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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/08/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1773/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Parte_1
Tunisia n. 50, presso lo studio dell'Avv. Claudia Iva Blandamura che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo studio dell'Avv. Barbara Polillo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare che il regime cui è sottoposto il
rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente è quello del contratto c.d. a tutele crescenti disciplinato dal
d.lgs. n. 23/2015. - Accogliere in toto il ricorso introduttivo le cui domande di seguito si reiterano: -
Dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato in data 11/12/2024 per falsa applicazione di
tutte le norme di legge e di CCNL richiamate nel ricorso introduttivo ed in tutti i precedenti atti di
causa e per insussistenza della giusta causa;
- Dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato
in data 11/12/2024 per insussistenza del motivo posto a fondamento per le motivazioni di cui al
paragrafo H) del ricorso introduttivo;
- Ordinare per l'effetto alla società CP_1 C.F._1
1 , con sede in Rende(CS) alla via Edmondo De Amicis, 52 (PEC in P.IVA_1 Email_1
persona del legale rappresentante p.t. A.U. Sig. di reintegrare la ricorrente nel posto CP_2
di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'indennità
prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella
misura massima consentita (12 mensilità) o nella misura che si riterrà di giustizia, oltre alla
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfacimento,
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
- In subordine, condannare la società /P , con sede in Rende (CS) CP_1 P.IVA_1
alla via Edmondo De Amicis, 52 (PEC in persona del legale rappresentante p.t. A.U. Email_1
Sig. a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. CP_2
23/2015 nella misura massima consentita (36 mensilità) o nella misura che si riterrà di giustizia,
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo
soddisfacimento; - In ogni caso condannare la società /P , con sede CP_1 P.IVA_1
in Rende (CS) alla via Edmondo De Amicis, 52 (PEC in persona del legale Email_1
rappresentante p.t. A.U. Sig. a corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.702,00 CP_2
(settemilasettecentodue/00) a titolo di stipendio di Ottobre 2024 e stipendio di Dicembre 2024 e di
13ma e di TFR mai dalla datrice di lavoro corrisposti oltre € 39,00(trentanove/00) a titolo di rimborso
spese di Ottobre 2024, oltre € 83,70 (ottantatre/70) a titolo di rimborso spese di Novembre 2024 tutte
somme queste maturate dalla odierna ricorrente in costanza di rapporto di lavoro e non ancora dalla
società resistente corrisposte, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto
fino all'effettivo soddisfacimento. - Dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale ex adverso
azionata per violazione dell'art. 418 comma 1 cpc per intervenuta decadenza non avendo controparte
richiesto al Giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415 cpc.
pronunciasse, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza con
conseguente violazione del principio del contradittorio per inosservanza dei termini di cui all'art.
418, 2° co., cpc e dell'intera procedura disposta dal 418 cpc in caso di introduzione di domanda
riconvenzionale. Il tutto come meglio dedotto, eccepito ed argomentato nelle note autorizzate di
2 trattazione scritta per l'udienza del 3 Giugno 2025; - Rigettare in toto la domanda riconvenzionale
avversaria in quanto infondata, in fatto ed in diritto, nel rito e nel merito e non provata nell'an e nel
quantum per tutte le motivazioni nel presente atto dedotte;
- Condannare parte resistente per lite
temeraria per come la domanda riconvenzionale è stata introdotta, articolata e non provata;
-
Rigettare comunque tutte le domande avversarie perché inammissibili, infondate, illegittime e non
provate giuste tutte le motivazioni negli atti di causa dedotte … Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente procedimento + 15% spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato qui costituito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare, rigettare il ricorso e, per l'effetto dichiarare
legittimo il licenziamento per giusta causa applicato dal datore di lavoro per i motivi dedotti in
narrativa che dimostrano la gravità della condotta, la lesione dell'immagine aziendale e
l'irrimediabilità della situazione;
- dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna resistente alla sig.ra
per le causali agli atti e, per l'effetto, respingere e rigettare tutte le Parte_1
domande della ricorrente;
- sempre nel merito accogliere la domanda riconvenzionale proposta
dall'odierna resistente, previo accertamento della violazione del rispetto dell'obbligo di fedeltà, lealtà
e diligenza della prestazione e, per l'effetto, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento
imputabile alla lavoratrice, condannarla al risarcimento del danno cagionato, quantificato
prudenzialmente in complessivi € 150.000,00, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che si
riterrà di giustizia, anche determinata dal Giudice d'ufficio; - in via del tutto subordinata, laddove il
licenziamento dovesse risultare illegittimo per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori,
stabilire l'indennità minima prevista avendo la ricorrente lavorato soli 6 mesi e, in accoglimento della
domanda riconvenzionale, condannare la lavoratrice al pagamento, in favore della Parte_2
della minor somma di €. 146.441,37, (somma detratta di una mensilità) oltre interessi e
[...]
