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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. ssa Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Carolina Clò Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4591 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato NADALINI ANGELO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 12/11/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Sassuolo (MO) in data 05/07/2008
e dalla loro unione è nata la figlia in data 07/03/2007. Per_1
I coniugi si sono separati con sentenza n. 143/2017 del 18/01/2017, pubblicata in data 03/02/2017, resa nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 3459/2013 R.G., in cui l'odierno resistente è rimasto contumace.
2. Con ricorso depositato in data 25/09/2024, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti Per_ condizioni: affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
eventuali incontri con il padre saranno definiti nei modi e nelle modalità indicati dai Servizi
Sociali, ove eventualmente richiesti dal padre;
contributo al mantenimento ordinario per la figlia minore, a carico del padre, per euro 450,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
assegno divorzile a favore della ricorrente per euro 450,00, annualmente rivalutato secondo indici ISTAT.
3. In data 17/02/2025 parte ricorrente ha presentato istanza di rimessione in termini ai fini della notifica al resistente del ricorso e decreto fissazione di udienza. Il
Giudice ha fissato nuova udienza per la comparizione delle parti all'11/06/2025, rinviata poi al 25/06/2025.
4. All'udienza del 25/06/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Non ho più contatti col padre di mia figlia da quando lei aveva 4 mesi.
Neanche una telefonata. Non so dove vive, è tornato nel suo paese. Non so nulla della sua situazione lavorativa. Io lavoro come imprenditrice. Riesco a guadagnare sui 6000-7000 euro al mese.”. Il Giudice, constatato che non sono stati rispettati i termini a comparire per il convenuto, ha disposto il rinnovo della notifica e rinviato per consentire tale incombente nel rispetto del termine a comparire all'udienza del
12/11/2025.
5. All'udienza del 12/11/2025, il legale di parte ricorrente ha dato atto di aver notificato nei termini ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il difensore ha concluso come in atti, dichiarando di rinunciare alla domanda di corresponsione di assegno divorzile, con condanna alle spese di lite.
pagina 2 di 5 Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, stante l'intervenuta maggiore età della figlia della Per_ coppia nata in data [...], nonché l'espressa rinuncia di parte ricorrente
(cfr verbale di udienza del 12/11/2025) alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile, l'unico profilo da vagliare attiene alla regolamentazione per il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
In assenza di nuovi ed ulteriori elementi, il Collegio ritiene di confermare l'entità del contributo come stabilito in sede di separazione con la sentenza n. 143/2017 del
18/01/2017, pubblicata in data 03/02/2017, come peraltro richiesto dalla ricorrente, pari ad euro 450,00 mensili, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita, liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pagina 3 di 5 2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 05/07/2008 in
LO (MO) da (nata in [...] il Parte_1
12/11/1986) con (nato a [...] Controparte_1
(MAROCCO) il 03/02/1980), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LO (MO), atto n. 27, parte I, anno 2008;
3. obbliga a versare a Controparte_1 Parte_1 euro 450,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 4 di 5 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. condanna alla rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex
D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.;
5. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. ssa Eleonora Ramacciotti
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