Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
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Art. 31.
La legge regionale e' promulgata dal ((Presidente della Regione)) con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il ((Presidente della Regione)) promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
La legge regionale e' promulgata dal ((Presidente della Regione)) con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il ((Presidente della Regione)) promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".