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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 100/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. PIGATO CHIARA Parte_1
Per l'avv. TOMASELLO Controparte_1
ANTONELLA
Parte ricorrente si riporta alle note depositate insistendo nell'esame dei motivi non esaminati dalla Corte con particolare riguardo all'art. 7 del Regolamento ed alla qualificazione del RdC quale facilitazione all'accesso al lavoro e all'art. 1 con riferimento alla categoria di “cittadini” anziché di lavoratori. Per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate e, in subordine, chiede che le domande originariamente formulate siano accolte con esclusivo riferimento alle mensilità successive al compimento dei cinque anni. Da atto di aver depositato, sulla scorta della sentenza della Corte
Cost.le, un ricorso afferente al caso di specie relativamente al solo aspetto della ripetibilità delle somme de quo nella parte utile al soddisfacimento nei bisogni primari. Da atto del deposito del ricorso nei giorni scorsi con conseguente iscrizione a ruolo, verosimilmente, in mattinata e dell'istanza di riunione ivi presentata. Il difensore della parte resistente sostiene l'irrilevanza nel caso de quo della sentenza della Corte Cost.le perché il presupposto della residenza quinquennale deve sussistere al momento della domanda, con conseguente insussistenza di sanatoria in caso di sopravvenienza del requisito successivamente. Prende atto della presentazione del ricorso e si rimette in ordine alla richiesta di riunione.
Parte ricorrente chiede breve sospensione dell'udienza al fine di verificare l'iscrizione a ruolo della causa sopra indicata ai fini della riunione.
Il Giudice, alle ore 9.13 sospende l'udienza.
Sopraggiunge l'Avv. Igor Bonella per la parte ricorrente. Parte ricorrente da atto che allo stato il ricorso è ancora in fase di iscrizione.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNELLO IGOR, dell'avv. PIGATO CHIARA e Avv. GUARISO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Monte Grappa, 2/F, THIENE (VI), presso il difensore avv. BRUNELLO IGOR
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la sede dell' di VICENZA, in Vicenza, C.so SS. Felice e CP_1
Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.1.23 quale cittadino italiano residente in Italia Parte_1 da ottobre 2015, avendo inoltrato in data 9.7.2019 domanda di reddito di cittadinanza, con esito positivo e con erogazione di 18 mensilità nel periodo agosto 2019-gennaio 2021, per un totale di €
19.037,56, sosteneva l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza per difetto del requisito di residenza decennale del 10.3.2021 e richiesta di restituzione di quanto percepito chiedendo: “In via preliminare, ove ritenuto necessario e ferme le prospettazioni principali di cui in ricorso - disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE con formulazione del seguente quesito (o altro che il giudice riterrà di formulare): “se gli artt. 7, par. 2 e 2 del Regolamento n. 492/2011 e l'art. 24 direttiva 2004/38 , debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) DL 4/2019 che prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell'accesso al lavoro come il “reddito di cittadinanza”. e successivamente a) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a percepire il Rdc anche in assenza del requisito di 8 anni di assenza dal territorio nazionale ulteriori rispetto ai due continuativi immediatamente antecedenti la domanda, fermi tutti gli altri requisiti di legge, ordinando conseguentemente all' di ammettere il CP_1 ricorrente al RDC anche in assenza del predetto requisito;
b) accertare e dichiarare che le somme percepite dal ricorrente a seguito delle domanda 9.7.2019 non sono state indebitamente percepite e non devono pertanto essere restituite, ordinando conseguentemente all' di annullare e revocare CP_1 qualsiasi atto volto al recupero delle predette somme. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Sosteneva, in particolare, che il requisito della residenza decennale ostacolava la libertà di circolazione all'interno della UE e che era in contrasto con i principi di parità di trattamento e non discriminazione tra cittadini dell'Unione contenuti nel Trattato e nel diritto derivato, che, pertanto, se il ricorrente fosse stato cittadino di un paese dell'Unione, non avrebbe potuto essere assoggettato a tale requisito, con conseguente impossibilità di applicazione di detto requisito ai cittadini italiani, pena la violazione del divieto di discriminazione alla rovescia rispetto ai cittadini dell'Unione, sancito dall'art. 53 L. 234/2012. Sosteneva, in particolare, la comparabilità del ricorrente con la condizione del cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante e “lavoratore ai sensi del “Regolamento 492/2011, con conseguente diritto ai medesimi vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, ovvero al medesimo trattamento ai fini dell'accesso all'impiego ex art 1, paragrafo 2, ovvero al trattamento paritario del cittadino dell'Unione nella materia in esame per effetto dell'art. 24 direttiva 2004/38 e della direttiva 2014/54, recepita con le modifiche al dlgs 216/03. Sosteneva, inoltre,
l'irragionevolezza e sproporzione del requisito di residenza di lungo periodo, che integrava una discriminazione indiretta ai danni dei cittadini europei, con conseguente inapplicabilità ai danni degli stessi e, quindi, anche nei confronti dei cittadini italiani ex art. 53 l. 234/2012.
CP_ Si costituiva l' sostenendo che, in fatto, era documentale che il ricorrente fosse residente in Italia solo dal 15.3.2015, proveniente dal Brasile e che, a seguito della domanda del 9.7.2019, aveva ottenuto il reddito di cittadinanza dichiarando di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo, successivamente revocato all'esito delle verifiche sul requisito anagrafico. Sosteneva la legittimità della revoca non presentando il ricorrente il requisito della residenza decennale in territorio italiano al momento della domanda, come invece richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 e sostenendo l'irrilevanza, nel caso di specie, delle questioni sollevate dalla Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza del 30.5.2022 e dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza del 15.11.2022.
La causa, di natura documentale, previo rinvio al fine di consentire alle parti di dedurre in merito alla sentenza della Corte Cost.le n. 31/2025, discussa all'udienza odierna, è così decisa.
Preliminarmente, non si ritiene di dover procedere alla trasmissione degli atti ex art. 274 c.p.c. ai fini della riunione al presente giudizio con quello afferente la ripetibilità delle somme di cui si discute che, secondo quanto dedotto dalla parte ricorrente all'udienza odierna, pende avanti a questo Tribunale, trattandosi di fascicolo in corso di iscrizione a ruolo, per il quale, dunque, dev'essere ancora fissata la prima udienza di comparizione e la cui riunione, pertanto, renderebbe troppo gravosa la presente decisione rallentandone i tempi di definizione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Anzitutto, valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la mancanza del requisito della residenza (sia ultradecennale che ultra quinquennale) al momento della presentazione della domanda amministrativa di RdC, pacifica fra le parti, non basta a determinare il diritto dell'Ente alla ripetizione delle somme di cui è causa. Invero, il presente giudizio, non ha ad oggetto la domanda di corresponsione del RdC, con conseguente necessità di verificare la sussistenza dei relativi requisiti al momento della domanda, bensì l'accertamento negativo dell'indebito e, dunque,
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritiene indebitamente percepito. Pertanto, nel caso di specie, come è noto, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. 2739/2016), per tutto il periodo in cui la stessa è stata percepita sulla scorta dell'originaria domanda amministrativa.
Pertanto, incontestata nel caso di specie la sussistenza di tutti gli altri requisiti, a partire dal momento di insorgenza anche del requisito della residenza, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente a trattenere quanto percepito a titolo di RdC. Invero, la proposizione della domanda amministrativa aveva già utilmente incardinato il procedimento amministrativo relativo alla prestazione di cui è causa, difatti effettivamente erogata, senza che, in tal caso, possa configurarsi un onere di riproposizione della domanda amministrativa al maturare dei requisiti di legge. Del resto, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, il momento in cui sorge il diritto alla prestazione coincide con il perfezionarsi di tutti i relativi requisiti, anche se successivo alla presentazione della domanda amministrativa e per ragioni di contabilità, questo si distingue anche da quello della decorrenza del trattamento economico (ad esempio posticipato al primo giorno del mese successivo in tema di prestazioni di invalidità civile), che nessun rilievo assume ai fini della determinazione dell'epoca di insorgenza del diritto" (v., fra le altre, Cass. S.U. 25204/2015 e Cass. 10628/2024).
Ciò detto, nella materia in esame è recentemente intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n.
31/2025 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in
Italia «per almeno 10 anni», anziché' prevedere «per almeno 5 anni».
Preliminarmente, in detta pronuncia, la Corte ha esaminato la natura del reddito di cittadinanza escludendo che questo integri una prestazione assistenziale, trattandosi di misura volta al reinserimento del soggetto nel mondo del lavoro che, dunque, prescinde dalla qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2 R 492/2011.
In particolare, secondo la Corte: “Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del Rdc sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del
2021; ordinanza n. 29 del 2024). Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. Fin dall'inizio di questo filone giurisprudenziale si è quindi chiarito che «la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo» (sentenza n. 126 del
2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020). (..): «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (ancora sentenza n. 19 del 2022). In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà. Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale” (punto 7.1. sentenza citata).
Pertanto, alla luce della natura della prestazione sopra descritta, diversa da una prestazione strettamente assistenziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, e art. 34 della Carta, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve escludersi che questo rientri fra i
“vantaggi sociali” di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento 492/2011 di cui il lavoratore di uno Stato membro deve poter godere al pari del lavoratore nazionale, riguardando questi i “lavoratori” e non anche i richiedenti il reddito di cittadinanza che, coerentemente con la prevalente funzione di misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, non implica lo status di lavoratore (cfr. punto
5.2. Corte Cost.le cit.).
Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, il requisito di radicamento territoriale espresso dalla residenza pregressa non può quindi ritenersi illegittimo, laddove proporzionato rispetto alla ratio della disciplina di cui si discute, non potendo determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, costituendo, in linea di principio, secondo la Corte di Giustizia, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza CGUE 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90), e ciò anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la Per_1 sostenibilità delle finanze pubbliche» (cfr. raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023).
In quest'ottica, dunque, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale di residenza non apparisse ragionevolmente correlato alla funzionalità del Rdc ponendosi in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost ed operando una discriminazione indiretta (come di recente ribadito con la sentenza Corte Cost.le n. 25 del
2025), prodotta da una barriera temporale che, sebbene applicata a ogni richiedente, risulta artificialmente finalizzata a limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti a discapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi, che degli italiani che intendano trasferirsi a lavorare fuori dal paese.
In un'ottica di bilanciamento fra il diritto alla libera circolazione e la necessità di assicurare un radicamento con il territorio la Corte Costituzionale ha dunque previsto un termine quinquennale di residenza pregressa ritenendo che: “Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale”.
In definitiva, richiamate le argomentazioni della Corte Costituzionale, essendo stato previsto, con efficacia ex tunc ed erga omnes, per effetto della sentenza sopra citata, il requisito della residenza pregressa in Italia per cinque anni, deve escludersi una discriminazione indiretta illegittima ai danni dei cittadini europei, e, dunque, anche dei cittadini italiani che, come il ricorrente, si siano trasferiti all'estero e abbiano poi fatto ritorno nel paese.
Invero, come risulta dalla raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023 il reddito di cittadinanza rientra a pieno titolo, come sopra descritto, uno strumento di inclusione sociale condizionale e affiancato all'erogazione di un reddito minimo. Invero, ai sensi dell'art. 2, lett. f) della raccomandazione costituiscono «servizi abilitanti» quei “servizi che rispondono a esigenze specifiche delle persone che non dispongono di risorse sufficienti affinché possano integrarsi nella società e, se del caso, nel mercato del lavoro, compresi servizi di inclusione sociale quali l'assistenza sociale, (..)”.
Ebbene, la stessa raccomandazione sopra citata ammette, al considerando 22, vieta la previsione di criteri di accesso discriminatori, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla disciplina europea fra le quali, come sopra detto, quelle alla libertà di circolazione. In particolare, secondo il considerando 22 raccomandazione cit.: “L'introduzione di criteri non discriminatori per l'accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parità di trattamento previste o consentite dal diritto dell'Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Pertanto, anche in tema di accesso alle misure di sostegno per la ricerca di un'occupazione non può ritenersi contraria al diritto dell'Unione la previsione di criteri di accesso basati sulla residenza, purché, non si tratti di un periodo di “soggiorno legale sproporzionatamente lungo”, idoneo a costituire un ostacolo all'accesso al reddito minimo (cfr. considerando n. 23 raccomandazione citata).
Inquadrato il Reddito di Cittadinanza in una misura di protezione sociale, come ritenuto anche dalla
Corte Costituzionale sopra citata che, difatti, richiama la raccomandazione del Consiglio del 30.1.23, volta al sostegno nella ricerca di un'occupazione, questa non integra una condizione di accesso all'impiego ai sensi dell'art. 1 Regolamento 492/2011. Invero, il RdC, nella misura in cui prevedeva, ai sensi dell'art. 4, co. 1 D.L. 4/2019, un patto per il lavoro e un patto per l'inclusione sociale e, in particolare, un “percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale” si colloca in un momento antecedente a quello dell'accesso all'impiego, non rientrando, dunque, nel campo di applicazione del regolamento citato.
Del resto, anche l'esenzione contributiva prevista dall'art. 8 D.L. 4/2019 che, come ivi si legge, è soggetta al “limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione”, nonché al limite temporale ivi indicato (è goduta per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario), come risulta dalla rubrica della norma in esame, integra un mero incentivo a favore dell'impresa che offre un'opportunità lavorativa e, in mancanza di altri elementi, non forniti dal ricorrente, non vale ad alterare la parità di accesso agli impieghi determinando una discriminazione indiretta illegittima ai danni dei cittadini dei paesi membri contraria al principio di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Regolamento 492/2011.
In definitiva, alla luce dei principi sopra richiamati, il requisito quinquennale di residenza pregressa, considerato dalla Corte Costituzionale misura di bilanciamento fra la necessità di radicamento sul territorio per i beneficiari di misure di integrazione sociale ed il diritto alla libertà di soggiorno nel territorio dell'Unione, benché possa essere soddisfatto più agevolmente dai cittadini italiani che non si siano allontanati dal Paese che da cittadini migranti, si ritiene che non costituisca una misura discriminatoria vietata dal diritto dell'Unione in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia: “giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e adeguatamente commisurata allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale” (sentenza CGUE 23.5.96 , causa C-237/946), qual è quello di Per_2 assicurare un collegamento con lo stato membro ospitante.
Invero, “La Corte di giustizia ha precisato che l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale «costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90). Coerentemente con questa posizione, a livello dell'Unione Per_1 europea, la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata»” (Sent. Corte Cost.le 31/2025).
In definitiva, alla luce dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025, sussiste il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza successivamente al compimento di un periodo di residenza quinquennale e, dunque, percepite da ottobre 2020 a gennaio
2021, come dedotto da parte ricorrente nelle note depositate in data 20.5.2025 e non contestato CP_ dall' oltre che risultante dalla documentazione in atti (all. 1 ric.).
Pertanto, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano integralmente le spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da ottobre 2020 a gennaio 2021;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 100/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. PIGATO CHIARA Parte_1
Per l'avv. TOMASELLO Controparte_1
ANTONELLA
Parte ricorrente si riporta alle note depositate insistendo nell'esame dei motivi non esaminati dalla Corte con particolare riguardo all'art. 7 del Regolamento ed alla qualificazione del RdC quale facilitazione all'accesso al lavoro e all'art. 1 con riferimento alla categoria di “cittadini” anziché di lavoratori. Per il resto si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate e, in subordine, chiede che le domande originariamente formulate siano accolte con esclusivo riferimento alle mensilità successive al compimento dei cinque anni. Da atto di aver depositato, sulla scorta della sentenza della Corte
Cost.le, un ricorso afferente al caso di specie relativamente al solo aspetto della ripetibilità delle somme de quo nella parte utile al soddisfacimento nei bisogni primari. Da atto del deposito del ricorso nei giorni scorsi con conseguente iscrizione a ruolo, verosimilmente, in mattinata e dell'istanza di riunione ivi presentata. Il difensore della parte resistente sostiene l'irrilevanza nel caso de quo della sentenza della Corte Cost.le perché il presupposto della residenza quinquennale deve sussistere al momento della domanda, con conseguente insussistenza di sanatoria in caso di sopravvenienza del requisito successivamente. Prende atto della presentazione del ricorso e si rimette in ordine alla richiesta di riunione.
Parte ricorrente chiede breve sospensione dell'udienza al fine di verificare l'iscrizione a ruolo della causa sopra indicata ai fini della riunione.
Il Giudice, alle ore 9.13 sospende l'udienza.
Sopraggiunge l'Avv. Igor Bonella per la parte ricorrente. Parte ricorrente da atto che allo stato il ricorso è ancora in fase di iscrizione.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNELLO IGOR, dell'avv. PIGATO CHIARA e Avv. GUARISO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Monte Grappa, 2/F, THIENE (VI), presso il difensore avv. BRUNELLO IGOR
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso la sede dell' di VICENZA, in Vicenza, C.so SS. Felice e CP_1
Fortunato n. 163, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLA TOMASELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.1.23 quale cittadino italiano residente in Italia Parte_1 da ottobre 2015, avendo inoltrato in data 9.7.2019 domanda di reddito di cittadinanza, con esito positivo e con erogazione di 18 mensilità nel periodo agosto 2019-gennaio 2021, per un totale di €
19.037,56, sosteneva l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza per difetto del requisito di residenza decennale del 10.3.2021 e richiesta di restituzione di quanto percepito chiedendo: “In via preliminare, ove ritenuto necessario e ferme le prospettazioni principali di cui in ricorso - disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE con formulazione del seguente quesito (o altro che il giudice riterrà di formulare): “se gli artt. 7, par. 2 e 2 del Regolamento n. 492/2011 e l'art. 24 direttiva 2004/38 , debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) DL 4/2019 che prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell'accesso al lavoro come il “reddito di cittadinanza”. e successivamente a) accertare e dichiarare, il diritto del ricorrente a percepire il Rdc anche in assenza del requisito di 8 anni di assenza dal territorio nazionale ulteriori rispetto ai due continuativi immediatamente antecedenti la domanda, fermi tutti gli altri requisiti di legge, ordinando conseguentemente all' di ammettere il CP_1 ricorrente al RDC anche in assenza del predetto requisito;
b) accertare e dichiarare che le somme percepite dal ricorrente a seguito delle domanda 9.7.2019 non sono state indebitamente percepite e non devono pertanto essere restituite, ordinando conseguentemente all' di annullare e revocare CP_1 qualsiasi atto volto al recupero delle predette somme. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Sosteneva, in particolare, che il requisito della residenza decennale ostacolava la libertà di circolazione all'interno della UE e che era in contrasto con i principi di parità di trattamento e non discriminazione tra cittadini dell'Unione contenuti nel Trattato e nel diritto derivato, che, pertanto, se il ricorrente fosse stato cittadino di un paese dell'Unione, non avrebbe potuto essere assoggettato a tale requisito, con conseguente impossibilità di applicazione di detto requisito ai cittadini italiani, pena la violazione del divieto di discriminazione alla rovescia rispetto ai cittadini dell'Unione, sancito dall'art. 53 L. 234/2012. Sosteneva, in particolare, la comparabilità del ricorrente con la condizione del cittadino dell'Unione regolarmente soggiornante e “lavoratore ai sensi del “Regolamento 492/2011, con conseguente diritto ai medesimi vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, ovvero al medesimo trattamento ai fini dell'accesso all'impiego ex art 1, paragrafo 2, ovvero al trattamento paritario del cittadino dell'Unione nella materia in esame per effetto dell'art. 24 direttiva 2004/38 e della direttiva 2014/54, recepita con le modifiche al dlgs 216/03. Sosteneva, inoltre,
l'irragionevolezza e sproporzione del requisito di residenza di lungo periodo, che integrava una discriminazione indiretta ai danni dei cittadini europei, con conseguente inapplicabilità ai danni degli stessi e, quindi, anche nei confronti dei cittadini italiani ex art. 53 l. 234/2012.
CP_ Si costituiva l' sostenendo che, in fatto, era documentale che il ricorrente fosse residente in Italia solo dal 15.3.2015, proveniente dal Brasile e che, a seguito della domanda del 9.7.2019, aveva ottenuto il reddito di cittadinanza dichiarando di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni e di risiedere in Italia da almeno due anni in modo continuativo, successivamente revocato all'esito delle verifiche sul requisito anagrafico. Sosteneva la legittimità della revoca non presentando il ricorrente il requisito della residenza decennale in territorio italiano al momento della domanda, come invece richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019 e sostenendo l'irrilevanza, nel caso di specie, delle questioni sollevate dalla Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza del 30.5.2022 e dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza del 15.11.2022.
La causa, di natura documentale, previo rinvio al fine di consentire alle parti di dedurre in merito alla sentenza della Corte Cost.le n. 31/2025, discussa all'udienza odierna, è così decisa.
Preliminarmente, non si ritiene di dover procedere alla trasmissione degli atti ex art. 274 c.p.c. ai fini della riunione al presente giudizio con quello afferente la ripetibilità delle somme di cui si discute che, secondo quanto dedotto dalla parte ricorrente all'udienza odierna, pende avanti a questo Tribunale, trattandosi di fascicolo in corso di iscrizione a ruolo, per il quale, dunque, dev'essere ancora fissata la prima udienza di comparizione e la cui riunione, pertanto, renderebbe troppo gravosa la presente decisione rallentandone i tempi di definizione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.
Anzitutto, valga la pena osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, la mancanza del requisito della residenza (sia ultradecennale che ultra quinquennale) al momento della presentazione della domanda amministrativa di RdC, pacifica fra le parti, non basta a determinare il diritto dell'Ente alla ripetizione delle somme di cui è causa. Invero, il presente giudizio, non ha ad oggetto la domanda di corresponsione del RdC, con conseguente necessità di verificare la sussistenza dei relativi requisiti al momento della domanda, bensì l'accertamento negativo dell'indebito e, dunque,
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritiene indebitamente percepito. Pertanto, nel caso di specie, come è noto, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass. 2739/2016), per tutto il periodo in cui la stessa è stata percepita sulla scorta dell'originaria domanda amministrativa.
Pertanto, incontestata nel caso di specie la sussistenza di tutti gli altri requisiti, a partire dal momento di insorgenza anche del requisito della residenza, si ritiene sussistente il diritto del ricorrente a trattenere quanto percepito a titolo di RdC. Invero, la proposizione della domanda amministrativa aveva già utilmente incardinato il procedimento amministrativo relativo alla prestazione di cui è causa, difatti effettivamente erogata, senza che, in tal caso, possa configurarsi un onere di riproposizione della domanda amministrativa al maturare dei requisiti di legge. Del resto, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, il momento in cui sorge il diritto alla prestazione coincide con il perfezionarsi di tutti i relativi requisiti, anche se successivo alla presentazione della domanda amministrativa e per ragioni di contabilità, questo si distingue anche da quello della decorrenza del trattamento economico (ad esempio posticipato al primo giorno del mese successivo in tema di prestazioni di invalidità civile), che nessun rilievo assume ai fini della determinazione dell'epoca di insorgenza del diritto" (v., fra le altre, Cass. S.U. 25204/2015 e Cass. 10628/2024).
Ciò detto, nella materia in esame è recentemente intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n.
31/2025 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in
Italia «per almeno 10 anni», anziché' prevedere «per almeno 5 anni».
Preliminarmente, in detta pronuncia, la Corte ha esaminato la natura del reddito di cittadinanza escludendo che questo integri una prestazione assistenziale, trattandosi di misura volta al reinserimento del soggetto nel mondo del lavoro che, dunque, prescinde dalla qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2 R 492/2011.
In particolare, secondo la Corte: “Le numerose pronunce in cui questa Corte si è occupata del Rdc sono state tutte risolte a partire dall'affermazione di una interpretazione, funzionale a inquadrarne correttamente la natura all'interno del sistema costituzionale, che è stata ripetutamente ribadita in termini univoci (sentenze n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del
2021; ordinanza n. 29 del 2024). Ai fini della decisione delle questioni considerate in quei giudizi, infatti, è risultato sempre dirimente evidenziare la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. Fin dall'inizio di questo filone giurisprudenziale si è quindi chiarito che «la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica»: mentre le prestazioni di assistenza sociale vere e proprie si «fonda[no] essenzialmente sul solo stato di bisogno», il Rdc prevede «un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità», che strutturano un percorso formativo e d'inclusione, «il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo» (sentenza n. 126 del
2021 e, in termini simili, sentenza n. 122 del 2020). (..): «il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)» (ancora sentenza n. 19 del 2022). In definitiva, gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà. Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico. All'interno di questa peculiare struttura della misura, si giustificano anche le ulteriori condizionalità e preclusioni che la connotano, anch'esse finalizzate al percorso di integrazione sociale” (punto 7.1. sentenza citata).
Pertanto, alla luce della natura della prestazione sopra descritta, diversa da una prestazione strettamente assistenziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, e art. 34 della Carta, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve escludersi che questo rientri fra i
“vantaggi sociali” di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento 492/2011 di cui il lavoratore di uno Stato membro deve poter godere al pari del lavoratore nazionale, riguardando questi i “lavoratori” e non anche i richiedenti il reddito di cittadinanza che, coerentemente con la prevalente funzione di misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, non implica lo status di lavoratore (cfr. punto
5.2. Corte Cost.le cit.).
Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, il requisito di radicamento territoriale espresso dalla residenza pregressa non può quindi ritenersi illegittimo, laddove proporzionato rispetto alla ratio della disciplina di cui si discute, non potendo determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, costituendo, in linea di principio, secondo la Corte di Giustizia, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza CGUE 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90), e ciò anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la Per_1 sostenibilità delle finanze pubbliche» (cfr. raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023).
In quest'ottica, dunque, la Corte Costituzionale ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale di residenza non apparisse ragionevolmente correlato alla funzionalità del Rdc ponendosi in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost ed operando una discriminazione indiretta (come di recente ribadito con la sentenza Corte Cost.le n. 25 del
2025), prodotta da una barriera temporale che, sebbene applicata a ogni richiedente, risulta artificialmente finalizzata a limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti a discapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi, che degli italiani che intendano trasferirsi a lavorare fuori dal paese.
In un'ottica di bilanciamento fra il diritto alla libera circolazione e la necessità di assicurare un radicamento con il territorio la Corte Costituzionale ha dunque previsto un termine quinquennale di residenza pregressa ritenendo che: “Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il “radicamento del richiedente nel paese in questione”». Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale”.
In definitiva, richiamate le argomentazioni della Corte Costituzionale, essendo stato previsto, con efficacia ex tunc ed erga omnes, per effetto della sentenza sopra citata, il requisito della residenza pregressa in Italia per cinque anni, deve escludersi una discriminazione indiretta illegittima ai danni dei cittadini europei, e, dunque, anche dei cittadini italiani che, come il ricorrente, si siano trasferiti all'estero e abbiano poi fatto ritorno nel paese.
Invero, come risulta dalla raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023 il reddito di cittadinanza rientra a pieno titolo, come sopra descritto, uno strumento di inclusione sociale condizionale e affiancato all'erogazione di un reddito minimo. Invero, ai sensi dell'art. 2, lett. f) della raccomandazione costituiscono «servizi abilitanti» quei “servizi che rispondono a esigenze specifiche delle persone che non dispongono di risorse sufficienti affinché possano integrarsi nella società e, se del caso, nel mercato del lavoro, compresi servizi di inclusione sociale quali l'assistenza sociale, (..)”.
Ebbene, la stessa raccomandazione sopra citata ammette, al considerando 22, vieta la previsione di criteri di accesso discriminatori, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla disciplina europea fra le quali, come sopra detto, quelle alla libertà di circolazione. In particolare, secondo il considerando 22 raccomandazione cit.: “L'introduzione di criteri non discriminatori per l'accesso a un reddito minimo non pregiudica le eccezioni alla parità di trattamento previste o consentite dal diritto dell'Unione, come la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Pertanto, anche in tema di accesso alle misure di sostegno per la ricerca di un'occupazione non può ritenersi contraria al diritto dell'Unione la previsione di criteri di accesso basati sulla residenza, purché, non si tratti di un periodo di “soggiorno legale sproporzionatamente lungo”, idoneo a costituire un ostacolo all'accesso al reddito minimo (cfr. considerando n. 23 raccomandazione citata).
Inquadrato il Reddito di Cittadinanza in una misura di protezione sociale, come ritenuto anche dalla
Corte Costituzionale sopra citata che, difatti, richiama la raccomandazione del Consiglio del 30.1.23, volta al sostegno nella ricerca di un'occupazione, questa non integra una condizione di accesso all'impiego ai sensi dell'art. 1 Regolamento 492/2011. Invero, il RdC, nella misura in cui prevedeva, ai sensi dell'art. 4, co. 1 D.L. 4/2019, un patto per il lavoro e un patto per l'inclusione sociale e, in particolare, un “percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale” si colloca in un momento antecedente a quello dell'accesso all'impiego, non rientrando, dunque, nel campo di applicazione del regolamento citato.
Del resto, anche l'esenzione contributiva prevista dall'art. 8 D.L. 4/2019 che, come ivi si legge, è soggetta al “limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione”, nonché al limite temporale ivi indicato (è goduta per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario), come risulta dalla rubrica della norma in esame, integra un mero incentivo a favore dell'impresa che offre un'opportunità lavorativa e, in mancanza di altri elementi, non forniti dal ricorrente, non vale ad alterare la parità di accesso agli impieghi determinando una discriminazione indiretta illegittima ai danni dei cittadini dei paesi membri contraria al principio di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Regolamento 492/2011.
In definitiva, alla luce dei principi sopra richiamati, il requisito quinquennale di residenza pregressa, considerato dalla Corte Costituzionale misura di bilanciamento fra la necessità di radicamento sul territorio per i beneficiari di misure di integrazione sociale ed il diritto alla libertà di soggiorno nel territorio dell'Unione, benché possa essere soddisfatto più agevolmente dai cittadini italiani che non si siano allontanati dal Paese che da cittadini migranti, si ritiene che non costituisca una misura discriminatoria vietata dal diritto dell'Unione in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia: “giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e adeguatamente commisurata allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale” (sentenza CGUE 23.5.96 , causa C-237/946), qual è quello di Per_2 assicurare un collegamento con lo stato membro ospitante.
Invero, “La Corte di giustizia ha precisato che l'esigenza di garantire l'esistenza di «nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato», nonché di «garantire l'equilibrio finanziario» del sistema sociale nazionale «costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall'art. 21 TFUE» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, punti 89 e 90). Coerentemente con questa posizione, a livello dell'Unione Per_1 europea, la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata»” (Sent. Corte Cost.le 31/2025).
In definitiva, alla luce dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2025, sussiste il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza successivamente al compimento di un periodo di residenza quinquennale e, dunque, percepite da ottobre 2020 a gennaio
2021, come dedotto da parte ricorrente nelle note depositate in data 20.5.2025 e non contestato CP_ dall' oltre che risultante dalla documentazione in atti (all. 1 ric.).
Pertanto, il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente trattate.
Si compensano integralmente le spese di lite per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo da ottobre 2020 a gennaio 2021;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri