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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott. Alfredo Granata ha emesso, decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n.6697/2020, tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. De Parte_1 C.F._1
Lorenzo Gianluca, domiciliato come in atti
-Attore-ricorrente-
contro già Controparte_1 Controparte_2 del leg rapp. te p.t. , p.i. e c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[...] P.IVA_1
Nicola Foschini e Gioacchino Fabio Bifulco, domiciliato come in atti
-Convenuta-Resistente-
nonché contro in p.l.r.p.t., p.i. e c.f. n , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 P.IVA_2
Vittorio Camilleri, domiciliata come in atti,
-Convenuta-Resistente-
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 14/11/2024 e relative note difensive MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte istante con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto in giudizio gli odierni resistenti e la in seguito alla Controparte_1 CP_3 ricezione di un sollecito di pagamento, emesso il 23-10-2019, attraverso il quale la agendo su mandato di gli richiedeva CP_3 Controparte_1 il pagamento della fattura n. 0635750031018479 del 20/10/2010 di Euro
5.346,31 oltre interessi moratori pari ad Euro 1.335,85.
Ciò posto, il ricorrente, avendo un interesse immediato e concreto a vedersi dichiarata l'infondatezza di ogni avverso credito vantato dalle resistenti società, ha intrapreso il presente giudizio al fine di” accertare l'infondatezza e/o l'inesistenza
e/o comunque la intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c., del credito di cui alla Fattura n. 0635750031018479 di Euro
5.346,31 con annessi interessi moratori pari ad Euro 1.335,85, emessa in data
20.10.2010 da e per l'effetto dichiarare che nulla Controparte_1
è dovuto dal ricorrente nei confronti di quest'ultima società né tantomeno nei confronti di incaricata per la riscossione del detto credito,” CP_3
Si costituiva in giudizio il chiedendo in via Controparte_1 preliminare dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, poiché non era stato esperito il tentativo di conciliazione, obbligatorio nel caso di specie, e nel merito chiedendo il rigettarsi della domanda, con condanna, in via riconvenzionale, del ricorrente al pagamento della somma di 5.346,31 oltre interessi.
Si costituiva, inoltre, nel presente giudizio, la eccependo la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
Il Tribunale con provvedimento del 13-11-2021 assegnava un termine per consentire di espletare la conciliazione obbligatoria.
Parte ricorrente versava in atti “Chiusura tentativo di conciliazione” del 07.01.2022 relativo alla mediazione effettuata presso Camera di Commercio di Napoli.
In seguito, il Giudice disponeva il mutamento del rito e rinviava ex art. 183 c.p.c., successivamente il giudizio veniva rinviato ex art. 189 c.p.c. al 14-11-2024 e all'esito di tale udienza veniva trattenuto in decisione concedendo alle parti i termini ordinari, di cui all'art. 190 c.p.c.. Ciò posto, risulta chiaro che nel giudizio in esame, la valutazione non può prescindere dalla natura documentale, stante l'assenza di prova orale.
Risulta chiaro che l' azione intrapresa dal ricorrente, attiene ad un accertamento negativo del credito vantato dalla società erogatrice del servizio di somministrazione dell'energia elettrica.
Nel merito, la fattispecie ipotetica deve essere ricondotta alla figura del contratto di somministrazione ( art. 1559 c.c.) , pertanto, va inquadrato nei contratti a prestazione corrispettive.
Nello specifico risulta incontestato il principio secondo il quale , nelle causa in cui si controverta sull'accertamento del credito vantato da una parte in causa l'onere della prova sia accollato alla parte titolare del diritto di credito, non rilevando alcunché la circostanza che ne sia l'attore processuale a richiederne la pronunzia , restando pertanto, a carico di quest'ultimo, la dimostrazione della sussistenza di fatti estintivi e modificativi della pretesa.
Tale conclamato iter giurisprudenziale fonda le sue radici già in alcune pronunzie della Suprema Corte ( v.Cass 1391/1985, ) sulla scorta delle quali è stato stigmatizzato il principio secondo cui l'onere della prova trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia istaurata dal debitore , con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che , anche in tale situazione, la prova deve gravare sempre sul titolare del diritto di cui si richiede l'accertamento.
Ciò posto, va evidenziato che la documentazione versata in atti da pieno riscontro alla descrizione della vicenda, così come fornita dalla parte ricorrente nel suo atto introduttivo.
Infatti risultano versate in atti due missive inoltrate tramite p.e.c.(. del 05-12-2019
e p.e.c. del 16-06-2020), con le quale si contestava la fattura sopra indicata (
n.0635750031018479 del 20/10/2010).
In particolare l'attore-ricorrente con p.e.c. del 05.12.2019,ha contestato integralmente il pagamento richiesto, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito in esso richiesta (quinquennale ex art. 2948 c.c.).
In seguito il ricorrente in data 22.06.2020 esperiva il tentativo di conciliazione ex delibera n. 209/2016/E/COM.
Tuttavia l'Organismo di Conciliazione, riteneva incompleta la richiesta in quanto mancante del codice P.O.D. invitando parte ricorrente ad integrare l'istanza. Parte ricorrente evidenziava che il numero POD inserito nella istanza (n.
000000000000000) era quello attribuitogli dalla società di somministrazione.
Ciononostante, il Servizio Conciliazione “Area”, comunicava l'archiviazione della procedura di conciliazione n. 38487/2020 ritenendo la richiesta di attivazione non ammissibile in quanto priva degli allegati essenziali.
In ogni caso, come evidenziato e documentato da parte ricorrente, nel corso del giudizio, risulta correttamente esperito il tentativo di conciliazione, disposto da giudice quindi va rigettata l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte resistente “ ”. Controparte_1
Riguardo all' eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla resistente della stessa si deliberà in seguito. CP_3
Ciò posto, si ritiene di dover affrontare in primis l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Al riguardo va detto che nel caso di specie, trattandosi di prestazioni erogate in via periodica, i crediti sottostanti soggiacciono a quella quinquennale disposta dall'art. 2948 c.c.
Orbene, pronunzie ormai costanti della Corte di Cassazione hanno sostenuto il principio in base al quale …“il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito”…
Tanto, sino alla entrata in vigore della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10), la quale ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il settore elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al
1° gennaio 2020 per settore idrico, invero, non applicabile alla fattispecie in esame
“ratione temporis”.
Va detto al riguardo che la questione penale del furto di energia elettrica, non assume rilievo nel caso di specie, chiaramente civile, del diritto di credito.
Fermo quanto sopra espresso, si evidenzia, inoltre, che era onere dell'eccipiente dare prova della sussistenza e dello stato di un procedimento penale;
prova, come detto, tuttavia non assolta nel caso di specie ( parte resistente ha allegato solo una denuncia notizia reato datata 05-10-2010 indirizzata, tra gli altri, alla Procura di
Nola.)
Io ogni caso, va detto che, così come descritto di seguito, dal 20-10-2010,
(almeno) fino all'anno 2019, non si rinviene alcun atto interruttivo.
Ciò premesso, essendosi costituito il diritto alla esazione al momento della comunicazione della fattura emessa il 20-10-2010, a seguito dell'accertamento avvenuto, risulta chiaro che alcun atto interruttivo, prodotto dal resistente nei cinque anni successivi, è stato allegato in giudizio .
Va evidenziato, inoltre, che dalla documentazione versata in atti appare che la prima istanza di pagamento è datata 23-10-2019, inviata al ricorrente dalla resistente . CP_3
Alcuna rilevanza può assumere il pagamento di € 300,00 effettuato, dal ricorrente (ricevuta allegata dalla resistente ), Controparte_1
oltretutto, seppur nel bollettino di pagamento viene indicato nella causale il n.
P.O.D. interessato dalla presente vertenza, non è dato comprendere, il fine di tale pagamento a fini della interruzione della prescrizione, non potendosi argomentare nel senso che lo stesso possa individuarsi quale ricognizione di un debito di più vasta entità.
In ogni caso, si ribadisce, detto pagamento è stato, comunque, effettuato in data 03-07-2010, quindi, non assume alcuna rilevanza ai fini interruttivi della prescrizione.
Assorbiti gli ulteriori motivi ed eccezioni formulate dalla parti in virtù della ragione più liquida
Secondo la Suprema Corte di Cassazione il principio della ragione più liquida è “.. desumibile dagli art. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche sé logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenzia a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”( Cass. sez. civ. n. 30507 del 2023
; Cass. Sez. lav. 9309-2020).
Riguardo alle parti soccombenti nel presente giudizio va detto che la resistente
, non ha avanzato alcuna contestazione inerenti il merito della CP_3
domanda attorea, eccependo, invece, fermamente, la propria carenza di legittimazione passiva e/o difetto di titolarità del rapporto, dal lato passivo.
Al riguardo va detto che, secondo la giurisprudenza, bisogna distinguere il difetto di legittimazione passiva, dalla carenza di titolarità passiva.
Su tale distinzione si è pronuncia la Suprema Corte a S.S. U.U. con la nota sentenza n. 2951-2016.
Nella pronuncia di cui sopra la Suprema Corte ha affermato che i due istituti sono caratterizzati da distinti presupposti e inoltre hanno una diversa ripartizione dell'onere della prova.
Nello specifico, la legittimazione ad agire attiene al diritto di all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di essere titolare (cd. titolarità del diritto ad agire).
La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, trattandosi di eccezione in senso lato.
Altra cosa è la titolarità della posizione vantata in giudizio, tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Allo stesso modo la Suprema Corte con la sentenza n. 21925 del 28-10-2015 ha affermato che la questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio( v. Cass,18-11/2005 n. 24457) e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (Cass. 2/8/2005 n. 16158)
e cioè il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, attiene al merito della controversia.
Nel caso di specie, si ritiene sussista, una carenza di titolarità dal lato passivo, poiché ci si trova al cospetto, di questioni relative all'accertamento in concreto della reale titolarità, dal lato passivo, del rapporto che si fa valere in giudizio e cioè nell'individuare il soggetto che è tenuto alla prestazione dedotta in giudizio.
Risulta evidente, quindi, che siamo al cospetto di un profilo attinente il merito della controversia.
Infatti pur sussistendo la legittimità astratta, non sussiste la titolarità passiva in quanto(solamente) all'esito del giudizio è emerso che la resistente si è limitata CP_3 ad inviare una diffida di pagamento e, inoltre, non ha contribuito in alcun modo all'accoglimento della domanda del ricorrente, essendo quest'ultima circostanza addebitabile unicamente all'inerzia del resistente creditore Controparte_4
[...]
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei soli confronti della CP_5
, Controparte_1
Le spese e competenze seguono la soccombenza, nei rapporti tra ricorrente e resistente , e sono liquidate secondo i parametri del Controparte_1
DM 2014/n.55(scaglione c)), nei valori medi , considerata l'assenza di attività istruttoria,.
Vanno compensate, per i motivi sopra espressi, le spese nei rapporti tra resistente e le altri parti in causa. CP_3
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, in relazione al proc. n. 6697-2020 r.g. cosi' definitivamente provvede:
- Accoglie la presente domanda e dichiara non dovuto dal ricorrente l'importo della fattura n. 0635750031018479 del 20/10/2010 di Euro 5.346,31 oltre interessi moratori pari ad Euro 1.335,85, richiesto dalla resistente
[...]
in quanto prescritto. Controparte_1
- per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società
Controparte_1
- condanna la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di lite che si liquidano complessivamente in € 3.397,00 oltre € 265,00 per verosimili esborsi, oltre iva e c.p,a., come per legge. Compensa le spese di lite tra la resistente e le altre parti in CP_3 giudizio.
Così deciso in Nola 13 02 2025 IL G.U.
Dott. Alfredo Granata