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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 6803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6803 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A LIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17001/18 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
05/04/1952, con l'avv.ClaudiaEsposito come da mandato in atti del 6/6/18, C.F.: , C.F._1
ricorrente
E
L Controparte_1 CP_2 [...]
- Sede di Napoli, in persona del Controparte_3 [...]
, Controparte_4
resistente
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 6/6/18, Parte_1
proponeva “opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della
L. 689/81 n. G5120018/3NMU5HUE predisposto il 26.02.2018 e notificato in data 07.05.2018”, deducendo che “…In data
9.10.2016 la Guardia di Di Finanza, comando I Gruppo Napoli, elevava alla sig.ra , nata il Parte_1
05.04.1952 a Glogene (Bulgaria), verbale nel quale si accertava il contrabbando di tabacchi lavorati all'estero per un totale di
800 g. (0,800 KG), e si contestava la violazione dell' art. 291 bis co. 2 del D.P.R. n. 43/1973, sanzionata ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.lgs n. 8/2016. Veniva evidenziato che il trasgressore non si era avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981, e che pertanto dovendo applicare la san- zione, la stessa veniva quantificata in questo modo: 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto , per 800 gr. risulta pari a
5000,00 (cinquemila euro). In conclusione veniva imposto il pa- gamento di euro 5000,00 quale sanzione pecuniaria e 8,75 quali spese di notifica per un totale di 5008,75…1. VIOLAZIONE DI
LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
291 - BIS DEL DPR N. 43/73. VIOLAZIONE E FALSA APPLI-
CAZIONE DELL'ART. 1 co. 6 del D.lgs n. 8/2016. Occorre in- nanzitutto evidenziare che la fattispecie giuridica oggetto della presunta violazione da parte della ricorrente è l'art. 291 bis del
D.P.R. 43/73, noto anche come Testo Unico in materia doganale.
L'art. 291 bis, rubricato “contrabbando di tabacchi lavorati este- ri”, prevede due ipotesi. Al primo comma l'ipotesi delittuosa di chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato all'estero superio- re a 10 kg. Detta ipotesi è punita con la multa e con la reclusione da due a cinque anni. Il secondo comma, prevede un'ipotesi atte- nuata, punita solo con la multa per chi commette le stesse azioni del primo comma, ma con un quantitativo di tabacco inferiore ai
10 kg. Pertanto, l'ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando ha ad oggetto un quantitativo fino a 10 kg conven- zionali, è punita con la sola pena pecuniaria. L'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 c.d. T.U. doganale prevedendo al primo comma una fattispecie criminosa del "contrabbando" di t.l.e. su- periore a 10 Kg., punita con la pena della multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale e con la reclusione da due a cinque anni, considera al comma secondo una circostanza attenuante ad effetto speciale qualora il quantitativo non sia superiore a 10 Kg, punita con la sola pena pecuniaria come sopra rapportata, non inferiore ad euro 516,00, “ secondo una tecnica sanzionatori che prevede quale reato base quello punito con pena più grave e co- me ipotesi attenuata l'altra sanzionata con la sola pena pecunia- ria in modo da escluderne l'applicazione in base al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti ” (così in
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24719 del 15/05/2001, Rv. 219102).
L'art. 1 comma 1 del dlvo 8/2016 ha previsto che non costituisco- no reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del paga- mento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (clausola gene- rale di depenalizzazione cd cieca o generalizzata). Affrontando il problema dei reati puniti nella fattispecie base con la sola pena pecuniaria, la cui ipotesi aggravata è però sanzionata con pena detentiva - sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - il legislatore, nell'intento di attribuire il massimo ambito applicati- vo alla clausola generale, ha mantenuto la previsione di depena- lizzazione per le fattispecie base, precisando che, in questo caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome, in ra- gione del venire meno della natura penale di quella base. Nel de- creto legislativo, però, nulla si dice per il caso contrario, ossia quando -come è nell'ipotesi di reato qui esaminata- la fattispecie base è sanzionata con pena detentiva, ma la forma di manifesta- zione attenuata è punita con la sola multa. Ritiene la Giurispru- denza che, pur in mancanza di un'espressa previsione nel decreto delegato, la clausola generale di depenalizzazione riguardi anche le ipotesi in questione. Al riguardo, va sottolineato che il legisla- tore delegato, nell'individuare i reati da depenalizzare, ha utiliz- zato un termine estremamente generico (“ tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda ”), che giustifica un'interpretazione quanto mai estensiva. Il dato te- stuale evidenzia una ratio di particolare estensione della depena- lizzazione purché la violazione (fattispecie autonoma o attenuan- te) sia punita con la sola pena pecuniaria. La volontà di esclusio- ne di specifiche fattispecie punite con sola pena pecuniaria (co- munque configurata, ipotesi autonoma o attenuata) è stata diver- samente espressa indicando specifiche esclusioni (per materie e testi). Inoltre, nella prospettiva deflattiva, il legislatore è interve- nuto espressamente (art. 1, comma 2), come visto, nel diverso ca- so della fattispecie aggravata che, a differenza di quella base, non è punita solo con la sola pena pecuniaria. Posto pertanto che la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 291 bis DPR
43/1973 è stata depenalizzata, come confermato dalla stessa am- ministrazione, occorre verificare quale sia il trattamento sanzio- natorio previsto. Orbene per gli altri reati presenti nel D.P.R.
