Articolo 6 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 febbraio 1953
Art. 6.
Salvo il disposto del successivo art. 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non puo' essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidita'.
Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di un decima del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953