rivalutazione; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per Legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente con contratto dell'1.6.2024 con mansioni di direttore finanza e amministrazione, contestando il licenziamento per giusta causa intimato in data 11.12.2024
per vicende poste in risalto dalla trasmissione televisiva “Le Iene”.
Ha mosso una serie di contestazioni sull'insussistenza della giusta causa e su violazioni procedurali, tra cui quella, dirimente ai fini della decisione, relativa alla mancata contestazione dell'addebito disciplinare ex art. 7 della legge 300/1970.
Dalla documentazione in atti, difatti, risulta che il licenziamento è stato preceduto unicamente da una comunicazione del 10.12.2024 (giorno precedente al licenziamento) in cui si affermava sostanzialmente che l'azienda aveva appreso che la ricorrente era indagata per fatti che sembrerebbero configurare illeciti penali di rilevante gravità e che la società
prendeva le distanze dai fatti di rilevanza penale che riguardavano la ricorrente, che veniva diffidata a restituire tutta la documentazione riferibile alla società e a non rappresentare o interagire con terzi in nome della società.
Tale comunicazione non può costituire in alcun modo una rituale contestazione dell'addebito disciplinare ex art. 7 della legge 300/1970, mancando di fatto ogni indicazione dell'addebito indicato ed ogni possibilità di difesa, anche per l'assenza di termine per argomentazioni difensive, come confermato anche dalla circostanza per cui il licenziamento
è stato comminato il giorno seguente.
Ciò posto, deve trovare applicazione il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 25745/2016:
“In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina
l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con
4 conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del
1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso
di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un
licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”.
L'omessa contestazione antecedente rispetto al provvedimento di licenziamento degli addebiti disciplinari, in tal senso, esclude la sussistenza di qualsiasi fatto materiale
“contestato”, da intendersi non solo come fatto realizzato dal lavoratore mediante condotte commissive od omissive, ma anche quale fatto previamente oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria (cfr.
ancora Cass. Sez. Lav. 2513/2017; Cass. Sez. Lav. 4879/2020).
I principi espressi e richiamati per la disciplina prevista dall'art. 18 della legge 300/1970, si aggiunge ancora, debbono comportare per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del
D. Lgs. 23/2015 l'applicazione dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015 medesimo per l'ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato (cfr. Corte Appello Milano, Sez. Lav.
1494/2019: “Un licenziamento per giusta causa, non diversamente da uno per giustificato motivo
soggettivo, che non sia preceduto da alcuna contestazione disciplinare dell'addebito fatto valere quale
fondamento della causa risolutoria, non è riducibile ad atto negoziale intaccato da un difetto formale
(quello della mancanza di un suo antecedente presupposto). Infatti il recesso impartito senza la previa
contestazione degli addebiti prevista dall'art. 7 L. 300/1970 è privo di giustificazione sotto il profilo
dell'insussistenza del fatto così come espressa dal secondo comma dell'art. 3 D.Lgs. n. 23/2015, ove
in esordio si dice esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o
per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale
contestato”).