43/1973, ora depenalizzati, depenalizzati come: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi do- ganali, il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, il contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea, il con- trabbando nelle zone extra-doganali, il contrabbando per indebi- to uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrab- bando nei depositi doganali e il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, il contrabbando nell'importazione o esporta- zione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'ar- ticolo 292 del d.p.r. n. 43/1973. La vecchia sanzione era quella della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i di- ritti di confine. Essa lascia il posto alla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro. Quanto detto è ri- scontrabile dal dato normativo che ha modificato la sanzione ri- chiamando espressamente l'art. 1 co. 1 e 6 del Dlgs 8/2016 Nel caso di specie, al contrario, la sanzione non è stata modificata espressamente dal legislatore, pertanto resta quella prevista dalla norma, ovvero 5 euro per ogni grammo convenzionale, e comun- que non inferiore a 516 euro. Nel caso di specie, al contrario,
l'amministrazione da un lato richiama impropriamente l'art. 1 co.6 bis del D.lgs 8/2016 affermando che la multa va da un mini- mo di 5000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro. Poi affer- ma di aver calcolato la multa con il criterio indicato nell'art. 291 bis secondo comma, ovvero 5,16 euro per 800 g di prodotto tro- vato in possesso della ricorrente. Per un totale di 5000,00 euro.
Tuttavia è evidente che, da un lato la norma stabilisce 5 euro per ogni grammo e non 5,16, ma soprattutto 5 x 800 ha un risultato pari a 4000,00 euro, non 5000,00! In effetti la P.A erra nell'applicare nel caso di specie il criterio dell'art. 1, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 8/2016, in quanto lo stesso si applica, per sua stessa previsione, solo se è prevista una pena pecuniaria pro- porzionale, ma non negli altri casi!. ( Se per le violazioni previste dal suddetto comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzio- nale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammen- da, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né su- periore a euro 50.000) . Nel caso di specie non è prevista una pe- na proporzionale ( come ad esempio nell'art. Art. 290 Contrab- bando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'am- montare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di ri- scuotere, e non maggiore del decuplo di essi (134). Nel caso di specie, art. 291 bis secondo comma, invece, non si ha un criterio proporzionale, (es: non minore di due volte), ma vi è una cifra fissa ( 5 euro) che va moltiplicata per i grammi di prodotto, con il minimo della sanzione fissata in 516 euro. Pertanto si esclude l'applicabilità del criterio di cui all'art. 1 comma 6 del D.LGS
8/2016. Va da sé che l'ordinanza ingiunzione impugnata è nulla in quanto viene determinato un importo 5008,75 in violazione e falsa applicazione delle disposizioni legislative citate…”.
In estrema sintesi, in disparte gli ulteriori profili di censura più avanti richiamati, l'istante, in esito ad articolata ricostruzione tec- nica dei fatti -appena riprodotta-, ritiene in sostanza, anche in ra- gione di sopravvenute discipline normative in parte qua più favo- revoli, che essa nulla debba alla intimante P.A. o che, a tutto con- cedere, le debba erogare solo il minore importo di euro 4.000, e non già quello di azionati euro 5.000. Domandando pertanto -essa ricorrente- la declaratoria di illegittimità della impugnata sanzione amministrativa.
Non veniva poi concessa la chiesta sospensione dell'impugnato provvedimento ingiuntivo, giusto decreto del giudice del 2/7/18.
L (poi Controparte_5 Controparte_6
, -
[...] CP_2 Controparte_3
Sede di Napoli, in persona del Direttore dell'Ufficio, Dottor Pa-
all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la Controparte_7
inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
L'istante, in prosieguo, non compariva più (va premesso che nell'epigrafe del ricorso introduttivo il procuratore costituito rife- risce che il ricorrente è appunto “rappresentato e difeso dall'avv.
Claudia Esposito , giusta procura in CodiceFiscale_2
calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Toledo, n. 205; che dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e/o comunicazioni di cancelleria al seguente n. di fax
0818967037; e al seguente indirizzo di p.e.c: Email_1
it”. Seguiva poi ordinanza interlocuto-
[...] Email_2 ria del 27/7/24 : “…occorre preliminarmente osservare che, da tempo, le comunicazioni di cancelleria eseguite presso la PEC del procuratore ricorrente non vanno più a buon fine. Ma, secondo la
SupremaCorte, se l'avvocato cambi o elimini tale pregresso reca- pito elettronico o comunque lo renda di fatto inefficiente (perché ad es. esso sia “pieno”), allora ciò è imputabile al difensore stes- so che non potrà perciò invocare la mancata conoscenza dei rela- tivi atti, tranne nel caso in cui, qui ricorrente, il procuratore, in- sieme a detto domicilio digitale, non abbia eletto -in associazio- ne- anche un domicilio fisico (cfr. Cass. 16125/23): nel caso in rassegna, invero, nel ricorso introduttivo il procuratore opponen- te, oltre alla indicata PEC, indica anche il domicilio napoletano di via Toledo nonché ulteriore ed apposito numero di fax. Sicchè, le comunicazioni, onde prevenire cause di nullità, vanno effettua- te presso tutte e tre le indicate “domiciliazioni” (PEC, notifica in via Toledo e fax)…La cancelleria adempia come in parte motiva.
Si comunichi nei modi indicati”. Provvedimento seguito a sua vol- ta da certificazione/Unep negativa, del 17/10/24, per avvenuto trasferimento del detto costituito legale attoreo. Riespandendosi così il principio richiamato da Cass. 16125/23 cit.).
Dopo una antecedente rimessione sul ruolo, la causa è stata quindi definitivamente ritenuta in decisione con i concessi termini ab- breviati per scritti difensivi finali di cui all'art. 190 cpc.
Occorre in primo luogo osservare che la domanda introduttiva si fonda sull'istituto della depenalizzazione, con articolate questioni che sostanzialmente attingono, in concomitanza, al diritto penale, al diritto amministrativo e al diritto civile, ciò che per ponderosità ed interdisciplinarità appare comunque esorbitare dalle circoscrit- te attribuzioni del giudice di pace : in ogni caso, ratione valoris, trattasi di illecito amministrativo che viene punito -ex art. 1 com- ma 6 dlgs 8/2016- con ammenda compresa tra euro 5.000 ed euro
50.000, con una sanzione massima quindi ben superiore ad euro
15.493, il che, come è noto, genera la competenza del Tribunale che viene così infatti a radicarsi ai sensi del comma 5 lett. a) dell'art. 6 del dlgs 150/11).
Come premesso, il rito viene introdotto dall'istante con ricorso oppositorio avverso la impugnata ordinanza-ingiunzione emessa dai . Lo scrivente ha fissato udienza di “discus- Controparte_8
sione” in cui si è disposto un rinvio preliminare -in prosieguo- sia per il vaglio delle sollevate eccezioni pregiudiziali sia soprattutto per una sollecitata composizione bonaria inter partes. La costitui- ta P.A. evidenziava che era tuttavia scaduto ogni possibile termine di rateazione e, pertanto, alla successiva ulteriore seduta del
19/9/19, fallito l'auspicato accordo transattivo, le parti hanno quindi rispettivamente richiesto che la causa “vada a sentenza”
(così il resistente ) e che “venga rinviata per la preci- CP_3
sazione delle conclusioni” (così il ricorrente detentore di TLE), tant'è che al termine del procedimento la controversia stessa, pre- cisate le conclusioni, è stata appunto assegnata a sentenza ex art. 190 cpc. Sicchè, in sostanza, se pur trattavasi di rito del lavoro -di opposizione ad ordinanza/ingiunzione- correttamente introdotto dall'istante con ricorso, in ogni caso -con le riferite richieste di parte e con i conseguenti provvedimenti di successivo rinvio per la precisazione delle conclusioni e, poi, di trattenimento della cau- sa in decisione con i concessi termini per scritti difensivi finali- il procedimento si è così comunque convertito, invero sin dalla sua fase iniziale, in rito ordinario/cognitorio, senza ovviamente pro- durre alcuna lesione del contraddittorio che
[...]
, anzi, hanno infatti potuto appieno esercitare, tra Parte_2
l'altro, sia con la relativa produzione in atti di materiale documen- tale sia con detta fruibilità dei termini attribuiti per comparse con- clusionali e di replica ex art. 190 cit. (invero, salvo oltre, secondo
Cass. civ., Sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758, Nei procedimenti
«semplificati» disciplinati dal d.lg. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ri- corso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d.Ig. n. 150 del 2011 - è correttamente in- staurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producen- do essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il ri- to erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mu- tamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro fu- turo, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostan- ziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di noti- fica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice del- la strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata propo- sta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ri- corso, come previsto dall'art. 7 del d.lg. n. 150 del 2011) : ebbe- ne, se la SupremaCorte ritiene in sostanza che l'errore nell'atto in- troduttivo non sia impediente a condizione che i termini di impu- gnativa risultino comunque rispettati anche con tale primo atto er- roneo, producendosi poi una piena sanatoria giudiziale indipen- dentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, non si vede allora perché un tale criterio di nomofilachia non si possa altresì applicare anche al diverso caso, qui ricorrente, nel quale invece il primo ricorso sia corretto ed il rito di prosieguo -praticato da ambedue le parti e poi con gli adot- tati provvedimenti conseguenti- sia per contro eventualmente er- roneo e tuttavia, si ripete, consolidato di fatto e senza che si sia mai generata alcuna lesione del contraddittorio medesimo. In- somma, l'impugnativa esercitata a mezzo ricorso -che può risulta- re rituale- e poi il fatto che il conseguente svolgimento processua- le si esplichi a sua volta in modalità cognitoria/ordinaria -in ripe- tuta assenza di violazione dell'art. 101 cpc- comportano dunque, nell'insieme, che il sanato procedimento in corso possa essere idoneamente deciso ex art. 190 cpc.
Con l'effetto che il passaggio dal rito-lavoro al rito-ordinario sia legittimo in quanto appunto intervenuto su congiunto input delle parti e, ovviamente, senza andare a detrimento del ripetuto princi- pio processuale fissato nell'art. 101 cit., nella specie ampiamente tutelato.
Quanto poi -nel merito- alla inflitta sanzione di euro 5.000, occor- re anzitutto osservare che vi è l'allegato verbale di GdF del
9/10/16 con cui si accerta in via immediata, in Napoli alla Piaz- zaLeone, l'illegittimo possesso di TLE per kg. 0,800 da parte del- la identificata : questo verbale, Parte_1
ovviamente non impugnato ex art. 221 cpc, fa quindi fede fino a querela di falso in ordine ai fatti direttamente accertati dagli agen- ti operatori, per circostanze, come appena indicate, da ritenersi dunque provate. Sicchè, la sanzione amministrativa, nell'an, ri- sultava e risulta essere sicuramente irrogabile. In relazione poi al quantum di tale provvedimento va rilevato che appare corretto il pur contestato conteggio svolto dalla PG per l'indicato importo di euro 5.000, costituente invero, nella vicenda che ne occupa, la sanzione minima possibile. Ai fini altresì più avanti indicati, può infatti precisarsi che se tale parametro quantitativo vale per un il- lecito amministrativo depenalizzato, altrettanto deve allora evi- dentemente ritenersi anche laddove la relativa precedente soglia di depenalizzazione -fermo il minimo sanzionatorio- venga poi ul- teriormente aumentata nel massimo, elevando nella specie la san- zione irrogata dalla P.A. fino ad includervi l'ipotesi della illecita detenzione di maggiori kg. 15.000 di TLE, ove non ricorrano ag- gravanti : per cui, in pratica, anche per la quantità compresa nel range 10.000,1-15.000 kg non sussiste più alcun reato ma -solo- la violazione amministrativa in questione. E proprio in una con- simile situazione la recentissima Cass. pen. 8886/25 evidenzia tra l'altro che “…Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n.
141, come detto, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivi- sitazione della materia. L'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che (il corsivo è del Collegio) «chiunque introdu- ce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di con- trabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ri- corrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono pu- niti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000»” (enfasi aggiunte). Sic- chè, con tale ultima affermazione il Giudice di legittimità, inci- dentalmente ma univocamente, ribadisce la circostanza che la
(preesistente e perdurante) sanzione minima sia nella specie sem- pre eguale a detti euro 5.000 (e non ad invocati euro 4.000), con la conseguenza che la relativa doglianza attorea debba essere pa- rimenti disattesa.
In definitiva, nel caso in rassegna non vi è lesione processuale del contraddittorio, il fatto storico risulta a sua volta pacificamente (e documentalmente) attestato e, infine, la sua inflitta ammenda amministrativa appare legittima anche nel computato minimum, testè detto.
Queste evidenziate ed essenziali vicende, fattuali e giuridiche, as- sorbono poi anche le residue eccezioni oppositorie riportate in ri- corso, cui a riguardo si rinvia.
In tali sensi, pertanto, la proposta opposizione deve essere inte- gralmente respinta.
Infine, la particolarità e la risalenza dei fatti, in sé di non partico- lare gravità, in uno altresì a sopravvenienze normative, inducono a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda propo- sta con ricorso depositato il 6/6/18, da Parte_3
, così provvede:
[...]
a)respinge la proposta opposizione;
b)spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 5/7/25.
Il giudice unico AntonioAttanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile - in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17001/18 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
05/04/1952, con l'avv.ClaudiaEsposito come da mandato in atti del 6/6/18, C.F.: , C.F._1
ricorrente
E
L Controparte_1 CP_2 [...]
- Sede di Napoli, in persona del Controparte_3 [...]
, Controparte_4
resistente
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 6/6/18, Parte_1
proponeva “opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della
L. 689/81 n. G5120018/3NMU5HUE predisposto il 26.02.2018 e notificato in data 07.05.2018”, deducendo che “…In data
9.10.2016 la Guardia di Di Finanza, comando I Gruppo Napoli, elevava alla sig.ra , nata il Parte_1
05.04.1952 a Glogene (Bulgaria), verbale nel quale si accertava il contrabbando di tabacchi lavorati all'estero per un totale di
800 g. (0,800 KG), e si contestava la violazione dell' art. 291 bis co. 2 del D.P.R. n. 43/1973, sanzionata ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.lgs n. 8/2016. Veniva evidenziato che il trasgressore non si era avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. 689/1981, e che pertanto dovendo applicare la san- zione, la stessa veniva quantificata in questo modo: 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto , per 800 gr. risulta pari a
5000,00 (cinquemila euro). In conclusione veniva imposto il pa- gamento di euro 5000,00 quale sanzione pecuniaria e 8,75 quali spese di notifica per un totale di 5008,75…1. VIOLAZIONE DI
LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
291 - BIS DEL DPR N. 43/73. VIOLAZIONE E FALSA APPLI-
CAZIONE DELL'ART. 1 co. 6 del D.lgs n. 8/2016. Occorre in- nanzitutto evidenziare che la fattispecie giuridica oggetto della presunta violazione da parte della ricorrente è l'art. 291 bis del
D.P.R. 43/73, noto anche come Testo Unico in materia doganale.
L'art. 291 bis, rubricato “contrabbando di tabacchi lavorati este- ri”, prevede due ipotesi. Al primo comma l'ipotesi delittuosa di chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato all'estero superio- re a 10 kg. Detta ipotesi è punita con la multa e con la reclusione da due a cinque anni. Il secondo comma, prevede un'ipotesi atte- nuata, punita solo con la multa per chi commette le stesse azioni del primo comma, ma con un quantitativo di tabacco inferiore ai
10 kg. Pertanto, l'ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, quando ha ad oggetto un quantitativo fino a 10 kg conven- zionali, è punita con la sola pena pecuniaria. L'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 c.d. T.U. doganale prevedendo al primo comma una fattispecie criminosa del "contrabbando" di t.l.e. su- periore a 10 Kg., punita con la pena della multa di 5 euro per ogni grammo convenzionale e con la reclusione da due a cinque anni, considera al comma secondo una circostanza attenuante ad effetto speciale qualora il quantitativo non sia superiore a 10 Kg, punita con la sola pena pecuniaria come sopra rapportata, non inferiore ad euro 516,00, “ secondo una tecnica sanzionatori che prevede quale reato base quello punito con pena più grave e co- me ipotesi attenuata l'altra sanzionata con la sola pena pecunia- ria in modo da escluderne l'applicazione in base al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti ” (così in
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24719 del 15/05/2001, Rv. 219102).
L'art. 1 comma 1 del dlvo 8/2016 ha previsto che non costituisco- no reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del paga- mento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (clausola gene- rale di depenalizzazione cd cieca o generalizzata). Affrontando il problema dei reati puniti nella fattispecie base con la sola pena pecuniaria, la cui ipotesi aggravata è però sanzionata con pena detentiva - sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - il legislatore, nell'intento di attribuire il massimo ambito applicati- vo alla clausola generale, ha mantenuto la previsione di depena- lizzazione per le fattispecie base, precisando che, in questo caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome, in ra- gione del venire meno della natura penale di quella base. Nel de- creto legislativo, però, nulla si dice per il caso contrario, ossia quando -come è nell'ipotesi di reato qui esaminata- la fattispecie base è sanzionata con pena detentiva, ma la forma di manifesta- zione attenuata è punita con la sola multa. Ritiene la Giurispru- denza che, pur in mancanza di un'espressa previsione nel decreto delegato, la clausola generale di depenalizzazione riguardi anche le ipotesi in questione. Al riguardo, va sottolineato che il legisla- tore delegato, nell'individuare i reati da depenalizzare, ha utiliz- zato un termine estremamente generico (“ tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda ”), che giustifica un'interpretazione quanto mai estensiva. Il dato te- stuale evidenzia una ratio di particolare estensione della depena- lizzazione purché la violazione (fattispecie autonoma o attenuan- te) sia punita con la sola pena pecuniaria. La volontà di esclusio- ne di specifiche fattispecie punite con sola pena pecuniaria (co- munque configurata, ipotesi autonoma o attenuata) è stata diver- samente espressa indicando specifiche esclusioni (per materie e testi). Inoltre, nella prospettiva deflattiva, il legislatore è interve- nuto espressamente (art. 1, comma 2), come visto, nel diverso ca- so della fattispecie aggravata che, a differenza di quella base, non è punita solo con la sola pena pecuniaria. Posto pertanto che la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 291 bis DPR
43/1973 è stata depenalizzata, come confermato dalla stessa am- ministrazione, occorre verificare quale sia il trattamento sanzio- natorio previsto. Orbene per gli altri reati presenti nel D.P.R.
43/1973, ora depenalizzati, depenalizzati come: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi do- ganali, il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, il contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea, il con- trabbando nelle zone extra-doganali, il contrabbando per indebi- to uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrab- bando nei depositi doganali e il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione, il contrabbando nell'importazione o esporta- zione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all'ar- ticolo 292 del d.p.r. n. 43/1973. La vecchia sanzione era quella della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i di- ritti di confine. Essa lascia il posto alla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro. Quanto detto è ri- scontrabile dal dato normativo che ha modificato la sanzione ri- chiamando espressamente l'art. 1 co. 1 e 6 del Dlgs 8/2016 Nel caso di specie, al contrario, la sanzione non è stata modificata espressamente dal legislatore, pertanto resta quella prevista dalla norma, ovvero 5 euro per ogni grammo convenzionale, e comun- que non inferiore a 516 euro. Nel caso di specie, al contrario,
l'amministrazione da un lato richiama impropriamente l'art. 1 co.6 bis del D.lgs 8/2016 affermando che la multa va da un mini- mo di 5000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro. Poi affer- ma di aver calcolato la multa con il criterio indicato nell'art. 291 bis secondo comma, ovvero 5,16 euro per 800 g di prodotto tro- vato in possesso della ricorrente. Per un totale di 5000,00 euro.
Tuttavia è evidente che, da un lato la norma stabilisce 5 euro per ogni grammo e non 5,16, ma soprattutto 5 x 800 ha un risultato pari a 4000,00 euro, non 5000,00! In effetti la P.A erra nell'applicare nel caso di specie il criterio dell'art. 1, comma 6, del medesimo D.Lgs. n. 8/2016, in quanto lo stesso si applica, per sua stessa previsione, solo se è prevista una pena pecuniaria pro- porzionale, ma non negli altri casi!. ( Se per le violazioni previste dal suddetto comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzio- nale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammen- da, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né su- periore a euro 50.000) . Nel caso di specie non è prevista una pe- na proporzionale ( come ad esempio nell'art. Art. 290 Contrab- bando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'am- montare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di ri- scuotere, e non maggiore del decuplo di essi (134). Nel caso di specie, art. 291 bis secondo comma, invece, non si ha un criterio proporzionale, (es: non minore di due volte), ma vi è una cifra fissa ( 5 euro) che va moltiplicata per i grammi di prodotto, con il minimo della sanzione fissata in 516 euro. Pertanto si esclude l'applicabilità del criterio di cui all'art. 1 comma 6 del D.LGS
8/2016. Va da sé che l'ordinanza ingiunzione impugnata è nulla in quanto viene determinato un importo 5008,75 in violazione e falsa applicazione delle disposizioni legislative citate…”.
In estrema sintesi, in disparte gli ulteriori profili di censura più avanti richiamati, l'istante, in esito ad articolata ricostruzione tec- nica dei fatti -appena riprodotta-, ritiene in sostanza, anche in ra- gione di sopravvenute discipline normative in parte qua più favo- revoli, che essa nulla debba alla intimante P.A. o che, a tutto con- cedere, le debba erogare solo il minore importo di euro 4.000, e non già quello di azionati euro 5.000. Domandando pertanto -essa ricorrente- la declaratoria di illegittimità della impugnata sanzione amministrativa.
Non veniva poi concessa la chiesta sospensione dell'impugnato provvedimento ingiuntivo, giusto decreto del giudice del 2/7/18.
L (poi Controparte_5 Controparte_6
, -
[...] CP_2 Controparte_3
Sede di Napoli, in persona del Direttore dell'Ufficio, Dottor Pa-
all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la Controparte_7
inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
L'istante, in prosieguo, non compariva più (va premesso che nell'epigrafe del ricorso introduttivo il procuratore costituito rife- risce che il ricorrente è appunto “rappresentato e difeso dall'avv.
Claudia Esposito , giusta procura in CodiceFiscale_2
calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Toledo, n. 205; che dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e/o comunicazioni di cancelleria al seguente n. di fax
0818967037; e al seguente indirizzo di p.e.c: Email_1
it”. Seguiva poi ordinanza interlocuto-
[...] Email_2 ria del 27/7/24 : “…occorre preliminarmente osservare che, da tempo, le comunicazioni di cancelleria eseguite presso la PEC del procuratore ricorrente non vanno più a buon fine. Ma, secondo la
SupremaCorte, se l'avvocato cambi o elimini tale pregresso reca- pito elettronico o comunque lo renda di fatto inefficiente (perché ad es. esso sia “pieno”), allora ciò è imputabile al difensore stes- so che non potrà perciò invocare la mancata conoscenza dei rela- tivi atti, tranne nel caso in cui, qui ricorrente, il procuratore, in- sieme a detto domicilio digitale, non abbia eletto -in associazio- ne- anche un domicilio fisico (cfr. Cass. 16125/23): nel caso in rassegna, invero, nel ricorso introduttivo il procuratore opponen- te, oltre alla indicata PEC, indica anche il domicilio napoletano di via Toledo nonché ulteriore ed apposito numero di fax. Sicchè, le comunicazioni, onde prevenire cause di nullità, vanno effettua- te presso tutte e tre le indicate “domiciliazioni” (PEC, notifica in via Toledo e fax)…La cancelleria adempia come in parte motiva.
Si comunichi nei modi indicati”. Provvedimento seguito a sua vol- ta da certificazione/Unep negativa, del 17/10/24, per avvenuto trasferimento del detto costituito legale attoreo. Riespandendosi così il principio richiamato da Cass. 16125/23 cit.).
Dopo una antecedente rimessione sul ruolo, la causa è stata quindi definitivamente ritenuta in decisione con i concessi termini ab- breviati per scritti difensivi finali di cui all'art. 190 cpc.
Occorre in primo luogo osservare che la domanda introduttiva si fonda sull'istituto della depenalizzazione, con articolate questioni che sostanzialmente attingono, in concomitanza, al diritto penale, al diritto amministrativo e al diritto civile, ciò che per ponderosità ed interdisciplinarità appare comunque esorbitare dalle circoscrit- te attribuzioni del giudice di pace : in ogni caso, ratione valoris, trattasi di illecito amministrativo che viene punito -ex art. 1 com- ma 6 dlgs 8/2016- con ammenda compresa tra euro 5.000 ed euro
50.000, con una sanzione massima quindi ben superiore ad euro
15.493, il che, come è noto, genera la competenza del Tribunale che viene così infatti a radicarsi ai sensi del comma 5 lett. a) dell'art. 6 del dlgs 150/11).
