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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4056/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 22 gennaio 2025, alle ore 11:20, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'Avv. Maria Grazia Pannitteri, la quale discute la causa insistendo in atti e nelle conclusioni CP_1 formulate in comparsa;
per l' , il Dott. , il quale discute la causa insistendo Controparte_2 Testimone_1 in atti e nelle conclusioni formulate in comparsa;
Il Giudice, esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 4056/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CASTORINA PASQUALE MARIA in VIA UMBERTO, 296 CATANIA che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore, che elegge Controparte_3 domicilio presso la sede dell'Ufficio in Catania Via Battello 29/B;
(c.f ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avvocata Maria Grazia Pannitteri, presso il cui studio in Paternò, via Somalia, 6, è elettivamente domiciliata come da mandato in atti;
RESISTENTI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti resistenti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Preliminarmente, si rileva che l'opponente non è mai comparso in udienza, compresa la prima.
L'opponente ha chiesto l'annullamento del fermo amministrativo n.29380202300037898000, da ultimo notificatogli in data 19.3.2024, in quanto non preceduto dalla notifica di atti pregressi deducendo di non pagina 2 di 4 essere a conoscenza di alcuna sanzione amministrativa irrogata nei propri confronti, né di alcun provvedimento amministrativo emesso nei propri confronti, né di alcuna cartella avverso le quali ha genericamente in tale sede proposto opposizione chiedendone altresì l'annullamento.
Le parti resistenti, tempestivamente costituite, hanno depositato telematicamente la prova della notifica di tutti gli atti presupposti, quali l'ordinanza ingiunzione e la cartella, ai quali ha fatto da ultimo seguito la notifica del fermo amministrativo ivi contestato.
Come emerge dagli atti prodotti dalle resistenti la cartella di pagamento n. 29320220023933747000 emessa dalla , a seguito del mancato pagamento della sanzione irrogata con Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n.20/0124, riguardante violazioni in materia di lavoro a seguito di un accesso degli Ispettori dell' in data 10.12.2015 presso l'impresa individuale esercente CP_4 Parte_1
l'attività di pub, con sede legale in Catania via Montesano n.10, dove veniva trovata intenta a lavoro una dipendente che rilasciava spontanea dichiarazione, senza la preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli accertatori redigevano il PP.VV
201500380 del 07.01.2016, notificato in pari data, mediante consegna a mani a Parte_1
A conclusione del procedimento sanzionatorio, veniva emessa l'ordinanza di ingiunzione n.20/0124 notificata in data 11.09.2020. Successivamente, è stata notificata la cartella di pagamento n.
29320220023933747000, in data 31.7.2023.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il preavviso di fermo può essere impugnato solo per vizi propri laddove gli atti presupposti siano stati notificati e non impugnati nel termine di legge” (Cass.15695/22;
Cass. 29200/20; Cass. 23266/20: Cass. 13138/18; Cass. 32243/18; Cass.701 72014).
Nella specie, il fermo amministrativo viene contestato esclusivamente deducendo, infondatamente, la mancanza di notifica di atti presupposti peraltro contestandoli genericamente. Ogni doglianza avverso l'ordinanza ingiunzione e avverso la cartella tuttavia, stante la comprovata notifica, avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente nel termine di legge.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ.modif., avuto riguardo al valore della causa, secondo i parametri di riferimento per tutte le fasi pagina 3 di 4 (ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti resistenti costituite, delle spese di lite, che si liquidano, cadauno, in €1.702,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oneri, I.V.A. e C.P.A., se dovuti per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 22/01/2025. Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 22 gennaio 2025, alle ore 11:20, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'Avv. Maria Grazia Pannitteri, la quale discute la causa insistendo in atti e nelle conclusioni CP_1 formulate in comparsa;
per l' , il Dott. , il quale discute la causa insistendo Controparte_2 Testimone_1 in atti e nelle conclusioni formulate in comparsa;
Il Giudice, esaurita la discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 4056/2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CASTORINA PASQUALE MARIA in VIA UMBERTO, 296 CATANIA che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore, che elegge Controparte_3 domicilio presso la sede dell'Ufficio in Catania Via Battello 29/B;
(c.f ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_1 dall'avvocata Maria Grazia Pannitteri, presso il cui studio in Paternò, via Somalia, 6, è elettivamente domiciliata come da mandato in atti;
RESISTENTI
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti resistenti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Preliminarmente, si rileva che l'opponente non è mai comparso in udienza, compresa la prima.
L'opponente ha chiesto l'annullamento del fermo amministrativo n.29380202300037898000, da ultimo notificatogli in data 19.3.2024, in quanto non preceduto dalla notifica di atti pregressi deducendo di non pagina 2 di 4 essere a conoscenza di alcuna sanzione amministrativa irrogata nei propri confronti, né di alcun provvedimento amministrativo emesso nei propri confronti, né di alcuna cartella avverso le quali ha genericamente in tale sede proposto opposizione chiedendone altresì l'annullamento.
Le parti resistenti, tempestivamente costituite, hanno depositato telematicamente la prova della notifica di tutti gli atti presupposti, quali l'ordinanza ingiunzione e la cartella, ai quali ha fatto da ultimo seguito la notifica del fermo amministrativo ivi contestato.
Come emerge dagli atti prodotti dalle resistenti la cartella di pagamento n. 29320220023933747000 emessa dalla , a seguito del mancato pagamento della sanzione irrogata con Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n.20/0124, riguardante violazioni in materia di lavoro a seguito di un accesso degli Ispettori dell' in data 10.12.2015 presso l'impresa individuale esercente CP_4 Parte_1
l'attività di pub, con sede legale in Catania via Montesano n.10, dove veniva trovata intenta a lavoro una dipendente che rilasciava spontanea dichiarazione, senza la preventiva Persona_1
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli accertatori redigevano il PP.VV
201500380 del 07.01.2016, notificato in pari data, mediante consegna a mani a Parte_1
A conclusione del procedimento sanzionatorio, veniva emessa l'ordinanza di ingiunzione n.20/0124 notificata in data 11.09.2020. Successivamente, è stata notificata la cartella di pagamento n.
29320220023933747000, in data 31.7.2023.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il preavviso di fermo può essere impugnato solo per vizi propri laddove gli atti presupposti siano stati notificati e non impugnati nel termine di legge” (Cass.15695/22;
Cass. 29200/20; Cass. 23266/20: Cass. 13138/18; Cass. 32243/18; Cass.701 72014).
Nella specie, il fermo amministrativo viene contestato esclusivamente deducendo, infondatamente, la mancanza di notifica di atti presupposti peraltro contestandoli genericamente. Ogni doglianza avverso l'ordinanza ingiunzione e avverso la cartella tuttavia, stante la comprovata notifica, avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente nel termine di legge.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e succ.modif., avuto riguardo al valore della causa, secondo i parametri di riferimento per tutte le fasi pagina 3 di 4 (ridotte ai minimi per la fase istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento, in favore delle parti resistenti costituite, delle spese di lite, che si liquidano, cadauno, in €1.702,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oneri, I.V.A. e C.P.A., se dovuti per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 22/01/2025. Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 4 di 4