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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 589/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6/4/1970, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Baruffi presso il cui studio con sede a Parma (PR) alla via G. Cantelli n. 9 è elettivamente domiciliata;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
5/5/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maria
Mastrovincenzo presso il cui studio con sede a Vasto (CH) alla via
Petrarca n.12 è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]: “1. le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente ed in grado di provvedere a sé nulla pretendendo l'uno dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2. i coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. spese compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati a FE (MT) il 20/08/1987, hanno
[...] chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 19/3/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale dell'8/8/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a FE (MT) il 20/08/1987
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di FE
(MT) al n. 42, parte II, serie A dell'anno 1987.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a FE (MT) il 20/08/1987 Parte_1 Parte_2
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di FE
(MT) al n. 42, parte II, serie A dell'anno 1987;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FE (MT) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 589/2024 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6/4/1970, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Baruffi presso il cui studio con sede a Parma (PR) alla via G. Cantelli n. 9 è elettivamente domiciliata;
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
5/5/1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maria
Mastrovincenzo presso il cui studio con sede a Vasto (CH) alla via
Petrarca n.12 è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]: “1. le parti dichiarano di essere indipendenti economicamente ed in grado di provvedere a sé nulla pretendendo l'uno dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2. i coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. spese compensate”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Pt_2
, che si sono sposati a FE (MT) il 20/08/1987, hanno
[...] chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 19/3/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale dell'8/8/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a FE (MT) il 20/08/1987
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di FE
(MT) al n. 42, parte II, serie A dell'anno 1987.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a FE (MT) il 20/08/1987 Parte_1 Parte_2
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di FE
(MT) al n. 42, parte II, serie A dell'anno 1987;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FE (MT) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini