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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR OT Presidente rel. dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.02.1986 rappresentata dall'Avv. Giuseppe Di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'Avv. Marta Galbiati e dall'Avv. Vittorio Francesco Duvia presso il cui studio ha eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 14.07.2025 hanno depositato note scritte congiunte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito:
NEL MERITO
1)Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la Controparte_1 signora in Cologno Monzese (MI) il 10/06/2016 ordinando all'Ufficiale Parte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
2)Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e rapporti di frequentazione padre-figlia regolamentati come segue: - Weekend alternati dal venerdì ore 17 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- Un giorno infrasettimanale con pernottamento che verrà concordato direttamente tra le parti, salvo diversi e ulteriori accordi;
- Festività natalizie e pasquali per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al
6.1; dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo) in via alternata di anno in anno;
- Due settimane anche non consecutive nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno.
Durante i periodi in cui la minore sarà esclusivamente con un genitore verrà garantita all'altro genitore la possibilità di parlare con a mezzo video-chiamata almeno 2 volte a Per_1 settimana.
Entro il 30 maggio i genitori stabiliranno il piano delle vacanze scolastiche della minore.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Cologno Monzese Via Greppi, n. 15 con quanto l'arreda alla ricorrente.
4) Porre l'obbligo a carico di di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024.
Porre l'obbligo a carico di del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive Controparte_1 della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
5) Disporre che l'assegno unico sia percepito interamente da previa sua Parte_1 richiesta all' in tal senso. CP_2
6) Disporre la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di contenuti multimediali (foto, video, etc..) su piattaforme social riferibili ai genitori stessi o a soggetti terzi.
7) Compensare le spese di lite.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza emessa in data 10.02.2025 dal Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Cologno Monzese in data 10.09.2016 (atto n. 56, Parte I, Anno 2016) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.07.2025
Il Presidente est.
UR OT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR OT Presidente rel. dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.02.1986 rappresentata dall'Avv. Giuseppe Di Bari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
E
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'Avv. Marta Galbiati e dall'Avv. Vittorio Francesco Duvia presso il cui studio ha eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 14.07.2025 hanno depositato note scritte congiunte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito:
NEL MERITO
1)Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la Controparte_1 signora in Cologno Monzese (MI) il 10/06/2016 ordinando all'Ufficiale Parte_1 dello stato civile competente di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza;
2)Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e rapporti di frequentazione padre-figlia regolamentati come segue: - Weekend alternati dal venerdì ore 17 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- Un giorno infrasettimanale con pernottamento che verrà concordato direttamente tra le parti, salvo diversi e ulteriori accordi;
- Festività natalizie e pasquali per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al
6.1; dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo) in via alternata di anno in anno;
- Due settimane anche non consecutive nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno.
Durante i periodi in cui la minore sarà esclusivamente con un genitore verrà garantita all'altro genitore la possibilità di parlare con a mezzo video-chiamata almeno 2 volte a Per_1 settimana.
Entro il 30 maggio i genitori stabiliranno il piano delle vacanze scolastiche della minore.
3) Assegnare la casa coniugale sita in Cologno Monzese Via Greppi, n. 15 con quanto l'arreda alla ricorrente.
4) Porre l'obbligo a carico di di versare a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese l'importo di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024.
Porre l'obbligo a carico di del 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive Controparte_1 della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
5) Disporre che l'assegno unico sia percepito interamente da previa sua Parte_1 richiesta all' in tal senso. CP_2
6) Disporre la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di contenuti multimediali (foto, video, etc..) su piattaforme social riferibili ai genitori stessi o a soggetti terzi.
7) Compensare le spese di lite.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza emessa in data 10.02.2025 dal Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Cologno Monzese in data 10.09.2016 (atto n. 56, Parte I, Anno 2016) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.07.2025
Il Presidente est.
UR OT