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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/12/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR IA LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1825/2024 promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Crupi ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Gallarate Corso Sempione n. 35, giusta procura in calce al ricorso,
ATTORE
Contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Colverde (CO), via Leonardo da Vinci snc, assistito e difeso dall'avv.
FA OL del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in in
Como, via Morazzone 21
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da memoria ex art. 171-ter c.p.c. n.1 del 18 marzo 2025):
“1. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., della società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata CP_1 esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto stipulato in data 23.11.2022, in particolare dell'impianto di climatizzazione, e, per l'effetto, NARE la convenuta società al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari al costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi, quantificato nella misura di €. 154.800,00 o nella diversa misura che
1 sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma di €. 61.100,00 a titolo di penale sino ad oggi maturata, oltre successive maturande. Il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2. In subordine ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità, ai sensi dell'art. 1668 c.c., della società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la CP_1 mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto stipulato in data
23.11.2022, in particolare dell'impianto di climatizzazione, e, per l'effetto, NARE la convenuta società al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari al costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi, quantificato nella misura di €. 154.800,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma di €. 61.800,00 a titolo di penale sino ad oggi maturata, oltre successive maturande. Il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3. DICHIARARAE la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in causa in data
23.11.2022 in quanto i vizi dell'opera (impianto di climatizzazione) sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ai sensi dell'articolo 1668, comma 2°, c.c.;
4. ACCERTARE E DICHIARARE che parte ricorrente per i motivi sopra illustrati non deve corrispondere alla società unipersonale la somma di €. 40.619,05 di cui al contratto CP_1 sottoscritto in data 23.11.2022;
5. ACCERTARE E DICHIARARE che la società unipersonale è tenuta a consegnare CP_1 la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico e sanitario al ricorrente e per l'effetto,
NARE la società resistente a consegnare le predette dichiarazioni al ricorrente;
6. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Per parte convenuta (come da foglio depositato telematicamente in data 6 ottobre 2025):
“- in via preliminare di merito:
- Rigettare tutte le domande attoree: in quanto accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione di tutti i diritti ex art. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. per i motivi esposti e documentati, sia in fatto, sia in diritto, negli atti difensivi.
- nel merito: nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza, nel merito: rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e documentati in atti.
- in via riconvenzionale chiede la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo pari ad €. 57.111,21 portato dalle fatture (fattura n. 735 del 31.08.2020 per €. 5.645,38 (iva compresa); fattura n. 84
2 del 31.01.2023 per €. 18.470,77; fattura n. 1291 del 30.11.2023 per €. 16.500,00; fattura n. 1292 del 30.11.2023 per €. 16.495,06; oltre ad interessi legali.
A fronte del pagamento del saldo delle fatture, come già precisato e motivato nel primo atto di costituzione (pag. 11, lettera “e”), si impegna a consegnare le certificazioni di conformità CP_1 degli impianti.
- Condanna alle spese: si chiede la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si chiede al Giudice di liquidare.
- In via istruttoria:
Questa si riporta integralmente alle istanze istruttorie articolate e dedotte anche riferite al disconoscimento del doc. 6 di parte ricorrente e si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti nella memoria di replica.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e sintesi allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendo, innanzitutto, di accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti;
in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1668 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e alla consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti;
nonché di dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 23 novembre 2022 e che nulla era dovuto in esecuzione dello stesso. Chiedeva, infine, il ricorrente di condannare parte convenuta a consegnargli le dichiarazioni di conformità dell'impianto idrico e sanitario.
