CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24849 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRILLI GROUP IMPRIMEUR S.A.R.L. avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del GIP TRIBUNALE di IMPERIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Imperia, con la ordinanza emessa il 13 giugno 2022, rigettava l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. proposta da PE Group Imprimeur s.a.r.l. (PGI), società di diritto francese con sede in Nizza, in persona del rappresentante legale pro -tempore NI PE, che contestava il provvedimento del pubblico ministero di dissequestro e restituzione di quattro macchinari in favore del Fallimento PE Group Srl in liquidazione, rivendicandone la proprietà. Il Gip rilevava come il pubblico ministero avesse sequestrato i quattro macchinari ritenendoli sottratti alla massa fallimentare e come la documentazione allegata dalla PGI tendesse a comprovare passaggi di proprietà dalla fallenda alla PGI: NI PE era socio unico della fallita e rappresentante legale della rivendicante. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24849 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2023 Inoltre, il Gip osservava come non fosse adeguata la documentazione allegata dalla rivendicante, in quanto i quattro macchinari risultavano indicati nel prospetto immobilizzazioni della fallita e in contabilità in ingresso ma mai in uscita. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PGI consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo proposto, che non specifica se si veda in 1:ema di violazione di legge o vizio di motivazione, lamenta che il provvedimento impugnato si fondi su fatture di acquisto rilasciate dalla fallenda mai rivenute neanche dal pubblico ministero. Pertanto, nessun documento proverebbe la proprietà in capo alla fallita, non essendo il solo libro giornale della PE Group prova sufficiente, oltre che non opponibile alla PGI. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sia perché non risulta comprovata la legittimazione di NI PE a conferire mandato difensivo per la PGI, oltre che per la circostanza che i beni rivendicati risultavano nella disponibilità della società fallita e che ogni pretesa rivendicativa andrebbe formulata nell'ambito della procedura concorsuale pendente. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep . 2020, Mauro, Rv. 278881 - 01). 2 2. Non di meno, in primo luogo deve rilevarsi come la questione posta dalla Procura Generale in ordine alla legittimazione di NI PE a conferire mandato difensivo risulti fondata. A ben vedere non risulta sulla scorta di quale atto societario NI PE possa agire nell'interesse della società PGI, cosicchè, deve ritenersi che lo stesso agisca in proprio, il che rende carente di interesse l'impugnazione e dunque inammissibile, dovendo PE chiedendo la restituzione dei beni non in favore di sé stesso ma della società (fra le tante, in ordine alla non coincidenza fra l'interesse della persona fisica socio e quello della società, Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01). 3. Va inoltre evidenziato come il motivo sia stato veicolato in modo generico e anche aspecifico. Infatti, il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). Nel caso in esame non viene citato dal ricorrente a quali motivi dell'art. 606 cod. proc. pen. sia riferito il ricorso, cosicchè ciò ne determina l'inammissibilità. 4. Comunque, venendo al merito, deve rilevarsi come il GIP abbia ritenuto con motivazione congrua, senza illogicità manifesta e contraddizioni, che i quattro macchinari rivendicati dall'istante fossero invece in proprietà della società fallita. A ben vedere il Gip ha dato atto che i macchinari risultavano originariamente formalmente in proprietà della fallita e attraverso più passaggi societari giungevano alla società francese, come anche che entrambe le società facevano capo a NI PE. I macchinari erano stati poi rinvenuti in un capannone nella disponibilità della fallita e dunque legittimamente restituiti alla curatela. Inoltre, la cessione dalla fallita alla società di diritto francese PGI e la successiva locazione dei macchinari sempre alla PE Group, per altro con contratto non registrato, conducevano il Gip a ritenere che l'operazione fosse irragionevole e antieconomica, quindi funzionale a sottrarre i beni alla procedura 3 Il C nsigliere estensore Il Presidente fallimentare. Inoltre, aggiungeva, il Gip, dal libro giornale emergeva che i macchinari risultavano acquisiti dalla fallita e mai ceduti ad altra società. A tal riguardo la motivazione risulta dunque adeguata e congrua, a fronte di motivi sostanzialmente generici, in quanto la documentazione comprovate la proprietà da parte della rivendicante è stata giudicata inidonea con motivazione certamente non manifestamente illogica. 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la c:ondanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11/01/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il G.i.p. del Tribunale di Imperia, con la ordinanza emessa il 13 giugno 2022, rigettava l'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. proposta da PE Group Imprimeur s.a.r.l. (PGI), società di diritto francese con sede in Nizza, in persona del rappresentante legale pro -tempore NI PE, che contestava il provvedimento del pubblico ministero di dissequestro e restituzione di quattro macchinari in favore del Fallimento PE Group Srl in liquidazione, rivendicandone la proprietà. Il Gip rilevava come il pubblico ministero avesse sequestrato i quattro macchinari ritenendoli sottratti alla massa fallimentare e come la documentazione allegata dalla PGI tendesse a comprovare passaggi di proprietà dalla fallenda alla PGI: NI PE era socio unico della fallita e rappresentante legale della rivendicante. Penale Sent. Sez. 5 Num. 24849 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 11/01/2023 Inoltre, il Gip osservava come non fosse adeguata la documentazione allegata dalla rivendicante, in quanto i quattro macchinari risultavano indicati nel prospetto immobilizzazioni della fallita e in contabilità in ingresso ma mai in uscita. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di PGI consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo proposto, che non specifica se si veda in 1:ema di violazione di legge o vizio di motivazione, lamenta che il provvedimento impugnato si fondi su fatture di acquisto rilasciate dalla fallenda mai rivenute neanche dal pubblico ministero. Pertanto, nessun documento proverebbe la proprietà in capo alla fallita, non essendo il solo libro giornale della PE Group prova sufficiente, oltre che non opponibile alla PGI. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sia perché non risulta comprovata la legittimazione di NI PE a conferire mandato difensivo per la PGI, oltre che per la circostanza che i beni rivendicati risultavano nella disponibilità della società fallita e che ogni pretesa rivendicativa andrebbe formulata nell'ambito della procedura concorsuale pendente. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro (Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, dep . 2020, Mauro, Rv. 278881 - 01). 2 2. Non di meno, in primo luogo deve rilevarsi come la questione posta dalla Procura Generale in ordine alla legittimazione di NI PE a conferire mandato difensivo risulti fondata. A ben vedere non risulta sulla scorta di quale atto societario NI PE possa agire nell'interesse della società PGI, cosicchè, deve ritenersi che lo stesso agisca in proprio, il che rende carente di interesse l'impugnazione e dunque inammissibile, dovendo PE chiedendo la restituzione dei beni non in favore di sé stesso ma della società (fra le tante, in ordine alla non coincidenza fra l'interesse della persona fisica socio e quello della società, Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01). 3. Va inoltre evidenziato come il motivo sia stato veicolato in modo generico e anche aspecifico. Infatti, il ricorso in cassazione è un mezzo d'impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 524 cod. proc. pen. 1930 e 606 cod. proc. pen. 1988). Ne consegue che, nel vigente sistema di diritto processuale, spetta soltanto all'interessato - a pena di a-specificità ex art. 581 c.p.p. dei motivi, e quindi d'inammissibilità del ricorso - di indicare, nel momento stesso in cui impugna un provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d'ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considerazione del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ragioni di doglianza (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 - 01). Nel caso in esame non viene citato dal ricorrente a quali motivi dell'art. 606 cod. proc. pen. sia riferito il ricorso, cosicchè ciò ne determina l'inammissibilità. 4. Comunque, venendo al merito, deve rilevarsi come il GIP abbia ritenuto con motivazione congrua, senza illogicità manifesta e contraddizioni, che i quattro macchinari rivendicati dall'istante fossero invece in proprietà della società fallita. A ben vedere il Gip ha dato atto che i macchinari risultavano originariamente formalmente in proprietà della fallita e attraverso più passaggi societari giungevano alla società francese, come anche che entrambe le società facevano capo a NI PE. I macchinari erano stati poi rinvenuti in un capannone nella disponibilità della fallita e dunque legittimamente restituiti alla curatela. Inoltre, la cessione dalla fallita alla società di diritto francese PGI e la successiva locazione dei macchinari sempre alla PE Group, per altro con contratto non registrato, conducevano il Gip a ritenere che l'operazione fosse irragionevole e antieconomica, quindi funzionale a sottrarre i beni alla procedura 3 Il C nsigliere estensore Il Presidente fallimentare. Inoltre, aggiungeva, il Gip, dal libro giornale emergeva che i macchinari risultavano acquisiti dalla fallita e mai ceduti ad altra società. A tal riguardo la motivazione risulta dunque adeguata e congrua, a fronte di motivi sostanzialmente generici, in quanto la documentazione comprovate la proprietà da parte della rivendicante è stata giudicata inidonea con motivazione certamente non manifestamente illogica. 5. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la c:ondanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11/01/2023