Il ricorso, dunque, va accolto, rimanendo assorbite le ulteriori questioni prospettate (atteso che viene riconosciuta la tutela chiesta in prima istanza dal ricorrente), in maniera tale che
(non sussistendo contestazione specifica sui requisiti dimensionali della società per
5 l'applicazione della tutela reintegratoria) il licenziamento intimato va annullato, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo (cfr. Cass. Sez. Lav. 11235/2014),
evidenziandosi che non vi è prova dell'aliunde perceptum, sicché non può operarsi alcuna detrazione. Consegue altresì la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
3. La parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio di ottobre e dicembre 2024, di 13^, del TFR e della somma di 39,00 per rimborso spese ottobre
2024 e 83,70 per novembre 2024.
In merito, deve escludersi il TFR in ragione della reintegra disposta mentre, per il resto, non vi sono state contestazioni compiute della parte resistente, sicché la domanda deve accogliersi, evitandosi duplicazioni con l'indennità riconosciuta, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle somme, non comprese nell'indennità
risarcitoria, afferenti alla mensilità di ottobre e dicembre 2024, alla 13^ mensilità ed alla somma complessiva di €. 122,70 per rimborso spese, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
4. La parte resistente ha formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati dal comportamento della ricorrente come emerso dalla trasmissione televisiva “Le
Iene”.
L'art. 418 c.p.c., in merito, prescrive che il convenuto deve chiedere al Giudice un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza con istanza contenuta nella memoria di costituzione,
6 a pena di decadenza insanabile della domanda riconvenzionale (cfr. per tutte Cass.
23815/2007).
Nel caso in esame la parte resistente non ha formulato l'istanza indicata, sicché è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c., in modo tale che la domanda riconvenzionale deve dichiararsi inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte resistente, sicché
la domanda di parte ricorrente viene rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati e, per l'effetto, annulla il licenziamento impugnato,
disponendo che la resistente provveda a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme,
non comprese nell'indennità risarcitoria, afferenti alla mensilità di ottobre e dicembre
2024, alla 13^ mensilità ed alla somma complessiva di €. 122,70 per rimborso spese, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
7 - condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite,
che si liquida in €. 406,50 per esborsi ed €. 5.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 2.8.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1773/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Parte_1
Tunisia n. 50, presso lo studio dell'Avv. Claudia Iva Blandamura che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliata in Cosenza, Piazza Europa n. 9, presso lo studio dell'Avv. Barbara Polillo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: impugnazione licenziamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare che il regime cui è sottoposto il
rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente è quello del contratto c.d. a tutele crescenti disciplinato dal
d.lgs. n. 23/2015. - Accogliere in toto il ricorso introduttivo le cui domande di seguito si reiterano: -
Dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato in data 11/12/2024 per falsa applicazione di
tutte le norme di legge e di CCNL richiamate nel ricorso introduttivo ed in tutti i precedenti atti di
causa e per insussistenza della giusta causa;
- Dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato
in data 11/12/2024 per insussistenza del motivo posto a fondamento per le motivazioni di cui al
paragrafo H) del ricorso introduttivo;
- Ordinare per l'effetto alla società CP_1 C.F._1
1 , con sede in Rende(CS) alla via Edmondo De Amicis, 52 (PEC in P.IVA_1 Email_1
persona del legale rappresentante p.t. A.U. Sig. di reintegrare la ricorrente nel posto CP_2
di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente a titolo di risarcimento del danno l'indennità
prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella
misura massima consentita (12 mensilità) o nella misura che si riterrà di giustizia, oltre alla
rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfacimento,
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
- In subordine, condannare la società /P , con sede in Rende (CS) CP_1 P.IVA_1
alla via Edmondo De Amicis, 52 (PEC in persona del legale rappresentante p.t. A.U. Email_1
Sig. a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. CP_2
23/2015 nella misura massima consentita (36 mensilità) o nella misura che si riterrà di giustizia,
oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto fino all'effettivo
soddisfacimento; - In ogni caso condannare la società /P , con sede CP_1 P.IVA_1
in Rende (CS) alla via Edmondo De Amicis, 52 (PEC in persona del legale Email_1
rappresentante p.t. A.U. Sig. a corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.702,00 CP_2
(settemilasettecentodue/00) a titolo di stipendio di Ottobre 2024 e stipendio di Dicembre 2024 e di
13ma e di TFR mai dalla datrice di lavoro corrisposti oltre € 39,00(trentanove/00) a titolo di rimborso
spese di Ottobre 2024, oltre € 83,70 (ottantatre/70) a titolo di rimborso spese di Novembre 2024 tutte
somme queste maturate dalla odierna ricorrente in costanza di rapporto di lavoro e non ancora dalla
società resistente corrisposte, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto
fino all'effettivo soddisfacimento. - Dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale ex adverso
azionata per violazione dell'art. 418 comma 1 cpc per intervenuta decadenza non avendo controparte
richiesto al Giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415 cpc.
pronunciasse, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza con
conseguente violazione del principio del contradittorio per inosservanza dei termini di cui all'art.
418, 2° co., cpc e dell'intera procedura disposta dal 418 cpc in caso di introduzione di domanda
riconvenzionale. Il tutto come meglio dedotto, eccepito ed argomentato nelle note autorizzate di
2 trattazione scritta per l'udienza del 3 Giugno 2025; - Rigettare in toto la domanda riconvenzionale
avversaria in quanto infondata, in fatto ed in diritto, nel rito e nel merito e non provata nell'an e nel
quantum per tutte le motivazioni nel presente atto dedotte;
- Condannare parte resistente per lite
temeraria per come la domanda riconvenzionale è stata introdotta, articolata e non provata;
-
Rigettare comunque tutte le domande avversarie perché inammissibili, infondate, illegittime e non
provate giuste tutte le motivazioni negli atti di causa dedotte … Con vittoria di spese, diritti ed
onorari del presente procedimento + 15% spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato qui costituito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare, rigettare il ricorso e, per l'effetto dichiarare
legittimo il licenziamento per giusta causa applicato dal datore di lavoro per i motivi dedotti in
narrativa che dimostrano la gravità della condotta, la lesione dell'immagine aziendale e
l'irrimediabilità della situazione;
- dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna resistente alla sig.ra
per le causali agli atti e, per l'effetto, respingere e rigettare tutte le Parte_1
domande della ricorrente;
- sempre nel merito accogliere la domanda riconvenzionale proposta
dall'odierna resistente, previo accertamento della violazione del rispetto dell'obbligo di fedeltà, lealtà
e diligenza della prestazione e, per l'effetto, in via riconvenzionale, accertato il grave inadempimento
imputabile alla lavoratrice, condannarla al risarcimento del danno cagionato, quantificato
prudenzialmente in complessivi € 150.000,00, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che si
riterrà di giustizia, anche determinata dal Giudice d'ufficio; - in via del tutto subordinata, laddove il
licenziamento dovesse risultare illegittimo per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori,
stabilire l'indennità minima prevista avendo la ricorrente lavorato soli 6 mesi e, in accoglimento della
domanda riconvenzionale, condannare la lavoratrice al pagamento, in favore della Parte_2
della minor somma di €. 146.441,37, (somma detratta di una mensilità) oltre interessi e
[...]
rivalutazione; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per Legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente con contratto dell'1.6.2024 con mansioni di direttore finanza e amministrazione, contestando il licenziamento per giusta causa intimato in data 11.12.2024
per vicende poste in risalto dalla trasmissione televisiva “Le Iene”.
Ha mosso una serie di contestazioni sull'insussistenza della giusta causa e su violazioni procedurali, tra cui quella, dirimente ai fini della decisione, relativa alla mancata contestazione dell'addebito disciplinare ex art. 7 della legge 300/1970.
Dalla documentazione in atti, difatti, risulta che il licenziamento è stato preceduto unicamente da una comunicazione del 10.12.2024 (giorno precedente al licenziamento) in cui si affermava sostanzialmente che l'azienda aveva appreso che la ricorrente era indagata per fatti che sembrerebbero configurare illeciti penali di rilevante gravità e che la società
prendeva le distanze dai fatti di rilevanza penale che riguardavano la ricorrente, che veniva diffidata a restituire tutta la documentazione riferibile alla società e a non rappresentare o interagire con terzi in nome della società.
Tale comunicazione non può costituire in alcun modo una rituale contestazione dell'addebito disciplinare ex art. 7 della legge 300/1970, mancando di fatto ogni indicazione dell'addebito indicato ed ogni possibilità di difesa, anche per l'assenza di termine per argomentazioni difensive, come confermato anche dalla circostanza per cui il licenziamento
è stato comminato il giorno seguente.
Ciò posto, deve trovare applicazione il principio affermato da Cass. Sez. Lav. 25745/2016:
“In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina
l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con
4 conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del
1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso
di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un
licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”.
L'omessa contestazione antecedente rispetto al provvedimento di licenziamento degli addebiti disciplinari, in tal senso, esclude la sussistenza di qualsiasi fatto materiale
“contestato”, da intendersi non solo come fatto realizzato dal lavoratore mediante condotte commissive od omissive, ma anche quale fatto previamente oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria (cfr.
ancora Cass. Sez. Lav. 2513/2017; Cass. Sez. Lav. 4879/2020).
I principi espressi e richiamati per la disciplina prevista dall'art. 18 della legge 300/1970, si aggiunge ancora, debbono comportare per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del
D. Lgs. 23/2015 l'applicazione dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015 medesimo per l'ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato (cfr. Corte Appello Milano, Sez. Lav.
1494/2019: “Un licenziamento per giusta causa, non diversamente da uno per giustificato motivo
soggettivo, che non sia preceduto da alcuna contestazione disciplinare dell'addebito fatto valere quale
fondamento della causa risolutoria, non è riducibile ad atto negoziale intaccato da un difetto formale
(quello della mancanza di un suo antecedente presupposto). Infatti il recesso impartito senza la previa
contestazione degli addebiti prevista dall'art. 7 L. 300/1970 è privo di giustificazione sotto il profilo
dell'insussistenza del fatto così come espressa dal secondo comma dell'art. 3 D.Lgs. n. 23/2015, ove
in esordio si dice esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o
per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale
contestato”).
Il ricorso, dunque, va accolto, rimanendo assorbite le ulteriori questioni prospettate (atteso che viene riconosciuta la tutela chiesta in prima istanza dal ricorrente), in maniera tale che
(non sussistendo contestazione specifica sui requisiti dimensionali della società per
5 l'applicazione della tutela reintegratoria) il licenziamento intimato va annullato, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo (cfr. Cass. Sez. Lav. 11235/2014),
evidenziandosi che non vi è prova dell'aliunde perceptum, sicché non può operarsi alcuna detrazione. Consegue altresì la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
3. La parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio di ottobre e dicembre 2024, di 13^, del TFR e della somma di 39,00 per rimborso spese ottobre
2024 e 83,70 per novembre 2024.
In merito, deve escludersi il TFR in ragione della reintegra disposta mentre, per il resto, non vi sono state contestazioni compiute della parte resistente, sicché la domanda deve accogliersi, evitandosi duplicazioni con l'indennità riconosciuta, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle somme, non comprese nell'indennità
risarcitoria, afferenti alla mensilità di ottobre e dicembre 2024, alla 13^ mensilità ed alla somma complessiva di €. 122,70 per rimborso spese, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
4. La parte resistente ha formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati dal comportamento della ricorrente come emerso dalla trasmissione televisiva “Le
Iene”.
L'art. 418 c.p.c., in merito, prescrive che il convenuto deve chiedere al Giudice un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza con istanza contenuta nella memoria di costituzione,
6 a pena di decadenza insanabile della domanda riconvenzionale (cfr. per tutte Cass.
23815/2007).
Nel caso in esame la parte resistente non ha formulato l'istanza indicata, sicché è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 418 c.p.c., in modo tale che la domanda riconvenzionale deve dichiararsi inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della parte resistente, sicché
la domanda di parte ricorrente viene rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso nei termini indicati e, per l'effetto, annulla il licenziamento impugnato,
disponendo che la resistente provveda a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- condanna la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme,
non comprese nell'indennità risarcitoria, afferenti alla mensilità di ottobre e dicembre
2024, alla 13^ mensilità ed alla somma complessiva di €. 122,70 per rimborso spese, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
7 - condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite,
che si liquida in €. 406,50 per esborsi ed €. 5.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 2.8.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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