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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario letti gli atti, sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2257/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
BERNARDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cortona (AR), Loc. Camucia, via dei Mori, n. 1;
PARTE RICORRENTE contro
), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente, all'udienza del 20.02.2025, ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “a) affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
b) la responsabilità genitoriale sarà esercitata
pagina 1 di 7 da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ad eventuali trasferimenti di residenza verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori. I genitori si impegnano, altresì, a garantire ai figli minori rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) il Sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, impegni scolastici ed CP_1
extrascolastici, ludico - sportivi dei minori e nel rispetto della volontà dei medesimi, di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: nel periodo scolastico, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.00 alle ore 20,00 della domenica, orario in cui dovranno fare rientro alla abitazione materna. Nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21,00, orario in cui dovranno fare rientro all' abitazione materna. Nel periodo scolastico, entrambi i genitori, dovranno garantire che i minori adempiano ai propri impegni scolastici
(esecuzione dei compiti) nelle ore pomeridiane evitando che gli stessi siano costretti a svolgerli dopo cena. Laddove questo accada potrà essere motivo per la modifica dell'orario di visita posticipandolo successivamente alla conclusione dei compiti giornalieri da parte dei minori. nel periodo delle vacanze estive, oltre al fine settimana, in alternanza con la madre come sopra descritto, il cui orario dovrà essere compatibile con eventuali impegni estivi dei minori (corsi, campi estivi ecc.), durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle 18,00 alle ore 21,00 quando dovranno fare rientro all' abitazione materna o altro luogo concordato dai genitori. I minori, inoltre, potranno trascorrere con il padre, presso l'abitazione paterna o altro luogo di villeggiatura, quest' ultimo concordato con la madre e comunicato alla stessa entro il mese di maggio di ogni anno, un periodo consecutivo di 10 giorni la cui spesa graverà integralmente sul padre. I periodi di permanenza presso il padre non daranno a quest' ultimo il diritto di ridurre l'importo del contributo mensile al mantenimento dei minori che deve essere corrisposto alla madre. Diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o maggiori frequentazioni potranno essere concordate tra i genitori, in base alle esigenze di minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi. Durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore, entrambi si impegnano a garantire la comunicazione quotidiana dei minori con l'altro genitore. Con riferimento alle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con l'uno ed il 25 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; La Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, salvo che i genitori decidano concordemente di fare trascorrere l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Nei predetti periodi i genitori dovranno preoccuparsi che i minori svolgano regolarmente i compiti prescritti dalla scuola e che i relativi impegni siano distribuiti equamente nell' arco del periodo di vacanza. Quanto alle festività del 1°
pagina 2 di 7 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, laddove tali festività non ricadano di sabato o domenica, i minori li trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, al contrario la permanenza con l'uno o l'altro genitore seguirà l'alternanza ordinaria dei fine settimana.
Diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in base alle esigenze dei minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi. Ai figli minori, nel giorno dei loro compleanni, verrà garantita la possibilità di vedere entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi circa le relative modalità. Agli eventi organizzati per festeggiarli verrà garantita la partecipazione di entrambi i genitori. Resta inteso che le relative eventuali spese dovranno essere preventivamente concordate qualora si richieda la contribuzione dell'altro genitore. d) Entrambi i genitori si impegnano a trasmettere reciprocamente e tempestivamente copia delle eventuali comunicazioni scuola-famiglia ricevute personalmente e ad attivarsi affinché la scuola frequentata dai figli dia piena attuazione alla circolare MIUR n.5336/2015 sulla corretta attuazione del principio della bi-genitorialità. e) I genitori collaboreranno all' educazione, la cura e la crescita dei figli cercando di agevolare e favorire il rapporto dei minori con ciascuno di loro con reciproco rispetto. f) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli e a tale titolo il sig. corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la Controparte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat oltre al pagamento delle spese straordinarie delle quali si fa espresso riferimento al protocollo del Tribunale di Arezzo, saranno corrisposte da ciascun dei genitori in ragione del 50% (cinquanta per cento).
