Decreto cautelare 6 maggio 2025
Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 15/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2025, proposto da
Auto Dem S.a.s. di ZZ ZI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in ordine all’istanza di cui alla diffida del 04/03/2025, avente ad oggetto il presunto diniego di rinnovo delle autorizzazioni di cui alla nota prot. n. 18199 del 12/10/2021 che evoca la sussistenza di presunta Determinazione Dirigenziale di diniego prot. n. 1665 del 11/10/2021 per impianto smaltimento rifiuti in seguito di silenzio - assenso.
E per la conseguente declaratoria dell’obbligo in capo all’Amministrazione provinciale convenuta di provvedere in ordine all’istanza di rinnovo delle autorizzazioni ambientali ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 inerenti autodemolizione ubicato in Frazione Isella, 3 a Mergozzo (VB) presentata in data 20/09/2019 prot. n. 19287 e successiva integrazione del 24/10/2019 prot. n. 21757;
Nonché per la conseguente della Provincia del Verbano Cusio Ossola a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad Acta ex art. 117, comma 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte Auto Dem S.a.s. di ZZ ZI & C. agiva nelle forme del rito sul silenzio a norma dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola di provvedere in ordine all’istanza di rinnovo delle autorizzazioni ambientali ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relative ad attività di autodemolizione esercitata in Frazione Isella, n. 3 a Mergozzo (VB), presentata in data 20.09.2019 e successivamente integrata in data 24.10.2019.
Il ricorso veniva fondato sui seguenti motivi, così formulati nell’atto introduttivo:
1. Violazione di legge ed erronea e falsa applicazione degli art. 2 della legge 241/1990, art. 208 d.lgs. 152/2006 e art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere e travisamento dei fatti.
2. Violazione di legge ed erronea e falsa applicazione degli art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990 e dell’art. 35 del d.lgs. 33/2013. Eccesso di potere e travisamento dei fatti.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 25 comma 3 l. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione.
4. Violazione e/o falsa o errata applicazione dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006.
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso.
Con successiva memoria depositata in data 31.3.2025 la Provincia resistente eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto volto a “superare” gli effetti del provvedimento espresso di diniego adottato dall’amministrazione in data 11.10.2025, da ritenersi comunicato mediante la nota del 12.10.2025 (con la quale la ricorrente veniva invitata ad acquisire copia del provvedimento previo versamento dell’imposta di bollo) ed ormai definitivo in quanto non impugnato.
La resistente eccepiva, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto fondato su motivi inidonei a consentire alla ricorrente di ottenere l’accoglimento dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione presentata nel 2019, tenuto conto dell’esistenza di un provvedimento espresso e definitivo di diniego, che avrebbe potuto essere rimosso solo in via di autotutela, al sussistere dei presupposti per l’esercizio del relativo potere di secondo grado.
Con ordinanza collegiale n. 225 del 4.6.2025 il Tribunale dichiarava inammissibile l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, « giacché il ricorso è diretto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza proposta dalla Auto Dem s.a.s., e dunque suppone l’assenza di una determinazione amministrativa (espressa o tacita) produttiva di effetti, e nondimeno la domanda cautelare è volta ad ottenere la “sospensione preventiva del diniego impugnato” ».
Il Tribunale riteneva altresì insussistente il presupposto del fumus boni iuris in quanto:
« - sul piano normativo, l’art. 20, co. 4 della legge n. 241/1990 esclude la formazione del silenzio-assenso nei procedimenti – qual è quello di specie – riguardanti l’ambiente, e l’art. 208, co. 10 d.lgs. n. 152/2006 espressamente disciplina l’ipotesi del superamento dei termini per la definizione del procedimento, mediante attribuzione dei poteri sostitutivi di cui art 5 d.lgs. n. 112/1998;
- la società ricorrente non ha dato prova di possedere la certificazione ambientale di cui al Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/11/2009, al cui conseguimento è subordinata l’applicazione dell’art. 209 d.lgs. 152/2006;
- l’Amministrazione provinciale ha documentato di essersi pronunciata sull’istanza presentata dalla società ricorrente in data 20/09/2019, con delibera 11/10/2021 n. 1665 (doc. 20 ricorrente), divenuta inoppugnabile ».
All’odierna camera di consiglio le parti discutevano il ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto risulta dalla documentazione di causa che l’obbligo, in capo all’amministrazione, di provvedere in merito all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione presentata in data 20.9.2019 è stato adempiuto con provvedimento espresso, di segno negativo, adottato in data 11.10.2021 (doc. n. 20 di parte ricorrente).
Tale provvedimento negativo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, è stato portato a conoscenza della società ricorrente mediante la nota del 12.10.2021, nella quale l’amministrazione dava atto dell’avvenuto rigetto dell’istanza di autorizzazione e metteva a disposizione della società richiedente il provvedimento integrale previo pagamento dell’imposta di bollo (vedi doc. n. 1 di parte ricorrente).
Peraltro, la carenza di interesse della società ricorrente in relazione alla pronuncia in questa sede invocata (condanna dell’amministrazione a pronunciarsi sull’istanza del 20.9.2019 ovvero sulla successiva diffida del 4.3.2025) emerge dall’ulteriore considerazione per cui anche in caso di accoglimento del ricorso l’amministrazione non potrebbe, nell’esercizio del potere di primo grado attivato dall’istanza del privato, adottare un provvedimento che delinei il rapporto di diritto pubblico in modo difforme rispetto al provvedimento espresso definitivo del 11.10.2021. Dunque, la pronuncia invocata dalla ricorrente non apporterebbe alla parte alcuna concreta utilità.
Non rileva, inoltre, la considerazione per cui nel provvedimento di diniego si fa riferimento alla disciplina di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale secondo la ricorrente non disciplinerebbe il rinnovo bensì la prima autorizzazione, in quanto nell’atto di cui si discute l’amministrazione espressamente formula un diniego riferito all’istanza del 20.9.2019 mediante la quale veniva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione, con la conseguenza che il provvedimento costituisce esito dello stesso procedimento di rinnovo attivato dalla ricorrente. Dunque, ogni considerazione relativa alla legittimità del provvedimento, anche in punto di corretta individuazione della disciplina applicabile, avrebbe dovuto essere svolta in sede amministrativa o, nel rispetto del termine di decadenza, in sede giurisdizionale.
Si impone, per le ragioni sopra esposte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO