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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1029 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata a [...] il [...], C.F. , nella Parte_1 C.F._1
qualità di legittima erede del defunto marito, sig. , nato a [...] Persona_1
il 28/12/1931 e deceduto in data 22/03/2021, residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Maria Orsini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Rieti, Via Sanizi n.19, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, in qualità di legittima erede del Parte_1
defunto coniuge, , premesso che il marito era titolare di rendita in Persona_1 CP_1
quanto portatore di un grado di invalidità pari al 48%, poiché affetto da patologie di origine professionale quali “Broncopneumopatia da gas tossici 30%, ipoacusia da rumore 12% e artrosi da angoineurosi arti superiori 12%” (v. documento n. 3 del ricorso), ha allegato che:
- in data 30.1.2021 il è stato costretto a ricorrere d'urgenza alle cure dei Per_1
sanitari dell'O.g.p. San Camillo de Lellis di Rieti ove gli è stata diagnosticata: “Frattura petrocanterica femore sn.”, venendo poi dimesso in data 12.2.2021 (v. allegato 4 al ricorso);
- in data 02.3.2021, a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute, il marito della ricorrente è stato nuovamente ricoverato presso l'OGP di Rieti con la seguente diagnosi di ammissione: “Insufficienza respiratoria” (v. documento n. 5 del ricorso);
- in data 08.03.2021 il è stato dimesso con la seguente diagnosi: Per_1
“Insufficienza cardio respiratoria in grande anziano con deterioramento cognitivo.
Sindrome coronarica acut. Insufficienza renale cronica. Ipertensione arteriosa.
Dislipidemia, Recente frattura del femore. K prostatico in follow-up. Anemia secondaria” (v. documento n. 5 del ricorso);
- dopo la dimissione ospedaliera, a causa dell'aggravamento delle difficoltà respiratorie, il è deceduto in data 22.3.2021 a causa di “Arresto cardiorespiratorio- Per_1
Per_ BPCO-Insufficienza renale” (v. doc.
2- doc. 2 bis-scheda morte de cuius), come attestato nel certificato necroscopico rilasciato dalla Asl di Rieti, UOS Medicina
Legale.
Ciò posto, la ricorrente ha allegato di aver presentato all' in data 13.07.2021, domanda CP_1
per il riconoscimento della rendita e dell'assegno ai superstiti di cui all'art. 85 L.1124/65 (v. allegato 6 al ricorso), a cui ha fatto seguito un primo provvedimento negativo del 30 settembre
2021 (v. allegato 7 al ricorso), oggetto di opposizione amministrativa del 5 aprile 2022 (v. allegato 8), definitivamente respinta il 28.05.2022 (v. documento n. 9 del ricorso).
Ritenute ingiuste le predette determinazioni amministrative, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, previo espletamento degli incombenti di rito, accertare e dichiarare che il decesso del sig. marito della ricorrente, Persona_1
avvenuto in data 22.3.2021, si è verificato a causa di una << Arresto cardiorespiratorio-
BPCO-Insufficienza renale>> di origine professionale, in quanto l'insorgere del predetto stato patologico che ha provocato il decesso è stato strettamente correlato, in termini di causalità, alla patologia polmonare di accertata origine professionale (BPCO da gas tossici) da cui il de cuius era stato riconosciuto affetto dall' sin dal 1978 con un grado di CP_1 invalidità pari al 30% e per l'effetto condannare l di Rieti in persona del Direttore pro- CP_1
tempore, dom.to presso la sede di Rieti, Via Matteucci n.6, a al riconoscimento del diritto in favore della ricorrente, in qualità di coniuge del defunto , alle prestazioni Persona_1
previste dall'art. 85 L.1124/65 e succ. modif. e dal D.Lg.vo 38/2000 e, segnatamente, alla costituzione della rendita ai superstiti nonchè al pagamento dei ratei arretrati dalla data del decesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e
CAP, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. e 76 DPR 115/2002 l'istante dichiara, come da dichiara- zione sostitutiva di certificazione allegata al fascicolo di parte, che il reddito complessivo del proprio nucleo familiare non supera il limite per la concessione del beneficio dell'esenzione in caso di soccombenza del pagamento delle spese processuali che, per l'effetto, espressamente richiede”.
L' ritualmente attinto dalla notifica degli atti introduttivi del giudizio, non si è costituito CP_1
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. medico legale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato.
Invero, a seguito della c.t.u. medico-legale, il nominato c.t.u., previo esame della documentazione in atti e instaurato il contraddittorio “tecnico” col consulente di parte ricorrente, ha concluso dando atto, innanzitutto, del mancato reperimento “negli atti processuali di documentazione specialistica clinico-strumentale che consenta una precisa nosologia e stadiazione stratificata a fini prognostici negli anni della “Broncopneumopatia
3 da gas tossici” riconosciuta da causa professionale dall' in data 9/3/1978, e che CP_1
consenta di valutare efficienza della tecnopatia sull'exitus avvenuto a 43 anni di distanza”.
Ulteriormente, il consulente ha valorizzato l'età di decesso del (anni 89, mesi 2, Per_1
giorni 23), “ampiamente eccedente quella calcolata dall'ISTAT per i maschi della Regione
Lazio nel 2021 (80,4 anni)”, evidenziando, peraltro, “l'assenza menzionale e documentale di significative patologie pneumologiche, a certa epoca di insorgenza, correlabili ad attività lavorativa svolta e presenza di patologie ortopedica e cardiovascolare altamente efficienti in termini di prognosi negativa quod vitam a breve termine riscontrabili sulle cartelle cliniche del Sig. nei ricoveri in Ortopedia e MediNef gennaio-marzo 2021, epoca Per_1 immediatamente precedente la data del decesso”.
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, il c.t.u. ha affermato l'insussistenza del nesso di causalità tra le patologie che hanno portato al decesso del sig. in data Persona_1
22.3.21 e la patologia polmonare di accertata origine professionale (BPCO da gas tossici) da cui il de cuius era stato riconosciuto affetto dall' sin dal 1978 con grado di invalidità CP_1
pari al 30%.
In conclusione, quindi, la causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso con declaratoria di irripetibilità delle spese legali, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell . CP_1
Rieti, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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