Articolo 31 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 30Articolo 32
Versione
16 febbraio 1963
>
Versione
16 febbraio 2001
Art. 31.
La legge regionale e' promulgata dal ((Presidente della Regione)) con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il ((Presidente della Regione)) promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001