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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7423/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa
VA RR, all'udienza del 16.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7423/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
assistito e difeso dall'Avv. Vincenzo Russo, elett.te dom.to in Parte_1
Pomigliano, alla via Scudieri, n. 185, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante
E quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
“FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA”, per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Castaldo ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tiberio n. 9 giusta procura alle liti in atti;
- Appellata
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n.
721/2021 sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, dolendosi, in sostanza, del malgoverno delle risultanze istruttorie.
In via del tutto preliminare, verificata la tempestività e la procedibilità dell'appello principale, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c., deve evidenziarsi che risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata, mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass., n. 7773/2004, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass., n. 11781/2005).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente con riguardo alla erronea valutazione del materiale probatorio – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi. Peraltro, l'appellata si è difesa nel merito, dimostrando così di aver compreso le doglianze sollevate dall'appellante.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, i cui esiti non possono che essere condivisi dalla scrivente.
L'appellante si duole, in particolare, dell'erroneo valore attribuito dal giudice di prime cure alla mancata indicazione del nominativo dei testimoni nella querela presentata da parte dell'istante, laddove, al contrario, tale circostanza si iscrive in un complessivo quadro istruttorio di scarsa verosimiglianza, rispetto al quale l'omessa indicazione si traduce in un ulteriore elemento atto a far dubitare della fondatezza della prospettazione attorea.
Infatti, se è vero che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, “l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la pagina 2 di 4 circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”
(Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 23434 del 4.11.2014) e la presentazione, da parte dell'attore, come nel caso di specie, di una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012, menzionata dall'appellante), è altrettanto indubbio che la medesima giurisprudenza citata (e, in particolare, Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza,
n. 9939 del 18.06.2012) precisa che la circostanza in esame “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”.
Orbene, il giudice di primo grado ha evidenziato il contrasto rilevato tra quanto dichiarato dall'attore in sede di denuncia-querela (“Venivo soccorso da alcuni passanti e accompagnato in Ospedale. Non sono in grado di indicare i testimoni presenti”) e quanto dichiarato dal teste , il quale ha Testimone_1 riferito di aver assistito all'incidente e di aver visto il ciclista che percorreva Corso Vittorio Emanuele sul margine destro che veniva urtato da una Fiat Tipa bianco cadendo sul lato sinistro. Il teste precisava di essere stato l'unico ad aver assistito al sinistro e che sul posto giungevano i parenti del ciclista, dallo stesso chiamati al fine di soccorrerlo, cui il lasciava i propri dati. Tes_1
Ebbene, come rilevato dal giudice di pace, sembra evidente il contrasto tra la querela depositata e quanto emerso in sede istruttoria circa il soccorso dei parenti (non menzionati in querela), la presenza del teste (non indicato sebbene avesse lasciato i dati ai parenti) e quali fossero stati i soggetti incaricati del trasporto in Ospedale (ossia dei passanti, mentre il teste dichiarava di essere stato l'unico ad aver assistito al sinistro). Pertanto, l'omessa indicazione, nella querela, del nominativo del teste appare particolarmente inspiegabile dal momento che il teste stesso ha dichiarato di aver fornito i propri dati al danneggiato al momento del sinistro.
A tanto si aggiunga che il giudice di pace, non avendo istruito la causa, riteneva opportuno ascoltare l'attore di persona, onde chiarire il fatto. L'attore, però, non si presentava non adducendo alcun impedimento, sicché la mancata comparizione dell'attore in sede di interrogatorio libero ha costituito un ulteriore elemento valutabile dal Giudice.
Al riguardo occorre precisare, com'è noto, che è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto, nonché il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367). Nelle cause intentate contro il
Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio va assolto pagina 3 di 4 dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore.
Orbene, nel caso di specie, per quanto dianzi illustrato, le risultanze istruttorie raccolte in primo grado, lungi dal costituire quella prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza, appaiono del tutto insufficienti a supportare la pretesa attorea, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di Pace.
Ritiene, pertanto, questo giudice che la statuizione di primo grado vada confermata, essendo condivisibile la valutazione di mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Le spese del presente grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità,
a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Nola, nella persona del Giudice dott.ssa VA RR, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di n.q. Parte_1 Controparte_1
“Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, per la Campania delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 1.700,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa VA RR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa
VA RR, all'udienza del 16.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7423/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA
assistito e difeso dall'Avv. Vincenzo Russo, elett.te dom.to in Parte_1
Pomigliano, alla via Scudieri, n. 185, in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante
E quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
“FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA”, per la Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia Castaldo ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tiberio n. 9 giusta procura alle liti in atti;
- Appellata
avente ad OGGETTO: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n.
721/2021 sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale l'integrale riforma dell'impugnata sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, dolendosi, in sostanza, del malgoverno delle risultanze istruttorie.