Allegava, in particolare, il ricorrente:
- che aveva affidato alla convenuta l'esecuzione, tra l'altro, dell'impianto di climatizzazione e dell'impianto idrico sanitario relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Ispra alla via
Riviera n. 270;
- che in data 22 febbraio 2022 era stato redatto il “verbale di primo avviamento sistema con pompo di calore BE Eltron” (doc. 5);
- che tale verbale non poteva considerarsi un collaudo;
- che in data 23 novembre 2022 aveva sottoscritto con la controparte un contratto di completamento lavori (doc. 6);
3 - che gli impianti non erano mai stati collaudati;
- che in data 18 agosto 2023, per il tramite del proprio legale, aveva denunciato l'insorgenza di vizi e difetti relativamente al contratto stipulato in data 23 novembre 2022 (doc. 7);
- che in data 8 settembre 2023 era stato effettuato un sopralluogo congiunto presso l'immobile di sua proprietà all'esito del quale la convenuta aveva redatto un verbale (doc. 8) da lui contestato in data 10 ottobre 2023 relativamente agli interventi proposti dalla Controparte_1 per risolvere le problematiche riscontrate (doc. 9);
- che al fine di individuare le cause dei vizi e difetti riscontrati era stato nominato un perito di parte, il quale il 10 giugno 2024 aveva redatto la perizia allegata (doc. 10).
1.2 Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 31 ottobre 2024, si costituiva chiedendo, in via preliminare, di convertire il rito in ordinario, Controparte_1 eccependo l'invalidità del ricorso e disconoscendo il contratto prodotto quale doc. 6 dal ricorrente;
chiedendo nel merito, in via principale, di rigettare le domande articolate dal ricorrente per intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti di avvalersi delle garanzie previste dalle disposizioni invocate e chiedendo, in via riconvenzionale, emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter cpc e comunque la condanna del ricorrente al pagamento di quanto ancora dovuto in forza delle fatture allegate.
1.3 Convertito il rito in ordinario, rigettata l'istanza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dalla convenuta, lette le memorie depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 6 giugno 2025 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. in data 7 ottobre 2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
2. Sulle istanze istruttorie e sul compendio probatorio posto alla base della decisione
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene che le stesse siano superflue ai fini della decisione avendo il
Tribunale a disposizione sufficienti elementi per statuire sulle domande avanzate dalle parti.
Relativamente al compendio probatorio posto alla base della decisione occorre evidenziare che il doc. 6 prodotto dall'attore non potrà essere valutato essendo stata tempestivamente disconosciuta dalla convenuta tale scrittura privata e non essendo stata formulata dall'attore alcuna istanza di verificazione della stessa.
3. La domanda dell'attore ex art. 1669 c.c.
4 Occorre, innanzitutto, rilevare la non pertinenza del richiamo all'art. 1669 c.c. effettuato dall'attore a fondamento delle proprie domande, atteso che tale disposizione presuppone l'esistenza di gravi difetti, ovvero di alterazioni che incidano sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile. I vizi lamentati dal ricorrente e sintetizzati nella lettera del 18 agosto 2023, ovvero: “i) l'impianto di climatizzazione non funziona a regime in quanto non raffredda gli ambienti;
ii) anomalia dello scarico della condensa e conseguente blocco dei condizionatori;
iii)le ventole dei fan coil interni sono eccessivamente rumorose;
iiii) non è stata realizzata l'integrazione dello scarico condense pompe esterne con sistemi anti-congelamento; iiiii) le ventole installate in cucina e nei bagni non aspirano” non sono sicuramente idonei a integrare i “gravi difetti” richiesti dalla disposizione in esame, atteso che comporterebbero, ove effettivamente esistenti, solo disagi nel godimento dell'immobile, senza alcuna incidenza sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'immobile interessato dai lavori eseguiti dalla convenuta.
Ne consegue che la domanda formulata in via principale dall'attore non può trovare accoglimento.
4. La domanda dell'attore ex artt. 1667 e 1668 c.c.
4.1 In via subordinata l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento essendo l'attore incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 comma 2 c.c.
4.2 Come è noto, infatti, il committente che intenda avvalersi delle garanzie previste dagli articoli citati in caso di difformità e vizi dell'opera appaltata, deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi, oppure li abbia occultati.
La disposizione citata regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che si siano scoperti in epoca successiva. Ne consegue che l'obbligo di rispettare il termine di decadenza citato “presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica” (ex multis Cass. n. 18409/2025).
Con specifico riguardo poi all'accettazione tacita viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1665
c.c. che, pur non enunciando la relativa nozione, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve
5 presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente. In particolare, “il comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Cass. n.
10452/2020).
Nel caso in cui l'appaltatore convenuto eccepisca, come nel caso di specie, la decadenza del committente dalla garanzia disposta dall'art. 1667 c.c. incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere, invece, tempestivamente denunziati i vizi (Cass. n. 2206/1966, Cass. n.
10419/1997 e Cass. n. 10579/2012).
4.3 Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opera oggetto del contratto sottoscritto dalle parti in data 28 ottobre 2019 è stata consegnata e collaudata nel mese di febbraio 2022 e in tale occasione può ritenersi che l'opera sia stata anche accettata, non essendo state formalizzate riserva da parte del committente al momento dell'immissione nel possesso dell'opera.
In secondo luogo, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dal committente, non risulta agli atti alcun riconoscimento dei vizi dallo stesso lamentati da parte dell'appaltatore.
E infatti, il verbale di sopralluogo dell'8 settembre 2023, effettuato successivamente alla diffida inviata all'appaltatore in data 18 agosto 2023, contiene un'elencazione delle lamentele formulate dal committente accompagnata da puntuali repliche dell'appaltatore o al più da una presa d'atto di quest'ultimo di quanto contestato, ma mai un riconoscimento di vizi o difformità.
Particolarmente significativa in tal senso è la parte finale di tale verbale in cui l'appaltatore qualifica gli interventi che si offre di fare per risolvere le problematiche lamentate dal committente come “manutenzione straordinaria impianti realizzati per riportare le apparecchiature alle condizioni originarie del collaudo”.
Da quanto sopra (accettazione dell'opera e non riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore) ne consegue che l'operatività della garanzia richiesta dal committente era subordinata al rispetto del termine decadenziale previsto dal comma 2 dell'art. 1667 c.c. e l'onere di provare il rispetto di tale termine gravava sullo stesso.
Tale onere non è stato assolto, risultando al contrario dagli atti circostanze idonee a far ritenere sicuramente decaduto il committente dall'invocata garanzia.
6 E infatti, se si considera la natura dei vizi contestati dal committente, così come sintetizzati nella lettera del 18 agosto 2023, ovvero: “i) l'impianto di climatizzazione non funziona a regime in quanto non raffredda gli ambienti;
ii) anomalia dello scarico della condensa e conseguente blocco dei condizionatori;
iii)le ventole dei fan coil interni sono eccessivamente rumorose;
iiii) non è stata realizzata l'integrazione dello scarico condense pompe esterne con sistemi anti- congelamento;
iiiii) le ventole installate in cucina e nei bagni non aspirano”, si comprende che il committente deve averne avuto contezza nel momento in cui ha utilizzato gli impianti e, quindi, già a partire dall'estate del 2022, come del resto dallo stesso ammesso con la lettera del 10 ottobre 2023, inviata all'appaltatore, dove si legge “le temperature interne nelle stanze non sono mai scese sotto i 25° . Tale difetto, che si è presentato già dall'estate del 2022, persiste a tutt'oggi”.
Ora, considerato che la prima lettera contenente le contestazioni di vizi e difetti all'appaltatore è del 18 agosto 2023, che il committente non ha fornito alcun elemento che consenta di fissare il dies a quo del termine di decadenza in un momento successivo all'estate del 2022 ed essendovi al contrario elementi a sostegno dell'individuazione di tale momento come determinante per il decorso del termine di decadenza, il committente deve dichiararsi decaduto dalle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. e le domande formulate dallo stesse rigettate.
5. La domanda riconvenzionale della convenuta
La società convenuta in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo ancora dovuto in forza del contratto del 28 ottobre 2019 e delle fatture allegate alla comparsa di costituzione e risposta.
La domanda merita accoglimento, atteso che l'opera oggetto del contratto di appalto del 28 ottobre 2019 è stata ultimata e consegnata, che il committente è decaduto dalla possibilità di far valere i vizi e difetti che lamenta inficiare l'opera e lo stesso non ha articolato alcuna contestazione alle fatture poste alla base della domanda in esame ad eccezione della mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera.
Ne consegue che l'attore deve essere condannato a pagare in favore della convenuta la somma pari a euro 57.111,21, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda sino al pagamento.
