TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7261/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 25/05/1975), con il patrocinio dell'avv. CARRILLO Parte_1
LOREDANA; E
(ROMA (RM), 03/05/1981), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. TABOCCHINI FRANCESCO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato nel Comune di Bracciano in data 29/07/2018 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2018, n. 67, p. 2, serie A, ufficio 1), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale resterà assegnata al Sig. con quanto in essa Parte_1 contenuto e la Sig.ra che se ne è già allontanata, provvederà ad asportare CP_1 quanto prima gli eventuali propri effetti personali se ancora presenti all'interno dell'abitazione;
3. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
4. L'autovettura Kia Cee'D 1° serie Cee'D CRDI VGT 115CV tg. DM845KF di proprietà del Sig. e in uso alla moglie, verrà lasciata alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1
previo passaggio di proprietà in suo favore che avverrà prima dell'udienza
[...] fissata per l'omologa del ricorso per separazione consensuale. Le spese inerenti il trasferimento di proprietà della suddetta autovettura in favore della Sig.ra Parte_2
saranno interamente sostenute dal Sig. ;
[...] Parte_1 5. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
25/05/1975) e (ROMA (RM), 03/05/1981), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio nel Comune di Bracciano in data 29/07/2018 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2018, n. 67, p. 2, serie A, ufficio 1), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7261/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 25/05/1975), con il patrocinio dell'avv. CARRILLO Parte_1
LOREDANA; E
(ROMA (RM), 03/05/1981), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. TABOCCHINI FRANCESCO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato nel Comune di Bracciano in data 29/07/2018 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2018, n. 67, p. 2, serie A, ufficio 1), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale resterà assegnata al Sig. con quanto in essa Parte_1 contenuto e la Sig.ra che se ne è già allontanata, provvederà ad asportare CP_1 quanto prima gli eventuali propri effetti personali se ancora presenti all'interno dell'abitazione;
3. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
4. L'autovettura Kia Cee'D 1° serie Cee'D CRDI VGT 115CV tg. DM845KF di proprietà del Sig. e in uso alla moglie, verrà lasciata alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1
previo passaggio di proprietà in suo favore che avverrà prima dell'udienza
[...] fissata per l'omologa del ricorso per separazione consensuale. Le spese inerenti il trasferimento di proprietà della suddetta autovettura in favore della Sig.ra Parte_2
saranno interamente sostenute dal Sig. ;
[...] Parte_1 5. I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
25/05/1975) e (ROMA (RM), 03/05/1981), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio nel Comune di Bracciano in data 29/07/2018 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2018, n. 67, p. 2, serie A, ufficio 1), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi