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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1969/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1969 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie, altri contratti atipici, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Controparte_1
Borraccino e Concetta Sorrentino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
attrice
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Grimaldi e CP_2 con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
20.02.2025 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudi- Controparte_1 zio l' adducendo:
1. che con ricorso per decreto ingiuntivo Parte_1 proposto innanzi al Tribunale di Milano, esponeva che con atto di cessione del 6 maggio 2015, notificato alla in data 26.06.2015, aveva ac- CP_2
1
quistato crediti in pro-soluto scaduti, relativi all'annualità 2011, originati dal
PI AN srl nei confronti della;
2. che le prestazioni trag- CP_2 gono origine dal contratto di convenzionamento per l'anno 2011, sottoscrit- to tra PI AN e la ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, CP_2
d.lgs. n. 502/1992 e decreto 65 del 22 ottobre 2010, in data 29.08.2011; 3. che ai sensi dell'art. 6 del suddetto contratto, le parti concordavano che a Con fronte delle prestazioni rese, l avrebbe dovuto corrispondere il 90% di un dodicesimo del tetto annuo di spesa a titolo di acconto, ciascuno per €
2.930.999,99 entro 60 giorni dalla data di consegna della fattura mensile;
4. che la prova della sussistenza delle prestazioni rese è data dalle singole fattu- Con re oggetto di cessione, tutte regolarmente protocollate dalla e, dunque, perfettamente nei termini, per il calcolo della corretta decorrenza delle sca- Con denze di pagamento contrattualmente concordate;
5. che la non ha provveduto al pagamento dell'acconto dovuto, € 2.930.999,99, nei termini concordati, 60 giorni dall'emissione della fattura, e gli interessi maturati per il ritardato pagamento dell'acconto ammontano complessivamente ad €
671.546,45; 6. che anche le somme dovute a titolo di saldo, pari ad €
3.908.000,00, sono state corrisposte con ritardo, rispetto alla data concorda- ta, maturando interessi pari ad € 410.833,37; 7. che la Controparte_1 vanta un credito nei confronti della per ritardato pagamento CP_2 pari ad € 1.082.379,82 e sulle prestazioni rese maturano interessi ex art. 1284
c.c., in conformità agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/02 e smi;
8. che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando decreto ingiuntivo, dato che il credito è fondato su prova scritta, che la debi- trice ha comunque provveduto al pagamento della sorte capitale sottostante senza alcuna contestazione;
8. che con decreto n. 6313/16, il Tribunale di
Milano ha ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.082.379,00 nonché de- gli interessi come richiesti;
9. che con atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo iscritta con Rg 23609/16, la ha convenuto in CP_2 giudizio la per la revoca dell'ingiunzione, eccependo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, da declinarsi in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il difetto di legittimazione attiva e nel merito dichiararsi nullo ed inefficace il decreto in quanto nulla è dovu- to da e in subordine ridurre l'importo ingiunto in relazione agli CP_2 effettivi giorni di ritardo nel pagamento delle fatture;
10. di essersi costituita
2
chiedendo il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale per difetto di deduzione ed allegazione, la legit- timazione della atteso che la fattispecie in esame non Controparte_1 rientra nella previsione dell'art. 70 RD 2440/1923 e pertanto l'efficacia della cessione non è subordinata alla adesione della debitrice ceduta e la fonda- tezza nel merito del credito;
11. che con sentenza n. 11911/18 il Tribunale di Milano dichiarava l'incompetenza territoriale fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, accertato e dichiarato che la è creditrice della Controparte_1 CP_2 dell'importo di €. 1.082.379,82 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, condannare, per le ragioni di cui in premessa, la al pagamento in CP_2 favore della quale cessionaria dei crediti, dell'importo di € Controparte_1
1.082.379,82 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre inte- ressi ex art. 1284, comma 4 cc. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Borraccino quale antistatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo:
1. l'inammissibilità e in- fondatezza della pretesa per nullità e/o inefficacia della cessione nei con- fronti della stante la mancata adesione all'accordo di cessione, CP_2 comunicato con nota del 2 luglio 2015 prot. 840/EF;
2. l'inesistenza del credito relativo agli interessi moratori maturati sugli acconti mensili, stante Cont la natura di persona giuridica pubblica della e la natura querable delle re- lative obbligazioni, con necessità della costituzione in mora per la matura- zione degli interessi;
3. la carenza di prova del credito, non essendo applica- bili le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002, con la conseguenza che i ter- mini di pagamento delle fatture sono solo quelli individuati nel contratto;
4. che l'art. 6 co.2 del contratto prevede per il caso di ritardato pagamento,
l'applicazione degli art. 5 e 6 dell'allegato Accordo tra Regione Campania e la firmato il 21 luglio 2011 il quale dispone che il pagamento CP_3 dovrà avvenire entro 150 giorni dall'emissione della fattura;
5. l'inesistenza del credito con riferimento al saldo poiché la domanda non ha tenuto conto del sistema di programmazione della spesa sanitaria e dei conseguenti vinco- li per il pagamento delle prestazioni previsti dal D. Lgs. 502/1992; 6. di aver riscontrato il superamento da parte di del tetto di spesa Controparte_4
3
alla medesima assegnato per l'anno 2011 per un importo di euro
5.050.639,21 e di aver richiesto l'emissione di nota di credito per tale impor- to;
7. che il diritto alla liquidazione del saldo non era esigibile fin quando la Cont struttura sanitaria non provvedeva ad emettere e comunicare alla la no- ta di credito;
8. di eccepire in via subordinata l'erronea e non provata indica- zione dei giorni di ritardo e la mancata prova del credito azionato atteso che le scritture contabili non costituiscono piena prova nei confronti della P.A.
Ciò posto, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
2) Nel merito, accertare e dichiarare che la pretesa della
[...] CP_1
è del tutto infondata, nulla essendo dovuto in suo favore da parte dell
[...] [...]
per la causali indicate nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio;
3) In via me- CP_2 ramente subordinata, ridurre l'importo richiesto dalla in Controparte_1 virtù delle sovraesposte considerazioni circa gli effettivi giorni di ritardo nel pagamento del- le fatture;
4) Emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via preliminare va dichiarata la legittimazione attiva della CP_1
[...]
Riguardo alla titolarità dei crediti ceduti e all'opponibilità della cessione dei crediti, si rileva che l'attrice ha versato in atti copia dell'atto di cessione dei crediti predisposto dal notaio in Roma in data 6 maggio Persona_1
Cont 2015 - Rep. 54 Racc. 36 - ritualmente comunicato all' debitrice ceduta, in data 26/06/2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
02/07/2015.
Pertanto, l'eccezione dell'inopponibilità della cessione è infondata, atteso che nella specie viene in rilievo una fattispecie di cartolarizzazione del credi- to per la quale non era necessaria l'accettazione da parte dell'ente pubblico
(rimanendo irrilevante il suo rifiuto), dal momento che trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/99, introdotto dal
D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014, che prevede: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D.
18/11/1923 n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ul- teriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato av- viso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché comunicazione mediante let-
4
tera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Inoltre, con la sentenza n. 5561/2020, il Consiglio di Stato, in sede giurisdi- zionale, Sezione Terza, ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) non so- no soggette all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Più in particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la Legge sulla Cartola- rizzazione contiene una disciplina speciale e come tale prevale sull'art. 106 del D. Lgs. 50 del 2016 (il Codice Appalti). Da questo discende che le uni- che formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti e all'invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di rice- vimento, ma soprattutto che alla P.A. non è consentito negare l'adesione.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni e nei limiti espressi.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova ap- plicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agi- sca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore conve- nuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adem- pimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tale principio va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un
Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica Ammini- strazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici de- vono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabili- tà generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent. n. 3575;
Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon anda- mento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma
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consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto
2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent. n. 17016; 23 gennaio 2018,
Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631; 13 ottobre 2016, Sent. n.
20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 dicembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 febbraio 2015, ord. n. 3721; 19 settem- bre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile 2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007,
Sent. n. 22537).
Nel caso in esame il credito di cui è chiesto il pagamento è costituito dagli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle fatture emesse dalla casa di cura PI nei confronti della , per prestazioni ese- CP_4 CP_2 guite e riferite al contratto di convenzionamento per l'anno 2011, sottoscrit- to in data 22 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. n.
502/1992 e decreto 65.
Dall'istruttoria svolta è emerso che parte attrice ha depositato copia del con- tratto di convenzionamento, copia delle fatture, l'estratto autentico delle scritture contabili, il prospetto riepilogativo degli importi dovuti e gli estratti conto dai quali emergono le date dei relativi pagamenti i quali, in assenza dei mandati di pagamento e di specifica imputazione, vanno imputati secondo le previsioni di cui agli artt. 1193 e ss. c.c.
Tali documenti e i datti in essi riportati non sono stati tempestivamente e specificamente contestati dall' e sono, quindi, idonei a fondare Parte_1 il presente giudizio ai sensi dell'art 115 c.p.c..
Né assume alcun rilievo ai fini della esigibilità il richiamo alla mancata emis- sione della nota di credito richiesta per il riferito superamento del tetto di spesa in quanto dalla documentazione in atti emerge che la richiesta di emis- Con sione della nota di debito del 22.05.2019 ( allegato 5 produzione dell' di Con nota rot 114993/C richiamata alla pagina 19 della comparsa di CP_2 risposta) è riferita alla e non alla originaria credi- Controparte_5 trice pertanto, l'eccezione sollevata è del tutto inconferente CP_4 rispetto al presente giudizio.
Peraltro, pur a voler prescindere da tale assorbente considerazione non vi è chi non veda come, pur a fronte della specifica contestazione del calcolo eseguito per la determinazione della richiesta nota di debito, l' Parte_2
6
[...]
ha omesso di fornite la prova della bontà dei conteggi eseguiti. Sul punto, infatti, si osserva che la convenuta non ha contestato la debenza della som- ma su cui sono stati calcolati gli interessi in parola, ma ne riferisce la inesigi- bilità fino alla emissione di una nota di debito, della cui legittimità però non fornisce alcuna indicazione. Invero, ferma la circostanza che non vi è prova che sia stata richiesta la emissione della nota di debito alla PI ( CP_4 risultando come detto il documento rivolto alla Clinica San Michele) in atti emerge uno schema contabile formato unilateralmente dalla debitrice
[...]
(doc. n. 607 del 7 novembre 2012) che nulla dice né delle ragioni CP_2 per la quale è indicato una somma come non dovuta, né indica i criteri ese- guiti per la determinazione degli importi ritenuti da non corrispondere. Nel documento richiamato vi è, infatti, un mero richiamo ad altri documenti, che però non sono stati depositati. A fronte di tale genericità nella contesta- zione ed in assenza di compiuta allegazione e prova della legittimità della ri- chiesta di emissione della nota di debito, il credito in esame deve ritenersi esigibile.
Quanto all'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 va rilevato che, con tale norma, il legislatore ha introdotto un sistema volto a scoraggia- re i ritardi nel pagamento del corrispettivo per l'attività di impresa, attraver- so l'applicazione di una disciplina dissuasiva della morosità.
L'ambito di applicazione è indicato nell'art. 1 d.lgs. 231/2002 ove si legge che “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effet- tuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, mentre al successivo art. 2 viene precisato il concetto di “transazione commerciale”, laddove è sancito che esso è riferito ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Tanto precisato deve, quindi, ritenersi che il contratto in atti, concretizzan- do un'ipotesi di affidamento di un servizio in accreditamento dietro paga- mento di un corrispettivo, rientri a pieno titolo nell'ambito di operatività del d.lgs. 231/2002, atteso che il richiamato decreto legislativo considera “tran- sazione commerciale” qualunque contratto - a prescindere dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistica - che contempli lo scambio tra un servi- zio o una consegna di merci e il pagamento di un corrispettivo monetario.
In relazione all'eccezione di inapplicabilità degli interessi di cui al D.Lgs.
7
231/2002 in quanto applicabili le disposizioni contrattuali, si osserva che il comma 2 dell'art. 6, stabilisce che “il diritto al pagamento del suddetto acconto ma- turerà entro sessanta giorni dalla consegna della fatturazione mensile. In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato Accordo tra la
Regione Campania e la sottoscritta firmato il 21 luglio 2011”. CP_3
Tuttavia, tale clausola è affetta da nullità poiché posta in violazione della normativa Ue direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali e gravemente inique in danno del creditore, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia
EU.
Nello specifico, la suddetta disposizione nella formulazione del 2012 ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previsto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume grave- mente iniqua e non è ammessa prova contraria.
La nullità va dichiarata anche per le medesime clausole inserite nei contratti sottoscritti in data anteriore alla intervenuta modifica normativa del 2012, atteso che l'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione prevedeva che
“l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i mede- simi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore” e la giurisprudenza maggioritaria - alla quale il Tribunale aderisce - propende per l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formula- zione delle norme in esame atteso che “è del tutto evidente che la principale conse- guenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazio- ne di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 192 del
2012” (Cass. civ., Sez. II, 19/05/2022, n. 16273).