6. La domanda dell'attore di condanna della convenuta alla consegna delle certificazioni relative agli impianti
7 6.1 L'attore ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta alla consegna delle certificazioni relative agli impianti installati in esecuzione del contratto di appalto.
La convenuta ha giustificato la mancata consegna delle certificazioni richiamando l'inadempimento dell'attore al pagamento del corrispettivo e si è dichiarata disponibile alla richiesta consegna non appena riceverà quanto le spetta.
6.2 La domanda dell'attore non merita accoglimento, potendo ritenersi giustificata la condotta della società convenuta, anche in ragione dell'importo ancora dovuto a titolo di corrispettivo e di cui al paragrafo precedente.
Sarà cura dell'appaltatore, anche al fine di evitare ulteriori futuri contenziosi, dar seguito a quanto dichiarato in giudizio e, quindi, premurarsi di consegnare le certificazioni dovute in seguito all'intervenuto pagamento.
7. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono porsi a carico dell'attore e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta delle domande e dell'attività difensiva effettivamente prestata, con riduzione del 30% per la fase istruttoria e per quella decisionale, atteso che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie e la seconda si
è svolta nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande formulate da parte attrice, ; Parte_1
2. NA parte attrice, , a corrispondere in favore di parte Parte_1 convenuta, la somma pari a euro 57.111,21, oltre interessi al Controparte_1 saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda sino al pagamento, a titolo di corrispettivo;
3. NA l'attrice, , a rifondere in favore della convenuta, Parte_1
, le spese di lite che si liquidano in euro 11.127 per compensi, Controparte_1 oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre anticipazioni.
8 Varese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
AR IA LC
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR IA LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1825/2024 promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Crupi ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Gallarate Corso Sempione n. 35, giusta procura in calce al ricorso,
ATTORE
Contro
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Colverde (CO), via Leonardo da Vinci snc, assistito e difeso dall'avv.
FA OL del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in in
Como, via Morazzone 21
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da memoria ex art. 171-ter c.p.c. n.1 del 18 marzo 2025):
“1. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c., della società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata CP_1 esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto stipulato in data 23.11.2022, in particolare dell'impianto di climatizzazione, e, per l'effetto, NARE la convenuta società al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari al costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi, quantificato nella misura di €. 154.800,00 o nella diversa misura che
1 sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma di €. 61.100,00 a titolo di penale sino ad oggi maturata, oltre successive maturande. Il tutto oltre interessi e rivalutazione;
2. In subordine ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità, ai sensi dell'art. 1668 c.c., della società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la CP_1 mancata esecuzione a regola d'arte delle opere di cui al contratto di appalto stipulato in data
23.11.2022, in particolare dell'impianto di climatizzazione, e, per l'effetto, NARE la convenuta società al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari al costo delle opere necessarie alla eliminazione dei vizi, quantificato nella misura di €. 154.800,00 o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma di €. 61.800,00 a titolo di penale sino ad oggi maturata, oltre successive maturande. Il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3. DICHIARARAE la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto tra le parti in causa in data
23.11.2022 in quanto i vizi dell'opera (impianto di climatizzazione) sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ai sensi dell'articolo 1668, comma 2°, c.c.;
4. ACCERTARE E DICHIARARE che parte ricorrente per i motivi sopra illustrati non deve corrispondere alla società unipersonale la somma di €. 40.619,05 di cui al contratto CP_1 sottoscritto in data 23.11.2022;
5. ACCERTARE E DICHIARARE che la società unipersonale è tenuta a consegnare CP_1 la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico e sanitario al ricorrente e per l'effetto,
NARE la società resistente a consegnare le predette dichiarazioni al ricorrente;
6. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
Per parte convenuta (come da foglio depositato telematicamente in data 6 ottobre 2025):
“- in via preliminare di merito:
- Rigettare tutte le domande attoree: in quanto accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione di tutti i diritti ex art. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. per i motivi esposti e documentati, sia in fatto, sia in diritto, negli atti difensivi.
- nel merito: nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le eccezioni preliminari di prescrizione e decadenza, nel merito: rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e documentati in atti.
