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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/09/2025, n. 3278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3278 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 4947/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.to TIBERINO MARCO
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to SCHILIRO' PAOLO resistente e
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina SERVODIO CP_2 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento ricevuta in data 05.03.2014.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla riscossione di premi intrapresa con CP_2 una intimazione di pagamento ricevuta in data 05.03.2024 nei limiti di due cartelle di pagamento analiticamente indicate lamentando: la nullità radicale dell'intimazione opposta per nullità ed inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e la conseguente estinzione per maturata prescrizione dei crediti pretesi;
eccepiva, di conseguenza, nel merito, la maturata estinzione per prescrizione dei premi pretesi, anche sopravvenuta, e domandava la declaratoria di maturata estinzione per prescrizione dei premi e l'annullamento dell'intimazione opposta per i motivi di doglianza fatti valere, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituivano le parti resistenti ed per eccepire CP_3 CP_2
l'inammissibilità delle promosse opposizioni risultando ritualmente notificate le cartelle di pagamento oggetto d'impugnativa, la carenza di legittimazione l' con riguardo Controparte_4 alle doglianze afferenti al merito delle pretese e l' con riguardo CP_2 alle doglianze afferenti la procedura di riscossione affidata all' , CP_1
e, nel merito, per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'incontestabilità dei premi contesi alla luce della regolare notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e di atti interruttivi della prescrizione ritualmente prodotti, attesa, inoltre, la tardività delle doglianze per violazione dell'art. 617 c.p.c., con il favore delle spese di lite. Allegavano documentazione.
Le domande avanzate con tutti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti sono infondate e vanno rigettate.
1. Sulla notificazione delle cartelle di pagamento
Alla luce delle argomentazioni delle parti e della documentazione acquisita al processo, deve essere affermata l'incontestabilità ed irretrattabilità dei premi in esame per omessa tempestiva
Pag. 2 di 10 impugnativa degli cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto della presente opposizione1.
1.1. Dalle allegazioni e produzioni delle parti resistenti, infatti, è dato inferire chiaramente la regolare e valida notificazione alla parte ricorrente di tutte le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto della presente impugnativa ed anche di ulteriori validi atti interruttivi del decorso della prescrizione nei termini che seguono:
1) la cartella di pagamento n. 014 2012 0048 368871 000 è stata ritualmente notificata a mezzo del servizio postale in data
08.01.2013. Per la riscossione degli stessi contributi pretesi con questa cartella di pagamento sono state ritualmente notificate diverse intimazioni di pagamento a mezzo pec nelle seguenti date: 02.11.2015, 30.09.2016, 12.09.2017, 13.06.2018,
23.10.2018, 26.04.2019, 08.02.2020, 02.03.2022, 13.04.2023;
2) la cartella di pagamento n. 014 2014 0022 340359 000 è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 17.07.2014. Per la riscossione degli stessi contributi pretesi con questa cartella di pagamento sono state ritualmente notificate diverse intimazioni di pagamento a mezzo pec nelle seguenti date: 12.09.2017,
13.06.2018, 23.10.2018, 26.04.2019, 08.02.2020, 02.03.2022,
13.04.2023.
Pag. 3 di 10 1.2. La parte resistente e la parte resistente infatti, CP_3 CP_5 hanno prodotto le cartelle di pagamento, un avviso di ricevimento della raccomandata contenente la prima delle cartelle di pagamento in esame e la pec contenente la seconda delle cartelle di cui si tratta.
L' ha prodotto le successive intimazioni di pagamento e le pec CP_3 con cui dette intimazioni sono state notificate alla società ricorrente, quali validi atti interruttivi della prescrizione dei crediti in esame.
2. Sulla ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento
Le notifiche delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento prodotte devono ritenersi rituali in forza di quanto disposto dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973:
<< La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal
Pag. 4 di 10 portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di
Pag. 5 di 10 farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.>>.
2.1. A tal fine occorre dare continuità ai seguenti princìpi più volte espressi dalla Suprema Corte di cassazione: “… (omissis)… - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass.,
19/07/2018, n. 19270, Cass., 21/03/2023, n. 8130);
- in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa
Pag. 6 di 10 nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n.
12883, Cass., 24/03/2023, n. 8504);… (omissis)…”2.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria3. 2 Così Cass. n. 17841/2023. 3 Si tenga conto di quanto ribadito da Cass. n. 15397/2023 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)… 7. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità.
8. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la CP_6 mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , CP_6 soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.
Pag. 7 di 10 2.2. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra esposti, in mancanza di prova che la parte ricorrente aveva l'onere di fornire di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere
9. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il CCNL credito (art. 38, comma 6) di "comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio".
10. Neppure sussiste incongruenza con i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo di ricorso.
Invero, nel caso in esame, la presunzione di conoscenza dell'atto (la lettera di licenziamento), del quale è contestato il pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata (come nei casi esaminati da Cass. n. 19232/2018 e n. 12822/2016), essendo documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale.
11. Al contrario, la sentenza impugnata è coerente con l'orientamento espresso di recente da Cass. n.
31845/2022 (vedi anche Cass. n. 511/2019), secondo cui il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile (e nei casi, diversi dal presente, in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento): laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. Alla suddetta valutazione in fatto dei mezzi di prova utili a fondare complessivamente la presunzione legale di conoscenza, non limitati alla sola prova dell'invio della raccomandata, ha proceduto la Corte di merito, dandone conto con motivazione logica e adeguata.
12. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione. … (omissis)…”.
Pag. 8 di 10 cognizione degli atti presupposti all'intimazione opposta e degli atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi provato, pertanto, che alla parte ricorrente siano state debitamente notificate, prima dell'invio dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa, tutte le cartelle di pagamento presupposte ed anche le intimazioni di pagamento esaminate costituenti validi atti interruttivi della prescrizione4.
2.3. Analogamente è a dirsi per tutte le pec prodotte contenenti una cartella di pagamento e le ulteriori intimazioni di pagamento.
3. Sulla incontestabilità ed irretrattabilità dei premi in esame
Non vi è prova della tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Tanto conforta l'incontestabilità dei premi di cui si tratta.
3.1. Né potrebbe ravvisarsi alcuna estinzione dei premi per maturata prescrizione sopravvenuta, tenuto conto dell'interruzione del decorso del termine quinquennale di prescrizione operante per i crediti in esame per effetto della rituale notificazione delle intimazioni di pagamento di cui si è detto.
Alcuna estinzione per prescrizione dei premi in esame, pertanto, è ravvisabile, se si considera pacifica tra le parti la rituale notifica alla parte ricorrente in data 05.03.2024 dell'intimazione di pagamento avverso la quale è stata proposta la presente opposizione.
Ne consegue il rigetto del proposto ricorso.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi
CP_ CP_ 4 Cfr. in all.ti parte resistente ed
Pag. 9 di 10 di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50 per ognuna a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Bari,22/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. 03.05.2019, n. 11760 così massimata: “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l.
n. 106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).”.
Sezione Lavoro
N.R.G. 4947/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv.to TIBERINO MARCO
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to SCHILIRO' PAOLO resistente e
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina SERVODIO CP_2 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento ricevuta in data 05.03.2014.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente proponeva opposizione alla riscossione di premi intrapresa con CP_2 una intimazione di pagamento ricevuta in data 05.03.2024 nei limiti di due cartelle di pagamento analiticamente indicate lamentando: la nullità radicale dell'intimazione opposta per nullità ed inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e la conseguente estinzione per maturata prescrizione dei crediti pretesi;
eccepiva, di conseguenza, nel merito, la maturata estinzione per prescrizione dei premi pretesi, anche sopravvenuta, e domandava la declaratoria di maturata estinzione per prescrizione dei premi e l'annullamento dell'intimazione opposta per i motivi di doglianza fatti valere, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Si costituivano le parti resistenti ed per eccepire CP_3 CP_2
l'inammissibilità delle promosse opposizioni risultando ritualmente notificate le cartelle di pagamento oggetto d'impugnativa, la carenza di legittimazione l' con riguardo Controparte_4 alle doglianze afferenti al merito delle pretese e l' con riguardo CP_2 alle doglianze afferenti la procedura di riscossione affidata all' , CP_1
e, nel merito, per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'incontestabilità dei premi contesi alla luce della regolare notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento) e di atti interruttivi della prescrizione ritualmente prodotti, attesa, inoltre, la tardività delle doglianze per violazione dell'art. 617 c.p.c., con il favore delle spese di lite. Allegavano documentazione.
Le domande avanzate con tutti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti sono infondate e vanno rigettate.
1. Sulla notificazione delle cartelle di pagamento
Alla luce delle argomentazioni delle parti e della documentazione acquisita al processo, deve essere affermata l'incontestabilità ed irretrattabilità dei premi in esame per omessa tempestiva
Pag. 2 di 10 impugnativa degli cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto della presente opposizione1.
1.1. Dalle allegazioni e produzioni delle parti resistenti, infatti, è dato inferire chiaramente la regolare e valida notificazione alla parte ricorrente di tutte le cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto della presente impugnativa ed anche di ulteriori validi atti interruttivi del decorso della prescrizione nei termini che seguono:
1) la cartella di pagamento n. 014 2012 0048 368871 000 è stata ritualmente notificata a mezzo del servizio postale in data
08.01.2013. Per la riscossione degli stessi contributi pretesi con questa cartella di pagamento sono state ritualmente notificate diverse intimazioni di pagamento a mezzo pec nelle seguenti date: 02.11.2015, 30.09.2016, 12.09.2017, 13.06.2018,
23.10.2018, 26.04.2019, 08.02.2020, 02.03.2022, 13.04.2023;
2) la cartella di pagamento n. 014 2014 0022 340359 000 è stata ritualmente notificata a mezzo pec in data 17.07.2014. Per la riscossione degli stessi contributi pretesi con questa cartella di pagamento sono state ritualmente notificate diverse intimazioni di pagamento a mezzo pec nelle seguenti date: 12.09.2017,
13.06.2018, 23.10.2018, 26.04.2019, 08.02.2020, 02.03.2022,
13.04.2023.
Pag. 3 di 10 1.2. La parte resistente e la parte resistente infatti, CP_3 CP_5 hanno prodotto le cartelle di pagamento, un avviso di ricevimento della raccomandata contenente la prima delle cartelle di pagamento in esame e la pec contenente la seconda delle cartelle di cui si tratta.
L' ha prodotto le successive intimazioni di pagamento e le pec CP_3 con cui dette intimazioni sono state notificate alla società ricorrente, quali validi atti interruttivi della prescrizione dei crediti in esame.
2. Sulla ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento
Le notifiche delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento prodotte devono ritenersi rituali in forza di quanto disposto dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973:
<< La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal
Pag. 4 di 10 portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di
Pag. 5 di 10 farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell' articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.>>.
2.1. A tal fine occorre dare continuità ai seguenti princìpi più volte espressi dalla Suprema Corte di cassazione: “… (omissis)… - la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26, citato, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti indicati (Cass.,
19/07/2018, n. 19270, Cass., 21/03/2023, n. 8130);
- in tal caso, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in forza del principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335, c.c., superabile solo se il destinatario dimostri di essersi trovato senza sua colpa
Pag. 6 di 10 nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., 26/06/2020, n.
12883, Cass., 24/03/2023, n. 8504);… (omissis)…”2.
In concreto, per tutti gli atti recettizi, in caso di loro comunicazione a mezzo del servizio postale, gli stessi devono ritenersi conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Si tratta di una presunzione legale di conoscenza che può essere superata esclusivamente dalla prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario.
Detta presunzione, infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria3. 2 Così Cass. n. 17841/2023. 3 Si tenga conto di quanto ribadito da Cass. n. 15397/2023 nella parte in cui è affermato: “… (omissis)… 7. A norma dell'art. 1335 c.c., gli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario (come il licenziamento) si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Si tratta di una presunzione legale di conoscenza, nel senso di conoscibilità equiparata a legale conoscenza, fondata sulla prova del pervenimento all'indirizzo del destinatario della comunicazione. Affinché tale presunzione legale sia superata, è necessario che sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa del destinatario. Pertanto, occorre, in caso di contestazione in giudizio, procedere ad un accertamento di fatto (appunto probatorio), che deve fondarsi su un governo logico, coerente e motivato delle risultanze probatorie, soltanto in questi limiti censurabile in sede di legittimità.
8. Ora, nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la CP_6 mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di , CP_6 soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione.
Pag. 7 di 10 2.2. Facendo concreta applicazione dei principi appena sopra esposti, in mancanza di prova che la parte ricorrente aveva l'onere di fornire di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere
9. A fronte di tale documentazione, giudicata, appunto, idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza ai fini dell'art. 1335 c.c. con motivazione logica e congrua, basandosi la presunzione su dati univoci, precisi e concordanti, come descritti nella sentenza impugnata, non è stata fornita, da parte della destinataria della comunicazione del licenziamento, la prova dell'impossibilità di averne notizia senza colpa, trattandosi del suo indirizzo comunicato al datore di lavoro e sussistendo un preciso obbligo contrattuale collettivo (documentato dalla banca fin dal primo grado) del personale al quale si applica il CCNL credito (art. 38, comma 6) di "comunicare con sollecitudine all'impresa ogni mutamento di residenza o domicilio".
10. Neppure sussiste incongruenza con i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo di ricorso.
Invero, nel caso in esame, la presunzione di conoscenza dell'atto (la lettera di licenziamento), del quale è contestato il pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata (come nei casi esaminati da Cass. n. 19232/2018 e n. 12822/2016), essendo documentate le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza, e non vertendosi, dunque, in ipotesi di licenziamento orale.
11. Al contrario, la sentenza impugnata è coerente con l'orientamento espresso di recente da Cass. n.
31845/2022 (vedi anche Cass. n. 511/2019), secondo cui il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile (e nei casi, diversi dal presente, in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento): laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato. Alla suddetta valutazione in fatto dei mezzi di prova utili a fondare complessivamente la presunzione legale di conoscenza, non limitati alla sola prova dell'invio della raccomandata, ha proceduto la Corte di merito, dandone conto con motivazione logica e adeguata.
12. Deve essere, pertanto, ribadito che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria (Cass. n. 36397/2022), e l'allegazione della ricorrente di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua cassetta postale non è sufficiente a vincere la presunzione. … (omissis)…”.
Pag. 8 di 10 cognizione degli atti presupposti all'intimazione opposta e degli atti interruttivi della prescrizione, deve ritenersi provato, pertanto, che alla parte ricorrente siano state debitamente notificate, prima dell'invio dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa, tutte le cartelle di pagamento presupposte ed anche le intimazioni di pagamento esaminate costituenti validi atti interruttivi della prescrizione4.
2.3. Analogamente è a dirsi per tutte le pec prodotte contenenti una cartella di pagamento e le ulteriori intimazioni di pagamento.
3. Sulla incontestabilità ed irretrattabilità dei premi in esame
Non vi è prova della tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Tanto conforta l'incontestabilità dei premi di cui si tratta.
3.1. Né potrebbe ravvisarsi alcuna estinzione dei premi per maturata prescrizione sopravvenuta, tenuto conto dell'interruzione del decorso del termine quinquennale di prescrizione operante per i crediti in esame per effetto della rituale notificazione delle intimazioni di pagamento di cui si è detto.
Alcuna estinzione per prescrizione dei premi in esame, pertanto, è ravvisabile, se si considera pacifica tra le parti la rituale notifica alla parte ricorrente in data 05.03.2024 dell'intimazione di pagamento avverso la quale è stata proposta la presente opposizione.
Ne consegue il rigetto del proposto ricorso.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi
CP_ CP_ 4 Cfr. in all.ti parte resistente ed
Pag. 9 di 10 di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50 per ognuna a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014.
Bari,22/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. 03.05.2019, n. 11760 così massimata: “La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (Nella specie, in virtù del principio, la S.C. ha annullato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto applicabile alla intimazione di pagamento il termine di decadenza previsto per le cartelle di pagamento dall'art. 1, comma 5 bis, del d.l.
n. 106 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 156 del 2005, in quanto non era decorso, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, il termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., operante per i tributi iscritti a ruolo).”.