Invero, tale indirizzo interpretativo ha trovato solenne conferma nella re- cente sentenza n. 3736 del 08.02.2023 della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “la suddetta disciplina normativa deve essere interpretata tenen- do conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017. In tale occasione, la Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'art.
8
7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli inte- ressi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla con- clusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore”.
Ciò posto, si dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 6 co.2 del contrat- to di appalto nella parte in cui prevedono che in caso di ritardo dei paga- Co menti “si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato Accordo tra la gione Campania e la sottoscritta firmato il 21 luglio 2011” con conse- CP_3 guente applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 231/2002.
Ai fini dell'accertamento dell'esatta quantificazione della pretesa azionata, il
Tribunale ha disposto lo svolgimento di CTU contabile, mediante conferi- mento di incarico alla dott.sa la quale, in adempimento Persona_2 dell'incarico conferito, ha elaborato due schemi di calcolo degli interessi do- vuti, ossia un primo schema di calcolo secondo i tassi e le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/02 ed un altro schema secondo i criteri determinati dalle parti nel contratto in atti.
Più precisamente il CTU ha predisposto:
“PRIMO SCHEMA: tassi e le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/02. “Accertare se le somme eventualmente dovute in favore di parte attrice a titolo di interessi per ritarda- to adempimento delle fatture”.
La scrivente CTU attendendosi ai documenti presenti nel fascicolo di causa ha proceduto
a considerate l'importo totale della fattura pervenendo ad un importo pari a
1.042.598,76 a titolo di interessi moratori sui ritardati accrediti delle fatture emesse nell'anno 2011, al netto delle integrazioni e le note di accredito, contro i 1.082.379,82 calcolati dalla parte attrice. Tale minore differenza pari a - 39.781,06, è determinata dalle diverse date di decorrenza dei pagamenti e dalle differenti imputazioni degli stessi al- le fatture in acconto e saldo, rispetto quanto calcolato dalla Controparte_1
. SECONDO SCHEMA: “….secondo i criteri determinati dalle parti nel con-
[...] tratto in atti”. Si precisa che dal contratto tra le parti si evince che “in caso di ritardato pagamento, si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato accordo tra
[...]
casa di cura, firmato il 21 luglio 2011”. Accordo che non è stato allega- Parte_3 to al contratto presente nel fascicolo di causa, né esibito dalle parti in causa, né rinvenuto
9
nei documenti ufficiali della regione Campania (BURC). Rispetto alla pretesa della parte attrice di 1.082.379,82 (671.546,45 interessi a titolo di acconto è 410.833.37 a titolo di saldo) la scrivente CTU avviene ad un importo totale pari a 873.587,71 corrispon- dente a interessi per ritardato pagamento pari a 653.724,34 (662.480,40-8.576,05) a titolo di acconto e a 219.863,37 a titolo di saldo. La differenza, pari a - 208.792,11, è data dal differente calcolo della data di scadenza pagamento delle fatture a saldo e del cal- colo dei giorni sui ritardati pagamenti”.
Ritenendo condivisibili le risultanze della CTU espletata e facendo applica- zione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si ri- tiene corretta la quantificazione operata dal Consulente nel primo prospetto, basato sui tassi e le decorrenze di cui al D.lgs. 231/02, nella misura di €
1.042.598,76.
Ciò posto la domanda di pagamento va accolta e la convenuta va condanna- ta al pagamento della somma di € 1.042.598,76 a titolo di interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in ba- se ai parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto delle fasi svolte e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al paga- mento della somma di € 1.042.598,76 a titolo di interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda e fino al soddisfo;
- Condanna , in persona del legale rapp.te pro tempore, al paga- Pt_4 mento della somma pari ad € 37.951,00 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, oltre spese di iscrizio- ne a ruolo del giudizio e di mediazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Santa Maria Capua Vetere, 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1969 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie, altri contratti atipici, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Controparte_1
Borraccino e Concetta Sorrentino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
attrice
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Grimaldi e CP_2 con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
20.02.2025 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudi- Controparte_1 zio l' adducendo:
1. che con ricorso per decreto ingiuntivo Parte_1 proposto innanzi al Tribunale di Milano, esponeva che con atto di cessione del 6 maggio 2015, notificato alla in data 26.06.2015, aveva ac- CP_2
1
quistato crediti in pro-soluto scaduti, relativi all'annualità 2011, originati dal
PI AN srl nei confronti della;
2. che le prestazioni trag- CP_2 gono origine dal contratto di convenzionamento per l'anno 2011, sottoscrit- to tra PI AN e la ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, CP_2
d.lgs. n. 502/1992 e decreto 65 del 22 ottobre 2010, in data 29.08.2011; 3. che ai sensi dell'art. 6 del suddetto contratto, le parti concordavano che a Con fronte delle prestazioni rese, l avrebbe dovuto corrispondere il 90% di un dodicesimo del tetto annuo di spesa a titolo di acconto, ciascuno per €
2.930.999,99 entro 60 giorni dalla data di consegna della fattura mensile;
4. che la prova della sussistenza delle prestazioni rese è data dalle singole fattu- Con re oggetto di cessione, tutte regolarmente protocollate dalla e, dunque, perfettamente nei termini, per il calcolo della corretta decorrenza delle sca- Con denze di pagamento contrattualmente concordate;
5. che la non ha provveduto al pagamento dell'acconto dovuto, € 2.930.999,99, nei termini concordati, 60 giorni dall'emissione della fattura, e gli interessi maturati per il ritardato pagamento dell'acconto ammontano complessivamente ad €
671.546,45; 6. che anche le somme dovute a titolo di saldo, pari ad €
3.908.000,00, sono state corrisposte con ritardo, rispetto alla data concorda- ta, maturando interessi pari ad € 410.833,37; 7. che la Controparte_1 vanta un credito nei confronti della per ritardato pagamento CP_2 pari ad € 1.082.379,82 e sulle prestazioni rese maturano interessi ex art. 1284
c.c., in conformità agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/02 e smi;
8. che ricorrono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando decreto ingiuntivo, dato che il credito è fondato su prova scritta, che la debi- trice ha comunque provveduto al pagamento della sorte capitale sottostante senza alcuna contestazione;
8. che con decreto n. 6313/16, il Tribunale di
Milano ha ingiunto il pagamento dell'importo di € 1.082.379,00 nonché de- gli interessi come richiesti;
9. che con atto di citazione in opposizione a de- creto ingiuntivo iscritta con Rg 23609/16, la ha convenuto in CP_2 giudizio la per la revoca dell'ingiunzione, eccependo Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, da declinarsi in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il difetto di legittimazione attiva e nel merito dichiararsi nullo ed inefficace il decreto in quanto nulla è dovu- to da e in subordine ridurre l'importo ingiunto in relazione agli CP_2 effettivi giorni di ritardo nel pagamento delle fatture;
10. di essersi costituita
2
chiedendo il rigetto dell'opposizione stante l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale per difetto di deduzione ed allegazione, la legit- timazione della atteso che la fattispecie in esame non Controparte_1 rientra nella previsione dell'art. 70 RD 2440/1923 e pertanto l'efficacia della cessione non è subordinata alla adesione della debitrice ceduta e la fonda- tezza nel merito del credito;
11. che con sentenza n. 11911/18 il Tribunale di Milano dichiarava l'incompetenza territoriale fissando il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Ciò posto, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale, accertato e dichiarato che la è creditrice della Controparte_1 CP_2 dell'importo di €. 1.082.379,82 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, condannare, per le ragioni di cui in premessa, la al pagamento in CP_2 favore della quale cessionaria dei crediti, dell'importo di € Controparte_1
1.082.379,82 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre inte- ressi ex art. 1284, comma 4 cc. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Borraccino quale antistatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo:
1. l'inammissibilità e in- fondatezza della pretesa per nullità e/o inefficacia della cessione nei con- fronti della stante la mancata adesione all'accordo di cessione, CP_2 comunicato con nota del 2 luglio 2015 prot. 840/EF;
2. l'inesistenza del credito relativo agli interessi moratori maturati sugli acconti mensili, stante Cont la natura di persona giuridica pubblica della e la natura querable delle re- lative obbligazioni, con necessità della costituzione in mora per la matura- zione degli interessi;
3. la carenza di prova del credito, non essendo applica- bili le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002, con la conseguenza che i ter- mini di pagamento delle fatture sono solo quelli individuati nel contratto;
4. che l'art. 6 co.2 del contratto prevede per il caso di ritardato pagamento,
l'applicazione degli art. 5 e 6 dell'allegato Accordo tra Regione Campania e la firmato il 21 luglio 2011 il quale dispone che il pagamento CP_3 dovrà avvenire entro 150 giorni dall'emissione della fattura;
5. l'inesistenza del credito con riferimento al saldo poiché la domanda non ha tenuto conto del sistema di programmazione della spesa sanitaria e dei conseguenti vinco- li per il pagamento delle prestazioni previsti dal D. Lgs. 502/1992; 6. di aver riscontrato il superamento da parte di del tetto di spesa Controparte_4
3
alla medesima assegnato per l'anno 2011 per un importo di euro
5.050.639,21 e di aver richiesto l'emissione di nota di credito per tale impor- to;
7. che il diritto alla liquidazione del saldo non era esigibile fin quando la Cont struttura sanitaria non provvedeva ad emettere e comunicare alla la no- ta di credito;
8. di eccepire in via subordinata l'erronea e non provata indica- zione dei giorni di ritardo e la mancata prova del credito azionato atteso che le scritture contabili non costituiscono piena prova nei confronti della P.A.
Ciò posto, la convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_1
2) Nel merito, accertare e dichiarare che la pretesa della
[...] CP_1
è del tutto infondata, nulla essendo dovuto in suo favore da parte dell
[...] [...]
per la causali indicate nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio;
3) In via me- CP_2 ramente subordinata, ridurre l'importo richiesto dalla in Controparte_1 virtù delle sovraesposte considerazioni circa gli effettivi giorni di ritardo nel pagamento del- le fatture;
4) Emettere ogni altra provvidenza, statuizione e declaratoria del caso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via preliminare va dichiarata la legittimazione attiva della CP_1
[...]
Riguardo alla titolarità dei crediti ceduti e all'opponibilità della cessione dei crediti, si rileva che l'attrice ha versato in atti copia dell'atto di cessione dei crediti predisposto dal notaio in Roma in data 6 maggio Persona_1
Cont 2015 - Rep. 54 Racc. 36 - ritualmente comunicato all' debitrice ceduta, in data 26/06/2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del
02/07/2015.
Pertanto, l'eccezione dell'inopponibilità della cessione è infondata, atteso che nella specie viene in rilievo una fattispecie di cartolarizzazione del credi- to per la quale non era necessaria l'accettazione da parte dell'ente pubblico
(rimanendo irrilevante il suo rifiuto), dal momento che trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/99, introdotto dal
D.L. n. 145/2013, conv. in L. n. 9/2014, che prevede: “alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D.
18/11/1923 n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ul- teriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato av- viso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché comunicazione mediante let-
4
tera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Inoltre, con la sentenza n. 5561/2020, il Consiglio di Stato, in sede giurisdi- zionale, Sezione Terza, ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) non so- no soggette all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Più in particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che la Legge sulla Cartola- rizzazione contiene una disciplina speciale e come tale prevale sull'art. 106 del D. Lgs. 50 del 2016 (il Codice Appalti). Da questo discende che le uni- che formalità cui soggiace una cartolarizzazione sono quelle relative alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti e all'invio di una comunicazione della cessione ai debitori, con avviso di rice- vimento, ma soprattutto che alla P.A. non è consentito negare l'adesione.
Nel merito la domanda è fondata per le ragioni e nei limiti espressi.
Invero, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali trova ap- plicazione la regola di riparto dell'onere della prova costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “il creditore che agi- sca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore conve- nuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adem- pimento” (cfr. Cass. Civ Sez, Unite n. 13533/2001).
A tale principio va, inoltre, aggiunta la circostanza che parte in causa è un
Ente pubblico e, in tema di attività jure privatorum della Pubblica Ammini- strazione, è noto il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici de- vono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta secondo la previsione di cui all'art. art. 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 in materia di contabili- tà generale dello Stato (Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, Sent. n. 3575;
Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2019, Sent. n. 6151; Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2020, Sent. n. 142).
In particolare, la necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza, quale espressione dei principi costituzionali di buon anda- mento e imparzialità della pubblica amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sul presupposto che solo tale forma
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consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile anche in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. civ., Sez. un., 9 agosto
2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno 2018, Sent. n. 17016; 23 gennaio 2018,
Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631; 13 ottobre 2016, Sent. n.
20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540; 22 dicembre 2015, Sent. n. 25798; 11 novembre 2015, Sent. n. 22994; 24 febbraio 2015, ord. n. 3721; 19 settem- bre 2013, Sent. n. 21477; 14 aprile 2011, Sent. n. 8539; 26 ottobre 2007,
Sent. n. 22537).
Nel caso in esame il credito di cui è chiesto il pagamento è costituito dagli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle fatture emesse dalla casa di cura PI nei confronti della , per prestazioni ese- CP_4 CP_2 guite e riferite al contratto di convenzionamento per l'anno 2011, sottoscrit- to in data 22 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d.lgs. n.
502/1992 e decreto 65.
Dall'istruttoria svolta è emerso che parte attrice ha depositato copia del con- tratto di convenzionamento, copia delle fatture, l'estratto autentico delle scritture contabili, il prospetto riepilogativo degli importi dovuti e gli estratti conto dai quali emergono le date dei relativi pagamenti i quali, in assenza dei mandati di pagamento e di specifica imputazione, vanno imputati secondo le previsioni di cui agli artt. 1193 e ss. c.c.
Tali documenti e i datti in essi riportati non sono stati tempestivamente e specificamente contestati dall' e sono, quindi, idonei a fondare Parte_1 il presente giudizio ai sensi dell'art 115 c.p.c..
Né assume alcun rilievo ai fini della esigibilità il richiamo alla mancata emis- sione della nota di credito richiesta per il riferito superamento del tetto di spesa in quanto dalla documentazione in atti emerge che la richiesta di emis- Con sione della nota di debito del 22.05.2019 ( allegato 5 produzione dell' di Con nota rot 114993/C richiamata alla pagina 19 della comparsa di CP_2 risposta) è riferita alla e non alla originaria credi- Controparte_5 trice pertanto, l'eccezione sollevata è del tutto inconferente CP_4 rispetto al presente giudizio.
Peraltro, pur a voler prescindere da tale assorbente considerazione non vi è chi non veda come, pur a fronte della specifica contestazione del calcolo eseguito per la determinazione della richiesta nota di debito, l' Parte_2
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[...]
ha omesso di fornite la prova della bontà dei conteggi eseguiti. Sul punto, infatti, si osserva che la convenuta non ha contestato la debenza della som- ma su cui sono stati calcolati gli interessi in parola, ma ne riferisce la inesigi- bilità fino alla emissione di una nota di debito, della cui legittimità però non fornisce alcuna indicazione. Invero, ferma la circostanza che non vi è prova che sia stata richiesta la emissione della nota di debito alla PI ( CP_4 risultando come detto il documento rivolto alla Clinica San Michele) in atti emerge uno schema contabile formato unilateralmente dalla debitrice
[...]
(doc. n. 607 del 7 novembre 2012) che nulla dice né delle ragioni CP_2 per la quale è indicato una somma come non dovuta, né indica i criteri ese- guiti per la determinazione degli importi ritenuti da non corrispondere. Nel documento richiamato vi è, infatti, un mero richiamo ad altri documenti, che però non sono stati depositati. A fronte di tale genericità nella contesta- zione ed in assenza di compiuta allegazione e prova della legittimità della ri- chiesta di emissione della nota di debito, il credito in esame deve ritenersi esigibile.
Quanto all'applicazione degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 va rilevato che, con tale norma, il legislatore ha introdotto un sistema volto a scoraggia- re i ritardi nel pagamento del corrispettivo per l'attività di impresa, attraver- so l'applicazione di una disciplina dissuasiva della morosità.
L'ambito di applicazione è indicato nell'art. 1 d.lgs. 231/2002 ove si legge che “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effet- tuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, mentre al successivo art. 2 viene precisato il concetto di “transazione commerciale”, laddove è sancito che esso è riferito ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Tanto precisato deve, quindi, ritenersi che il contratto in atti, concretizzan- do un'ipotesi di affidamento di un servizio in accreditamento dietro paga- mento di un corrispettivo, rientri a pieno titolo nell'ambito di operatività del d.lgs. 231/2002, atteso che il richiamato decreto legislativo considera “tran- sazione commerciale” qualunque contratto - a prescindere dalla sua natura, sia essa privatistica o pubblicistica - che contempli lo scambio tra un servi- zio o una consegna di merci e il pagamento di un corrispettivo monetario.
In relazione all'eccezione di inapplicabilità degli interessi di cui al D.Lgs.
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231/2002 in quanto applicabili le disposizioni contrattuali, si osserva che il comma 2 dell'art. 6, stabilisce che “il diritto al pagamento del suddetto acconto ma- turerà entro sessanta giorni dalla consegna della fatturazione mensile. In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato Accordo tra la
Regione Campania e la sottoscritta firmato il 21 luglio 2011”. CP_3
Tuttavia, tale clausola è affetta da nullità poiché posta in violazione della normativa Ue direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali e gravemente inique in danno del creditore, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia
EU.
Nello specifico, la suddetta disposizione nella formulazione del 2012 ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previsto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume grave- mente iniqua e non è ammessa prova contraria.
La nullità va dichiarata anche per le medesime clausole inserite nei contratti sottoscritti in data anteriore alla intervenuta modifica normativa del 2012, atteso che l'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione prevedeva che
“l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i mede- simi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore” e la giurisprudenza maggioritaria - alla quale il Tribunale aderisce - propende per l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formula- zione delle norme in esame atteso che “è del tutto evidente che la principale conse- guenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazio- ne di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 192 del
2012” (Cass. civ., Sez. II, 19/05/2022, n. 16273).
Invero, tale indirizzo interpretativo ha trovato solenne conferma nella re- cente sentenza n. 3736 del 08.02.2023 della Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “la suddetta disciplina normativa deve essere interpretata tenen- do conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza IOS Finance EFC del 16 febbraio 2017. In tale occasione, la Corte Ue ha evidenziato che lo scopo dell'art.
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7 della direttiva 2011/7 - il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua - è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli inte- ressi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla con- clusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore”.
Ciò posto, si dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 6 co.2 del contrat- to di appalto nella parte in cui prevedono che in caso di ritardo dei paga- Co menti “si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato Accordo tra la gione Campania e la sottoscritta firmato il 21 luglio 2011” con conse- CP_3 guente applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 231/2002.
Ai fini dell'accertamento dell'esatta quantificazione della pretesa azionata, il
Tribunale ha disposto lo svolgimento di CTU contabile, mediante conferi- mento di incarico alla dott.sa la quale, in adempimento Persona_2 dell'incarico conferito, ha elaborato due schemi di calcolo degli interessi do- vuti, ossia un primo schema di calcolo secondo i tassi e le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/02 ed un altro schema secondo i criteri determinati dalle parti nel contratto in atti.
Più precisamente il CTU ha predisposto:
“PRIMO SCHEMA: tassi e le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/02. “Accertare se le somme eventualmente dovute in favore di parte attrice a titolo di interessi per ritarda- to adempimento delle fatture”.
La scrivente CTU attendendosi ai documenti presenti nel fascicolo di causa ha proceduto
a considerate l'importo totale della fattura pervenendo ad un importo pari a
1.042.598,76 a titolo di interessi moratori sui ritardati accrediti delle fatture emesse nell'anno 2011, al netto delle integrazioni e le note di accredito, contro i 1.082.379,82 calcolati dalla parte attrice. Tale minore differenza pari a - 39.781,06, è determinata dalle diverse date di decorrenza dei pagamenti e dalle differenti imputazioni degli stessi al- le fatture in acconto e saldo, rispetto quanto calcolato dalla Controparte_1
. SECONDO SCHEMA: “….secondo i criteri determinati dalle parti nel con-
[...] tratto in atti”. Si precisa che dal contratto tra le parti si evince che “in caso di ritardato pagamento, si applicano le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato accordo tra
[...]
casa di cura, firmato il 21 luglio 2011”. Accordo che non è stato allega- Parte_3 to al contratto presente nel fascicolo di causa, né esibito dalle parti in causa, né rinvenuto
9
nei documenti ufficiali della regione Campania (BURC). Rispetto alla pretesa della parte attrice di 1.082.379,82 (671.546,45 interessi a titolo di acconto è 410.833.37 a titolo di saldo) la scrivente CTU avviene ad un importo totale pari a 873.587,71 corrispon- dente a interessi per ritardato pagamento pari a 653.724,34 (662.480,40-8.576,05) a titolo di acconto e a 219.863,37 a titolo di saldo. La differenza, pari a - 208.792,11, è data dal differente calcolo della data di scadenza pagamento delle fatture a saldo e del cal- colo dei giorni sui ritardati pagamenti”.
Ritenendo condivisibili le risultanze della CTU espletata e facendo applica- zione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, si ri- tiene corretta la quantificazione operata dal Consulente nel primo prospetto, basato sui tassi e le decorrenze di cui al D.lgs. 231/02, nella misura di €
1.042.598,76.
Ciò posto la domanda di pagamento va accolta e la convenuta va condanna- ta al pagamento della somma di € 1.042.598,76 a titolo di interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in ba- se ai parametri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto delle fasi svolte e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al paga- mento della somma di € 1.042.598,76 a titolo di interessi moratori ex art. 5 D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data della domanda e fino al soddisfo;
- Condanna , in persona del legale rapp.te pro tempore, al paga- Pt_4 mento della somma pari ad € 37.951,00 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, oltre spese di iscrizio- ne a ruolo del giudizio e di mediazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Santa Maria Capua Vetere, 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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