CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1504 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione con ordinanza del 14.2.2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Roma, alla Federico Cesi n.62, presso lo studio dell'Avv. Achille Buonafede che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
( , in Roma elettivamente domiciliato in via dei Carraresi n.4, CP_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Mario Barbati che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Camilla Facchini e all'avvocato Giuliano Gambardella, in virtù di mandato alle liti che allegato alla comparsa di costituzione,
Appellato
NONCHE'
e Controparte_2 CP_3
Appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 15409/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25.07.2018.
FATTO Part Con atto d'appello ritualmente notificato, (in avanti solo , impugnava la Parte_1 sentenza riportata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda proposta da nei suoi confronti ed aveva disposto la liquidazione della polizza vita in favore degli eredi CP_1 della contraente defunta in due quote: una in favore del fratello e l'altra in favore dei due nipoti ex sorore succeduti per rappresentazione;
modificando l'operato della Compagnia che aveva diviso le somme dovute Part agli eredi in tre parti uguali. Con condanna della stessa all'onere delle spese del giudizio.
La Compagnia appellante nel sostenere il proprio operato, rilevava l'errore della sentenza precisando che, in ipotesi come quella di specie, dove i beneficiari erano stati genericamente indicati come “eredi legittimi”, questi erano titolari iure proprio del diritto all'indennità e non iure successionis;
sicchè dovevano ritenersi inapplicabili le norme sulle successioni -con particolare riferimento a quelle sulla rappresentazione-. In subordine, contestava la condanna alle spese.
Con atto del 24.1.23, si costituiva , il quale rilevava l'infondatezza dell'appello e concludeva CP_1 per la conferma della sentenza. Restavano contumaci le terze appellate.
All'udienza cartolare del 6.2.25, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso per i motivi di seguito esposti.
La controversia ha per oggetto l'individuazione del criterio di ripartizione della prestazione assicurativa tra gli eredi legittimi nel caso in cui alcuni dei beneficiari siano premorti, lasciando a loro volta a succedere i propri eredi legittimi.
La questione, originariamente controversa, è stata affrontata dalle S.U. e risolta nel senso che, nonostante la indicazione generica degli eredi beneficiari faccia insorgere un diritto iure proprio che prescinde dalle disposizioni e quote ereditarie, tuttavia:”Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.” Cass. S.U. 11421/21.
Tale orientamento è stato confermato da una più recente decisione di identico contenuto: “Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell'altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito
l'indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all'originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest'ultimo sarebbe spettata).”Cass. 11101/23
Ciò detto, il giudice di prime cure, peraltro allineandosi ad una giurisprudenza già esistente
(Cass.19210/15), ha stabilito che “dovendo ritenersi che la designazione sia avvenuta al momento della stipula del contratto di assicurazione con l'indicazione quali “beneficiari in caso di morte dell'assicurato gli eredi legittimi o testamentari”e che in mancanza di testamento, le norme relative alla successione legittima costituiscano lo strumento di individuazione dei beneficiari, deve allora necessariamente concludersi come gli eredi legittimi-beneficiari abbiano acquistato il diritto per effetto della stipulazione del contratto di assicurazione da parte della contraente (art. 1411 cc) con il conseguente acquisto, iure successionis, del diritto da parte degli eredi del terzo beneficiario in caso di premorienza di quest'ultimo allo stipulante, come previsto dall'art, 1412 cc.”
La decisione è in piena conformità con l'orientamento adottato dalle Sezioni Unite, ora consolidatosi, e va pertanto confermata.
Nel rigetto del primo motivo restano assorbiti gli altri motivi proposti.
Mentre va dichiarata inammissibile la domanda ex art. 96 cpc proposta irritualmente.
Per le considerazioni innanzi esposte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 15409/18, a conferma della Parte_1 stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio che liquida, in €. 5.800,00, oltre accessori di legge e di tariffa, in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari avv. Barbati, Faccini e Gambardella.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte appellante.
Roma, 8.9.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino