Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4122/2024 promossa da:
ass. avv. FAUSTO RAFFONE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
Controparte_1
ass. avv. STEFANO PONTE
- PARTE CONVENUTA -
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha convenuto in giudizio la , Parte_1 Controparte_1
chiedendo all'adito tribunale, in via principale, di accertare il proprio diritto all'inquadramento nel superiore livello C1 del CCNL Cooperative Sociali e di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 15.479,39 (di cui euro
2.872,90 per TFR) e, in via subordinata, di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 10.674,08 (di cui 2.542,20 per TFR); parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto: di aver sottoscritto con la convenuta in data 01/08/2019 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lo svolgimento della mansioni di “operaio addetto all'assistenza alla persona convivente”, con inquadramento nel livello A1 del CCNL di settore, per un totale di 18 ore settimanali;
di aver prestato assistenza al sig. Parte_2
occupandosi della sua igiene personale, della verifica della corretta assunzione dei farmaci, delle medicazioni, della pulizia della casa e della preparazione dei pasti;
di
1
8 e dalle 8 del martedì mattina sino alle 8 del mercoledì, alternandosi con altro lavoratore adibito alle medesime mansioni;
di aver ricevuto comunicazione verbale, da parte della convenuta, di non presentarsi più al lavoro a seguito del decesso dell'assistito in data 30/09/2022; di essersi messa a disposizione della datrice di lavoro con lettera del 30/11 2022; di essere stata formalmente licenziata in data
13/4/2023
2. si è costituita in giudizio la , eccependo la nullità Controparte_2
del ricorso per indeterminatezza dei conteggi allegati e, nel merito, chiedendo di rigettare le domande attoree in quanto infondate;
3.
è pacifico e documentale che la ricorrente sia stata assunta dalla società convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 01/08/2019 ( doc. 2 ricorr.), con mansioni di "operaio addetto all'assistenza alla persona convivente" ricondotte al livello A1 del C.C.N.L. cooperative sociali e con orario di lavoro pari a
18 ore settimanali nelle giornate del martedì, del sabato e della domenica dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 15 alle 17, e che tale rapporto di lavoro sia cessato per effetto del licenziamento intimato alla ricorrente in data 13/04/2023 (sub doc. 5 ricorr.);
4. tanto premesso, la ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore livello
C1, deducendo di aver assistito il sig. persona non autosufficiente, nelle sue Pt_2
basilari esigenze di vita quotidiana e, in particolare, di essersi occupata della verifica dell'assunzioni dei medicinali, dell'effettuazione delle medicazioni, della pulizia dell'abitazione e della preparazione dei pasti;
al livello C1 del CCNL di categoria appartengono: “le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo
2 di studio o da partecipazione a processi formativi certificati o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro che trova riscontro in un processo formativo certificato.” orbene, quando il lavoratore agisce in giudizio per chiedere il riconoscimento di mansioni superiori ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi posti a base della sua domanda, nonché le mansioni concretamente svolte ed il periodo di svolgimento di tali mansioni (cfr. Cass. n. 20692/2004; Cass. n. 30580/2019); in base ad ormai consolidata giurisprudenza, il procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., n.30580/2019); applicando il suddetto procedimento logico-giuridico al caso di specie e muovendo dall'analisi del CCNL di categoria, risulta subito evidente come i tratti distintivi del livello C1 - rivendicato dalla ricorrente - prevedano un grado di autonomia e professionalità che quest'ultima non ha né allegato né provato di possedere;
la ricorrente, invero, non ha allegato né dimostrato di possedere le competenze professionali richieste dalla declaratoria contrattuale del livello C1, che debbono necessariamente derivare “dall'acquisizione di titoli abilitanti”, o dal possesso di
“adeguato titolo di studio” o ancora da certificati di partecipazione a processi formativi. Le competenze professionali possono derivare anche, in base a tale declaratoria contrattuale, dall'esperienza maturata in costanza di lavoro, ma anche in tal caso è necessario il possesso di un certificato che attesti il processo formativo effettuato;
a prescindere da ciò, dall'istruttoria testimoniale svolta è emerso come la lavoratrice, durante i suoi turni di lavoro, si occupasse solamente della medicazione e della verifica della regolare assunzione dei farmaci da parte del suo assistito, mentre tutte le restanti attività di assistenza e di cura della persona non autosufficiente venivano svolte dagli infermieri dell'ADI (assistenza domiciliare integrata), che, all'occorrenza, provvedevano ad attuare interventi e/o assistenza sanitaria al sig. (cfr. teste Pt_2
la quale ha precisato che la ricorrente si limitava a sostituire il cerotto o Pt_2
mettere creme e spray sulla cute dell'assistito, e teste;
Tes_1
3 la domanda di inquadramento nel superiore livello C1, pertanto, deve essere respinta;
6. le dichiarazioni delle due testimoni escusse, invece, consentono di ritenere provato il maggior orario allegato in ricorso: dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì successivo e dalle ore 8 del martedì alle ore 8 del mercoledì;
7. il conteggio (doc. 8 ric.) degli emolumenti richiesti in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di inquadramento nel superiore livello C1, appare correttamente redatto in base ai dati di fatto di cui sopra e in base alle risultanze delle buste paga in atti (la retribuzione ordinaria riportata nei conteggi, infatti, è proprio quella indicata nelle buste paga) e, pertanto, può essere posto a base della presente decisione, detratto quanto richiesto a titolo di ferie maturate e non godute e a titolo di lavoro festivo, non avendo la ricorrente, come sarebbe stato suo onere, allegato e provato di non avere fruito dei giorni di ferie maturati e di avere lavorato nei giorni festivi;
dagli importi pretesi dalla ricorrente deve essere detratto altresì quanto richiesto a titolo di "saldo banca ore", non essendo comprensibile a che cosa si riferisca tale voce retributiva alla quale non si fa riferimento alcuno nel corpo del ricorso;
8. parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; può dunque ritenersi già pagato soltanto ciò che parte ricorrente ha riconosciuto di aver ricevuto;
9
l'importo lordo complessivo dovuto alla ricorrente a titolo di differenze retributive ammonta a complessivi euro 8495, 66, di cui euro 2542, 20 per TFR;
dal giorno di maturazione del diritto spettano altresì a parte ricorrente g)li accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
10. in quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo in calce ai
4 sensi del D. M. 55/2014 in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la semplicità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di 8495, 66, di cui euro 2542, 20 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo nonché a rimborsare alla medesima le spese di causa liquidate in € 2695 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 4/4/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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