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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 34/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 25.02.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Azaria Tedeschi n. 65 C.F._1
– presso lo studio dell'avv. SCOLA MARIA GRAZIA (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] in [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Azaria Tedeschi n. 65 – presso lo studio dell'avv. SCOLA MARIA GRAZIA (cod. fisc. - pec: C.F._2 , che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Domenico Guarascio;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 16.01.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Tunisia, il Parte_2
12.10.2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola di Capo ZU
(KR), al n. 16 – parte II – Serie C – anno 2019); di non aver avuto figli;
che con decreto n. 104/2023, pronunciato il 19.10.2023 (R.G. n. 227/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale.
Con decreto di assegnazione della causa del 26.01.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 05.02.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 07.02.2025, letti gli atti, con ordinanza del 25.02.2025, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale. Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di scioglimento del matrimonio tra nato il Parte_1
27/12/1980 a CROTONE (KR) cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
26.2.1988 in Tunisia, cod. fisc. matrimonio celebrato con rito civile in C.F._3
Tunisia, il 12.10.2019, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola di
Capo ZU (KR), al n. 16 – parte II – Serie C – anno 2019 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo ZU (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 3.4.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 25.02.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Azaria Tedeschi n. 65 C.F._1
– presso lo studio dell'avv. SCOLA MARIA GRAZIA (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] in [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Azaria Tedeschi n. 65 – presso lo studio dell'avv. SCOLA MARIA GRAZIA (cod. fisc. - pec: C.F._2 , che la rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Domenico Guarascio;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 16.01.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Tunisia, il Parte_2
12.10.2019 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola di Capo ZU
(KR), al n. 16 – parte II – Serie C – anno 2019); di non aver avuto figli;
che con decreto n. 104/2023, pronunciato il 19.10.2023 (R.G. n. 227/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione consensuale.
Con decreto di assegnazione della causa del 26.01.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 05.02.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 07.02.2025, letti gli atti, con ordinanza del 25.02.2025, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale. Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di scioglimento del matrimonio tra nato il Parte_1
27/12/1980 a CROTONE (KR) cod. fisc. e , nata il C.F._1 Parte_2
26.2.1988 in Tunisia, cod. fisc. matrimonio celebrato con rito civile in C.F._3
Tunisia, il 12.10.2019, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Isola di
Capo ZU (KR), al n. 16 – parte II – Serie C – anno 2019 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isola di Capo ZU (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 3.4.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli