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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 14160/2017
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 14160/2017 promosso da
, P.I. in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI STEFANIE MEHRENS (C.F.
, ANDREA PERRON-CABUS (C.F. ), ELIO C.F._1 C.F._2
ANTONIO SIGNORELLI (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo pec Email_1
opponente contro
C.F. in persona del rappresentante legale pro TRoparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI VIRGINIA FALBO (C.F. ) CodiceFiscale_4
e ALFIO OSCAR GIOVANNI D'AGATA (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_5
domiciliata presso gli indirizzi pec e Email_2
Email_3
opposto
e in persona del legale rappresentante pro tempore; TRoparte_2
parte chiamata – non costituita avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di trasporto – azione diretta ex art. 7ter d.lgs. 286/2005.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'odierna udienza del 13.01.2025, il cui verbale si intende trascritto. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante deposito telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del decreto ingiuntivo n. 2132/2017, emesso dal Tribunale di Catania in data 11.04.2017 e notificato in data 19.06.2017, con cui la società opponente, nella qualità di obbligata ex lege ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005, è stata condannata, in solido con a TRoparte_2
corrispondere a la somma di euro 9.151,36, oltre interessi e spese, quale TRoparte_3 corrispettivo dell'attività di trasporto comprovata, in sede monitoria, dalle fatture n. 1419/16, n.
1431/16, n. 1605/16, n. 1821/16, n. 2290/16, n. 2409/16, n. 2525/16, n. 3228/16, n. 3293/16, n.
3673/16, n. 50573/16 e n. 50718/16.
ha ritualmente proposto opposizione nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo, proponendo contestuale domanda riconvenzionale e istanza di chiamata in causa del terzo.
In particolare, parte opponente ha dedotto quanto segue: l'inesistenza di un rapporto contrattuale CP_ diretto con secondo quanto emerge dall'assenza di un contratto sottoscritto TRoparte_1
tra le parti e dalle fatture emesse dal vettore ed intestate esclusivamente a TRoparte_2
l'inapplicabilità dell'azione diretta prevista dall'art. 7ter d.lgs. 286/2005 atteso, in
[...] primo luogo, il difetto di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di TRoparte_2
e, in secondo luogo, lo schema contrattuale intercorrente tra
[...] Parte_1
e qualificato non come contratto di trasporto, Parte_1 TRoparte_2 bensì come contratto di prestazione di servizi logistici;
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7ter
d.lgs. 286/2005, introdotto con l. n. 127/2010 in sede di conversione del d.l. n. 103/2010, per violazione degli artt. 77 e 3 della Costituzione;
il difetto di prova della pretesa, attesa l'inidoneità delle sole fatture a dimostrare l'esecuzione della prestazione di trasporto e la sussistenza del relativo contratto.
Inoltre, la società opponente, in via riconvenzionale e subordinata, ha richiesto il risarcimento del danno cagionato, in primo luogo, dalla pattuizione tra e TRoparte_3 TRoparte_2
di termini di pagamento delle fatture superiori rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n.
[...]
231/2002 e, in secondo luogo, dalla mancata tempestiva comunicazione dell'inadempimento TR contrattuale di una volta scaduti i termini di pagamento delle fatture. Secondo le prospettazioni della parte opponente, la condotta si tenuta in violazione dei TRoparte_3
principi di solidarietà, correttezza e buona fede, avrebbe determinato un danno quantificato nella somma di euro 7.029,78 o, in subordine, nella somma di euro 2.426,94.
La società opponente, infine, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di TRoparte_2
in quanto ritenuta unico soggetto contrattualmente obbligato a corrispondere la
[...] somma richiesta da e, in subordine, quale soggetto nei cui confronti agire in TRoparte_3
via di regresso, in caso di definitiva condanna al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo.
La società ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via pregiudiziale:
- ritenuta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7 ter del D.l.gs. 286/2005 per i motivi indicati rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, disporre con ordinanza
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente
Giudizio. In via preliminare:
- autorizzare la chiamata in causa di e a tale fine TRoparte_4
provvedere con decreto a fissare la data della nuova prima udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Ancora in via preliminare:
- ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ricorrendo gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2132/2017 dell'11.04.2017 - R.G. 2057/2017 del Tribunale di Catania.
