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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1180/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11282/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 recapito - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CREDITI GIUDIZ n. 008096 ALTRO 2025 proposto da
Ricorrente_1 recapito - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 recapito - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma - Via Antonio Varisco, 3/5, 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - , Via Dei Portoghesi, 12, 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00839820 31 000 ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 recapito - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 recapito - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00839820 31 001 ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/6/2025 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano la cartella di pagamento n. 097 2025 00839820 31 000 di complessivi € 1.342,78, notificata il 20/5/2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per contributo unificato relativo all'anno di imposta 2025. Assumevano i ricorrenti che:
- il mancato pagamento del contributo unificato era giustificato dalla natura del ricorso che l'aveva occasionato, relativa al ricorso per cassazione della sentenza n 64/2023 del Consiglio Nazionale Forense che aveva deciso il reclamo per l'ineleggibilità degli eletti in tale consesso;
- si trattava di materia elettorale, e segnatamente di processo comiziale pubblico, sottratta alla tassazione del contributo unificato ai sensi dell'articolo 127 del d.lgs. 104/2010 e dall'art. 3, co. 2, della L. 23 dicembre
1966, n. 1147, nonché ai sensi dell'art 3 comma 2 della Legge 1147/1966;
- avevano diritto anche al risarcimento del danno morale.
Società_1 l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni sollevate.
Società_1 SpA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni sollevate, e negando che il giudizio promosso fosse esente dal pagamento del contributo unificato.
Società_1 il Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti della Corte d'Appello di Roma negando che il giudizio promosso fosse esente dal pagamento del contributo unificato.
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 depositavano memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella di pagamento n. 097 2025 00839820 31 000 qui impugnata si riferisce alla pretesa relativa al mancato pagamento del contributo unificato nel procedimento n. 12128/2023 iscritto presso la Suprema
Corte di Cassazione, avente ad oggetto la domanda di ineleggibilità o incandidabilità e l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023-2026.
Tale procedimento non va esente dal pagamento del contributo unificato.
Invero, l'esenzione deve essere espressamente disposta dalla legge con specifico riferimento alla tipologia di giudizio, imponendo, l'art. 9 del DPR 115/2002 l'obbligatorietà del contributo unificato per tutti i giudizi civili, amministrativi o tributari, e specificando l'art. 10 primo comma del medesimo DPR che l'esenzione può operare soltanto in relazione a giudizi tipizzati dallo stesso legislatore.
Tra i procedimenti espressamente esentati dalla tassazione non rientra quello avente ad oggetto la domanda di ineleggibilità o incandidabilità e l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati.
Tanto perché nessuna norma prevede l'esenzione generalizzata per tutti i procedimenti di natura elettorale, mentre la legge si fa carico di distinguere nella materia elettorale quelle iniziative giudiziarie meritevoli del beneficio.
Ciò accade, ad esempio, per il contenzioso amministrativo occasionato dal rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e del parlamento europeo, su cui il giudice amministrativo abbia giurisdizione, ai sensi dell'art. 127 del d.lgs. 104/2010, pure impropriamente invocato dai ricorrenti, esulando dal contenzioso riguardante l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati chiesto in cassazione. Ciò accade, ad esempio, nelle liti occasionate dalla materia elettorale di competenza del giudice ordinario, quali le azioni popolari e le controversie per ineleggibilità, decadenza, incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, o per il parlamento europeo, ovvero per le impugnazioni delle decisioni della
Commissione elettorale in materia di elettorato attivo, disponendo in tali casi, gli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs.
159/2011, espressamente l'esenzione, senza che tra simili controversie possa essere ricompreso il contenzioso riguardante l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati.