In via del tutto preliminare, verificata la tempestività e la procedibilità dell'appello principale, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c., deve evidenziarsi che risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, i motivi sono specifici quando, nell'indicare le questioni su cui si chiede una determinata decisione al giudice di appello, espongono anche le ragioni per cui tale decisione è domandata, mostrando quali errori logici e giuridici sottostanno al fatto che il giudice di primo grado o non abbia affatto deciso la questione o su di essa abbia preso una decisione diversa (cfr. Cass., n. 7773/2004, in motivazione), sottolineandosi, altresì, che “il requisito della specificità dei motivi d'appello implica la necessità che la esposizione dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite del gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate;
ne consegue che, se non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado, può risultare sufficiente la specifica riproposizione delle stesse difese” (cfr. Cass., n. 11781/2005).
Ne deriva che, nella specie, il tenore letterale della citazione introduttiva – laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente con riguardo alla erronea valutazione del materiale probatorio – consente agevolmente di ritenere osservati i riportati principi. Peraltro, l'appellata si è difesa nel merito, dimostrando così di aver compreso le doglianze sollevate dall'appellante.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, i cui esiti non possono che essere condivisi dalla scrivente.
L'appellante si duole, in particolare, dell'erroneo valore attribuito dal giudice di prime cure alla mancata indicazione del nominativo dei testimoni nella querela presentata da parte dell'istante, laddove, al contrario, tale circostanza si iscrive in un complessivo quadro istruttorio di scarsa verosimiglianza, rispetto al quale l'omessa indicazione si traduce in un ulteriore elemento atto a far dubitare della fondatezza della prospettazione attorea.
Infatti, se è vero che, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, “l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la pagina 2 di 4 circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”
(Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 23434 del 4.11.2014) e la presentazione, da parte dell'attore, come nel caso di specie, di una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni poi intimati nel giudizio civile di risarcimento del danno non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda (cfr.
Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza, n. 9939 del 18.06.2012, menzionata dall'appellante), è altrettanto indubbio che la medesima giurisprudenza citata (e, in particolare, Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza,
n. 9939 del 18.06.2012) precisa che la circostanza in esame “può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”.
Orbene, il giudice di primo grado ha evidenziato il contrasto rilevato tra quanto dichiarato dall'attore in sede di denuncia-querela (“Venivo soccorso da alcuni passanti e accompagnato in Ospedale. Non sono in grado di indicare i testimoni presenti”) e quanto dichiarato dal teste , il quale ha Testimone_1 riferito di aver assistito all'incidente e di aver visto il ciclista che percorreva Corso Vittorio Emanuele sul margine destro che veniva urtato da una Fiat Tipa bianco cadendo sul lato sinistro. Il teste precisava di essere stato l'unico ad aver assistito al sinistro e che sul posto giungevano i parenti del ciclista, dallo stesso chiamati al fine di soccorrerlo, cui il lasciava i propri dati. Tes_1
Ebbene, come rilevato dal giudice di pace, sembra evidente il contrasto tra la querela depositata e quanto emerso in sede istruttoria circa il soccorso dei parenti (non menzionati in querela), la presenza del teste (non indicato sebbene avesse lasciato i dati ai parenti) e quali fossero stati i soggetti incaricati del trasporto in Ospedale (ossia dei passanti, mentre il teste dichiarava di essere stato l'unico ad aver assistito al sinistro). Pertanto, l'omessa indicazione, nella querela, del nominativo del teste appare particolarmente inspiegabile dal momento che il teste stesso ha dichiarato di aver fornito i propri dati al danneggiato al momento del sinistro.
A tanto si aggiunga che il giudice di pace, non avendo istruito la causa, riteneva opportuno ascoltare l'attore di persona, onde chiarire il fatto. L'attore, però, non si presentava non adducendo alcun impedimento, sicché la mancata comparizione dell'attore in sede di interrogatorio libero ha costituito un ulteriore elemento valutabile dal Giudice.
Al riguardo occorre precisare, com'è noto, che è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto, nonché il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2011, n. 15367). Nelle cause intentate contro il
Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio va assolto pagina 3 di 4 dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore.
Orbene, nel caso di specie, per quanto dianzi illustrato, le risultanze istruttorie raccolte in primo grado, lungi dal costituire quella prova rigorosa richiesta dalla giurisprudenza, appaiono del tutto insufficienti a supportare la pretesa attorea, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di Pace.
Ritiene, pertanto, questo giudice che la statuizione di primo grado vada confermata, essendo condivisibile la valutazione di mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Le spese del presente grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità,
a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Nola, nella persona del Giudice dott.ssa VA RR, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di n.q. Parte_1 Controparte_1
“Fondo Di Garanzia Per Le Vittime Della Strada”, per la Campania delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in euro 1.700,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa VA RR
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