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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti Luisa Frigeni (C.F. ) e Rita (detta Marita) Ventura (C.F. C.F._2
) C.F._3 presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Milano il 09 luglio 1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con gli avv.ti Luisa Frigeni (C.F. ) e Rita (detta Marita) Ventura (C.F. C.F._2
) C.F._3 presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 29 maggio 2010 trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 158, Serie A, Parte 2, Volume R08, anno 2010;
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli minori di età:
a Segrate (MI) il 21 novembre 2011, residente a [...], c.f. Per_1
, cittadina italiana;
C.F._5
, a Milano (MI) il 10 maggio 2017, residente a [...], c.f. Per_2
cittadina italiana. C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) le figlie e saranno affidate congiuntamente a entrambi i coniugi con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la casa familiare e coabitazione con la madre OR;
Parte_1
2) il padre signor potrà tenere presso di sé le figlie e per due giorni alla Parte_2 Per_1 Per_2 settimana, il martedì e il mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno dopo, e a fine settimana alterni decorrenti dal venerdì alle ore 17.00 sino al lunedì alle ore 8:00.
Durante il periodo delle vacanze estive, il signor potrà tenere presso di sé le figlie Parte_2
e per due settimane consecutive a scelta nei mesi di giugno, luglio e agosto, previo Per_1 Per_2 accordo con la OR . Parte_1
Durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, i signori e potranno Parte_2 Parte_1 tenere ciascuno presso di sé le figlie e per un ugual numero di giorni, alternandosi di Per_1 Per_2 anno in anno.
3) il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 delle figlie minori e la somma di euro 1.500,00 (euro 750,00 per ciascuna di esse), Per_1 Per_2 somma che sarà versata alla OR . anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
6) il signor si impegna a trasferire, entro il termine del 15 maggio 2025, la propria quota Parte_2 di proprietà del 50% della casa familiare sita in Milano via Gassman Vittorio n. 11, censita al Catasto del Comune di Milano, foglio 110, mappale 89 sub. 113, zona censuaria 3, piano 2/S1, Scala A,
Categoria A/3, classe 4, vani 6, R.C. euro 805, 67 (appartamento e cantina di pertinenza) e sub. 143, zona censuaria 3, piano S1, edificio C/6, classe 8, mq. 21, R.C. euro 143,16 (box di pertinenza) alla OR , la quale si farà altresì carico del pagamento del debito residuo di euro 14.295,88 Parte_1 del relativo mutuo Banco Bpm n. 5862957.
7) La OR si impegna a trasferire, entro il termine del 15 maggio 2025, la propria Parte_1 quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Ameglia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Ameglia al foglio 22, particella 17, piano T, cat. A/7, classe 1 vani, 4, R.C. euro 970,94 al signor
[...]
il quale si farà altresì carico del pagamento del debito residuo di euro 123.835,11 del relativo Pt_2 mutuo Banco Bpm n. 3579621.
8) La OR si impegna a trasferire, entro il termine del 15 maggio 2025, la propria Parte_1 quota di proprietà del 50% del terreno sito in Ameglia (MS), censito al Catasto Terreni del Comune di
Ameglia, al foglio 22, particella 18, bosco ceduo di classe seconda, mq 290, R.D. euro 0,10, R.A. euro
0,03al signor Parte_2
pagina 3 di 6 9) La OR si impegna, entro il termine del 15 maggio 2025, a formalizzare le proprie Parte_1 dimissioni dalla carica di Amministratore unico della società CP_1
10) La OR si impegna, entro il termine del 15 maggio 2025, a cedere le proprie Parte_1 quote di partecipazione delle società . rispettivamente della misura del 20% e Controparte_2 CP_1 del 90% del capitale sociale, in favore del sig. al prezzo simbolico di cessione, per Parte_2 ciascuna società, pari a euro 1,00, stante l'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria di entrambe le società e per le quali sono stati già pianificate le attività di ristrutturazione (per la
[...]
e/o di liquidazione (per la società . CP_1 CP_2
11) Le rate di euro 643,00 mensili del finanziamento Agos n. 70202815, erogato il 30 marzo 2023, saranno corrisposte dal signor Parte_2
12) I coniugi dichiarano di aver regolamentato separatamente, con apposita scrittura privata da entrambi sottoscritta, la gestione dei finanziamenti, delle fideiussioni e dei conti a pegno cointestati e sottoscritti a garanzia delle posizioni obbligatorie facenti capo alle società e Controparte_2 CP_1 di non aver reciprocamente null'altro da pretendere e/o eccepire e/o dedurre a tal riguardo.
13) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 29 maggio 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 4 di 6 5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avv.ti Luisa Frigeni (C.F. ) e Rita (detta Marita) Ventura (C.F. C.F._2
) C.F._3 presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Milano il 09 luglio 1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con gli avv.ti Luisa Frigeni (C.F. ) e Rita (detta Marita) Ventura (C.F. C.F._2
) C.F._3 presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 29 maggio 2010 trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 158, Serie A, Parte 2, Volume R08, anno 2010;
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli minori di età:
a Segrate (MI) il 21 novembre 2011, residente a [...], c.f. Per_1
, cittadina italiana;
C.F._5
, a Milano (MI) il 10 maggio 2017, residente a [...], c.f. Per_2
cittadina italiana. C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) le figlie e saranno affidate congiuntamente a entrambi i coniugi con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la casa familiare e coabitazione con la madre OR;
Parte_1
2) il padre signor potrà tenere presso di sé le figlie e per due giorni alla Parte_2 Per_1 Per_2 settimana, il martedì e il mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno dopo, e a fine settimana alterni decorrenti dal venerdì alle ore 17.00 sino al lunedì alle ore 8:00.
Durante il periodo delle vacanze estive, il signor potrà tenere presso di sé le figlie Parte_2
e per due settimane consecutive a scelta nei mesi di giugno, luglio e agosto, previo Per_1 Per_2 accordo con la OR . Parte_1
Durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, i signori e potranno Parte_2 Parte_1 tenere ciascuno presso di sé le figlie e per un ugual numero di giorni, alternandosi di Per_1 Per_2 anno in anno.
3) il signor verserà alla OR , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 delle figlie minori e la somma di euro 1.500,00 (euro 750,00 per ciascuna di esse), Per_1 Per_2 somma che sarà versata alla OR . anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
6) il signor si impegna a trasferire, entro il termine del 15 maggio 2025, la propria quota Parte_2 di proprietà del 50% della casa familiare sita in Milano via Gassman Vittorio n. 11, censita al Catasto del Comune di Milano, foglio 110, mappale 89 sub. 113, zona censuaria 3, piano 2/S1, Scala A,
Categoria A/3, classe 4, vani 6, R.C. euro 805, 67 (appartamento e cantina di pertinenza) e sub. 143, zona censuaria 3, piano S1, edificio C/6, classe 8, mq. 21, R.C. euro 143,16 (box di pertinenza) alla OR , la quale si farà altresì carico del pagamento del debito residuo di euro 14.295,88 Parte_1 del relativo mutuo Banco Bpm n. 5862957.
7) La OR si impegna a trasferire, entro il termine del 15 maggio 2025, la propria Parte_1 quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Ameglia, censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Ameglia al foglio 22, particella 17, piano T, cat. A/7, classe 1 vani, 4, R.C. euro 970,94 al signor
[...]
il quale si farà altresì carico del pagamento del debito residuo di euro 123.835,11 del relativo Pt_2 mutuo Banco Bpm n. 3579621.
8) La OR si impegna a trasferire, entro il termine del 15 maggio 2025, la propria Parte_1 quota di proprietà del 50% del terreno sito in Ameglia (MS), censito al Catasto Terreni del Comune di
Ameglia, al foglio 22, particella 18, bosco ceduo di classe seconda, mq 290, R.D. euro 0,10, R.A. euro
0,03al signor Parte_2
pagina 3 di 6 9) La OR si impegna, entro il termine del 15 maggio 2025, a formalizzare le proprie Parte_1 dimissioni dalla carica di Amministratore unico della società CP_1
10) La OR si impegna, entro il termine del 15 maggio 2025, a cedere le proprie Parte_1 quote di partecipazione delle società . rispettivamente della misura del 20% e Controparte_2 CP_1 del 90% del capitale sociale, in favore del sig. al prezzo simbolico di cessione, per Parte_2 ciascuna società, pari a euro 1,00, stante l'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria di entrambe le società e per le quali sono stati già pianificate le attività di ristrutturazione (per la
[...]
e/o di liquidazione (per la società . CP_1 CP_2
11) Le rate di euro 643,00 mensili del finanziamento Agos n. 70202815, erogato il 30 marzo 2023, saranno corrisposte dal signor Parte_2
12) I coniugi dichiarano di aver regolamentato separatamente, con apposita scrittura privata da entrambi sottoscritta, la gestione dei finanziamenti, delle fideiussioni e dei conti a pegno cointestati e sottoscritti a garanzia delle posizioni obbligatorie facenti capo alle società e Controparte_2 CP_1 di non aver reciprocamente null'altro da pretendere e/o eccepire e/o dedurre a tal riguardo.
13) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 29 maggio 2010;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 4 di 6 5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6