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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7584/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2 tempore sig. p.iva , corrente in Torino, Via Cibrario n. 13, CP_2 Parte_3 P.IVA_1 nonché per i sig.ri , c.f. , e , Controparte_3 C.F._1 Parte_4
c.f. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Zorino (cod. fisc. C.F._2
) – elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio C.F._3
Emanuele II n. 170.
attore in opposizione contro
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Fondi (LT), Viale Piemonte Controparte_4
Mof Pad C24, p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Martellucci (c.f. P.IVA_2
) del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio C.F._4 in Fondi (LT), Vico I Santorre di Santarosa 7.
convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1387/2023, del 22.2.2023, accertando la falsità delle fatture dedotte sub doc n. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta (con la sola esclusione delle fatture nn.
1 1287/2021 – 1479/2021 – 1853/2021 – 1394/2021 – 2411/2021 – 2541/2021 già regolarmente pagate) dichiarando che nulla è dovuto dalla parte attrice-opponente alla convenuta-opposta per i titoli di cui è causa;
- in via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere la prova per testi sulle circostanze in fatto di cui al presente atto, depurate di eventuali valutazioni e precedute dal rituale
“vero che”, con riserva di indicare i testi entro il termine di legge. Con vittoria di compensi e spese di causa (comprensivi di contr. forf. spese generali 15%, CPA e IVA).”
Conclusioni di parte convenuta: “Tutto ciò premesso, la come sopra Controparte_4 rappresentata e difesa, insiste perché il Giudice
1) conceda la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di euro 216.751,09;
2) nel merito, rigettare l'opposizione poiché manifestamente infondata e dilatoria per i motivi di cui in narrativa;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese di liti da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Martellucci che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_5 Parte_6 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore di con cui è stato ingiunto alla parte opponente il Controparte_4 pagamento della somma di euro 224.805,64 oltre interessi legali e spese procedurali. Il decreto ha ad oggetto delle fatture asseritamente inadempiute riguardanti il pagamento della consegna di prodotti agricoli effettuata dalla società alla RI s.n.c. Il decreto Controparte_4 ingiuntivo è stato emesso sulla base di fatture emesse tra febbraio 2021 e marzo 2022 per asserite forniture di prodotti ortofrutticoli per complessivi euro 224.805,64. La società opposta ha documentato il proprio credito producendo le fatture elettroniche, il partitario aggiornato e la documentazione relativa al trasporto della merce tramite la società Parte_7
2. La RI s.n.c. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo rappresentando che:
- le fatture oggetto della controversia erano già state adempiute per le merci ed i prodotti effettivamente acquistati e ricevuti;
- vi è l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché fondato su delle fatture che sono state tutte pagate tramite bonifico bancario e più nello specifico:
- la fattura n. 1287/2021, del 4.2.2021, di euro 1.332,01 è stata pagata dalla società opponente con bonifico bancario in data 5.1.2023;
- la fattura n. 1479/2021, del 9.2.2021, di euro 1.377,16 è stata pagata con bonifico bancario in data 20.1.2023;
- la fattura n. 1853/2021, di euro 1.361,36 è stata pagata con bonifico bancario in data 30.1.2023;
- la fattura n. 1394/2021, del 7.2.2021, di euro 1.549,60, è stata pagata con bonifico bancario in data 6.2.2023;
- la fattura n. 2411/2021, del 2.3.2021, di euro 1.322,57 è stata pagata con bonifico bancario in data 20.2.2023;
2 - la fattura n. 2541/2021, del 4.3.2021, di euro 1.111,85, è stata pagata con bonifico bancario in data 24.2.2023;
- nelle altre fatture restanti invece le merci riportate e le quantità in esse indicate non sono corrispondenti;
- tra le parti erano in corso delle trattative, proprio a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla società opponente rispetto alle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione. L'opponente ha documentato l'avvenuto pagamento delle seguenti fatture, producendo le relative distinte di bonifico:
- fattura n. 1287/2021 del 4.2.2021 di euro 1.332,01, pagata il 5.1.2023;
- fattura n. 1479/2021 del 9.2.2021 di euro 1.377,16, pagata il 20.1.2023;
- fattura n. 1853/2021 di euro 1.361,36, pagata il 30.1.2023;
- fattura n. 1394/2021 del 7.2.2021 di euro 1.549,60, pagata il 6.2.2023;
- fattura n. 2411/2021 del 2.3.2021 di euro 1.322,57, pagata il 20.2.2023;
- fattura n. 2541/2021 del 4.3.2021 di euro 1.111,85, pagata il 24.2.2023. Per le restanti fatture, l'opponente ha specificamente contestato di aver mai ricevuto le merci ivi indicate nelle quantità fatturate, evidenziando come tra le parti fossero in corso trattative proprio in relazione alle contestazioni mosse sulle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione.
Per questi motivi
l'attore chiedeva la revoca del decreto opposto.
3. Si costituiva la società opposta contestando l'opposizione avversaria e Controparte_4 chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che:
- come documentato dal conferimento di incarico prodotto in giudizio, la era Parte_7 stata incaricata del trasporto delle merci con contratto sottoscritto il 19.12.2020
- la società opposta le ha fornito dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2022, merce per un valore complessivo di euro 224.805,64;
- nonostante ripetuti solleciti sia verbali che scritti, la società RI s.n.c non ha provveduto a corrispondere la somma dovuta;
- l'opponente non ha contestato specificamente il residuo credito, limitandosi a negare per la prima volta di non aver ricevuto le merci riportare nelle fatture e nelle quantità in esse indicate;
- tutte le fatture emesse dal mese di febbraio 2021 sino al mese di marzo 2022 e azionate nel giudizio monitorio non sono mai state in precedenza contestate dalla RI s.n.c;
- non corrisponde a verità quanto eccepito dall'opponente circa la presunta e non provata pendenza di trattative in corso tra le parti avente ad oggetto la definizione del quantum debitorio. La società opposta ha prodotto, a sostegno della propria posizione:
- il conferimento di incarico di gestore esterno di trasporto merci alla società Parte_7 sottoscritto in data 19.12.2020;
- le fatture emesse dalla per il trasporto della merce;
Parte_7
- il partitario aggiornato che, tenuto conto dei pagamenti parziali ricevuti per euro 8.054,55, evidenzia un residuo credito di euro 216.751,09. Dal confronto tra il partitario prodotto dall'opposta e le fatture della è Parte_7 emerso che per numerose fatture azionate in sede monitoria, per un importo complessivo di euro 90.370,26, non vi è riscontro documentale della spedizione della merce, non essendo le stesse minimamente richiamate nella documentazione di trasporto.
3 4. Con ordinanza del 17.10.2024, successivamente all'istruttoria esperita nei limiti dell'ordinanza in data 11.1.2024 e previa riassegnazione del procedimento, in ragione del tramutamento del primo giudice ad altro incarico, veniva fissata udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc. Il Giudice, sentite le parti, tratteneva la causa a decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
4.1 In via preliminare, va esaminata l'eccezione di erronea applicazione del rito sollevata dall'opponente. Poiché il ricorso monitorio è stato depositato il 2.2.2023 e il decreto ingiuntivo è stato emesso il 22.2.2023, quindi in data anteriore all'entrata in vigore della riforma Cartabia, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi secondo le norme previgenti. Tuttavia, considerato che:
- non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa delle parti,
- i due riti processuali offrono una sostanziale equivalenza delle opportunità processuali,
- il processo è giunto alla fase decisoria con pieno dispiegamento delle facoltà difensive,
l'eccezione deve ritenersi superata, non essendovi stata alcuna lesione concreta dei diritti processuali delle parti.
5. Nel corso del giudizio, come cennato, è stata espletata prova per testi. In particolare:
a) La sig.ra , legale rappresentante della ha dichiarato: Testimone_1 Parte_7
- di confermare in generale l'esistenza di trasporti effettuati per conto di Controparte_4
- di non ricordare gli importi specifici;
- di non essere mai stata presente al momento del carico della merce;
- che i prodotti non venivano consegnati direttamente a ma scaricati presso il Controparte_5 mercato ortofrutticolo di Grugliasco, dove venivano presi in carico da facchini per la successiva consegna;
- che la emetteva fatture alla RI che sono state tutte pagate;
Parte_7
- che al momento dello scarico della merce, il trasportatore consegnava la documentazione, ddt e fatture ai facchini perché la consegnassero al cliente finale;
- che la RI non ha mai contestato la mancata consegna delle merci.
b) Il teste ha confermato: Testimone_2
- di conoscere la come società di trasporti;
Parte_7
- che l'autista poteva scaricare la merce sia su un piazzale/banchina di scarico all'interno del mercato ortofrutticolo, dove gli addetti del mercato provvedevano poi a portarla alle varie società destinatarie, oppure direttamente alla singola società.
4 c) All'udienza del 7.6.2024 è stato sentito in sede di interpello formale il sig. Parte_4
legale rappresentante della società opponente, il quale ha dichiarato che la
[...] CP_4
è stato loro fornitore fino al 2020 circa e che successivamente non hanno più avuto rapporti commerciali. Tale dichiarazione è tuttavia smentita sia dalle fatture di trasporto della
[...] relative al periodo 2021-2022, sia dai bonifici effettuati dalla stessa RI nel Parte_7
2023 a pagamento di fatture del 2021.
6. L'opposizione proposta da RI s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo n.1387/2023 deve essere accolta. La non ha provato l'esistenza del credito vantato. Nei Controparte_4 documenti che ha prodotto non vi è alcun elemento di fatto e di diritto dal quale si potesse dimostrare l'esistenza dell'ordinazione, della spedizione e relativa consegna della merce oggetto delle fatture insolute. Costituisce, al riguardo, orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova costitutiva del credito spetta al creditore ed infatti la corte afferma che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. n. 17371 del 2003) (Cass., 16 maggio 2019, n. 13240). Nel caso di specie, l'onere della prova del credito vantato nelle fatture incombeva sulla essendo la stessa società attrice in senso Controparte_4 sostanziale e non invece alla RI s.n.c. essendo essa convenuta in senso sostanziale. La società opposta avrebbe dovuto provare che la RI s.n.c. avesse effettivamente ordinato la merce oggetto delle fatture e che la spedizione e la relativa consegna della stessa fosse stata effettivamente realizzata. La non ha provato la ragione giustificatrice del credito CP_4 vantato nelle fatture consistente nell'ordinazione della merce, ma ha cercato di provare solamente l'effettiva spedizione e consegna della stessa all'opponente. Tale prova fornita però non ha alcuna rilevanza. La ha, infatti, prodotto soltanto le fatture emesse Controparte_4 dalla società per il periodo considerato, dalle quali si evince che la medesima Parte_7 non effettuò direttamente la consegna dei prodotti ma delegò il trasporto ad altri vettori, sicché non vi è prova alcuna né dell'effettiva consegna delle merci all'opponente e né dell'effettiva quantità di prodotto che sarebbe stata consegnata.
5 7. L'onere della prova gravante sulla società opposta, quale attore in senso sostanziale, non può ritenersi assolto sulla base della documentazione prodotta. Ed invero:
a) Le fatture commerciali, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato, non possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 299/2016).
b) Nel caso di specie, dal confronto tra il partitario prodotto dall'opposta e le fatture della
[...] emerge che per numerose fatture azionate in sede monitoria, per un importo Parte_7 complessivo di euro 90.370,26, non vi è neppure prova della spedizione della merce, non essendo le stesse minimamente richiamate nella documentazione di trasporto. In particolare, non vi è alcun riscontro documentale circa la spedizione e consegna delle merci oggetto delle seguenti fatture: [elenco dettagliato delle 53 fatture per complessivi € 90.370,26].
c) Per le restanti fatture, la documentazione prodotta dall'opposta non è comunque idonea a provare l'effettiva consegna della merce nelle quantità indicate. Ed invero, le fatture di trasporto emesse dalla attestano unicamente che la merce veniva scaricata Parte_7 presso il mercato ortofrutticolo di Grugliasco e affidata a terzi facchini per la successiva consegna, senza alcun riscontro documentale circa l'effettivo ricevimento da parte del destinatario finale.
d) Tale circostanza è stata confermata dalla teste , legale rappresentante della Testimone_1
la quale ha precisato che "il nostro trasportatore scarica la merce presso il Parte_7 mercato ortofrutticolo di Grugliasco [...] sulla piattaforma di scarico e poi vengono i facchini del mercato ortofrutticolo a consegnare la merce alle singole società". La stessa teste ha inoltre dichiarato di non essere mai stata presente al momento del carico della merce e di non ricordare gli importi specifici. Ricapitolando con riguardo alla testimonianza resa dal teste _1
, centrale nelle deduzioni istruttorie della convenuta, quanto riferito dalla teste risulta al
[...] postutto generico e non rilevante per dimostrare l'ordinazione, la spedizione e la consegna della merce oggetto delle fatture. La teste, pur confermando la circostanza per cui sarebbe stata la società ad occuparsi negli anni di consegnare alla RI s.n.c. le merci Parte_7 acquistate dalla ha riferito di non ricordare “di che cifre si parli” e di non CP_4 CP_4 essere stata “presente al momento del carico della merce” (cfr. verbale udienza 12.4.2024). Le circostanze riferite, sono del tutto irrilevanti e comunque inidonee a provare l'acquisto da parte della società opponente e dell'effettiva consegna da parte della di circa Controparte_4
224.805,64 euro di prodotti ortofrutticoli. Nel rispondere al capitolo di prova dal seguente tenore letterale “vero che tutta la merce di cui sopra veniva consegnata presso la sede della società alla Via Cibrario n. 13 in Torino dalla società di trasporti Controparte_5 [...] con sede in Fondi (LT)”, il teste precisava: “No, il nostro trasportatore scarica la CP_6 merce presso il mercato ortofrutticolo di Grugliasco in Strada del Portone mi sembra al numero 30. Scarica la merce sulla piattaforma di scarico e poi vengono i facchini del mercato
6 ortofrutticolo a consegnare la merce alle singole società”. (verbale udienza 12.4.2024). Quindi, il teste non è mai stato presente al momento del carico delle merci da parte dei singoli vettori incaricati e né tantomeno al momento della consegna delle merci presso la società opposta, ma ha precisato che le merci negli anni trasportate dalla non sono comunque mai Parte_7 state consegnate direttamente a poiché venivano scaricate sul piazzale del Controparte_5 mercato ortofrutticolo ed affidate ad altri vettori per la consegna.
e) Il modesto importo delle fatture di trasporto - pari a poche decine di euro per tratta nonostante la necessità di utilizzare mezzi refrigerati - rende peraltro poco verosimile che la abbia effettivamente trasportato merce per oltre 200.000 euro. Parte_7
f) L'opposta non ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle singole consegne, che avrebbero potuto fornire prova certa della effettiva ricezione della merce da parte de
[...] nelle quantità indicate in fattura. Controparte_5
g) Né può attribuirsi valore decisivo alla mancata contestazione stragiudiziale delle fatture da parte dell'opponente, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, quando il rapporto contrattuale sia contestato, la fattura non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. civ. Sez. II, 16/05/2019, n. 13240).
h) D'altra parte, l'opponente ha puntualmente documentato, producendo le relative distinte di bonifico, il pagamento di alcune delle fatture azionate per complessivi euro 8.054,55, circostanza questa riconosciuta dalla stessa opposta che ha conseguentemente ridotto la propria pretesa.
i) La documentazione prodotta risulta quindi inidonea a superare la specifica contestazione dell'opponente, tenuto anche conto che per una parte significativa delle fatture azionate (oltre 90.000 euro) non vi è neppure riscontro documentale della spedizione.
l) Peraltro, la prassi del mercato ortofrutticolo, emersa dall'istruttoria, secondo cui le fatture vengono emesse al momento della preparazione della merce per la spedizione, prima dell'effettiva consegna, rende ancor più necessaria una rigorosa prova dell'effettiva consegna dei prodotti nelle quantità fatturate, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
m) Il significativo numero di note di credito emesse dall'opposta, come emerge dal partitario prodotto, conferma che non tutta la merce preparata e fatturata veniva effettivamente spedita e consegnata nelle quantità originariamente indicate.
p) L'opposta non ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle singole consegne, che avrebbero potuto fornire prova certa della effettiva ricezione della merce da parte de
[...] nelle quantità indicate in fattura." Controparte_5
7.1 Alla luce di quanto sopra, non avendo la assolto all'onere probatorio sulla Controparte_4 stessa gravante circa l'effettiva consegna della merce nelle quantità fatturate, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7 7.2 Quanto alla richiesta di esibizione dei registri IVA avanzata dall'opposta, la stessa va respinta in quanto:
- si tratta di documenti contabili relativi alle operazioni rilevanti ai soli fini del calcolo dell'IVA e pertanto non rilevanti al fine del decidere
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte
- la richiesta ha natura esplorativa, mirando a ricavare elementi di prova che la parte avrebbe dovuto precostituirsi.
7.3 Non può trovare accoglimento il richiamo operato dall'opposta alla recente pronuncia della Cassazione n. 3581/2024. Tale precedente, infatti, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di fatture emesse nel periodo 2021-2022, quindi in epoca successiva all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Il principio ivi enunciato deve necessariamente coordinarsi con l'impossibilità, per i soggetti diversi dalla PA, di rifiutare il ricevimento di fatture elettroniche dopo il 1° gennaio 2019, circostanza che rende non pertinente il precedente invocato.
8. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da RI s.n.c deve essere accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi del pertinente scaglione per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 22.2.2023;
2) condanna alla rifusione in favore di RI s.n.c. delle spese di lite, che Controparte_4 si liquidano in complessivi € 14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Zorino dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Torino il 10.01.2025.
Il Giudice
Dott. Bruno Conca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7584/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro CP_1 Parte_1 Pt_1 Parte_2 tempore sig. p.iva , corrente in Torino, Via Cibrario n. 13, CP_2 Parte_3 P.IVA_1 nonché per i sig.ri , c.f. , e , Controparte_3 C.F._1 Parte_4
c.f. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Zorino (cod. fisc. C.F._2
) – elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio C.F._3
Emanuele II n. 170.
attore in opposizione contro
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Fondi (LT), Viale Piemonte Controparte_4
Mof Pad C24, p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Martellucci (c.f. P.IVA_2
) del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio C.F._4 in Fondi (LT), Vico I Santorre di Santarosa 7.
convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1387/2023, del 22.2.2023, accertando la falsità delle fatture dedotte sub doc n. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta (con la sola esclusione delle fatture nn.
1 1287/2021 – 1479/2021 – 1853/2021 – 1394/2021 – 2411/2021 – 2541/2021 già regolarmente pagate) dichiarando che nulla è dovuto dalla parte attrice-opponente alla convenuta-opposta per i titoli di cui è causa;
- in via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere la prova per testi sulle circostanze in fatto di cui al presente atto, depurate di eventuali valutazioni e precedute dal rituale
“vero che”, con riserva di indicare i testi entro il termine di legge. Con vittoria di compensi e spese di causa (comprensivi di contr. forf. spese generali 15%, CPA e IVA).”
Conclusioni di parte convenuta: “Tutto ciò premesso, la come sopra Controparte_4 rappresentata e difesa, insiste perché il Giudice
1) conceda la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di euro 216.751,09;
2) nel merito, rigettare l'opposizione poiché manifestamente infondata e dilatoria per i motivi di cui in narrativa;
3) condannare l'opponente al pagamento delle spese di liti da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Martellucci che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_5 Parte_6 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore di con cui è stato ingiunto alla parte opponente il Controparte_4 pagamento della somma di euro 224.805,64 oltre interessi legali e spese procedurali. Il decreto ha ad oggetto delle fatture asseritamente inadempiute riguardanti il pagamento della consegna di prodotti agricoli effettuata dalla società alla RI s.n.c. Il decreto Controparte_4 ingiuntivo è stato emesso sulla base di fatture emesse tra febbraio 2021 e marzo 2022 per asserite forniture di prodotti ortofrutticoli per complessivi euro 224.805,64. La società opposta ha documentato il proprio credito producendo le fatture elettroniche, il partitario aggiornato e la documentazione relativa al trasporto della merce tramite la società Parte_7
2. La RI s.n.c. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo rappresentando che:
- le fatture oggetto della controversia erano già state adempiute per le merci ed i prodotti effettivamente acquistati e ricevuti;
- vi è l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché fondato su delle fatture che sono state tutte pagate tramite bonifico bancario e più nello specifico:
- la fattura n. 1287/2021, del 4.2.2021, di euro 1.332,01 è stata pagata dalla società opponente con bonifico bancario in data 5.1.2023;
- la fattura n. 1479/2021, del 9.2.2021, di euro 1.377,16 è stata pagata con bonifico bancario in data 20.1.2023;
- la fattura n. 1853/2021, di euro 1.361,36 è stata pagata con bonifico bancario in data 30.1.2023;
- la fattura n. 1394/2021, del 7.2.2021, di euro 1.549,60, è stata pagata con bonifico bancario in data 6.2.2023;
- la fattura n. 2411/2021, del 2.3.2021, di euro 1.322,57 è stata pagata con bonifico bancario in data 20.2.2023;
2 - la fattura n. 2541/2021, del 4.3.2021, di euro 1.111,85, è stata pagata con bonifico bancario in data 24.2.2023;
- nelle altre fatture restanti invece le merci riportate e le quantità in esse indicate non sono corrispondenti;
- tra le parti erano in corso delle trattative, proprio a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla società opponente rispetto alle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione. L'opponente ha documentato l'avvenuto pagamento delle seguenti fatture, producendo le relative distinte di bonifico:
- fattura n. 1287/2021 del 4.2.2021 di euro 1.332,01, pagata il 5.1.2023;
- fattura n. 1479/2021 del 9.2.2021 di euro 1.377,16, pagata il 20.1.2023;
- fattura n. 1853/2021 di euro 1.361,36, pagata il 30.1.2023;
- fattura n. 1394/2021 del 7.2.2021 di euro 1.549,60, pagata il 6.2.2023;
- fattura n. 2411/2021 del 2.3.2021 di euro 1.322,57, pagata il 20.2.2023;
- fattura n. 2541/2021 del 4.3.2021 di euro 1.111,85, pagata il 24.2.2023. Per le restanti fatture, l'opponente ha specificamente contestato di aver mai ricevuto le merci ivi indicate nelle quantità fatturate, evidenziando come tra le parti fossero in corso trattative proprio in relazione alle contestazioni mosse sulle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione.