Non ha pregio obiettare che una generica norma di esenzione sarebbe quella prevista dall'art. 3 comma 2 della L. 1147/1966, limitandosi la norma a prevedere che tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale possano essere redatti in carta libera, siano esenti dalla tassa di registro
(non certo dal contributo unificato), possano non essere depositati in caso di ricorso in Cassazione, e vengano esentati dalle spese di cancelleria.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, di Equitalia Giustizia SpA e del Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti della
Corte d'Appello di Roma, in € 1.065,00 ciascuno, oltre accessori. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Nominativo_2
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11282/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 recapito - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CREDITI GIUDIZ n. 008096 ALTRO 2025 proposto da
Ricorrente_1 recapito - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 recapito - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Roma - Via Antonio Varisco, 3/5, 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - , Via Dei Portoghesi, 12, 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00839820 31 000 ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 recapito - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 recapito - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Viale Di Tor Marancia 4 00147 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00839820 31 001 ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/6/2025 Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano la cartella di pagamento n. 097 2025 00839820 31 000 di complessivi € 1.342,78, notificata il 20/5/2025 dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, per contributo unificato relativo all'anno di imposta 2025. Assumevano i ricorrenti che:
- il mancato pagamento del contributo unificato era giustificato dalla natura del ricorso che l'aveva occasionato, relativa al ricorso per cassazione della sentenza n 64/2023 del Consiglio Nazionale Forense che aveva deciso il reclamo per l'ineleggibilità degli eletti in tale consesso;
- si trattava di materia elettorale, e segnatamente di processo comiziale pubblico, sottratta alla tassazione del contributo unificato ai sensi dell'articolo 127 del d.lgs. 104/2010 e dall'art. 3, co. 2, della L. 23 dicembre
1966, n. 1147, nonché ai sensi dell'art 3 comma 2 della Legge 1147/1966;
- avevano diritto anche al risarcimento del danno morale.
Società_1 l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni sollevate.
Società_1 SpA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni sollevate, e negando che il giudizio promosso fosse esente dal pagamento del contributo unificato.
Società_1 il Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti della Corte d'Appello di Roma negando che il giudizio promosso fosse esente dal pagamento del contributo unificato.
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 depositavano memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La cartella di pagamento n. 097 2025 00839820 31 000 qui impugnata si riferisce alla pretesa relativa al mancato pagamento del contributo unificato nel procedimento n. 12128/2023 iscritto presso la Suprema
Corte di Cassazione, avente ad oggetto la domanda di ineleggibilità o incandidabilità e l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023-2026.
Tale procedimento non va esente dal pagamento del contributo unificato.
Invero, l'esenzione deve essere espressamente disposta dalla legge con specifico riferimento alla tipologia di giudizio, imponendo, l'art. 9 del DPR 115/2002 l'obbligatorietà del contributo unificato per tutti i giudizi civili, amministrativi o tributari, e specificando l'art. 10 primo comma del medesimo DPR che l'esenzione può operare soltanto in relazione a giudizi tipizzati dallo stesso legislatore.
Tra i procedimenti espressamente esentati dalla tassazione non rientra quello avente ad oggetto la domanda di ineleggibilità o incandidabilità e l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati.
Tanto perché nessuna norma prevede l'esenzione generalizzata per tutti i procedimenti di natura elettorale, mentre la legge si fa carico di distinguere nella materia elettorale quelle iniziative giudiziarie meritevoli del beneficio.
Ciò accade, ad esempio, per il contenzioso amministrativo occasionato dal rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e del parlamento europeo, su cui il giudice amministrativo abbia giurisdizione, ai sensi dell'art. 127 del d.lgs. 104/2010, pure impropriamente invocato dai ricorrenti, esulando dal contenzioso riguardante l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati chiesto in cassazione. Ciò accade, ad esempio, nelle liti occasionate dalla materia elettorale di competenza del giudice ordinario, quali le azioni popolari e le controversie per ineleggibilità, decadenza, incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, o per il parlamento europeo, ovvero per le impugnazioni delle decisioni della
Commissione elettorale in materia di elettorato attivo, disponendo in tali casi, gli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs.
159/2011, espressamente l'esenzione, senza che tra simili controversie possa essere ricompreso il contenzioso riguardante l'annullamento della proclamazione degli eletti all'Ordine degli Avvocati.
Non ha pregio obiettare che una generica norma di esenzione sarebbe quella prevista dall'art. 3 comma 2 della L. 1147/1966, limitandosi la norma a prevedere che tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale possano essere redatti in carta libera, siano esenti dalla tassa di registro
(non certo dal contributo unificato), possano non essere depositati in caso di ricorso in Cassazione, e vengano esentati dalle spese di cancelleria.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, di Equitalia Giustizia SpA e del Ministero della Giustizia – Ufficio Recupero Crediti della
Corte d'Appello di Roma, in € 1.065,00 ciascuno, oltre accessori. Roma, 21/1/2026 Il Giudice monocratico Nominativo_2