- in via riconvenzionale chiede la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo pari ad €. 57.111,21 portato dalle fatture (fattura n. 735 del 31.08.2020 per €. 5.645,38 (iva compresa); fattura n. 84
2 del 31.01.2023 per €. 18.470,77; fattura n. 1291 del 30.11.2023 per €. 16.500,00; fattura n. 1292 del 30.11.2023 per €. 16.495,06; oltre ad interessi legali.
A fronte del pagamento del saldo delle fatture, come già precisato e motivato nel primo atto di costituzione (pag. 11, lettera “e”), si impegna a consegnare le certificazioni di conformità CP_1 degli impianti.
- Condanna alle spese: si chiede la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si chiede al Giudice di liquidare.
- In via istruttoria:
Questa si riporta integralmente alle istanze istruttorie articolate e dedotte anche riferite al disconoscimento del doc. 6 di parte ricorrente e si oppone alle istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti nella memoria di replica.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e sintesi allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. conveniva in giudizio la società Parte_1 chiedendo, innanzitutto, di accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti;
in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1668 c.c. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti e alla consegna delle dichiarazioni di conformità degli impianti;
nonché di dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 23 novembre 2022 e che nulla era dovuto in esecuzione dello stesso. Chiedeva, infine, il ricorrente di condannare parte convenuta a consegnargli le dichiarazioni di conformità dell'impianto idrico e sanitario.
Allegava, in particolare, il ricorrente:
- che aveva affidato alla convenuta l'esecuzione, tra l'altro, dell'impianto di climatizzazione e dell'impianto idrico sanitario relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Ispra alla via
Riviera n. 270;
- che in data 22 febbraio 2022 era stato redatto il “verbale di primo avviamento sistema con pompo di calore BE Eltron” (doc. 5);
- che tale verbale non poteva considerarsi un collaudo;
- che in data 23 novembre 2022 aveva sottoscritto con la controparte un contratto di completamento lavori (doc. 6);
3 - che gli impianti non erano mai stati collaudati;
- che in data 18 agosto 2023, per il tramite del proprio legale, aveva denunciato l'insorgenza di vizi e difetti relativamente al contratto stipulato in data 23 novembre 2022 (doc. 7);
- che in data 8 settembre 2023 era stato effettuato un sopralluogo congiunto presso l'immobile di sua proprietà all'esito del quale la convenuta aveva redatto un verbale (doc. 8) da lui contestato in data 10 ottobre 2023 relativamente agli interventi proposti dalla Controparte_1 per risolvere le problematiche riscontrate (doc. 9);
- che al fine di individuare le cause dei vizi e difetti riscontrati era stato nominato un perito di parte, il quale il 10 giugno 2024 aveva redatto la perizia allegata (doc. 10).
1.2 Con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 31 ottobre 2024, si costituiva chiedendo, in via preliminare, di convertire il rito in ordinario, Controparte_1 eccependo l'invalidità del ricorso e disconoscendo il contratto prodotto quale doc. 6 dal ricorrente;
chiedendo nel merito, in via principale, di rigettare le domande articolate dal ricorrente per intervenuta prescrizione e decadenza dei diritti di avvalersi delle garanzie previste dalle disposizioni invocate e chiedendo, in via riconvenzionale, emissione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter cpc e comunque la condanna del ricorrente al pagamento di quanto ancora dovuto in forza delle fatture allegate.
1.3 Convertito il rito in ordinario, rigettata l'istanza di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dalla convenuta, lette le memorie depositate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 6 giugno 2025 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. in data 7 ottobre 2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
2. Sulle istanze istruttorie e sul compendio probatorio posto alla base della decisione
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene che le stesse siano superflue ai fini della decisione avendo il
Tribunale a disposizione sufficienti elementi per statuire sulle domande avanzate dalle parti.
Relativamente al compendio probatorio posto alla base della decisione occorre evidenziare che il doc. 6 prodotto dall'attore non potrà essere valutato essendo stata tempestivamente disconosciuta dalla convenuta tale scrittura privata e non essendo stata formulata dall'attore alcuna istanza di verificazione della stessa.
3. La domanda dell'attore ex art. 1669 c.c.
4 Occorre, innanzitutto, rilevare la non pertinenza del richiamo all'art. 1669 c.c. effettuato dall'attore a fondamento delle proprie domande, atteso che tale disposizione presuppone l'esistenza di gravi difetti, ovvero di alterazioni che incidano sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile. I vizi lamentati dal ricorrente e sintetizzati nella lettera del 18 agosto 2023, ovvero: “i) l'impianto di climatizzazione non funziona a regime in quanto non raffredda gli ambienti;
ii) anomalia dello scarico della condensa e conseguente blocco dei condizionatori;
iii)le ventole dei fan coil interni sono eccessivamente rumorose;
iiii) non è stata realizzata l'integrazione dello scarico condense pompe esterne con sistemi anti-congelamento; iiiii) le ventole installate in cucina e nei bagni non aspirano” non sono sicuramente idonei a integrare i “gravi difetti” richiesti dalla disposizione in esame, atteso che comporterebbero, ove effettivamente esistenti, solo disagi nel godimento dell'immobile, senza alcuna incidenza sulla struttura e sulla funzionalità globale dell'immobile interessato dai lavori eseguiti dalla convenuta.
Ne consegue che la domanda formulata in via principale dall'attore non può trovare accoglimento.
4. La domanda dell'attore ex artt. 1667 e 1668 c.c.
4.1 In via subordinata l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.
Anche tale domanda non può trovare accoglimento essendo l'attore incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 comma 2 c.c.
4.2 Come è noto, infatti, il committente che intenda avvalersi delle garanzie previste dagli articoli citati in caso di difformità e vizi dell'opera appaltata, deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, salvo che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi, oppure li abbia occultati.
La disposizione citata regola la disciplina dei vizi occulti, ossia dei vizi non riconosciuti e non riconoscibili fino al momento dell'accettazione e che si siano scoperti in epoca successiva. Ne consegue che l'obbligo di rispettare il termine di decadenza citato “presuppone che vi sia stata un'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica” (ex multis Cass. n. 18409/2025).
Con specifico riguardo poi all'accettazione tacita viene in rilievo il disposto di cui all'art. 1665
c.c. che, pur non enunciando la relativa nozione, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve
5 presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente. In particolare, “il comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Cass. n.
10452/2020).
Nel caso in cui l'appaltatore convenuto eccepisca, come nel caso di specie, la decadenza del committente dalla garanzia disposta dall'art. 1667 c.c. incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere, invece, tempestivamente denunziati i vizi (Cass. n. 2206/1966, Cass. n.
10419/1997 e Cass. n. 10579/2012).
4.3 Facendo applicazione dei principi sopra richiamati al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opera oggetto del contratto sottoscritto dalle parti in data 28 ottobre 2019 è stata consegnata e collaudata nel mese di febbraio 2022 e in tale occasione può ritenersi che l'opera sia stata anche accettata, non essendo state formalizzate riserva da parte del committente al momento dell'immissione nel possesso dell'opera.
In secondo luogo, occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dal committente, non risulta agli atti alcun riconoscimento dei vizi dallo stesso lamentati da parte dell'appaltatore.
E infatti, il verbale di sopralluogo dell'8 settembre 2023, effettuato successivamente alla diffida inviata all'appaltatore in data 18 agosto 2023, contiene un'elencazione delle lamentele formulate dal committente accompagnata da puntuali repliche dell'appaltatore o al più da una presa d'atto di quest'ultimo di quanto contestato, ma mai un riconoscimento di vizi o difformità.
Particolarmente significativa in tal senso è la parte finale di tale verbale in cui l'appaltatore qualifica gli interventi che si offre di fare per risolvere le problematiche lamentate dal committente come “manutenzione straordinaria impianti realizzati per riportare le apparecchiature alle condizioni originarie del collaudo”.
Da quanto sopra (accettazione dell'opera e non riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore) ne consegue che l'operatività della garanzia richiesta dal committente era subordinata al rispetto del termine decadenziale previsto dal comma 2 dell'art. 1667 c.c. e l'onere di provare il rispetto di tale termine gravava sullo stesso.
