TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9053/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 9053/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Eugenia Zanella
e
, nata a [...] in data [...] (CF: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Veronica Raimondi
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le part, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15.09.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“Circa la gestione della prole: affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, con collocazione prevalente delle medesime presso la madre. Le scelte di maggiore importanza
[...] riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola,
i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo, salvo l'urgenza e /o l'obbligatorietà. Stante la fissazione della residenza delle minori presso la madre, le stesse potranno trascorrere con il padre
1 spazi dedicati, anche con pernotti, secondo i tempi e le modalità indicate di seguito, che tengano in debita considerazione le particolari esigenze della figlia affetta da disabilità. I genitori si Per_1 impegnano a mantenere un atteggiamento ed un comportamento flessibile nella regolamentazione dei rapporti genitori-figli e a non assumere atteggiamenti di interferenza nei periodi di competenza, coadiuvandosi, al contrario, nei momenti del passaggio delle rispettive presenze e nelle ipotesi di condivisione di eventi o di momenti familiari. I genitori, infine, si impegnano reciprocamente a porre in essere una serena comunicazione tra loro. In costanza di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, agli stessi viene riconosciuta la quotidiana possibilità di comunicazione telefonica con le figlie minori, sino a due telefonate giornaliere (mattina e sera). Il padre potrà vedere le figlie secondo i seguenti criteri: - durante il periodo scolastico, da settembre a maggio compresi, le terrà: un pomeriggio a settimana, da concordare la settimana precedente a seconda dei turni di lavoro del sig.
con la precisazione che, ove tale pomeriggio cadesse di mercoledì, le figlie pernotteranno Parte_1 presso il padre nella notte tra il mercoledì ed il giovedì, con onere di condurle a scuola il giovedì mattina. In tale eventualità, la madre andrà a riprenderle all'uscita. Qualora non sia possibile il pernotto nella giornata del mercoledì, le parti hanno concordato che il padre recupererà momenti dedicati con la prole, trascorrendo con la stessa non due fine settimana mensili, bensì tre. Nei fine settimana di competenza, il signor terrà le figlie dall'uscita dalla scuola del venerdì sino Parte_1 alla domenica sera. Per una corretta gestione della prole, nonché per la predisposizione di un ambiente domestico e di supporto da parte della collocataria, il padre fornirà alla genitrice il proprio calendario lavorativo all'inizio di ogni anno;
qualora la turnazione completa non fosse disponibile, lo stesso si impegna a fornire quella mensile entro il giorno 15 di ogni mese. Resta sin da ora inteso e concordato tra le parti che, indipendentemente dal calendario lavorativo del padre e dalle consuete modalità di gestione dell'attività esercitata dalla madre, in ipotesi di impreviste turnazioni di lavoro/malattia/impossibilità oggettiva da parte di entrambi i genitori di accudire la prole nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé, i genitori si confronteranno per supplire alle momentanee difficoltà l'uno dell'altro.
I periodi di festività verranno trascorsi secondo il seguente schema:
Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni;
vacanze natalizie e pasquali per la metà del relativo periodo, con facoltà di diverso accordo eventualmente intervenuto tra i coniugi.
Nel periodo non scolastico, ovvero dalla chiusura degli istituti frequentati e sino alla riapertura degli stessi, il signor potrà tenere le minori con sé per il residuo mese di Giugno, per l'intero Parte_1 mese di Luglio, per 15 giorni durante il mese di Agosto, coincidenti questi ultimi con il periodo di pari durata non prescelto dalla genitrice (che espone sin da ora come la propria attività lavorativa, tendenzialmente, osservi un periodo di chiusura dal 13 Agosto al 31 Agosto di ogni anno) e per il
2 residuo periodo del mese di Settembre. Nel corso di tale lasso temporale, la genitrice avrà facoltà di vedere le minori ogni qualvolta lo desideri, e, in ogni caso, a fine settimana alternati con prelievo presso il luogo di villeggiatura (per prassi individuata in località lacustre ben nota alle parti) nella serata del sabato e riaccompagno la sera del lunedì immediatamente successivo. Resta inteso che nei periodi continuativi presso il padre, al pari di quanto disciplinato per i periodi di ordinaria permanenza presso la madre, sarà cura ed onere del medesimo l'organizzazione domestica e di assistenza della prole in caso di assenza per questioni personali e/o lavorative.
I genitori si impegnano fin d'ora a concordare le rispettive vacanze estive con le figlie minori, con comunicazione inerente la loro collocazione cronologica e geografica con congruo preavviso in caso di difformità della gestione ad oggi nota.
Circa gli oneri di contribuzione economica e le spese da affrontarsi nell'interesse delle minori:
Il padre sarà onerato del versamento a titolo di concorso nel mantenimento delle minori, anche alla luce del futuro mantenimento diretto in costanza di permanenza presso di sé, della somma di Euro
600,00 (seicento/00) mensili indicizzata annualmente secondo i dati ISTAT, fino al raggiungimento della autosufficienza economica della prole;
tale somma dovrà essere versata alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese per il tramite di bonifico bancario da effettuarsi sulle note coordinate bancarie della genitrice. Detta erogazione avverrà con decorrenza dal mese di Aprile
2025.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno affrontate nella misura del 50% da ciascun genitore ed individuate da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale, già integralmente riportato in ricorso e da intendersi qui ritrascritto.
Per espresso accordo intercorso tra i ricorrenti, le spese da affrontarsi per la presenza di baby-sitter o di soggetto capace di accudire le esigenze di , saranno autonomamente ed integralmente Per_1 sopportate dal genitore che beneficerà di detto supporto.
L'accordo tra i genitori su dette spese integrative al mantenimento potrà avvenire mediante proposta scritta da parte di uno dei genitori, nella quale verranno illustrati sinteticamente il progetto di spesa e l'utilità per la prole;
l'altro genitore avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni, la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra;
Attesa la collocazione delle figlie presso la madre, i ricorrenti si accordano a che l'assegno unico resterà a beneficio della signora sino a che permarranno i presupposti per il riconoscimento CP_1 di tale beneficio, senza necessità di dover annualmente raggiungere accordo sul punto.
I ricorrenti si impegnano a consegnarsi, a semplice richiesta, i documenti (buste-paga, cedolini, dichiarazioni dei redditi, et similia) che si rendessero necessari per la richiesta di contributi e/o
3 sovvenzioni a favore delle figlie da parte di Enti Pubblici e/o Privati e ad utilizzare le rispettive somme ricavate a favore delle medesime e a continuare a collaborare fattivamente e concretamente, con una equa suddivisione dei compiti anche di natura amministrativa e di relazione con gli specialisti che si occupano della salute della minore , necessitante di costanti e continui ausili Per_1
e controlli esterni, impegnandosi al contempo a reciprocamente comunicarsi date e dettagli di accertamenti e controlli medici cui è sottoposta la minore, per potervi entrambi presenziare ove possibile;
La sig.ra potrà usufruire dei benefici fiscali ed economici connessi alla disabilità di , CP_1 Per_1 ad eccezione dei permessi di cui alla L. usufruibili dal solo sig. Numer_1 Parte_1
Il signor continuerà a godere in via esclusiva, quale unico lavoratore dipendente, dei Parte_1 permessi di legge concessi e riconosciuti al genitore di figlio portatore di disabilità; per quanto concerne le ulteriori e diverse agevolazioni riconosciute in tema, le parti si confronteranno, di volta in volta, in ragione delle concrete e reali esigenze della minore, valutando, ove non sia possibile la cumulabilità, una ripartizione in misura paritaria del beneficio;
in caso di impossibilità di equa suddivisione del beneficio, si ricorrerà al criterio della alternanza nel godimento.
La verifica del conto corrente della figlia spetterà ad entrambi i genitori che convengono fin Per_1
d'ora che le spese mediche, fisioterapiche e di ausili di supporto necessari per la stessa ed ogni altra spesa a detto titolo concertata, verranno pagate, tramite home banking dal sig. Parte_1
Le parti danno atto che la somma di Euro 3.709,88, anticipata dalla genitrice per l'acquisto di un presidio di supporto necessario alla minore è stata alla stessa rifusa e che il signor in Parte_1 adempimento di quanto convenuto all'atto del deposito del ricorso introduttivo il presente giudizio, ha provveduto ad erogare alla genitrice la somma di Euro 500,00 a titolo di arretrati delle spese Per_ straordinarie ludiche dalla stessa integralmente affrontate nell'interesse della figlia minore .
Quanto alle questioni economiche tra le parti:
I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di contributo al mantenimento, l'uno dall'altro. Gli stessi, inoltre, si impegnano alla definizione delle rispettive posizioni di dare/avere tuttora pendenti, mediante un sereno confronto assistiti dai rispettivi legali.
Ulteriori condizioni:
Nel caso in cui uno dei genitori dovesse effettuare un viaggio che lo tenga fuori casa per più di 08 giorni consecutivi, il medesimo dovrà dare all'altro un preavviso di almeno 03 mesi, in modo da consentire l'organizzazione anticipata della gestione delle figlie minori;
4 Con la sottoscrizione del presente ricorso, i genitori si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, nonché al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi alle figlie minori, dichiarandosi sin da ora disponibili, previa la compilazione dei necessari moduli di assenso, a che detti adempimenti abbiano a svolgersi a carico dell'uno o dell'altra.
Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (atto n. 7 parte II serie C anno 2014), con sentenza n. 2341/2024 del Tribunale di Brescia è stata disposta la separazione personale dei coniugi, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
ZA ET
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa ZA ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 9053/2025
R.G. instaurato da nato a [...] il [...] (CF: con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Eugenia Zanella
e
, nata a [...] in data [...] (CF: , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Veronica Raimondi
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le part, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 15.09.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“Circa la gestione della prole: affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Per_2
, con collocazione prevalente delle medesime presso la madre. Le scelte di maggiore importanza
[...] riguardanti la crescita psico-fisica, quali, a titolo meramente esemplificativo, la religione, la scuola,
i viaggi all'estero, gli sport pericolosi, preventivi per le spese mediche e le cure invasive di ogni genere, dovranno essere assunte di comune accordo, salvo l'urgenza e /o l'obbligatorietà. Stante la fissazione della residenza delle minori presso la madre, le stesse potranno trascorrere con il padre
1 spazi dedicati, anche con pernotti, secondo i tempi e le modalità indicate di seguito, che tengano in debita considerazione le particolari esigenze della figlia affetta da disabilità. I genitori si Per_1 impegnano a mantenere un atteggiamento ed un comportamento flessibile nella regolamentazione dei rapporti genitori-figli e a non assumere atteggiamenti di interferenza nei periodi di competenza, coadiuvandosi, al contrario, nei momenti del passaggio delle rispettive presenze e nelle ipotesi di condivisione di eventi o di momenti familiari. I genitori, infine, si impegnano reciprocamente a porre in essere una serena comunicazione tra loro. In costanza di permanenza con l'uno o con l'altro genitore, agli stessi viene riconosciuta la quotidiana possibilità di comunicazione telefonica con le figlie minori, sino a due telefonate giornaliere (mattina e sera). Il padre potrà vedere le figlie secondo i seguenti criteri: - durante il periodo scolastico, da settembre a maggio compresi, le terrà: un pomeriggio a settimana, da concordare la settimana precedente a seconda dei turni di lavoro del sig.
con la precisazione che, ove tale pomeriggio cadesse di mercoledì, le figlie pernotteranno Parte_1 presso il padre nella notte tra il mercoledì ed il giovedì, con onere di condurle a scuola il giovedì mattina. In tale eventualità, la madre andrà a riprenderle all'uscita. Qualora non sia possibile il pernotto nella giornata del mercoledì, le parti hanno concordato che il padre recupererà momenti dedicati con la prole, trascorrendo con la stessa non due fine settimana mensili, bensì tre. Nei fine settimana di competenza, il signor terrà le figlie dall'uscita dalla scuola del venerdì sino Parte_1 alla domenica sera. Per una corretta gestione della prole, nonché per la predisposizione di un ambiente domestico e di supporto da parte della collocataria, il padre fornirà alla genitrice il proprio calendario lavorativo all'inizio di ogni anno;
qualora la turnazione completa non fosse disponibile, lo stesso si impegna a fornire quella mensile entro il giorno 15 di ogni mese. Resta sin da ora inteso e concordato tra le parti che, indipendentemente dal calendario lavorativo del padre e dalle consuete modalità di gestione dell'attività esercitata dalla madre, in ipotesi di impreviste turnazioni di lavoro/malattia/impossibilità oggettiva da parte di entrambi i genitori di accudire la prole nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé, i genitori si confronteranno per supplire alle momentanee difficoltà l'uno dell'altro.
I periodi di festività verranno trascorsi secondo il seguente schema:
Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni;
vacanze natalizie e pasquali per la metà del relativo periodo, con facoltà di diverso accordo eventualmente intervenuto tra i coniugi.
Nel periodo non scolastico, ovvero dalla chiusura degli istituti frequentati e sino alla riapertura degli stessi, il signor potrà tenere le minori con sé per il residuo mese di Giugno, per l'intero Parte_1 mese di Luglio, per 15 giorni durante il mese di Agosto, coincidenti questi ultimi con il periodo di pari durata non prescelto dalla genitrice (che espone sin da ora come la propria attività lavorativa, tendenzialmente, osservi un periodo di chiusura dal 13 Agosto al 31 Agosto di ogni anno) e per il
2 residuo periodo del mese di Settembre. Nel corso di tale lasso temporale, la genitrice avrà facoltà di vedere le minori ogni qualvolta lo desideri, e, in ogni caso, a fine settimana alternati con prelievo presso il luogo di villeggiatura (per prassi individuata in località lacustre ben nota alle parti) nella serata del sabato e riaccompagno la sera del lunedì immediatamente successivo. Resta inteso che nei periodi continuativi presso il padre, al pari di quanto disciplinato per i periodi di ordinaria permanenza presso la madre, sarà cura ed onere del medesimo l'organizzazione domestica e di assistenza della prole in caso di assenza per questioni personali e/o lavorative.
I genitori si impegnano fin d'ora a concordare le rispettive vacanze estive con le figlie minori, con comunicazione inerente la loro collocazione cronologica e geografica con congruo preavviso in caso di difformità della gestione ad oggi nota.
Circa gli oneri di contribuzione economica e le spese da affrontarsi nell'interesse delle minori:
Il padre sarà onerato del versamento a titolo di concorso nel mantenimento delle minori, anche alla luce del futuro mantenimento diretto in costanza di permanenza presso di sé, della somma di Euro
600,00 (seicento/00) mensili indicizzata annualmente secondo i dati ISTAT, fino al raggiungimento della autosufficienza economica della prole;
tale somma dovrà essere versata alla madre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese per il tramite di bonifico bancario da effettuarsi sulle note coordinate bancarie della genitrice. Detta erogazione avverrà con decorrenza dal mese di Aprile
2025.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno affrontate nella misura del 50% da ciascun genitore ed individuate da Protocollo in vigore presso l'Intestato Tribunale, già integralmente riportato in ricorso e da intendersi qui ritrascritto.
Per espresso accordo intercorso tra i ricorrenti, le spese da affrontarsi per la presenza di baby-sitter o di soggetto capace di accudire le esigenze di , saranno autonomamente ed integralmente Per_1 sopportate dal genitore che beneficerà di detto supporto.
L'accordo tra i genitori su dette spese integrative al mantenimento potrà avvenire mediante proposta scritta da parte di uno dei genitori, nella quale verranno illustrati sinteticamente il progetto di spesa e l'utilità per la prole;
l'altro genitore avrà 15 giorni di tempo per manifestare il proprio consenso;
in mancanza di riscontro nel predetto termine di 15 giorni, la proposta s'intenderà accettata e la relativa spesa dovrà essere suddivisa tra i coniugi nella proporzione di cui sopra;
Attesa la collocazione delle figlie presso la madre, i ricorrenti si accordano a che l'assegno unico resterà a beneficio della signora sino a che permarranno i presupposti per il riconoscimento CP_1 di tale beneficio, senza necessità di dover annualmente raggiungere accordo sul punto.
I ricorrenti si impegnano a consegnarsi, a semplice richiesta, i documenti (buste-paga, cedolini, dichiarazioni dei redditi, et similia) che si rendessero necessari per la richiesta di contributi e/o
3 sovvenzioni a favore delle figlie da parte di Enti Pubblici e/o Privati e ad utilizzare le rispettive somme ricavate a favore delle medesime e a continuare a collaborare fattivamente e concretamente, con una equa suddivisione dei compiti anche di natura amministrativa e di relazione con gli specialisti che si occupano della salute della minore , necessitante di costanti e continui ausili Per_1
e controlli esterni, impegnandosi al contempo a reciprocamente comunicarsi date e dettagli di accertamenti e controlli medici cui è sottoposta la minore, per potervi entrambi presenziare ove possibile;
La sig.ra potrà usufruire dei benefici fiscali ed economici connessi alla disabilità di , CP_1 Per_1 ad eccezione dei permessi di cui alla L. usufruibili dal solo sig. Numer_1 Parte_1
Il signor continuerà a godere in via esclusiva, quale unico lavoratore dipendente, dei Parte_1 permessi di legge concessi e riconosciuti al genitore di figlio portatore di disabilità; per quanto concerne le ulteriori e diverse agevolazioni riconosciute in tema, le parti si confronteranno, di volta in volta, in ragione delle concrete e reali esigenze della minore, valutando, ove non sia possibile la cumulabilità, una ripartizione in misura paritaria del beneficio;
in caso di impossibilità di equa suddivisione del beneficio, si ricorrerà al criterio della alternanza nel godimento.
La verifica del conto corrente della figlia spetterà ad entrambi i genitori che convengono fin Per_1
d'ora che le spese mediche, fisioterapiche e di ausili di supporto necessari per la stessa ed ogni altra spesa a detto titolo concertata, verranno pagate, tramite home banking dal sig. Parte_1
Le parti danno atto che la somma di Euro 3.709,88, anticipata dalla genitrice per l'acquisto di un presidio di supporto necessario alla minore è stata alla stessa rifusa e che il signor in Parte_1 adempimento di quanto convenuto all'atto del deposito del ricorso introduttivo il presente giudizio, ha provveduto ad erogare alla genitrice la somma di Euro 500,00 a titolo di arretrati delle spese Per_ straordinarie ludiche dalla stessa integralmente affrontate nell'interesse della figlia minore .
Quanto alle questioni economiche tra le parti:
I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di contributo al mantenimento, l'uno dall'altro. Gli stessi, inoltre, si impegnano alla definizione delle rispettive posizioni di dare/avere tuttora pendenti, mediante un sereno confronto assistiti dai rispettivi legali.
Ulteriori condizioni:
Nel caso in cui uno dei genitori dovesse effettuare un viaggio che lo tenga fuori casa per più di 08 giorni consecutivi, il medesimo dovrà dare all'altro un preavviso di almeno 03 mesi, in modo da consentire l'organizzazione anticipata della gestione delle figlie minori;
4 Con la sottoscrizione del presente ricorso, i genitori si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, nonché al rinnovo e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi alle figlie minori, dichiarandosi sin da ora disponibili, previa la compilazione dei necessari moduli di assenso, a che detti adempimenti abbiano a svolgersi a carico dell'uno o dell'altra.
Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/09/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (atto n. 7 parte II serie C anno 2014), con sentenza n. 2341/2024 del Tribunale di Brescia è stata disposta la separazione personale dei coniugi, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 2.10.2025
Il Presidente Estensore
ZA ET
5