittamento di 12
mesi di cui all'art. 12 del DL n. 78/2010, conv in legge n. 122/2010.
Ciò posto, l'appello dell' è fondato. Pt_1
L'applicabilità delle cd finestre mobili anche in caso di pensione anticipata di vecchiaia ex DLgs n. 503/1992 è stata confermata più volte dalla S.C.
(v. Cass. ordinanze n. 17135/2019, n. 10613/2020, n. 2382/2020).
Anche di recente i Giudici di legittimità hanno ribadito che “In tema di
pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1,
comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010,
art. 12, (conv., con modif. in legge nr. 122 del 2010), si applica anche
agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si
desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo
5 ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno
dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a
decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per
gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
“negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di
vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti» (Cass. nr. 29191
del 2018; Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; Cass. nr.
17278 del 2020; Cass. nr. 37697 del 2021; Cass. nr. 30791 del 2022;
Cass. nr. 5059 del 2023)”; “nessun argomento contrario
all'interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata
dalla c.d. riforma FO (legge nr. 214 del 2011 di conversione del
D.L. nr. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con
decorrenza dall'1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la
disciplina delle decorrenze di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 12. Tale
intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i
cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione
dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi
della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per
invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa
6 che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite
per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. nr. 503 del 1992, art.
1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle
finestre di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit. (Cass. nr.
32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; più di recente, in motiv. Cass.
nr. 24614 del 2023)” (così testualmente Cass. sez. lav. Ord. n. 22221 del
6 agosto 2024).
Nel caso di specie, dunque, essendo la appellata pacificamente invalida al
80% a decorrere da luglio 2020, la pensione di vecchiaia anticipata –
come correttamente eccepito dall' qui appellante – può decorrere Pt_1
solo dopo 12 mesi, cioè da luglio 2021.
La sentenza del Tribunale, che ha attribuito il diritto sin da gennaio 2021,
va pertanto riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, ma vengono compensate per 1/3, tenuto conto dell'accoglimento del gravame spiegato dall' e della diversa decorrenza della pensione qui individuata. Pt_1
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 400/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
36/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il diritto di alla pensione di vecchiaia anticipata decorre dal 1 CP_1
luglio 2021;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellata, di 2/3 delle Pt_1
spese del doppio grado, liquidate per intero in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, compensandole per 1/3.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 400/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, come da memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 16/11/2023, in virtù di procura generale
1 ad lites del 23/01/2023 per notaio di Roma, ed elettivamente Per_1
domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Nitto, come CP_1
da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLATA
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata – decorrenza in base alle
cd finestre.
Appello avverso la sentenza n. 36/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la Pt_1
decorrenza della pensione dal 01/07/2021 secondo le previsioni della legge n. 122/2010, con vittoria di spese.
Per l'appellata: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01/06/2020, premesso CP_1
2 che presentava in data 03/12/2019 all' domanda di pensione di Pt_1
vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, co. 8, DLgs n. 503/1992; che l' non riconosceva la prestazione;
che invece sussistevano tutti i Pt_1
requisiti necessari (età anagrafica, requisito contributivo, stato invalidante); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore,
chiedendo la condanna dell'ente all'erogazione della pensione a decorrere dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza della pretesa di Pt_1
controparte e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 12/01/2023, il Giudice di primo grado dichiarava la ricorrente “invalida in misura non inferiore all'80%” a decorrere da luglio 2020, con diritto alla pensione de qua a partire dal
01/01/2021.
Avverso tale pronunzia l' proponeva appello con ricorso depositato Pt_1
in data 06/07/2023.
L ribadiva l'applicabilità delle cd finestre pensionistiche, previste Pt_1
dalla legge n. 247/2007 (cioè lo slittamento tra il momento della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto alla pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale), anche ai casi di
3 pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% di cui al DLgs n.
503/1992.
Richiamava le disposizioni emanate in materia, segnatamente l'art. 12 del
DL n. 78/2010, conv in legge n. 122/2010, che disponeva lo slittamento di
12 mesi, e deduceva che nel caso di specie a prestazione doveva decorrere da luglio 2021, avendo il CTU di primo grado accertato lo stato invalidante a partire da luglio 2020.
Chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con modifica della decorrenza del diritto riconosciuto alla . CP_1
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
10/10/2024, l'appellata osservava che l' aveva nelle more Pt_1
riconosciuto la pensione a decorrere dal 01/01/2022, e non da luglio 2021
come invece dichiarato nella sentenza di primo grado.
Chiedeva il rigetto del gravame dell' e la conferma della pronunzia Pt_1
impugnata.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente si osserva che non sono controversi in giudizio lo stato invalidante da cui è affetta e il relativo grado (80%) ai fini CP_1
della pensione di vecchiaia anticipata di cui al DLgs n. 503/1992.
Altrettanto pacifica è la sussistenza del grado di invalidità del 80% a partire da luglio 2020, come riscontrato dal CTU in primo grado.
L'unico profilo oggetto di gravame è la decorrenza della prestazione, che il
Tribunale ha accordato dal 01/01/2021 e che l' appellante ha invece Pt_1
dedotto debba iniziare a luglio 2021 in applicazione dello slittamento di 12
mesi di cui all'art. 12 del DL n. 78/2010, conv in legge n. 122/2010.
Ciò posto, l'appello dell' è fondato. Pt_1
L'applicabilità delle cd finestre mobili anche in caso di pensione anticipata di vecchiaia ex DLgs n. 503/1992 è stata confermata più volte dalla S.C.
(v. Cass. ordinanze n. 17135/2019, n. 10613/2020, n. 2382/2020).
Anche di recente i Giudici di legittimità hanno ribadito che “In tema di
pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1,
comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010,
art. 12, (conv., con modif. in legge nr. 122 del 2010), si applica anche
agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si
desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo
5 ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno
dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a
decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per
gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
“negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di
vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti» (Cass. nr. 29191
del 2018; Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; Cass. nr.
17278 del 2020; Cass. nr. 37697 del 2021; Cass. nr. 30791 del 2022;
Cass. nr. 5059 del 2023)”; “nessun argomento contrario
all'interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata
dalla c.d. riforma FO (legge nr. 214 del 2011 di conversione del
D.L. nr. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con
decorrenza dall'1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la
disciplina delle decorrenze di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 12. Tale
intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i
cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione
dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi
della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per
invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa
6 che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite
per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. nr. 503 del 1992, art.
1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle
finestre di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit. (Cass. nr.
32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; più di recente, in motiv. Cass.
nr. 24614 del 2023)” (così testualmente Cass. sez. lav. Ord. n. 22221 del
6 agosto 2024).
Nel caso di specie, dunque, essendo la appellata pacificamente invalida al
80% a decorrere da luglio 2020, la pensione di vecchiaia anticipata –
come correttamente eccepito dall' qui appellante – può decorrere Pt_1
solo dopo 12 mesi, cioè da luglio 2021.
La sentenza del Tribunale, che ha attribuito il diritto sin da gennaio 2021,
va pertanto riformata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, ma vengono compensate per 1/3, tenuto conto dell'accoglimento del gravame spiegato dall' e della diversa decorrenza della pensione qui individuata. Pt_1
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
7 La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 400/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_1 CP_1
36/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l'appello, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il diritto di alla pensione di vecchiaia anticipata decorre dal 1 CP_1
luglio 2021;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellata, di 2/3 delle Pt_1
spese del doppio grado, liquidate per intero in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, compensandole per 1/3.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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