In via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2132/2017 dell'11.04.2017 - R.G. 2057/2017 del Tribunale di
Catania perché nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o emesso in difetto dei requisiti di legge;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate nel merito da in TRoparte_3
quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto a quest'ultima da , per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
In via riconvenzionale e subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da nei confronti di condannare al TRoparte_3 Parte_1 TRoparte_3 risarcimento dei danni patiti da nella misura di € 7.029,78 ovvero, in subordine, Parte_1 nella misura di € 2.426,94, ovvero in quella diversa minore somma che risulterà di giustizia all'esito della espletando istruttoria, con compensazione di quanto risulterà dovuto da CP_5
nei confronti di e con condanna della stessa al pagamento della
[...] TRoparte_3
residua somma eventualmente risultante a seguito della compensazione;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da nei confronti di condannare TRoparte_3 Parte_1 TRoparte_2
a manlevare e tenere indenne da tutto quanto quest'ultima fosse
[...] Parte_1 condannata a corrispondere a all'esito del presente giudizio;
in subordine, TRoparte_3 accertare e dichiarare il diritto di regresso nei confronti di della TRoparte_2
società , per tutto quanto la stessa fosse condannata a pagare alla società Parte_1 all'esito del presente giudizio;
TRoparte_3
- condannare a sostenere le spese di lite del giudizio monitorio TRoparte_2
e del presente giudizio che dovessero essere riconosciute in favore di . TRoparte_3 si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. TRoparte_3
In particolare, la società opposta ha dedotto quanto segue: sussistenza dell'obbligazione di pagamento ex lege, in forza della previsione contenuta nell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 e conseguente irrilevanza delle eccezioni sollevate da parte opponente circa l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra e la previsione, nel Parte_1 TRoparte_3
rapporto contrattuale di logistica intercorso tra e della TRoparte_2 CP_2 Parte_1 prestazione di trasporto delle merci;
la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione diretta, ai sensi dell'art. 7ter del d.lgs. 286/2005, nei confronti dell'opponente, ovverosia gli incarichi di trasporto ricevuti da (comprovati dalle email prodotte TRoparte_2
in giudizio), il contratto intercorrente tra e (volto a Parte_1 TRoparte_2 dimostrare come la committente effettiva è la società tedesca opponente), l'iscrizione della società nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano TRoparte_3
l'autotrasporto, le bolle di consegna della merce.
La società opposta ha infine dedotto in ordine al carattere infondato dell'eccezione di illegittimità costituzionale e della domanda di condanna al risarcimento del danno. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: TRoparte_3
“1. In via preliminare concedere (…) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito, rigettare perché inammissibili nonché infondate, sia in fatto che in diritto, alla luce dei motivi spiegati in premessa, tutte le domande formulate dalla Parte_1
, ivi comprese l'istanza sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 ter del D.lgs.
[...]
n.286/2005, la domanda riconvenzionale e di manleva. Conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2132/2017 e condannare in ogni caso la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro 9.151,35 oltre agli interessi di mora ex D.lgs. n. TRoparte_3
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo ed alle spese e agli oneri di legge liquidati nel procedimento monitorio”.
All'udienza di prima comparizione del 13.03.2018 parte opponente ha rinunciato alla chiamata in causa di dichiarata fallita dal Tribunale di Milano (come TRoparte_2 confermato nelle conclusioni della memoria di cui all'art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.). Alla medesima udienza parte opposta ha richiamato l'ordinanza n. 37/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005.
Con la memoria di cui all'art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., la parte opponente ha depositato la ricevuta di pagamento, mediante bonifico, della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo nei termini suddetti.
Con ordinanza emessa in data 16.11.2018 ulteriore Giudice precedente titolare del procedimento ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente, nonché l'istanza di rimessione alla Corte
Costituzione mediante formulazione di questione di legittimità.
Con ordinanza emessa in data 07.05.2024 il sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento, ha dato atto della circostanza per cui “la Corte costituzionale in data 15.05.2020 con ordinanza n. 93 si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte opponente, ritenendola manifestamente infondata, in relazione alla sentenza Corte costituzionale,
n. 226/2019, che aveva già dichiarato non fondata analoga questione”, con conseguente rigetto dell'istanza sul punto (valutazione da reiterarsi i questa sede). Si aggiunge in questa sede che, sotto diverso profilo, sul tema si è pronunciata Corte Costituzionale, 24.09.2020, ord. n. 204, che ha dichiarato “la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione”, in quanto, secondo la
Consulta, la questione proposta non ha aggiunto né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e dichiarati non fondati con la sentenza n. 226 del 2019 e manifestamente infondati con l'ordinanza n. 93 del 2020, entrambe successive all'ordinanza di rimessione, che hanno affermato l'insussistenza di elementi sufficienti a sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata;
infatti, la disposizione censurata, relativa alla stessa “materia” sulla quale incide l'atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell'ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il d.l. originario, riguardante la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, la “comune natura” di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi, sicché, sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l'evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario d.l. (sentt. nn. 22 del 2012, 251 del 2014, 154 del 2015, 181, 226 del 2019, 115 del
2020; ordd. nn. 274 del 2019, 93 del 2020).
Così ricostruiti l'iter processuale, le domande e difese delle parti, l'opposizione non può trovare accoglimento.
È opportuno premettere che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c. e il principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe sul preteso creditore l'onere di allegare e provare la fonte negoziale ovvero legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, al contrario, spetta al debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.,
Sez. Un., n. 14475/2015).
Ciò premesso, è opportuno innanzitutto osservare che non colgono nel segno, e pertanto devono essere rigettate, le eccezioni sollevate dalla società opponente relative all'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la e la Parte_1 TRoparte_3
Infatti, il credito fatto valere in sede monitoria è fondato sul richiamato art. 7ter del d.lgs. n.
286/2005, previsione che, tramite l'introduzione di un'azione c.d. diretta, ha ampliato il novero dei soggetti obbligati ex lege (e non contrattualmente) al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub- vettore per l'esecuzione della prestazione di trasporto delle merci, a nulla rilevando la sussistenza di un contratto solo tra il committente c.d. primario e il soggetto che esegue il trasporto della merce.
Appare opportuno prendere le mosse da quanto testualmente previsto nella suddetta norma, nella formulazione ratione temporis applicabile: “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva
l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
L'art. 2 co. I (lett. b., c, ebis.) del d. lgs n. 286/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei trasporti in esame, rubricato “definizioni”, qualifica quale “vettore” ogni “impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada”; la medesima norma qualifica altresì quale “committente”,
“l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”, con la precisazione per cui “si considera committente anche
l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”; nella medesima disciplina è qualificata quale “sub-vettore”, “l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore”.
Con tale previsione normativa, il legislatore ha inteso tutelare la parte più debole della filiera del trasporto, ovverosia l'operatore economico che ha materialmente eseguito la prestazione impiegando il lavoro proprio e dei propri dipendenti e utilizzando i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, anche se non legato contrattualmente in via diretta con il soggetto committente che ha conferito originariamente l'incarico (sul tema, nella recente giurisprudenza di merito, Tribunale Forlì, Sez. II, 01.03.2022, n. 201).
La giurisprudenza di merito, sulla scorta della ratio di tutela sottesa alla previsione normativa e, comunque, in coerenza con il dato letterale, ha costantemente affermato che il vettore che propone l'azione ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005 ha l'onere di dimostrare: l'incarico ricevuto concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente o dal vettore intermediario;
l'esatta natura e consistenza delle stesse;
lo svolgimento del trasporto;
il corrispettivo pattuito a riguardo (ex multis, Tribunale di Milano, Sez. XI, 06.04.2022, n. 3004).
Nel caso di specie – preso atto della rinuncia dell'opponente alla chiamata in causa della società
TR (nelle more del giudizio dichiarata fallita) – la previsione di cui all'art. 7ter d.lgs. 286/2005 deve ritenersi applicabile, in quanto (nei termini già ritenuti nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione) è pacifico che il rapporto contrattuale intercorso tra la società opponente TR e la società contemplasse anche il trasporto delle merci, assumendo quindi Parte_1 quest'ultima anche la qualità di vettore incaricato del trasporto (circostanza che emerge anche dalla visura camerale di detta società). Altrettanto pacifico è che la società opposta abbia TRoparte_3
agito quale sub-vettore nei confronti del committente principale. Comprovato documentalmente – mediante gli ordinativi MCD trasmessi a mezzo mail, le fatture e le bolle di consegna in atti – è, altresì, che la società opposta abbia eseguito la prestazione.
In dettaglio, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, è possibile, in primo luogo, rilevare che ha stipulato un contratto con TRoparte_2 Parte_1
avente ad oggetto la completa gestione delle operazioni di logistica sul territorio italiano
[...]
della merce prodotta dalla società tedesca. Tra le prestazioni oggetto di specifica pattuizione, è prevista in capo a l'esecuzione dell'attività di trasporto della merce TRoparte_2
ai clienti finali (doc. 3 prodotto da parte opponente).
In secondo luogo, spostando l'attenzione sul rapporto contrattuale intercorrente tra
[...]
e e le e-mail relative alle commissioni via via CP_2 TRoparte_2 TRoparte_3 programmate (doc 'copia email conferimento incarichi' allegato da parte opposta), unitamente alle fatture emesse dalla e ai documenti di trasporto (doc. 'fatture firmato', TRoparte_3 allegato da parte opposta), dimostrano che l'effettivo esecutore materiale dell'attività di trasporto è stata la che ha eseguito la prestazione per conto di TRoparte_3 TRoparte_2
la quale ha concretamente assunto la veste di “mero intermediario”.
[...]
Specificamente, ogni fattura emessa dalla nei confronti di TRoparte_3 [...] contiene nella causale l'indicazione numerica del relativo documento di trasporto TRoparte_2
che, come previsto dal contratto concluso da con Parte_1 TRoparte_2
è stato emesso direttamente dalla società tedesca (si veda p. 5 contratto di logistica
[...]
stipulato da e all. 3 parte Parte_1 TRoparte_2
opponente). I suddetti documenti devono ritenersi, inoltre, idonei a dimostrare il corrispettivo pattuito per ogni singola prestazione di trasporto e l'effettiva consegna della merce.
Deve inoltre essere rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente che, al fine di escludere l'applicazione della disciplina di tutela contenuta nell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005, ha rilevato il difetto di iscrizione nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi della società TRoparte_2
Invero, sempre in conformità con la ratio sottesa alla disciplina in questione, va rilevato che il menzionato decreto non richiede che il primo vettore e tutti gli eventuali successivi della catena siano iscritti all'albo degli autotrasportatori;
la norma, al contrario, richiede solo che il materiale esecutore finale del trasporto sia iscritto nell'apposito albo (in questo senso, Tribunale Milano, Sez.
XI, 12.10.2022, n. 7931). Nel caso in esame, parte opposta ha depositato in giudizio il certificato rilasciato dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità-Dipartimento infrastrutture della mobilità e dei trasporti, dal quale si evince l'iscrizione di nell'albo nazionale TRoparte_3 delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose.
Passando, infine, alla domanda riconvenzionale di parte opponente avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa della violazione dei principi di buona fede e correttezza ad opera della controparte, la medesima va rigettata.
Per quanto concerne, in particolare, il danno che la società opponente ritiene di aver subito a causa della pattuizione, tra le parti del contratto di subtrasporto, di un termine di pagamento di 45 giorni, con riferimento a tale voce la domanda risarcitoria risulta infondata. Infatti, il committente risponde nei confronti del subvettore alle stesse condizioni della controparte di quest'ultimo, in quanto obbligato in via sussidiaria, e, anche se si ammettesse una possibile censura in tal senso, essa sarebbe comunque non condivisibile, in quanto l'art. 4 co. III del d.lgs. 231/2002 espressamente riconosce alle parti di transazioni commerciali la possibilità di pattuire un termine di scadenza del pagamento delle fatture differente da quello generale di trenta giorni, salva la nullità delle clausole relative al termine di pagamento nel caso in cui esse risultino gravemente inique in danno del creditore, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza e l'esistenza di motivi oggettivi per derogare ai termini di pagamento;
nel caso di specie, lo scostamento di quindici giorni dal generale termine di pagamento legalmente previsto (tenuto anche conto del carattere internazionale del trasporto e del carattere continuativo dei rapporti commerciali tra le parti, secondo quanto provato documentalmente in atti) non integra un grave scostamento dalla prassi commerciale, né, tantomeno, un comportamento contrario al principio di buona fede e correttezza, con la conseguenza che la doglianza deve essere in ogni caso rigettata.
Anche sotto il profilo della prospettata mancata tempestiva comunicazione dell'inadempimento dall'opposta all'opponente, la censura non può essere condivisa, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da nel momento in cui il rapporto contrattuale tra vettore intermediario e Parte_1 vettore finale è entrato nella sua fase patologica, a causa dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte di ha tempestivamente TRoparte_2 TRoparte_3 comunicato l'inadempimento alla , come dimostrato dalla diffida di Parte_1
pagamento inviata tramite raccomandata in data 27.12.2016 e consegnata alla società tedesca in data 13.01.2017. Per tutti i superiori motivi, ritenuto provato il credito e ritenute infondate le doglianze della società opponente, l'opposizione deve essere rigettata. Con riferimento alle domande svolta dalla società opponente nei confronti del terzo chiamato il procedimento deve invece dichiararsi parzialmente estinto per rinuncia.
Le spese di lite sostenute dalla parte opposta costituita, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le prime due fasi ed ai parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore del procedimento, dell'attività processuale spiegata, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del procedimento e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 14160/2017, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2132/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
- dichiara parzialmente estinto il procedimento, per quanto concerne le domande formulate da nei confronti di Parte_1 TRoparte_2
- condanna a corrispondere a le spese Parte_1 TRoparte_3
di lite, liquidate in euro 3.387,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
Catania, 13/01/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 14160/2017 promosso da
, P.I. in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI STEFANIE MEHRENS (C.F.
, ANDREA PERRON-CABUS (C.F. ), ELIO C.F._1 C.F._2
ANTONIO SIGNORELLI (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
l'indirizzo pec Email_1
opponente contro
C.F. in persona del rappresentante legale pro TRoparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli AVV.TI VIRGINIA FALBO (C.F. ) CodiceFiscale_4
e ALFIO OSCAR GIOVANNI D'AGATA (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_5
domiciliata presso gli indirizzi pec e Email_2
Email_3
opposto
e in persona del legale rappresentante pro tempore; TRoparte_2
parte chiamata – non costituita avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di trasporto – azione diretta ex art. 7ter d.lgs. 286/2005.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'odierna udienza del 13.01.2025, il cui verbale si intende trascritto. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante deposito telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti del decreto ingiuntivo n. 2132/2017, emesso dal Tribunale di Catania in data 11.04.2017 e notificato in data 19.06.2017, con cui la società opponente, nella qualità di obbligata ex lege ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005, è stata condannata, in solido con a TRoparte_2
corrispondere a la somma di euro 9.151,36, oltre interessi e spese, quale TRoparte_3 corrispettivo dell'attività di trasporto comprovata, in sede monitoria, dalle fatture n. 1419/16, n.
1431/16, n. 1605/16, n. 1821/16, n. 2290/16, n. 2409/16, n. 2525/16, n. 3228/16, n. 3293/16, n.
3673/16, n. 50573/16 e n. 50718/16.
ha ritualmente proposto opposizione nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo, proponendo contestuale domanda riconvenzionale e istanza di chiamata in causa del terzo.
In particolare, parte opponente ha dedotto quanto segue: l'inesistenza di un rapporto contrattuale CP_ diretto con secondo quanto emerge dall'assenza di un contratto sottoscritto TRoparte_1
tra le parti e dalle fatture emesse dal vettore ed intestate esclusivamente a TRoparte_2
l'inapplicabilità dell'azione diretta prevista dall'art. 7ter d.lgs. 286/2005 atteso, in
[...] primo luogo, il difetto di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di TRoparte_2
e, in secondo luogo, lo schema contrattuale intercorrente tra
[...] Parte_1
e qualificato non come contratto di trasporto, Parte_1 TRoparte_2 bensì come contratto di prestazione di servizi logistici;
l'illegittimità costituzionale dell'art. 7ter
d.lgs. 286/2005, introdotto con l. n. 127/2010 in sede di conversione del d.l. n. 103/2010, per violazione degli artt. 77 e 3 della Costituzione;
il difetto di prova della pretesa, attesa l'inidoneità delle sole fatture a dimostrare l'esecuzione della prestazione di trasporto e la sussistenza del relativo contratto.
Inoltre, la società opponente, in via riconvenzionale e subordinata, ha richiesto il risarcimento del danno cagionato, in primo luogo, dalla pattuizione tra e TRoparte_3 TRoparte_2
di termini di pagamento delle fatture superiori rispetto a quelli previsti dal d.lgs. n.
[...]
231/2002 e, in secondo luogo, dalla mancata tempestiva comunicazione dell'inadempimento TR contrattuale di una volta scaduti i termini di pagamento delle fatture. Secondo le prospettazioni della parte opponente, la condotta si tenuta in violazione dei TRoparte_3
principi di solidarietà, correttezza e buona fede, avrebbe determinato un danno quantificato nella somma di euro 7.029,78 o, in subordine, nella somma di euro 2.426,94.
La società opponente, infine, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di TRoparte_2
in quanto ritenuta unico soggetto contrattualmente obbligato a corrispondere la
[...] somma richiesta da e, in subordine, quale soggetto nei cui confronti agire in TRoparte_3
via di regresso, in caso di definitiva condanna al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo.
La società ha dunque formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“In via pregiudiziale:
- ritenuta l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 7 ter del D.l.gs. 286/2005 per i motivi indicati rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, disporre con ordinanza
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente
Giudizio. In via preliminare:
- autorizzare la chiamata in causa di e a tale fine TRoparte_4
provvedere con decreto a fissare la data della nuova prima udienza di comparizione, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Ancora in via preliminare:
- ai sensi dell'art. 649 c.p.c., ricorrendo gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2132/2017 dell'11.04.2017 - R.G. 2057/2017 del Tribunale di Catania.
In via principale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 2132/2017 dell'11.04.2017 - R.G. 2057/2017 del Tribunale di
Catania perché nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o emesso in difetto dei requisiti di legge;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate nel merito da in TRoparte_3
quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto a quest'ultima da , per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
In via riconvenzionale e subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da nei confronti di condannare al TRoparte_3 Parte_1 TRoparte_3 risarcimento dei danni patiti da nella misura di € 7.029,78 ovvero, in subordine, Parte_1 nella misura di € 2.426,94, ovvero in quella diversa minore somma che risulterà di giustizia all'esito della espletando istruttoria, con compensazione di quanto risulterà dovuto da CP_5
nei confronti di e con condanna della stessa al pagamento della
[...] TRoparte_3
residua somma eventualmente risultante a seguito della compensazione;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da nei confronti di condannare TRoparte_3 Parte_1 TRoparte_2
a manlevare e tenere indenne da tutto quanto quest'ultima fosse
[...] Parte_1 condannata a corrispondere a all'esito del presente giudizio;
in subordine, TRoparte_3 accertare e dichiarare il diritto di regresso nei confronti di della TRoparte_2
società , per tutto quanto la stessa fosse condannata a pagare alla società Parte_1 all'esito del presente giudizio;
TRoparte_3
- condannare a sostenere le spese di lite del giudizio monitorio TRoparte_2
e del presente giudizio che dovessero essere riconosciute in favore di . TRoparte_3 si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. TRoparte_3
In particolare, la società opposta ha dedotto quanto segue: sussistenza dell'obbligazione di pagamento ex lege, in forza della previsione contenuta nell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005 e conseguente irrilevanza delle eccezioni sollevate da parte opponente circa l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra e la previsione, nel Parte_1 TRoparte_3
rapporto contrattuale di logistica intercorso tra e della TRoparte_2 CP_2 Parte_1 prestazione di trasporto delle merci;
la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione diretta, ai sensi dell'art. 7ter del d.lgs. 286/2005, nei confronti dell'opponente, ovverosia gli incarichi di trasporto ricevuti da (comprovati dalle email prodotte TRoparte_2
in giudizio), il contratto intercorrente tra e (volto a Parte_1 TRoparte_2 dimostrare come la committente effettiva è la società tedesca opponente), l'iscrizione della società nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano TRoparte_3
l'autotrasporto, le bolle di consegna della merce.
La società opposta ha infine dedotto in ordine al carattere infondato dell'eccezione di illegittimità costituzionale e della domanda di condanna al risarcimento del danno. ha dunque formulato le seguenti conclusioni: TRoparte_3
“1. In via preliminare concedere (…) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito, rigettare perché inammissibili nonché infondate, sia in fatto che in diritto, alla luce dei motivi spiegati in premessa, tutte le domande formulate dalla Parte_1
, ivi comprese l'istanza sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 ter del D.lgs.
[...]
n.286/2005, la domanda riconvenzionale e di manleva. Conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2132/2017 e condannare in ogni caso la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro 9.151,35 oltre agli interessi di mora ex D.lgs. n. TRoparte_3
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo ed alle spese e agli oneri di legge liquidati nel procedimento monitorio”.
All'udienza di prima comparizione del 13.03.2018 parte opponente ha rinunciato alla chiamata in causa di dichiarata fallita dal Tribunale di Milano (come TRoparte_2 confermato nelle conclusioni della memoria di cui all'art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.). Alla medesima udienza parte opposta ha richiamato l'ordinanza n. 37/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005.
Con la memoria di cui all'art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., la parte opponente ha depositato la ricevuta di pagamento, mediante bonifico, della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato provvisoriamente esecutivo nei termini suddetti.
Con ordinanza emessa in data 16.11.2018 ulteriore Giudice precedente titolare del procedimento ha rigettato le richieste istruttorie di parte opponente, nonché l'istanza di rimessione alla Corte
Costituzione mediante formulazione di questione di legittimità.
Con ordinanza emessa in data 07.05.2024 il sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento, ha dato atto della circostanza per cui “la Corte costituzionale in data 15.05.2020 con ordinanza n. 93 si è già pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte opponente, ritenendola manifestamente infondata, in relazione alla sentenza Corte costituzionale,
n. 226/2019, che aveva già dichiarato non fondata analoga questione”, con conseguente rigetto dell'istanza sul punto (valutazione da reiterarsi i questa sede). Si aggiunge in questa sede che, sotto diverso profilo, sul tema si è pronunciata Corte Costituzionale, 24.09.2020, ord. n. 204, che ha dichiarato “la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), sollevata, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione”, in quanto, secondo la
Consulta, la questione proposta non ha aggiunto né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e dichiarati non fondati con la sentenza n. 226 del 2019 e manifestamente infondati con l'ordinanza n. 93 del 2020, entrambe successive all'ordinanza di rimessione, che hanno affermato l'insussistenza di elementi sufficienti a sostenere la palese estraneità, o addirittura il carattere intruso, della disposizione censurata;
infatti, la disposizione censurata, relativa alla stessa “materia” sulla quale incide l'atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell'ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il d.l. originario, riguardante la necessità di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo, la “comune natura” di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi, sicché, sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l'evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario d.l. (sentt. nn. 22 del 2012, 251 del 2014, 154 del 2015, 181, 226 del 2019, 115 del
2020; ordd. nn. 274 del 2019, 93 del 2020).
Così ricostruiti l'iter processuale, le domande e difese delle parti, l'opposizione non può trovare accoglimento.
È opportuno premettere che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c. e il principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe sul preteso creditore l'onere di allegare e provare la fonte negoziale ovvero legale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, al contrario, spetta al debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.,
Sez. Un., n. 14475/2015).
Ciò premesso, è opportuno innanzitutto osservare che non colgono nel segno, e pertanto devono essere rigettate, le eccezioni sollevate dalla società opponente relative all'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra la e la Parte_1 TRoparte_3
Infatti, il credito fatto valere in sede monitoria è fondato sul richiamato art. 7ter del d.lgs. n.
286/2005, previsione che, tramite l'introduzione di un'azione c.d. diretta, ha ampliato il novero dei soggetti obbligati ex lege (e non contrattualmente) al pagamento dei corrispettivi spettanti al sub- vettore per l'esecuzione della prestazione di trasporto delle merci, a nulla rilevando la sussistenza di un contratto solo tra il committente c.d. primario e il soggetto che esegue il trasporto della merce.
Appare opportuno prendere le mosse da quanto testualmente previsto nella suddetta norma, nella formulazione ratione temporis applicabile: “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva
l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
L'art. 2 co. I (lett. b., c, ebis.) del d. lgs n. 286/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei trasporti in esame, rubricato “definizioni”, qualifica quale “vettore” ogni “impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada”; la medesima norma qualifica altresì quale “committente”,
“l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”, con la precisazione per cui “si considera committente anche
l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto”; nella medesima disciplina è qualificata quale “sub-vettore”, “l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore”.
Con tale previsione normativa, il legislatore ha inteso tutelare la parte più debole della filiera del trasporto, ovverosia l'operatore economico che ha materialmente eseguito la prestazione impiegando il lavoro proprio e dei propri dipendenti e utilizzando i propri mezzi al fine di garantire l'esecuzione della prestazione, anche se non legato contrattualmente in via diretta con il soggetto committente che ha conferito originariamente l'incarico (sul tema, nella recente giurisprudenza di merito, Tribunale Forlì, Sez. II, 01.03.2022, n. 201).
La giurisprudenza di merito, sulla scorta della ratio di tutela sottesa alla previsione normativa e, comunque, in coerenza con il dato letterale, ha costantemente affermato che il vettore che propone l'azione ai sensi dell'art. 7ter d.lgs. n. 286/2005 ha l'onere di dimostrare: l'incarico ricevuto concernente le prestazioni di trasporto commissionate da parte del committente o dal vettore intermediario;
l'esatta natura e consistenza delle stesse;
lo svolgimento del trasporto;
il corrispettivo pattuito a riguardo (ex multis, Tribunale di Milano, Sez. XI, 06.04.2022, n. 3004).
Nel caso di specie – preso atto della rinuncia dell'opponente alla chiamata in causa della società
TR (nelle more del giudizio dichiarata fallita) – la previsione di cui all'art. 7ter d.lgs. 286/2005 deve ritenersi applicabile, in quanto (nei termini già ritenuti nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione) è pacifico che il rapporto contrattuale intercorso tra la società opponente TR e la società contemplasse anche il trasporto delle merci, assumendo quindi Parte_1 quest'ultima anche la qualità di vettore incaricato del trasporto (circostanza che emerge anche dalla visura camerale di detta società). Altrettanto pacifico è che la società opposta abbia TRoparte_3
agito quale sub-vettore nei confronti del committente principale. Comprovato documentalmente – mediante gli ordinativi MCD trasmessi a mezzo mail, le fatture e le bolle di consegna in atti – è, altresì, che la società opposta abbia eseguito la prestazione.
In dettaglio, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, è possibile, in primo luogo, rilevare che ha stipulato un contratto con TRoparte_2 Parte_1
avente ad oggetto la completa gestione delle operazioni di logistica sul territorio italiano
[...]
della merce prodotta dalla società tedesca. Tra le prestazioni oggetto di specifica pattuizione, è prevista in capo a l'esecuzione dell'attività di trasporto della merce TRoparte_2
ai clienti finali (doc. 3 prodotto da parte opponente).
In secondo luogo, spostando l'attenzione sul rapporto contrattuale intercorrente tra
[...]
e e le e-mail relative alle commissioni via via CP_2 TRoparte_2 TRoparte_3 programmate (doc 'copia email conferimento incarichi' allegato da parte opposta), unitamente alle fatture emesse dalla e ai documenti di trasporto (doc. 'fatture firmato', TRoparte_3 allegato da parte opposta), dimostrano che l'effettivo esecutore materiale dell'attività di trasporto è stata la che ha eseguito la prestazione per conto di TRoparte_3 TRoparte_2
la quale ha concretamente assunto la veste di “mero intermediario”.
[...]
Specificamente, ogni fattura emessa dalla nei confronti di TRoparte_3 [...] contiene nella causale l'indicazione numerica del relativo documento di trasporto TRoparte_2
che, come previsto dal contratto concluso da con Parte_1 TRoparte_2
è stato emesso direttamente dalla società tedesca (si veda p. 5 contratto di logistica
[...]
stipulato da e all. 3 parte Parte_1 TRoparte_2
opponente). I suddetti documenti devono ritenersi, inoltre, idonei a dimostrare il corrispettivo pattuito per ogni singola prestazione di trasporto e l'effettiva consegna della merce.
Deve inoltre essere rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente che, al fine di escludere l'applicazione della disciplina di tutela contenuta nell'art. 7 ter del d.lgs. 286/2005, ha rilevato il difetto di iscrizione nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi della società TRoparte_2
Invero, sempre in conformità con la ratio sottesa alla disciplina in questione, va rilevato che il menzionato decreto non richiede che il primo vettore e tutti gli eventuali successivi della catena siano iscritti all'albo degli autotrasportatori;
la norma, al contrario, richiede solo che il materiale esecutore finale del trasporto sia iscritto nell'apposito albo (in questo senso, Tribunale Milano, Sez.
XI, 12.10.2022, n. 7931). Nel caso in esame, parte opposta ha depositato in giudizio il certificato rilasciato dall'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità-Dipartimento infrastrutture della mobilità e dei trasporti, dal quale si evince l'iscrizione di nell'albo nazionale TRoparte_3 delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose.
Passando, infine, alla domanda riconvenzionale di parte opponente avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa della violazione dei principi di buona fede e correttezza ad opera della controparte, la medesima va rigettata.
Per quanto concerne, in particolare, il danno che la società opponente ritiene di aver subito a causa della pattuizione, tra le parti del contratto di subtrasporto, di un termine di pagamento di 45 giorni, con riferimento a tale voce la domanda risarcitoria risulta infondata. Infatti, il committente risponde nei confronti del subvettore alle stesse condizioni della controparte di quest'ultimo, in quanto obbligato in via sussidiaria, e, anche se si ammettesse una possibile censura in tal senso, essa sarebbe comunque non condivisibile, in quanto l'art. 4 co. III del d.lgs. 231/2002 espressamente riconosce alle parti di transazioni commerciali la possibilità di pattuire un termine di scadenza del pagamento delle fatture differente da quello generale di trenta giorni, salva la nullità delle clausole relative al termine di pagamento nel caso in cui esse risultino gravemente inique in danno del creditore, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza e l'esistenza di motivi oggettivi per derogare ai termini di pagamento;
nel caso di specie, lo scostamento di quindici giorni dal generale termine di pagamento legalmente previsto (tenuto anche conto del carattere internazionale del trasporto e del carattere continuativo dei rapporti commerciali tra le parti, secondo quanto provato documentalmente in atti) non integra un grave scostamento dalla prassi commerciale, né, tantomeno, un comportamento contrario al principio di buona fede e correttezza, con la conseguenza che la doglianza deve essere in ogni caso rigettata.
Anche sotto il profilo della prospettata mancata tempestiva comunicazione dell'inadempimento dall'opposta all'opponente, la censura non può essere condivisa, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto da nel momento in cui il rapporto contrattuale tra vettore intermediario e Parte_1 vettore finale è entrato nella sua fase patologica, a causa dell'inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte di ha tempestivamente TRoparte_2 TRoparte_3 comunicato l'inadempimento alla , come dimostrato dalla diffida di Parte_1
pagamento inviata tramite raccomandata in data 27.12.2016 e consegnata alla società tedesca in data 13.01.2017. Per tutti i superiori motivi, ritenuto provato il credito e ritenute infondate le doglianze della società opponente, l'opposizione deve essere rigettata. Con riferimento alle domande svolta dalla società opponente nei confronti del terzo chiamato il procedimento deve invece dichiararsi parzialmente estinto per rinuncia.
Le spese di lite sostenute dalla parte opposta costituita, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte opponente. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per le prime due fasi ed ai parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore del procedimento, dell'attività processuale spiegata, delle questioni giuridiche esaminate, del carattere documentale del procedimento e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 14160/2017, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2132/2017 emesso dal Tribunale di Catania;
- dichiara parzialmente estinto il procedimento, per quanto concerne le domande formulate da nei confronti di Parte_1 TRoparte_2
- condanna a corrispondere a le spese Parte_1 TRoparte_3
di lite, liquidate in euro 3.387,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
Catania, 13/01/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone