Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Raffaello Sanzio,60;
contro
Procura della Repubblica di Crotone, S.U.A. Provincia di Crotone, non costituite in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- nella parte in cui accoglie l'istanza di oscuramento presentata dall’a.t.i. -OMISSIS- e con la quale è stata fornita l'offerta tecnica della controinteressata massicciamente omissata;
- della nota dell'11.11.2025 con la quale è stato confermato l'accesso parziale all'offerta tecnica oscurata;
nonché
per la condanna della stazione appaltante all'ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. UR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- l’a.t.i. -OMISSIS- agisce per l’annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- di comunicazione di aggiudicazione della stazione appaltante, nella parte in cui accoglie, ex art. 36, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023, l'istanza di oscuramento presentata dall’a.t.i. -OMISSIS- e con la quale è stata fornita l’offerta tecnica della controinteressata omissata nei punti fondamentali, nonché della successiva nota dell’11.11.2025 di conferma dell’accesso oscurato, chiedendo la condanna all’ostensione della documentazione;
Rilevato che:
- con nota del 27.11.2025 l’esponente ha dedotto di avere integralmente ottenuto la documentazione richiesta;
Ritenuto che:
- a ciò consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD EA, Presidente
UR TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TO | RD EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.