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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/12/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11418/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 13 novembre 2023, tra
, nella qualità di procuratore generale di Parte_1 Parte_2
, in forza di Procura Generale in data 17.07.2023 Notaro
[...] Parte_3
Rep. n. 9065 e Racc. n. 3785, elettivamente domiciliato in Genova presso lo
[...] studio dell'avv. Domenico Gallo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
- ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. Fabrizio Fazzari che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
- CONVENUTA con la chiamata in causa di
in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. G.B. Ettore De Gregori che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. Stefania Simonelli;
- TE HI
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, a) nel dare atto, in via principale, che la ha Controparte_1 sopraelevato/inalzato il muro di proprietà della sig.ra sito al Parte_2 Pt_2 confine tra il terreno di proprietà della stessa sig.ra censito e distinto al N.C.T. Pt_2 del Comune di Genova al Foglio 9 Mappale 1534 e 658 e un rivo detto Rio Ponticello, in modo del tutto arbitrario e senza il consenso della proprietaria sig.ra Parte_2
, b) condannare la in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore i) alla immediata rimessa in pristino stato preesistente di detto muro a cure e spese della stessa nonché ii) sempre in via Controparte_1 principale, a risarcire, anche ex art. 2043 c.c., i danni tutti, nessuno escluso, patiti sempre dalla proprietaria sig.ra , danni che possono quantificarsi in € Parte_2
10.000,00 o nella diversa misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare se del caso anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. peraltro giustificata dall'impossibilità della sua precisa determinazione.
Con vittoria degli onorari e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Per parte convenuta:
In ossequio al decreto21.10.2025 di revoca e fissazione del termine per note scritti in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, nell'interesse di si insiste Controparte_1 in quanto già precisato negli scritti difensivi depositati in atti e si insiste nelle rassegnate conclusioni.
Per parte terza chiamata:
I sottoscritti difensori, visto il decreto del 22/10/2025 di revoca e fissazione del termine per note in sostituzione dell'udienza, nell'interesse del Controparte_2
, fermo quanto già dedotto e precisato nei precedenti scritti difensivi
[...]
e verbali di udienza versati in atti, osservano, rilevano e precisano quanto segue.
Gli atti di causa hanno inequivocabilmente dimostrato l'estraneità del ai CP_2 fatti oggetto di causa. Alcuna domanda potrà pertanto essere ad esso rivolta.
Per mero tuziorismo difensivo si osserva unicamente come il non abbia CP_2 confermato alcunché, come riferisce parte attrice, ma si sia unicamente limitato a riportare le risultanze emerse dagli atti di causa e dalla espletata CTU.
Tanto premesso, si insiste, quindi, nelle già rassegnate conclusioni.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, in via preliminare, rilevata, per tutte le motivazioni di cui in parte motiva, la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_4 relativamente alla chiamata in causa effettuata dalla disporre, per Controparte_1 tutte le su esposte ragioni, l'immediata estromissione dell'odierna comparente dal giudizio;
in subordine e nel merito, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della nonché quelle di parte convenuta nei Controparte_1 confronti dell'odierno comparente, per i motivi di cui in narrativa ovvero ed in subordine rigettarle in quanto insussistente la legittimazione passiva, a titolo di responsabilità solidale o a qualunque altro titolo, del;
Controparte_4 sempre nel merito, in ogni caso, rigettare le domande proposte dalla sig.ra Parte_2
, per il tramite del suo procuratore generale, sig. , nei
[...] Parte_1 confronti della stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
Controparte_1 sempre nel merito, in ogni caso, respingere le domande attoree per mancanza di prova circa la responsabilità della e/o del Condominio in Genova, Controparte_1 [...]
, ed in evidente carenza di allegazione anche in merito alla Controparte_2 quantificazione del danno;
sempre nel merito, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, anche solo parzialmente, accertare il grado di concorso causale dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso e limitare, per i motivi tutti dedotti, la misura di eventuale corresponsabilità in capo al deducente che volesse e dovesse essere accertata;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13/12/2023 esponeva di essere Parte_2 proprietaria dell'appartamento sito in Genova-Nervi Via Donato Somma n. 30/6 con un terreno di pertinenza sito a monte del fabbricato e censito e distinto al N.C.T. del Comune di Genova al Foglio 9 Mappale 1534 e 658, confinante a levante con un rivo detto Rivo
Ponticello. Tale confine è segnato con un muro in materiale lapideo con tessitura di tipo a spacco naturale, di tipo a gravità, privo di malta cementizia secondo la tradizionale tipologia costruttiva tipica ligure.
Questo muretto sarebbe stato oggetto da parte della di lavori di Parte_4 sopraelevazione che ne avrebbero modificato l'originaria configurazione e causato la deformazione con parziale perdita di coesione con disfacimento di parte degli elementi lapidei.
In diritto, evidenzia che i lavori di sopraelevazione del muro avrebbero violato le norme in tema di edilizia previste dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme integrative del codice civile;
inoltre, la nell'esecuzione dell'opera non avrebbe Controparte_1 osservato “le normali regole di diligenza e prudenza di costruzione e il principio generale del neminem laedere”.
Pertanto, l'attrice chiedeva l'immediata riduzione in pristino ex artt. 871 e 872 c.c. con demolizione della parte di muro sopraelevato nelle condizioni antecedenti alla suddetta violazione, nonché il risarcimento “del danno - in re ipsa, danno conseguenza e non danno evento - subito dalla conchiudente da determinarsi sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, di limitazione del relativo godimento, amenità, comodità, tranquillità e altro: danno che può quantificarsi in € 10.000,00 o nella diversa misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. peraltro giustificata dall'impossibilità della sua precisa determinazione”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società Controparte_1 eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, rilevando di aver svolto i lavori di costruzione del muro e del parcheggio di cui sarebbe causa e rilevando che la proprietà di tali manufatti appartiene al Condominio
[...]
, del quale chiedeva la chiamata in causa. Eccepiva anche l'infondatezza CP_2 della domanda non essendovi stato alcun abuso edilizio per le opere d cui è causa e, in ogni caso, formulando richiesta di accertamento del concorso causale di parte attrice alla causazione dell'evento danno ex art. 1227 cod. civ. e chiedendo il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno.
3. Il Giudice ammetteva la chiamata in causa e si costituiva, pertanto, anche il chiedendo la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva CP_2 eccependo di non essere proprietario del muro oggetto di causa, nonché la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'inesistenza della sopraelevazione stessa e la carenza di prove dedotte dall'attore.
4. La causa veniva istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica e testi e trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025.
5. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che la domanda degli attori va parzialmente accolta per le ragioni di seguito illustrate.
5.1. Dalla CTU svolta in corso di istruttoria, da ritenersi chiara e scevra da vizi logici, e pertanto da porsi per gli aspetti scientifici alla base della presente decisione, è emerso che: - È stato accertato che il muro oggetto di causa è un muro di confine tra la proprietà dell'attore e il rio demaniale denominato Rio Ponticello;
detto muro risulta composto da due porzioni con caratteristiche differenti e presenta ad oggi fenomeni di spanciamento
e sfornellamento.
- È stato accertato che il muro oggetto di causa è un muro di confine tra la proprietà dell'attrice e il rio demaniale denominato Rio Ponticello, del quale il muro in oggetto costituisce la sponda destra;
trattasi di muro composto da due porzioni di cui quella inferiore, originaria, realizzata con tecnica “a secco” e quella superiore realizzata in epoca successiva in pietrame cementato;
la funzione del muro è quella di “muro di sponda” atto a difendere la sponda dall'erosione e privo di qualsivoglia funzione di contenimento delle piene.
- È stato accertato che la società Convenuta ha eseguito la sopraelevazione di detto muro, ovvero la realizzazione della porzione superiore di forma triangolare in pietrame cementato, in un periodo non precisamente identificato tra il 08/08/2013 e il 22/03/2019 durante le opere di realizzazione dell'autorimessa; tale muro risulta autorizzato dalla
Provincia di Genova con Concessione Idraulica n. CI06950 del 13/06/2008 e Atto di concessione n. 3672 del 08/08/2013 e pertanto non si sono rilevate difformità dello stesso rispetto alla normativa urbanistico-edilizia; in merito alla regola dell'arte, posto che le problematiche del muro riguardano la zona di raccordo tra la porzione in sopraelevazione e la porzione originaria, si deduce che in fase esecutiva non si sono state verosimilmente adottate le opportune tecniche per garantire il perfetto collegamento tra le due porzioni, ovvero che la sopraelevazione effettuata non sia conforme alle regole di buona esecuzione.
- È stato accertato che il muro oggetto di causa presenta fenomeni di spanciamento e sfornellamento indicativi di un processo degenerativo in atto, con potenziale evoluzione in crollo parziale o totale del manufatto. Tali condizioni derivano principalmente da un carente collegamento strutturale tra la muratura preesistente e la sopraelevazione, frutto di un intervento non eseguito secondo criteri tecnici corretti (non a regola d'arte), e risultano ulteriormente aggravate da fattori esogeni di degrado, quali l'azione erosiva dell'acqua meteorica e l'alterazione dei materiali lapidei. In assenza di interventi di consolidamento specifici e tempestivi, si ritiene quindi che il manufatto presenti un rischio concreto di instabilità strutturale.
- Gli interventi necessari per la rimessione in pristino del muro consistono nella demolizione e ricostruzione della porzione superiore del muro, per una lunghezza di circa 2,60 m, mediante tecnica tradizionale a secco e con l'inserimento di collegamenti strutturali idonei tra le due porzioni murarie, al fine di ripristinare la stabilità del manufatto. L'intervento è subordinato all'ottenimento di autorizzazione idraulica regionale e, ove necessario, concessione demaniale e altri nulla osta ambientali. Il coordinamento delle pratiche tecnico-amministrative e la direzione dell'intervento dovranno essere affidati a un tecnico abilitato, con competenze in ambito idraulico, strutturale ed edilizio.
Dalle chiare enunciazioni del consulente tecnico emerge, pertanto, la legittimazione attiva di parte attrice, la quale è l'unica titolare del diritto di proprietà sul mappale e sul muro per cui è causa, non essendovi nessuna parte in comune con il come verrà CP_2 chiarito nel successivo punto 6 di motivazione. Inoltre, accertata l'esistenza dei fenomeni di deformazione del muro nei termini descritti dal consulente, è stato accertato anche che CP_ la loro determinazione sia da imputarsi totalmente alla convenuta, così determinando sia l'evento che il nesso causale con le attività poste in essere dalla Controparte_1
Per l'effetto parte convenuta deve essere condannata alla integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi seguendo le indicazioni esposte dalla CTU nella perizia depositata alle pagine da 30 a 34 che qui si devono intendersi per completamente trascritte.
Quanto ai costi e allo svolgimento delle stesse, ferma l'effettuazione delle opere di ripristino secondo le migliori regole dell'arte, essi potranno essere determinati in autonomia dalla la quale potrà provvedervi anche in proprio. Controparte_1
5.2. Va invece rigettata la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni, difettando persino l'allegazione dei fatti posti a suo fondamento: innanzitutto, va respinto qualsiasi richiamo al danno in re ipsa (ossia all'esistenza nel caso oggetto nel presente procedimento di un'ipotesi in cui il danno è considerato presunto o intrinseco alla lesione del diritto, senza necessità di prova specifica del pregiudizio subito) che non può trovare cittadinanza nel nostro ordinamento.
Infatti, nel danno in re ipsa il pregiudizio risarcibile si identifica con l'evento di danno risultante dalla lesione del diritto, in questo modo introducendo un vero e proprio danno punitivo privo di copertura normativa. Già dalle sentenze di S. Martino della Cassazione del 2008 (Cass. civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sezioni
Unite, 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26974; Cass. civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26975) la Corte di legittimità ha respinto l'esistenza di un danno in re ipsa che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma come pena privata per un comportamento lesivo.
La responsabilità civile ha infatti il compito di restaurare la sfera, sia patrimoniale che non patrimoniale, del soggetto leso, salvi casi specificamente previsti dalla legge quali l'illecito anticoncorrenziale e la lesione della proprietà intellettuale, ma non certo il caso di specie.
Tale tesi, inoltre, trova conferma nella pronuncia delle S.U. del 2022 in relazione all'occupazione di immobile sine titulo da parte di un terzo (Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2022, n. 33645). Anche in questo la Corte ribadisce che il risarcimento del danno ha ad oggetto solo il danno conseguenza non essendo configurabile un danno in re ipsa coincidente con la mera lesione del diritto di proprietà.
Ancor più risulta dunque infondata la domanda attorea in relazione alla richiesta di un
“danno conseguenza” e non di un “danno evento”, considerato che le due ipotesi rappresentano un'inscindibile componente del danno non patrimoniale, nessuna delle quali può vivere autonomamente a prescindere dall'altra al fine di integrare le ipotesi di risarcimento (ancora, Cass. cit. 33645/2022 secondo cui l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo di danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita, ma non può esistere un danno conseguenza non originato da un danno evento precedente).
6. Dalla lettura della consulenza tecnica emerge chiaramente come non vi sia alcuna titolarità del diritto di proprietà in capo al terzo chiamato né responsabilità CP_2 nella modifica dello stato originario del muro oggetto di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dello stesso il quale
è stato chiamato in causa in modo del tutto arbitrario e infondato. Non può essere disposta l'estromissione dal giudizio, impropriamente chiesta da parte terza chiamata, ricollegandosi l'estromissione alle sole due ipotesi tassativamente previste dal codice di procedura civile, ossia all'estromissione del garantito e a quella dell'obbligato (artt. 108
e 109 cod. proc. civ.) non riconducibili alla presente ipotesi.
7. Le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto del 22 aprile 2025, vengono poste in via definitiva interamente a carico di parte convenuta stante le ragioni della decisione.
8. Quanto al pagamento delle spese di CTP sostenute da parte attrice e da parte terza chiamata non se ne può condannare la refusione alle parti in quanto richieste solo genericamente come “condanna alle spese” senza provvedere al deposito in atti delle relative parcelle e prove del pagamento effettuato dalle parti. Nelle spese per consulenza tecnica di parte, infatti, deve essere data prova dell'esborso sostenuto e di cui si chiede la restituzione (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2605; così anche Cass., 6 luglio 2022 n. 21402) ed in mancanza non può, dunque, essere ordinata la condanna del soccombente al pagamento delle stesse.
9. Le spese di lite, nei rapporti fra attore e convenuto, sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 per le cause di valore indeterminabile (art. 5, comma sesto, D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022), per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, e seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta dovendo, per l'effetto, essere poste per 2/3 a carico di e compensate fra le parti per la quota Controparte_1 restante in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno. Si precisa che parte attrice non ha provveduto al deposito della propria nota spese.
10. Le spese di lite, nei rapporti fra convenuto e terza chiamata, sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, e seguono la soccombenza di parte convenuta in ragione dell'infondatezza della chiamata in causa del dovendo, per l'effetto, essere CP_2 poste interamente a carico di Si precisa che parte terza chiamata non Controparte_1 ha provveduto al deposito della propria nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, ordina a in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, di procedere, a sua cura e spese senza indugio e comunque entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla riparazione secondo le indicazioni fornite dalla consulenza tecnica d'Ufficio alle pagine da 30 a 34 e con le precisazioni di cui al punto 5.1 della presente parte motiva, con conseguente integrale ripristino dello stato dei luoghi, del preesistente muro oggetto di causa di proprietà di sito al confine tra il terreno di proprietà della Parte_2 stessa censito e distinto al N.C.T. del Comune di Genova al Foglio 9 Mappale 1534 e 658
e un rivo detto Rio Ponticello;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
3. dichiara la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato CP_2
, in persona dell'amministratore pro tempore;
[...] Controparte_2
4. pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto del 22 aprile 2025, in via definitiva interamente a carico di parte convenuta;
5. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, nei rapporti fra attore e convenuto, in favore di quale Parte_1 procuratore generale di , della quota di 2/3 delle spese di lite che Parte_2 sono liquidate per l'intero nella complessiva somma di € 3.810,00, compensando fra le parti la quota restante di 1/3;
6. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, nei rapporti fra convenuto e terza chiamata, in favore del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese Controparte_2 di lite che sono liquidate nella complessiva somma di € 3.810,00.
Così deciso in Genova, in data 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11418/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 13 novembre 2023, tra
, nella qualità di procuratore generale di Parte_1 Parte_2
, in forza di Procura Generale in data 17.07.2023 Notaro
[...] Parte_3
Rep. n. 9065 e Racc. n. 3785, elettivamente domiciliato in Genova presso lo
[...] studio dell'avv. Domenico Gallo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
- ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. Fabrizio Fazzari che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
- CONVENUTA con la chiamata in causa di
in persona Controparte_2 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio dell'avv. G.B. Ettore De Gregori che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione unitamente all'avv. Stefania Simonelli;
- TE HI
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, a) nel dare atto, in via principale, che la ha Controparte_1 sopraelevato/inalzato il muro di proprietà della sig.ra sito al Parte_2 Pt_2 confine tra il terreno di proprietà della stessa sig.ra censito e distinto al N.C.T. Pt_2 del Comune di Genova al Foglio 9 Mappale 1534 e 658 e un rivo detto Rio Ponticello, in modo del tutto arbitrario e senza il consenso della proprietaria sig.ra Parte_2
, b) condannare la in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante pro tempore i) alla immediata rimessa in pristino stato preesistente di detto muro a cure e spese della stessa nonché ii) sempre in via Controparte_1 principale, a risarcire, anche ex art. 2043 c.c., i danni tutti, nessuno escluso, patiti sempre dalla proprietaria sig.ra , danni che possono quantificarsi in € Parte_2
10.000,00 o nella diversa misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare se del caso anche in via equitativa ex art. 1226
c.c. peraltro giustificata dall'impossibilità della sua precisa determinazione.
Con vittoria degli onorari e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Per parte convenuta:
In ossequio al decreto21.10.2025 di revoca e fissazione del termine per note scritti in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, nell'interesse di si insiste Controparte_1 in quanto già precisato negli scritti difensivi depositati in atti e si insiste nelle rassegnate conclusioni.
Per parte terza chiamata:
I sottoscritti difensori, visto il decreto del 22/10/2025 di revoca e fissazione del termine per note in sostituzione dell'udienza, nell'interesse del Controparte_2
, fermo quanto già dedotto e precisato nei precedenti scritti difensivi
[...]
e verbali di udienza versati in atti, osservano, rilevano e precisano quanto segue.
Gli atti di causa hanno inequivocabilmente dimostrato l'estraneità del ai CP_2 fatti oggetto di causa. Alcuna domanda potrà pertanto essere ad esso rivolta.
Per mero tuziorismo difensivo si osserva unicamente come il non abbia CP_2 confermato alcunché, come riferisce parte attrice, ma si sia unicamente limitato a riportare le risultanze emerse dagli atti di causa e dalla espletata CTU.
Tanto premesso, si insiste, quindi, nelle già rassegnate conclusioni.
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis, in via preliminare, rilevata, per tutte le motivazioni di cui in parte motiva, la carenza di legittimazione passiva in capo al Controparte_4 relativamente alla chiamata in causa effettuata dalla disporre, per Controparte_1 tutte le su esposte ragioni, l'immediata estromissione dell'odierna comparente dal giudizio;
in subordine e nel merito, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte svolte da parte attrice nei confronti della nonché quelle di parte convenuta nei Controparte_1 confronti dell'odierno comparente, per i motivi di cui in narrativa ovvero ed in subordine rigettarle in quanto insussistente la legittimazione passiva, a titolo di responsabilità solidale o a qualunque altro titolo, del;
Controparte_4 sempre nel merito, in ogni caso, rigettare le domande proposte dalla sig.ra Parte_2
, per il tramite del suo procuratore generale, sig. , nei
[...] Parte_1 confronti della stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto;
Controparte_1 sempre nel merito, in ogni caso, respingere le domande attoree per mancanza di prova circa la responsabilità della e/o del Condominio in Genova, Controparte_1 [...]
, ed in evidente carenza di allegazione anche in merito alla Controparte_2 quantificazione del danno;
sempre nel merito, in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, anche solo parzialmente, accertare il grado di concorso causale dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso e limitare, per i motivi tutti dedotti, la misura di eventuale corresponsabilità in capo al deducente che volesse e dovesse essere accertata;
con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 13/12/2023 esponeva di essere Parte_2 proprietaria dell'appartamento sito in Genova-Nervi Via Donato Somma n. 30/6 con un terreno di pertinenza sito a monte del fabbricato e censito e distinto al N.C.T. del Comune di Genova al Foglio 9 Mappale 1534 e 658, confinante a levante con un rivo detto Rivo
Ponticello. Tale confine è segnato con un muro in materiale lapideo con tessitura di tipo a spacco naturale, di tipo a gravità, privo di malta cementizia secondo la tradizionale tipologia costruttiva tipica ligure.
Questo muretto sarebbe stato oggetto da parte della di lavori di Parte_4 sopraelevazione che ne avrebbero modificato l'originaria configurazione e causato la deformazione con parziale perdita di coesione con disfacimento di parte degli elementi lapidei.
In diritto, evidenzia che i lavori di sopraelevazione del muro avrebbero violato le norme in tema di edilizia previste dagli strumenti urbanistici comunali e dalle norme integrative del codice civile;
inoltre, la nell'esecuzione dell'opera non avrebbe Controparte_1 osservato “le normali regole di diligenza e prudenza di costruzione e il principio generale del neminem laedere”.
Pertanto, l'attrice chiedeva l'immediata riduzione in pristino ex artt. 871 e 872 c.c. con demolizione della parte di muro sopraelevato nelle condizioni antecedenti alla suddetta violazione, nonché il risarcimento “del danno - in re ipsa, danno conseguenza e non danno evento - subito dalla conchiudente da determinarsi sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, di limitazione del relativo godimento, amenità, comodità, tranquillità e altro: danno che può quantificarsi in € 10.000,00 o nella diversa misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. peraltro giustificata dall'impossibilità della sua precisa determinazione”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la società Controparte_1 eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, rilevando di aver svolto i lavori di costruzione del muro e del parcheggio di cui sarebbe causa e rilevando che la proprietà di tali manufatti appartiene al Condominio
[...]
, del quale chiedeva la chiamata in causa. Eccepiva anche l'infondatezza CP_2 della domanda non essendovi stato alcun abuso edilizio per le opere d cui è causa e, in ogni caso, formulando richiesta di accertamento del concorso causale di parte attrice alla causazione dell'evento danno ex art. 1227 cod. civ. e chiedendo il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno.
3. Il Giudice ammetteva la chiamata in causa e si costituiva, pertanto, anche il chiedendo la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva CP_2 eccependo di non essere proprietario del muro oggetto di causa, nonché la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'inesistenza della sopraelevazione stessa e la carenza di prove dedotte dall'attore.
4. La causa veniva istruita mediante svolgimento di consulenza tecnica e testi e trattenuta in decisione all'udienza del 13 novembre 2025.
5. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che la domanda degli attori va parzialmente accolta per le ragioni di seguito illustrate.
5.1. Dalla CTU svolta in corso di istruttoria, da ritenersi chiara e scevra da vizi logici, e pertanto da porsi per gli aspetti scientifici alla base della presente decisione, è emerso che: - È stato accertato che il muro oggetto di causa è un muro di confine tra la proprietà dell'attore e il rio demaniale denominato Rio Ponticello;
detto muro risulta composto da due porzioni con caratteristiche differenti e presenta ad oggi fenomeni di spanciamento
e sfornellamento.
- È stato accertato che il muro oggetto di causa è un muro di confine tra la proprietà dell'attrice e il rio demaniale denominato Rio Ponticello, del quale il muro in oggetto costituisce la sponda destra;
trattasi di muro composto da due porzioni di cui quella inferiore, originaria, realizzata con tecnica “a secco” e quella superiore realizzata in epoca successiva in pietrame cementato;
la funzione del muro è quella di “muro di sponda” atto a difendere la sponda dall'erosione e privo di qualsivoglia funzione di contenimento delle piene.
- È stato accertato che la società Convenuta ha eseguito la sopraelevazione di detto muro, ovvero la realizzazione della porzione superiore di forma triangolare in pietrame cementato, in un periodo non precisamente identificato tra il 08/08/2013 e il 22/03/2019 durante le opere di realizzazione dell'autorimessa; tale muro risulta autorizzato dalla
Provincia di Genova con Concessione Idraulica n. CI06950 del 13/06/2008 e Atto di concessione n. 3672 del 08/08/2013 e pertanto non si sono rilevate difformità dello stesso rispetto alla normativa urbanistico-edilizia; in merito alla regola dell'arte, posto che le problematiche del muro riguardano la zona di raccordo tra la porzione in sopraelevazione e la porzione originaria, si deduce che in fase esecutiva non si sono state verosimilmente adottate le opportune tecniche per garantire il perfetto collegamento tra le due porzioni, ovvero che la sopraelevazione effettuata non sia conforme alle regole di buona esecuzione.
- È stato accertato che il muro oggetto di causa presenta fenomeni di spanciamento e sfornellamento indicativi di un processo degenerativo in atto, con potenziale evoluzione in crollo parziale o totale del manufatto. Tali condizioni derivano principalmente da un carente collegamento strutturale tra la muratura preesistente e la sopraelevazione, frutto di un intervento non eseguito secondo criteri tecnici corretti (non a regola d'arte), e risultano ulteriormente aggravate da fattori esogeni di degrado, quali l'azione erosiva dell'acqua meteorica e l'alterazione dei materiali lapidei. In assenza di interventi di consolidamento specifici e tempestivi, si ritiene quindi che il manufatto presenti un rischio concreto di instabilità strutturale.
- Gli interventi necessari per la rimessione in pristino del muro consistono nella demolizione e ricostruzione della porzione superiore del muro, per una lunghezza di circa 2,60 m, mediante tecnica tradizionale a secco e con l'inserimento di collegamenti strutturali idonei tra le due porzioni murarie, al fine di ripristinare la stabilità del manufatto. L'intervento è subordinato all'ottenimento di autorizzazione idraulica regionale e, ove necessario, concessione demaniale e altri nulla osta ambientali. Il coordinamento delle pratiche tecnico-amministrative e la direzione dell'intervento dovranno essere affidati a un tecnico abilitato, con competenze in ambito idraulico, strutturale ed edilizio.
Dalle chiare enunciazioni del consulente tecnico emerge, pertanto, la legittimazione attiva di parte attrice, la quale è l'unica titolare del diritto di proprietà sul mappale e sul muro per cui è causa, non essendovi nessuna parte in comune con il come verrà CP_2 chiarito nel successivo punto 6 di motivazione. Inoltre, accertata l'esistenza dei fenomeni di deformazione del muro nei termini descritti dal consulente, è stato accertato anche che CP_ la loro determinazione sia da imputarsi totalmente alla convenuta, così determinando sia l'evento che il nesso causale con le attività poste in essere dalla Controparte_1
Per l'effetto parte convenuta deve essere condannata alla integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi seguendo le indicazioni esposte dalla CTU nella perizia depositata alle pagine da 30 a 34 che qui si devono intendersi per completamente trascritte.
Quanto ai costi e allo svolgimento delle stesse, ferma l'effettuazione delle opere di ripristino secondo le migliori regole dell'arte, essi potranno essere determinati in autonomia dalla la quale potrà provvedervi anche in proprio. Controparte_1
5.2. Va invece rigettata la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni, difettando persino l'allegazione dei fatti posti a suo fondamento: innanzitutto, va respinto qualsiasi richiamo al danno in re ipsa (ossia all'esistenza nel caso oggetto nel presente procedimento di un'ipotesi in cui il danno è considerato presunto o intrinseco alla lesione del diritto, senza necessità di prova specifica del pregiudizio subito) che non può trovare cittadinanza nel nostro ordinamento.
Infatti, nel danno in re ipsa il pregiudizio risarcibile si identifica con l'evento di danno risultante dalla lesione del diritto, in questo modo introducendo un vero e proprio danno punitivo privo di copertura normativa. Già dalle sentenze di S. Martino della Cassazione del 2008 (Cass. civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., Sezioni
Unite, 11 novembre 2008, n. 26973; Cass. civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26974; Cass. civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26975) la Corte di legittimità ha respinto l'esistenza di un danno in re ipsa che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma come pena privata per un comportamento lesivo.
La responsabilità civile ha infatti il compito di restaurare la sfera, sia patrimoniale che non patrimoniale, del soggetto leso, salvi casi specificamente previsti dalla legge quali l'illecito anticoncorrenziale e la lesione della proprietà intellettuale, ma non certo il caso di specie.
Tale tesi, inoltre, trova conferma nella pronuncia delle S.U. del 2022 in relazione all'occupazione di immobile sine titulo da parte di un terzo (Cass. civ., Sezioni Unite, 15 novembre 2022, n. 33645). Anche in questo la Corte ribadisce che il risarcimento del danno ha ad oggetto solo il danno conseguenza non essendo configurabile un danno in re ipsa coincidente con la mera lesione del diritto di proprietà.
Ancor più risulta dunque infondata la domanda attorea in relazione alla richiesta di un
“danno conseguenza” e non di un “danno evento”, considerato che le due ipotesi rappresentano un'inscindibile componente del danno non patrimoniale, nessuna delle quali può vivere autonomamente a prescindere dall'altra al fine di integrare le ipotesi di risarcimento (ancora, Cass. cit. 33645/2022 secondo cui l'evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo di danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita, ma non può esistere un danno conseguenza non originato da un danno evento precedente).
6. Dalla lettura della consulenza tecnica emerge chiaramente come non vi sia alcuna titolarità del diritto di proprietà in capo al terzo chiamato né responsabilità CP_2 nella modifica dello stato originario del muro oggetto di causa.
Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dello stesso il quale
è stato chiamato in causa in modo del tutto arbitrario e infondato. Non può essere disposta l'estromissione dal giudizio, impropriamente chiesta da parte terza chiamata, ricollegandosi l'estromissione alle sole due ipotesi tassativamente previste dal codice di procedura civile, ossia all'estromissione del garantito e a quella dell'obbligato (artt. 108
e 109 cod. proc. civ.) non riconducibili alla presente ipotesi.
7. Le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto del 22 aprile 2025, vengono poste in via definitiva interamente a carico di parte convenuta stante le ragioni della decisione.
8. Quanto al pagamento delle spese di CTP sostenute da parte attrice e da parte terza chiamata non se ne può condannare la refusione alle parti in quanto richieste solo genericamente come “condanna alle spese” senza provvedere al deposito in atti delle relative parcelle e prove del pagamento effettuato dalle parti. Nelle spese per consulenza tecnica di parte, infatti, deve essere data prova dell'esborso sostenuto e di cui si chiede la restituzione (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2605; così anche Cass., 6 luglio 2022 n. 21402) ed in mancanza non può, dunque, essere ordinata la condanna del soccombente al pagamento delle stesse.
9. Le spese di lite, nei rapporti fra attore e convenuto, sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 per le cause di valore indeterminabile (art. 5, comma sesto, D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022), per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, e seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta dovendo, per l'effetto, essere poste per 2/3 a carico di e compensate fra le parti per la quota Controparte_1 restante in considerazione del rigetto della domanda di risarcimento del danno. Si precisa che parte attrice non ha provveduto al deposito della propria nota spese.
10. Le spese di lite, nei rapporti fra convenuto e terza chiamata, sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, e seguono la soccombenza di parte convenuta in ragione dell'infondatezza della chiamata in causa del dovendo, per l'effetto, essere CP_2 poste interamente a carico di Si precisa che parte terza chiamata non Controparte_1 ha provveduto al deposito della propria nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, ordina a in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, di procedere, a sua cura e spese senza indugio e comunque entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla riparazione secondo le indicazioni fornite dalla consulenza tecnica d'Ufficio alle pagine da 30 a 34 e con le precisazioni di cui al punto 5.1 della presente parte motiva, con conseguente integrale ripristino dello stato dei luoghi, del preesistente muro oggetto di causa di proprietà di sito al confine tra il terreno di proprietà della Parte_2 stessa censito e distinto al N.C.T. del Comune di Genova al Foglio 9 Mappale 1534 e 658
e un rivo detto Rio Ponticello;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
3. dichiara la carenza di legittimazione passiva del terzo chiamato CP_2
, in persona dell'amministratore pro tempore;
[...] Controparte_2
4. pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto del 22 aprile 2025, in via definitiva interamente a carico di parte convenuta;
5. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, nei rapporti fra attore e convenuto, in favore di quale Parte_1 procuratore generale di , della quota di 2/3 delle spese di lite che Parte_2 sono liquidate per l'intero nella complessiva somma di € 3.810,00, compensando fra le parti la quota restante di 1/3;
6. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento, nei rapporti fra convenuto e terza chiamata, in favore del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese Controparte_2 di lite che sono liquidate nella complessiva somma di € 3.810,00.
Così deciso in Genova, in data 24 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza