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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 974 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gisella Santelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Via M.F. Sciacca, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di costituzione nuovo avvocato;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. , P.IVA_2
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, al Vicolo S. Bernardino n. 5A, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 141/2023 del 23.04.2023 (R.G. n. 2898/2022), depositato in data 24.02.2023 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 8.158,46, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, in virtù dall'inadempimento del contratto di finanziamento concluso con CP_3 in data 09.10.2003.
[...]
Il credito derivante dal detto contratto di finanziamento per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
Parte opponente, in particolare, deduceva la prescrizione del diritto di credito;
l'insussistenza e l'incertezza del credito;
l'usurarietà del contratto di finanziamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e Controparte_1 per essa, in qualità di mandataria, che, contestando gli assunti attorei, Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 29.11.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli pagina 2 di 5 elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto si segnala che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pagina 3 di 5 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio - producendo il contratto di finanziamento, che prevedeva il rilascio di una carta di credito revolving (circostanza non contestata), dimostrando la propria legittimazione attiva
(circostanza non contestata) e depositando gli estratti conto relativi al prestito - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
6. Parte opponente ha contestato la pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito.
Ebbene detta eccezione risulta fondata, tenuto conto che nel caso di credito revolving il termine decennale di prescrizione decorre dall'ultima operazione effettuata dal cliente (cfr. Trib.
Torre Annunziata sent. n. 1497/2024, Trib. Termini Imerese sent. n. 227/2022, Trib. Catania sent.
n. 3288/2020) e che, nel caso di specie, dall'estratto conto prodotto dall'opposta risulta che l'ultima operazione effettuata dal cliente è avvenuta nell'anno 2007 (cfr. estratto conto voce “acquisti”) e che da tale anno sino al momento della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo opposto non è intervenuta alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Invero, la missiva di del 19.06.2014 non risulta essere stata inviata al debitore, CP_4 non essendo presente atti alcun elemento da cui evincere la trasmissione. La missiva del
12.02.2020, oltre a essere successiva al decorso del termine decennale di prescrizione, non risulta essere stata ricevuta dal debitore, atteso che parte opposta deposita a tal proposito la mera raccomandata presumibilmente restituita al mittente senza alcun riferimento alla consegna. La missiva del 01.02.2022 è intervenuta oltre la maturazione del termine decennale di prescrizione.
7. Per tali ragioni l'opposizione è fondata e va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano € 2.800,00 (di cui € 500,00 per la fase studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 974 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gisella Santelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Corigliano - Rossano, alla Via M.F. Sciacca, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di costituzione nuovo avvocato;
ATTORE - OPPONENTE
E
(P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. , P.IVA_2
pagina 1 di 5 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verona, al Vicolo S. Bernardino n. 5A, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 141/2023 del 23.04.2023 (R.G. n. 2898/2022), depositato in data 24.02.2023 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 8.158,46, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1 monitorio, in virtù dall'inadempimento del contratto di finanziamento concluso con CP_3 in data 09.10.2003.
[...]
Il credito derivante dal detto contratto di finanziamento per effetto di cessione ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 (TUB) giungeva in capo all'odierna opposta.
Parte opponente, in particolare, deduceva la prescrizione del diritto di credito;
l'insussistenza e l'incertezza del credito;
l'usurarietà del contratto di finanziamento.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio e Controparte_1 per essa, in qualità di mandataria, che, contestando gli assunti attorei, Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 29.11.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 04.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli pagina 2 di 5 elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Ciò detto si segnala che, in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pagina 3 di 5 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio - producendo il contratto di finanziamento, che prevedeva il rilascio di una carta di credito revolving (circostanza non contestata), dimostrando la propria legittimazione attiva
(circostanza non contestata) e depositando gli estratti conto relativi al prestito - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
6. Parte opponente ha contestato la pretesa creditoria eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto di credito.
Ebbene detta eccezione risulta fondata, tenuto conto che nel caso di credito revolving il termine decennale di prescrizione decorre dall'ultima operazione effettuata dal cliente (cfr. Trib.
Torre Annunziata sent. n. 1497/2024, Trib. Termini Imerese sent. n. 227/2022, Trib. Catania sent.
n. 3288/2020) e che, nel caso di specie, dall'estratto conto prodotto dall'opposta risulta che l'ultima operazione effettuata dal cliente è avvenuta nell'anno 2007 (cfr. estratto conto voce “acquisti”) e che da tale anno sino al momento della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo opposto non è intervenuta alcun idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Invero, la missiva di del 19.06.2014 non risulta essere stata inviata al debitore, CP_4 non essendo presente atti alcun elemento da cui evincere la trasmissione. La missiva del
12.02.2020, oltre a essere successiva al decorso del termine decennale di prescrizione, non risulta essere stata ricevuta dal debitore, atteso che parte opposta deposita a tal proposito la mera raccomandata presumibilmente restituita al mittente senza alcun riferimento alla consegna. La missiva del 01.02.2022 è intervenuta oltre la maturazione del termine decennale di prescrizione.
7. Per tali ragioni l'opposizione è fondata e va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano € 2.800,00 (di cui € 500,00 per la fase studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Castrovillari, 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 5 di 5