Tale onere non è stato assolto, risultando al contrario dagli atti circostanze idonee a far ritenere sicuramente decaduto il committente dall'invocata garanzia.
6 E infatti, se si considera la natura dei vizi contestati dal committente, così come sintetizzati nella lettera del 18 agosto 2023, ovvero: “i) l'impianto di climatizzazione non funziona a regime in quanto non raffredda gli ambienti;
ii) anomalia dello scarico della condensa e conseguente blocco dei condizionatori;
iii)le ventole dei fan coil interni sono eccessivamente rumorose;
iiii) non è stata realizzata l'integrazione dello scarico condense pompe esterne con sistemi anti- congelamento;
iiiii) le ventole installate in cucina e nei bagni non aspirano”, si comprende che il committente deve averne avuto contezza nel momento in cui ha utilizzato gli impianti e, quindi, già a partire dall'estate del 2022, come del resto dallo stesso ammesso con la lettera del 10 ottobre 2023, inviata all'appaltatore, dove si legge “le temperature interne nelle stanze non sono mai scese sotto i 25° . Tale difetto, che si è presentato già dall'estate del 2022, persiste a tutt'oggi”.
Ora, considerato che la prima lettera contenente le contestazioni di vizi e difetti all'appaltatore è del 18 agosto 2023, che il committente non ha fornito alcun elemento che consenta di fissare il dies a quo del termine di decadenza in un momento successivo all'estate del 2022 ed essendovi al contrario elementi a sostegno dell'individuazione di tale momento come determinante per il decorso del termine di decadenza, il committente deve dichiararsi decaduto dalle garanzie di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. e le domande formulate dallo stesse rigettate.
5. La domanda riconvenzionale della convenuta
La società convenuta in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento del corrispettivo ancora dovuto in forza del contratto del 28 ottobre 2019 e delle fatture allegate alla comparsa di costituzione e risposta.
La domanda merita accoglimento, atteso che l'opera oggetto del contratto di appalto del 28 ottobre 2019 è stata ultimata e consegnata, che il committente è decaduto dalla possibilità di far valere i vizi e difetti che lamenta inficiare l'opera e lo stesso non ha articolato alcuna contestazione alle fatture poste alla base della domanda in esame ad eccezione della mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera.
Ne consegue che l'attore deve essere condannato a pagare in favore della convenuta la somma pari a euro 57.111,21, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda sino al pagamento.
6. La domanda dell'attore di condanna della convenuta alla consegna delle certificazioni relative agli impianti
7 6.1 L'attore ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta alla consegna delle certificazioni relative agli impianti installati in esecuzione del contratto di appalto.
La convenuta ha giustificato la mancata consegna delle certificazioni richiamando l'inadempimento dell'attore al pagamento del corrispettivo e si è dichiarata disponibile alla richiesta consegna non appena riceverà quanto le spetta.
6.2 La domanda dell'attore non merita accoglimento, potendo ritenersi giustificata la condotta della società convenuta, anche in ragione dell'importo ancora dovuto a titolo di corrispettivo e di cui al paragrafo precedente.
Sarà cura dell'appaltatore, anche al fine di evitare ulteriori futuri contenziosi, dar seguito a quanto dichiarato in giudizio e, quindi, premurarsi di consegnare le certificazioni dovute in seguito all'intervenuto pagamento.
7. Le spese di lite
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono porsi a carico dell'attore e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore della causa come determinato sulla scorta delle domande e dell'attività difensiva effettivamente prestata, con riduzione del 30% per la fase istruttoria e per quella decisionale, atteso che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie e la seconda si
è svolta nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA le domande formulate da parte attrice, ; Parte_1
2. NA parte attrice, , a corrispondere in favore di parte Parte_1 convenuta, la somma pari a euro 57.111,21, oltre interessi al Controparte_1 saggio di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. dalla domanda sino al pagamento, a titolo di corrispettivo;
3. NA l'attrice, , a rifondere in favore della convenuta, Parte_1
, le spese di lite che si liquidano in euro 11.127 per compensi, Controparte_1 oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre anticipazioni.
8 Varese, 1 dicembre 2025
Il Giudice
AR IA LC
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