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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5169 / 2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. PA
rappresentata e difesa dall'avv. SCHEMBRI MARIANNA, giusta C.F._1 procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 30/07/1971 C.F. , TE C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NICOTRA NUNZIELLA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 16/04/2021, adiva il Tribunale PA chiedendo la separazione dal marito, e l'affidamento condiviso della TE figlia (nata il [...]), al tempo minorenne, con collocamento presso di sé e Per_1 assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre un assegno di mantenimento per sé e un Per_ assegno di mantenimento per la figlia minorenne e per la figlia (nata il [...]), Per_1
1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
chiedeva infine che il Tribunale regolasse i rapporti patrimoniali tra i coniugi, con riferimento al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , formulando le proprie richieste. TE
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Per_ Nessuna statuizione va assunta sull'affidamento e collocamento delle figlie e , ormai Per_1 entrambe maggiorenni.
E' incontestato il fatto che le figlie, conviventi con la madre, non siano economicamente indipendenti, in quanto studentesse universitarie.
La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, va assegnata alla ricorrente.
Il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Va confermato il provvedimento reso dal Presidente ex art. 708 c.p.c., con cui l'entità di tale contributo è stata quantificata in euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dei bassi redditi del padre, che svolge attività saltuaria come pasticcere, percependo una retribuzione pari ad euro 700/800 mensili.
Non può disporsi che il contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti venga versato direttamente a queste ultime, in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte delle figlie stesse, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore.
La resistente ha chiesto la corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento ma tale domanda non può trovare accoglimento, non sussistendo una sproporzione tra i redditi dei coniugi, tenuto conto dell'attività lavorativa saltuaria svolta dalla ricorrente, che beneficia dell'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi).
E' inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere una disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi con riferimento al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di questioni regolate dal titolo, su cui il giudice della separazione non può intervenire
2 (salvo prendere atto di eventuali accordi che incidano sulle condizioni economico – patrimoniali delle parti).
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 5169 /2021, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e PA [...]
; CP_1 assegna alla ricorrente la casa familiare;
Per_ pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e TE
, maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 un assegno alla moglie di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
dichiara inammissibili le ulteriori domande. compensa integralmente le spese del giudizio. dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. ssa Lidia Greco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5169 / 2021 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. PA
rappresentata e difesa dall'avv. SCHEMBRI MARIANNA, giusta C.F._1 procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 30/07/1971 C.F. , TE C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. NICOTRA NUNZIELLA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 16/04/2021, adiva il Tribunale PA chiedendo la separazione dal marito, e l'affidamento condiviso della TE figlia (nata il [...]), al tempo minorenne, con collocamento presso di sé e Per_1 assegnazione della casa familiare;
chiedeva inoltre un assegno di mantenimento per sé e un Per_ assegno di mantenimento per la figlia minorenne e per la figlia (nata il [...]), Per_1
1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
chiedeva infine che il Tribunale regolasse i rapporti patrimoniali tra i coniugi, con riferimento al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , formulando le proprie richieste. TE
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Per_ Nessuna statuizione va assunta sull'affidamento e collocamento delle figlie e , ormai Per_1 entrambe maggiorenni.
E' incontestato il fatto che le figlie, conviventi con la madre, non siano economicamente indipendenti, in quanto studentesse universitarie.
La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, va assegnata alla ricorrente.
Il resistente dovrà contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Va confermato il provvedimento reso dal Presidente ex art. 708 c.p.c., con cui l'entità di tale contributo è stata quantificata in euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dei bassi redditi del padre, che svolge attività saltuaria come pasticcere, percependo una retribuzione pari ad euro 700/800 mensili.
Non può disporsi che il contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni non autosufficienti venga versato direttamente a queste ultime, in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte delle figlie stesse, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore.
La resistente ha chiesto la corresponsione di un contributo per il proprio mantenimento ma tale domanda non può trovare accoglimento, non sussistendo una sproporzione tra i redditi dei coniugi, tenuto conto dell'attività lavorativa saltuaria svolta dalla ricorrente, che beneficia dell'assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi).
E' inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere una disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi con riferimento al mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di questioni regolate dal titolo, su cui il giudice della separazione non può intervenire
2 (salvo prendere atto di eventuali accordi che incidano sulle condizioni economico – patrimoniali delle parti).
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa e della natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 5169 /2021, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e PA [...]
; CP_1 assegna alla ricorrente la casa familiare;
Per_ pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e TE
, maggiorenni non economicamente autosufficienti, versando entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 un assegno alla moglie di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
dichiara inammissibili le ulteriori domande. compensa integralmente le spese del giudizio. dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6/6/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. ssa Lidia Greco
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