L'assegno unico universale, attualmente percepito dalla sig.ra continuerà ad essere percepito Pt_1 dalla stessa integralmente. g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
Per_ resistente affinché venisse disposto l'affido condiviso dei figli minori , nata in Controparte_1
Per data 09.04.2008, , nato in data [...], nata in data [...] ed nato il Per_3 Per_4
19.04.2021, dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla ricorrente con il resistente.
La ricorrente ha dedotto che la convivenza fra la stessa ed il resistente sarebbe finita ed in seguito avrebbe trasferito la sua residenza in altra abitazione, a Cortona (AR), Loc. Camucia, via I. Scotoni n.
10, assieme ai propri figli.
In ordine alle questioni economiche, la ricorrente ha dedotto di essere attualmente disoccupata e pertanto ha chiesto che venisse posto a carico del padre ed in favore dei figli minori un assegno di pagina 3 di 7 mantenimento pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha chiesto altresì di poter godere integralmente dell'assegno unico.
All'udienza del 20.02.2025, dato atto della regolarità della notifica al resistente, è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Controparte_1
Relativamente alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, così come richiesto dalla ricorrente, il Tribunale ritiene di dover accogliere tale domanda, posto che lo stesso appare essere il regime più conforme al principio cardine della bigenitorialità, in assenza di motivi ostativi rappresentati. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, e dei figli minori nata ad [...] il Parte_1 Controparte_1 Persona_5
09.04.2008, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_6 Persona_7
nato a [...] il [...], con collocamento prevalente degli stessi Persona_8
presso la madre.
Quanto al regime di visita padre-figli, il Tribunale ritiene altresì di pover accogliere quanto richiesto dalla ricorrente sul punto, posto che i rapporti del padre con i figli minori appaiono essere buoni e regolari (cfr. verbale d'udienza del 20.02.2025, alla quale la ricorrente ha dichiarato che “il padre vede regolarmente i figli, la regolamentazione che ho chiesto in ricorso tendenzialmente è quella che stiamo attuando, se non fosse che gioca alle macchinette il rapporto con i figli sarebbe molto buono, solo che poi quando perde tutti i soldi cambia umore.”). Pertanto, si ritiene opportuno disporre il seguente regime di visita padre-figli, tenuto conto che tale regime di frequentazione si sta già attuando, sempre salvo diverso e migliore accordo fra i genitori:
- nel periodo scolastico, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì sera alle ore
18.00 alle ore 20.00 della domenica, orario in cui dovranno fare rientro alla abitazione materna;
- nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00, orario in cui dovranno fare rientro all'abitazione materna;
- nel periodo delle vacanze estive, oltre al fine settimana, in alternanza con la madre come sopra descritto, il cui orario dovrà essere compatibile con eventuali impegni estivi dei minori (corsi, campi estivi ecc.), durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle 18.00 alle ore 21.00 quando dovranno fare rientro all'abitazione materna o altro luogo concordato dai genitori;
- i minori, inoltre, potranno trascorrere con il padre, presso l'abitazione paterna o altro luogo di villeggiatura, quest'ultimo concordato con la madre e comunicato alla stessa entro il mese di maggio di ogni anno, un periodo consecutivo di 10 giorni la cui spesa graverà integralmente sul padre;
pagina 4 di 7 - durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore, entrambi si impegnano a garantire la comunicazione quotidiana dei minori con l'altro genitore;
- con riferimento alle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con l'uno ed il 25 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, salvo che i genitori decidano concordemente di fare trascorrere l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
nei predetti periodi i genitori dovranno preoccuparsi che i minori svolgano regolarmente i compiti prescritti dalla scuola e che i relativi impegni siano distribuiti equamente nell' arco del periodo di vacanza;
- quanto alle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, laddove tali festività non ricadano di sabato o domenica, i minori li trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, al contrario la permanenza con l'uno o l'altro genitore seguirà l'alternanza ordinaria dei fine settimana;
- diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in base alle esigenze dei minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi;
- ai figli minori, nel giorno dei loro compleanni, verrà garantita la possibilità di vedere entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi circa le relative modalità; agli eventi organizzati per festeggiarli verrà garantita la partecipazione di entrambi i genitori;
le relative eventuali spese dovranno essere preventivamente concordate qualora si richieda la contribuzione dell'altro genitore.
Quanto alle questioni economiche, la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha chiesto altresì di poter godere integralmente dell'assegno universale.
All'udienza del 20.02.2025, la ricorrente ha dichiarato, in ordine alle questioni patrimoniali ed economiche del padre, che lo stesso non versa nulla per il mantenimento dei quattro figli minori, sebbene svolga attività lavorativa. Ha rappresentato altresì che il sig. lavora presso Prosperi CP_1
bus s.r.l. in Montagnano e, per quanto a conoscenza della signora, dovrebbe guadagnare circa €
1.500,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 20.02.2024).
Ciò posto, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, dell'età anagrafica dei figli minori (16, 5, 5 e 3 anni) nonché del loro collocamento prevalente presso la madre, il Tribunale ritiene di dover porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
Con minori , nata ad [...] il [...], nata a [...] il [...], Persona_5 Persona_6
pagina 5 di 7 , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], pari Persona_7 Persona_8
a complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Si ritengono altresì integrati i presupposti affinché la madre possa godere integralmente dell'assegno unico universale, stante il collocamento prevalente presso la stessa dei figli minori e la prevalenza dei compiti quotidiani di cura gravanti sulla madre.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, stante la contumacia e dunque la non opposizione del resistente, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, e , dei Parte_1 Controparte_1
figli minori , nata ad [...] il [...], nata a [...] il Persona_5 Persona_6
11.12.2019, , nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_7 Persona_8
(SI) il 19.04.2021, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- dispone il seguente regime di visita padre-figli, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori:
o nel periodo scolastico, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.00 alle ore 20.00 della domenica, orario in cui dovranno fare rientro alla abitazione materna;
o nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00, orario in cui dovranno fare rientro all'abitazione materna;
o nel periodo delle vacanze estive, oltre al fine settimana, in alternanza con la madre come sopra descritto, il cui orario dovrà essere compatibile con eventuali impegni estivi dei minori (corsi, campi estivi ecc.), durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle
18.00 alle ore 21.00 quando dovranno fare rientro all'abitazione materna o altro luogo concordato dai genitori;
o i minori, inoltre, potranno trascorrere con il padre, presso l'abitazione paterna o altro luogo di villeggiatura, quest'ultimo concordato con la madre e comunicato alla stessa entro il mese di maggio di ogni anno, un periodo consecutivo di 10 giorni la cui spesa graverà integralmente sul padre;
o durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore, entrambi si impegnano a garantire la comunicazione quotidiana dei minori con l'altro genitore;
o con riferimento alle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con l'uno ed il 25 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con pagina 6 di 7 l'altro; la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, salvo che i genitori decidano concordemente di fare trascorrere l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
nei predetti periodi i genitori dovranno preoccuparsi che i minori svolgano regolarmente i compiti prescritti dalla scuola e che i relativi impegni siano distribuiti equamente nell' arco del periodo di vacanza;
o quanto alle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, laddove tali festività non ricadano di sabato o domenica, i minori li trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, al contrario la permanenza con l'uno o l'altro genitore seguirà l'alternanza ordinaria dei fine settimana;
o diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in base alle esigenze dei minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi;
o ai figli minori, nel giorno dei loro compleanni, verrà garantita la possibilità di vedere entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi circa le relative modalità; agli eventi organizzati per festeggiarli verrà garantita la partecipazione di entrambi i genitori;
le relative eventuali spese dovranno essere preventivamente concordate qualora si richieda la contribuzione dell'altro genitore.
- pone a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
minori nata ad [...] il [...], nata a [...] il Persona_5 Persona_6
11.12.2019, , nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_7 Persona_8
(SI) il 19.04.2021, pari a complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- la madre potrà godere integralmente dell'assegno unico universale per i figli;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario letti gli atti, sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2257/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
BERNARDINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cortona (AR), Loc. Camucia, via dei Mori, n. 1;
PARTE RICORRENTE contro
), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente, all'udienza del 20.02.2025, ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “a) affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
b) la responsabilità genitoriale sarà esercitata
pagina 1 di 7 da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ad eventuali trasferimenti di residenza verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori. I genitori si impegnano, altresì, a garantire ai figli minori rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
c) il Sig. avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, impegni scolastici ed CP_1
extrascolastici, ludico - sportivi dei minori e nel rispetto della volontà dei medesimi, di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: nel periodo scolastico, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.00 alle ore 20,00 della domenica, orario in cui dovranno fare rientro alla abitazione materna. Nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21,00, orario in cui dovranno fare rientro all' abitazione materna. Nel periodo scolastico, entrambi i genitori, dovranno garantire che i minori adempiano ai propri impegni scolastici
(esecuzione dei compiti) nelle ore pomeridiane evitando che gli stessi siano costretti a svolgerli dopo cena. Laddove questo accada potrà essere motivo per la modifica dell'orario di visita posticipandolo successivamente alla conclusione dei compiti giornalieri da parte dei minori. nel periodo delle vacanze estive, oltre al fine settimana, in alternanza con la madre come sopra descritto, il cui orario dovrà essere compatibile con eventuali impegni estivi dei minori (corsi, campi estivi ecc.), durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle 18,00 alle ore 21,00 quando dovranno fare rientro all' abitazione materna o altro luogo concordato dai genitori. I minori, inoltre, potranno trascorrere con il padre, presso l'abitazione paterna o altro luogo di villeggiatura, quest' ultimo concordato con la madre e comunicato alla stessa entro il mese di maggio di ogni anno, un periodo consecutivo di 10 giorni la cui spesa graverà integralmente sul padre. I periodi di permanenza presso il padre non daranno a quest' ultimo il diritto di ridurre l'importo del contributo mensile al mantenimento dei minori che deve essere corrisposto alla madre. Diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o maggiori frequentazioni potranno essere concordate tra i genitori, in base alle esigenze di minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi. Durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore, entrambi si impegnano a garantire la comunicazione quotidiana dei minori con l'altro genitore. Con riferimento alle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con l'uno ed il 25 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; La Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, salvo che i genitori decidano concordemente di fare trascorrere l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Nei predetti periodi i genitori dovranno preoccuparsi che i minori svolgano regolarmente i compiti prescritti dalla scuola e che i relativi impegni siano distribuiti equamente nell' arco del periodo di vacanza. Quanto alle festività del 1°
pagina 2 di 7 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, laddove tali festività non ricadano di sabato o domenica, i minori li trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, al contrario la permanenza con l'uno o l'altro genitore seguirà l'alternanza ordinaria dei fine settimana.
Diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in base alle esigenze dei minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi. Ai figli minori, nel giorno dei loro compleanni, verrà garantita la possibilità di vedere entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi circa le relative modalità. Agli eventi organizzati per festeggiarli verrà garantita la partecipazione di entrambi i genitori. Resta inteso che le relative eventuali spese dovranno essere preventivamente concordate qualora si richieda la contribuzione dell'altro genitore. d) Entrambi i genitori si impegnano a trasmettere reciprocamente e tempestivamente copia delle eventuali comunicazioni scuola-famiglia ricevute personalmente e ad attivarsi affinché la scuola frequentata dai figli dia piena attuazione alla circolare MIUR n.5336/2015 sulla corretta attuazione del principio della bi-genitorialità. e) I genitori collaboreranno all' educazione, la cura e la crescita dei figli cercando di agevolare e favorire il rapporto dei minori con ciascuno di loro con reciproco rispetto. f) Ciascun genitore contribuirà al mantenimento dei figli e a tale titolo il sig. corrisponderà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la Controparte_1 somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat oltre al pagamento delle spese straordinarie delle quali si fa espresso riferimento al protocollo del Tribunale di Arezzo, saranno corrisposte da ciascun dei genitori in ragione del 50% (cinquanta per cento).
L'assegno unico universale, attualmente percepito dalla sig.ra continuerà ad essere percepito Pt_1 dalla stessa integralmente. g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.12.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il Parte_1
Per_ resistente affinché venisse disposto l'affido condiviso dei figli minori , nata in Controparte_1
Per data 09.04.2008, , nato in data [...], nata in data [...] ed nato il Per_3 Per_4
19.04.2021, dalla relazione more uxorio intrattenuta dalla ricorrente con il resistente.
La ricorrente ha dedotto che la convivenza fra la stessa ed il resistente sarebbe finita ed in seguito avrebbe trasferito la sua residenza in altra abitazione, a Cortona (AR), Loc. Camucia, via I. Scotoni n.
10, assieme ai propri figli.
In ordine alle questioni economiche, la ricorrente ha dedotto di essere attualmente disoccupata e pertanto ha chiesto che venisse posto a carico del padre ed in favore dei figli minori un assegno di pagina 3 di 7 mantenimento pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha chiesto altresì di poter godere integralmente dell'assegno unico.
All'udienza del 20.02.2025, dato atto della regolarità della notifica al resistente, è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Controparte_1
Relativamente alla richiesta di affidamento condiviso dei figli minori, così come richiesto dalla ricorrente, il Tribunale ritiene di dover accogliere tale domanda, posto che lo stesso appare essere il regime più conforme al principio cardine della bigenitorialità, in assenza di motivi ostativi rappresentati. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, e dei figli minori nata ad [...] il Parte_1 Controparte_1 Persona_5
09.04.2008, nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_6 Persona_7
nato a [...] il [...], con collocamento prevalente degli stessi Persona_8
presso la madre.
Quanto al regime di visita padre-figli, il Tribunale ritiene altresì di pover accogliere quanto richiesto dalla ricorrente sul punto, posto che i rapporti del padre con i figli minori appaiono essere buoni e regolari (cfr. verbale d'udienza del 20.02.2025, alla quale la ricorrente ha dichiarato che “il padre vede regolarmente i figli, la regolamentazione che ho chiesto in ricorso tendenzialmente è quella che stiamo attuando, se non fosse che gioca alle macchinette il rapporto con i figli sarebbe molto buono, solo che poi quando perde tutti i soldi cambia umore.”). Pertanto, si ritiene opportuno disporre il seguente regime di visita padre-figli, tenuto conto che tale regime di frequentazione si sta già attuando, sempre salvo diverso e migliore accordo fra i genitori:
- nel periodo scolastico, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì sera alle ore
18.00 alle ore 20.00 della domenica, orario in cui dovranno fare rientro alla abitazione materna;
- nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00, orario in cui dovranno fare rientro all'abitazione materna;
- nel periodo delle vacanze estive, oltre al fine settimana, in alternanza con la madre come sopra descritto, il cui orario dovrà essere compatibile con eventuali impegni estivi dei minori (corsi, campi estivi ecc.), durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle 18.00 alle ore 21.00 quando dovranno fare rientro all'abitazione materna o altro luogo concordato dai genitori;
- i minori, inoltre, potranno trascorrere con il padre, presso l'abitazione paterna o altro luogo di villeggiatura, quest'ultimo concordato con la madre e comunicato alla stessa entro il mese di maggio di ogni anno, un periodo consecutivo di 10 giorni la cui spesa graverà integralmente sul padre;
pagina 4 di 7 - durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore, entrambi si impegnano a garantire la comunicazione quotidiana dei minori con l'altro genitore;
- con riferimento alle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con l'uno ed il 25 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro; la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, salvo che i genitori decidano concordemente di fare trascorrere l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
nei predetti periodi i genitori dovranno preoccuparsi che i minori svolgano regolarmente i compiti prescritti dalla scuola e che i relativi impegni siano distribuiti equamente nell' arco del periodo di vacanza;
- quanto alle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, laddove tali festività non ricadano di sabato o domenica, i minori li trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, al contrario la permanenza con l'uno o l'altro genitore seguirà l'alternanza ordinaria dei fine settimana;
- diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in base alle esigenze dei minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi;
- ai figli minori, nel giorno dei loro compleanni, verrà garantita la possibilità di vedere entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi circa le relative modalità; agli eventi organizzati per festeggiarli verrà garantita la partecipazione di entrambi i genitori;
le relative eventuali spese dovranno essere preventivamente concordate qualora si richieda la contribuzione dell'altro genitore.
Quanto alle questioni economiche, la ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico del padre un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed ha chiesto altresì di poter godere integralmente dell'assegno universale.
All'udienza del 20.02.2025, la ricorrente ha dichiarato, in ordine alle questioni patrimoniali ed economiche del padre, che lo stesso non versa nulla per il mantenimento dei quattro figli minori, sebbene svolga attività lavorativa. Ha rappresentato altresì che il sig. lavora presso Prosperi CP_1
bus s.r.l. in Montagnano e, per quanto a conoscenza della signora, dovrebbe guadagnare circa €
1.500,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 20.02.2024).
Ciò posto, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della ricorrente, dell'età anagrafica dei figli minori (16, 5, 5 e 3 anni) nonché del loro collocamento prevalente presso la madre, il Tribunale ritiene di dover porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
Con minori , nata ad [...] il [...], nata a [...] il [...], Persona_5 Persona_6
pagina 5 di 7 , nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], pari Persona_7 Persona_8
a complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Si ritengono altresì integrati i presupposti affinché la madre possa godere integralmente dell'assegno unico universale, stante il collocamento prevalente presso la stessa dei figli minori e la prevalenza dei compiti quotidiani di cura gravanti sulla madre.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, stante la contumacia e dunque la non opposizione del resistente, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, e , dei Parte_1 Controparte_1
figli minori , nata ad [...] il [...], nata a [...] il Persona_5 Persona_6
11.12.2019, , nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_7 Persona_8
(SI) il 19.04.2021, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
- dispone il seguente regime di visita padre-figli, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori:
o nel periodo scolastico, ogni fine settimana, in alternanza con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.00 alle ore 20.00 della domenica, orario in cui dovranno fare rientro alla abitazione materna;
o nel corso della settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00, orario in cui dovranno fare rientro all'abitazione materna;
o nel periodo delle vacanze estive, oltre al fine settimana, in alternanza con la madre come sopra descritto, il cui orario dovrà essere compatibile con eventuali impegni estivi dei minori (corsi, campi estivi ecc.), durante la settimana, il martedì ed il giovedì dalle
18.00 alle ore 21.00 quando dovranno fare rientro all'abitazione materna o altro luogo concordato dai genitori;
o i minori, inoltre, potranno trascorrere con il padre, presso l'abitazione paterna o altro luogo di villeggiatura, quest'ultimo concordato con la madre e comunicato alla stessa entro il mese di maggio di ogni anno, un periodo consecutivo di 10 giorni la cui spesa graverà integralmente sul padre;
o durante il periodo di permanenza con l'uno o l'altro genitore, entrambi si impegnano a garantire la comunicazione quotidiana dei minori con l'altro genitore;
o con riferimento alle vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre con l'uno ed il 25 con l'altro, il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con pagina 6 di 7 l'altro; la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni, salvo che i genitori decidano concordemente di fare trascorrere l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
nei predetti periodi i genitori dovranno preoccuparsi che i minori svolgano regolarmente i compiti prescritti dalla scuola e che i relativi impegni siano distribuiti equamente nell' arco del periodo di vacanza;
o quanto alle festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto, laddove tali festività non ricadano di sabato o domenica, i minori li trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei due genitori, al contrario la permanenza con l'uno o l'altro genitore seguirà l'alternanza ordinaria dei fine settimana;
o diverse modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazioni potranno essere preventivamente concordati tra i genitori, in base alle esigenze dei minori, laddove siano compatibili con gli impegni dei medesimi e dei genitori stessi;
o ai figli minori, nel giorno dei loro compleanni, verrà garantita la possibilità di vedere entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi circa le relative modalità; agli eventi organizzati per festeggiarli verrà garantita la partecipazione di entrambi i genitori;
le relative eventuali spese dovranno essere preventivamente concordate qualora si richieda la contribuzione dell'altro genitore.
- pone a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
minori nata ad [...] il [...], nata a [...] il Persona_5 Persona_6
11.12.2019, , nato a [...] il [...] e nato a [...] Persona_7 Persona_8
(SI) il 19.04.2021, pari a complessivi € 500,00 mensili, rivalutabili ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse, come da Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
- la madre potrà godere integralmente dell'assegno unico universale per i figli;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
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