Per questi motivi
l'attore chiedeva la revoca del decreto opposto.
3. Si costituiva la società opposta contestando l'opposizione avversaria e Controparte_4 chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che:
- come documentato dal conferimento di incarico prodotto in giudizio, la era Parte_7 stata incaricata del trasporto delle merci con contratto sottoscritto il 19.12.2020
- la società opposta le ha fornito dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2022, merce per un valore complessivo di euro 224.805,64;
- nonostante ripetuti solleciti sia verbali che scritti, la società RI s.n.c non ha provveduto a corrispondere la somma dovuta;
- l'opponente non ha contestato specificamente il residuo credito, limitandosi a negare per la prima volta di non aver ricevuto le merci riportare nelle fatture e nelle quantità in esse indicate;
- tutte le fatture emesse dal mese di febbraio 2021 sino al mese di marzo 2022 e azionate nel giudizio monitorio non sono mai state in precedenza contestate dalla RI s.n.c;
- non corrisponde a verità quanto eccepito dall'opponente circa la presunta e non provata pendenza di trattative in corso tra le parti avente ad oggetto la definizione del quantum debitorio. La società opposta ha prodotto, a sostegno della propria posizione:
- il conferimento di incarico di gestore esterno di trasporto merci alla società Parte_7 sottoscritto in data 19.12.2020;
- le fatture emesse dalla per il trasporto della merce;
Parte_7
- il partitario aggiornato che, tenuto conto dei pagamenti parziali ricevuti per euro 8.054,55, evidenzia un residuo credito di euro 216.751,09. Dal confronto tra il partitario prodotto dall'opposta e le fatture della è Parte_7 emerso che per numerose fatture azionate in sede monitoria, per un importo complessivo di euro 90.370,26, non vi è riscontro documentale della spedizione della merce, non essendo le stesse minimamente richiamate nella documentazione di trasporto.
3 4. Con ordinanza del 17.10.2024, successivamente all'istruttoria esperita nei limiti dell'ordinanza in data 11.1.2024 e previa riassegnazione del procedimento, in ragione del tramutamento del primo giudice ad altro incarico, veniva fissata udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art.281 sexies cpc. Il Giudice, sentite le parti, tratteneva la causa a decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, cpc.
4.1 In via preliminare, va esaminata l'eccezione di erronea applicazione del rito sollevata dall'opponente. Poiché il ricorso monitorio è stato depositato il 2.2.2023 e il decreto ingiuntivo è stato emesso il 22.2.2023, quindi in data anteriore all'entrata in vigore della riforma Cartabia, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi secondo le norme previgenti. Tuttavia, considerato che:
- non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa delle parti,
- i due riti processuali offrono una sostanziale equivalenza delle opportunità processuali,
- il processo è giunto alla fase decisoria con pieno dispiegamento delle facoltà difensive,
l'eccezione deve ritenersi superata, non essendovi stata alcuna lesione concreta dei diritti processuali delle parti.
5. Nel corso del giudizio, come cennato, è stata espletata prova per testi. In particolare:
a) La sig.ra , legale rappresentante della ha dichiarato: Testimone_1 Parte_7
- di confermare in generale l'esistenza di trasporti effettuati per conto di Controparte_4
- di non ricordare gli importi specifici;
- di non essere mai stata presente al momento del carico della merce;
- che i prodotti non venivano consegnati direttamente a ma scaricati presso il Controparte_5 mercato ortofrutticolo di Grugliasco, dove venivano presi in carico da facchini per la successiva consegna;
- che la emetteva fatture alla RI che sono state tutte pagate;
Parte_7
- che al momento dello scarico della merce, il trasportatore consegnava la documentazione, ddt e fatture ai facchini perché la consegnassero al cliente finale;
- che la RI non ha mai contestato la mancata consegna delle merci.
b) Il teste ha confermato: Testimone_2
- di conoscere la come società di trasporti;
Parte_7
- che l'autista poteva scaricare la merce sia su un piazzale/banchina di scarico all'interno del mercato ortofrutticolo, dove gli addetti del mercato provvedevano poi a portarla alle varie società destinatarie, oppure direttamente alla singola società.
4 c) All'udienza del 7.6.2024 è stato sentito in sede di interpello formale il sig. Parte_4
legale rappresentante della società opponente, il quale ha dichiarato che la
[...] CP_4
è stato loro fornitore fino al 2020 circa e che successivamente non hanno più avuto rapporti commerciali. Tale dichiarazione è tuttavia smentita sia dalle fatture di trasporto della
[...] relative al periodo 2021-2022, sia dai bonifici effettuati dalla stessa RI nel Parte_7
2023 a pagamento di fatture del 2021.
6. L'opposizione proposta da RI s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo n.1387/2023 deve essere accolta. La non ha provato l'esistenza del credito vantato. Nei Controparte_4 documenti che ha prodotto non vi è alcun elemento di fatto e di diritto dal quale si potesse dimostrare l'esistenza dell'ordinazione, della spedizione e relativa consegna della merce oggetto delle fatture insolute. Costituisce, al riguardo, orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prova costitutiva del credito spetta al creditore ed infatti la corte afferma che: “l'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. n. 17371 del 2003) (Cass., 16 maggio 2019, n. 13240). Nel caso di specie, l'onere della prova del credito vantato nelle fatture incombeva sulla essendo la stessa società attrice in senso Controparte_4 sostanziale e non invece alla RI s.n.c. essendo essa convenuta in senso sostanziale. La società opposta avrebbe dovuto provare che la RI s.n.c. avesse effettivamente ordinato la merce oggetto delle fatture e che la spedizione e la relativa consegna della stessa fosse stata effettivamente realizzata. La non ha provato la ragione giustificatrice del credito CP_4 vantato nelle fatture consistente nell'ordinazione della merce, ma ha cercato di provare solamente l'effettiva spedizione e consegna della stessa all'opponente. Tale prova fornita però non ha alcuna rilevanza. La ha, infatti, prodotto soltanto le fatture emesse Controparte_4 dalla società per il periodo considerato, dalle quali si evince che la medesima Parte_7 non effettuò direttamente la consegna dei prodotti ma delegò il trasporto ad altri vettori, sicché non vi è prova alcuna né dell'effettiva consegna delle merci all'opponente e né dell'effettiva quantità di prodotto che sarebbe stata consegnata.
5 7. L'onere della prova gravante sulla società opposta, quale attore in senso sostanziale, non può ritenersi assolto sulla base della documentazione prodotta. Ed invero:
a) Le fatture commerciali, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato, non possono costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n. 299/2016).
b) Nel caso di specie, dal confronto tra il partitario prodotto dall'opposta e le fatture della
[...] emerge che per numerose fatture azionate in sede monitoria, per un importo Parte_7 complessivo di euro 90.370,26, non vi è neppure prova della spedizione della merce, non essendo le stesse minimamente richiamate nella documentazione di trasporto. In particolare, non vi è alcun riscontro documentale circa la spedizione e consegna delle merci oggetto delle seguenti fatture: [elenco dettagliato delle 53 fatture per complessivi € 90.370,26].
c) Per le restanti fatture, la documentazione prodotta dall'opposta non è comunque idonea a provare l'effettiva consegna della merce nelle quantità indicate. Ed invero, le fatture di trasporto emesse dalla attestano unicamente che la merce veniva scaricata Parte_7 presso il mercato ortofrutticolo di Grugliasco e affidata a terzi facchini per la successiva consegna, senza alcun riscontro documentale circa l'effettivo ricevimento da parte del destinatario finale.
d) Tale circostanza è stata confermata dalla teste , legale rappresentante della Testimone_1
la quale ha precisato che "il nostro trasportatore scarica la merce presso il Parte_7 mercato ortofrutticolo di Grugliasco [...] sulla piattaforma di scarico e poi vengono i facchini del mercato ortofrutticolo a consegnare la merce alle singole società". La stessa teste ha inoltre dichiarato di non essere mai stata presente al momento del carico della merce e di non ricordare gli importi specifici. Ricapitolando con riguardo alla testimonianza resa dal teste _1
, centrale nelle deduzioni istruttorie della convenuta, quanto riferito dalla teste risulta al
[...] postutto generico e non rilevante per dimostrare l'ordinazione, la spedizione e la consegna della merce oggetto delle fatture. La teste, pur confermando la circostanza per cui sarebbe stata la società ad occuparsi negli anni di consegnare alla RI s.n.c. le merci Parte_7 acquistate dalla ha riferito di non ricordare “di che cifre si parli” e di non CP_4 CP_4 essere stata “presente al momento del carico della merce” (cfr. verbale udienza 12.4.2024). Le circostanze riferite, sono del tutto irrilevanti e comunque inidonee a provare l'acquisto da parte della società opponente e dell'effettiva consegna da parte della di circa Controparte_4
224.805,64 euro di prodotti ortofrutticoli. Nel rispondere al capitolo di prova dal seguente tenore letterale “vero che tutta la merce di cui sopra veniva consegnata presso la sede della società alla Via Cibrario n. 13 in Torino dalla società di trasporti Controparte_5 [...] con sede in Fondi (LT)”, il teste precisava: “No, il nostro trasportatore scarica la CP_6 merce presso il mercato ortofrutticolo di Grugliasco in Strada del Portone mi sembra al numero 30. Scarica la merce sulla piattaforma di scarico e poi vengono i facchini del mercato
6 ortofrutticolo a consegnare la merce alle singole società”. (verbale udienza 12.4.2024). Quindi, il teste non è mai stato presente al momento del carico delle merci da parte dei singoli vettori incaricati e né tantomeno al momento della consegna delle merci presso la società opposta, ma ha precisato che le merci negli anni trasportate dalla non sono comunque mai Parte_7 state consegnate direttamente a poiché venivano scaricate sul piazzale del Controparte_5 mercato ortofrutticolo ed affidate ad altri vettori per la consegna.
e) Il modesto importo delle fatture di trasporto - pari a poche decine di euro per tratta nonostante la necessità di utilizzare mezzi refrigerati - rende peraltro poco verosimile che la abbia effettivamente trasportato merce per oltre 200.000 euro. Parte_7
f) L'opposta non ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle singole consegne, che avrebbero potuto fornire prova certa della effettiva ricezione della merce da parte de
[...] nelle quantità indicate in fattura. Controparte_5
g) Né può attribuirsi valore decisivo alla mancata contestazione stragiudiziale delle fatture da parte dell'opponente, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza, quando il rapporto contrattuale sia contestato, la fattura non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. civ. Sez. II, 16/05/2019, n. 13240).
h) D'altra parte, l'opponente ha puntualmente documentato, producendo le relative distinte di bonifico, il pagamento di alcune delle fatture azionate per complessivi euro 8.054,55, circostanza questa riconosciuta dalla stessa opposta che ha conseguentemente ridotto la propria pretesa.
i) La documentazione prodotta risulta quindi inidonea a superare la specifica contestazione dell'opponente, tenuto anche conto che per una parte significativa delle fatture azionate (oltre 90.000 euro) non vi è neppure riscontro documentale della spedizione.
l) Peraltro, la prassi del mercato ortofrutticolo, emersa dall'istruttoria, secondo cui le fatture vengono emesse al momento della preparazione della merce per la spedizione, prima dell'effettiva consegna, rende ancor più necessaria una rigorosa prova dell'effettiva consegna dei prodotti nelle quantità fatturate, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
m) Il significativo numero di note di credito emesse dall'opposta, come emerge dal partitario prodotto, conferma che non tutta la merce preparata e fatturata veniva effettivamente spedita e consegnata nelle quantità originariamente indicate.
p) L'opposta non ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle singole consegne, che avrebbero potuto fornire prova certa della effettiva ricezione della merce da parte de
[...] nelle quantità indicate in fattura." Controparte_5
7.1 Alla luce di quanto sopra, non avendo la assolto all'onere probatorio sulla Controparte_4 stessa gravante circa l'effettiva consegna della merce nelle quantità fatturate, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7 7.2 Quanto alla richiesta di esibizione dei registri IVA avanzata dall'opposta, la stessa va respinta in quanto:
- si tratta di documenti contabili relativi alle operazioni rilevanti ai soli fini del calcolo dell'IVA e pertanto non rilevanti al fine del decidere
- l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte
- la richiesta ha natura esplorativa, mirando a ricavare elementi di prova che la parte avrebbe dovuto precostituirsi.
7.3 Non può trovare accoglimento il richiamo operato dall'opposta alla recente pronuncia della Cassazione n. 3581/2024. Tale precedente, infatti, non è applicabile al caso di specie, trattandosi di fatture emesse nel periodo 2021-2022, quindi in epoca successiva all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Il principio ivi enunciato deve necessariamente coordinarsi con l'impossibilità, per i soggetti diversi dalla PA, di rifiutare il ricevimento di fatture elettroniche dopo il 1° gennaio 2019, circostanza che rende non pertinente il precedente invocato.
8. Alla luce di quanto sopra, l'opposizione proposta da RI s.n.c deve essere accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi del pertinente scaglione per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 22.2.2023;
2) condanna alla rifusione in favore di RI s.n.c. delle spese di lite, che Controparte_4 si liquidano in complessivi € 14.103 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Zorino dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Torino il 10.01.2025.
Il Giudice
Dott. Bruno Conca
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