Come premesso, il rito viene introdotto dall'istante con ricorso oppositorio avverso la impugnata ordinanza-ingiunzione emessa dai . Lo scrivente ha fissato udienza di “discus- Controparte_8
sione” in cui si è disposto un rinvio preliminare -in prosieguo- sia per il vaglio delle sollevate eccezioni pregiudiziali sia soprattutto per una sollecitata composizione bonaria inter partes. La costitui- ta P.A. evidenziava che era tuttavia scaduto ogni possibile termine di rateazione e, pertanto, alla successiva ulteriore seduta del
19/9/19, fallito l'auspicato accordo transattivo, le parti hanno quindi rispettivamente richiesto che la causa “vada a sentenza”
(così il resistente ) e che “venga rinviata per la preci- CP_3
sazione delle conclusioni” (così il ricorrente detentore di TLE), tant'è che al termine del procedimento la controversia stessa, pre- cisate le conclusioni, è stata appunto assegnata a sentenza ex art. 190 cpc. Sicchè, in sostanza, se pur trattavasi di rito del lavoro -di opposizione ad ordinanza/ingiunzione- correttamente introdotto dall'istante con ricorso, in ogni caso -con le riferite richieste di parte e con i conseguenti provvedimenti di successivo rinvio per la precisazione delle conclusioni e, poi, di trattenimento della cau- sa in decisione con i concessi termini per scritti difensivi finali- il procedimento si è così comunque convertito, invero sin dalla sua fase iniziale, in rito ordinario/cognitorio, senza ovviamente pro- durre alcuna lesione del contraddittorio che
[...]
, anzi, hanno infatti potuto appieno esercitare, tra Parte_2
l'altro, sia con la relativa produzione in atti di materiale documen- tale sia con detta fruibilità dei termini attribuiti per comparse con- clusionali e di replica ex art. 190 cit. (invero, salvo oltre, secondo
Cass. civ., Sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758, Nei procedimenti
«semplificati» disciplinati dal d.lg. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ri- corso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d.Ig. n. 150 del 2011 - è correttamente in- staurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producen- do essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il ri- to erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mu- tamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro fu- turo, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostan- ziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di noti- fica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice del- la strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata propo- sta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ri- corso, come previsto dall'art. 7 del d.lg. n. 150 del 2011) : ebbe- ne, se la SupremaCorte ritiene in sostanza che l'errore nell'atto in- troduttivo non sia impediente a condizione che i termini di impu- gnativa risultino comunque rispettati anche con tale primo atto er- roneo, producendosi poi una piena sanatoria giudiziale indipen- dentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, non si vede allora perché un tale criterio di nomofilachia non si possa altresì applicare anche al diverso caso, qui ricorrente, nel quale invece il primo ricorso sia corretto ed il rito di prosieguo -praticato da ambedue le parti e poi con gli adot- tati provvedimenti conseguenti- sia per contro eventualmente er- roneo e tuttavia, si ripete, consolidato di fatto e senza che si sia mai generata alcuna lesione del contraddittorio medesimo. In- somma, l'impugnativa esercitata a mezzo ricorso -che può risulta- re rituale- e poi il fatto che il conseguente svolgimento processua- le si esplichi a sua volta in modalità cognitoria/ordinaria -in ripe- tuta assenza di violazione dell'art. 101 cpc- comportano dunque, nell'insieme, che il sanato procedimento in corso possa essere idoneamente deciso ex art. 190 cpc.
Con l'effetto che il passaggio dal rito-lavoro al rito-ordinario sia legittimo in quanto appunto intervenuto su congiunto input delle parti e, ovviamente, senza andare a detrimento del ripetuto princi- pio processuale fissato nell'art. 101 cit., nella specie ampiamente tutelato.
Quanto poi -nel merito- alla inflitta sanzione di euro 5.000, occor- re anzitutto osservare che vi è l'allegato verbale di GdF del
9/10/16 con cui si accerta in via immediata, in Napoli alla Piaz- zaLeone, l'illegittimo possesso di TLE per kg. 0,800 da parte del- la identificata : questo verbale, Parte_1
ovviamente non impugnato ex art. 221 cpc, fa quindi fede fino a querela di falso in ordine ai fatti direttamente accertati dagli agen- ti operatori, per circostanze, come appena indicate, da ritenersi dunque provate. Sicchè, la sanzione amministrativa, nell'an, ri- sultava e risulta essere sicuramente irrogabile. In relazione poi al quantum di tale provvedimento va rilevato che appare corretto il pur contestato conteggio svolto dalla PG per l'indicato importo di euro 5.000, costituente invero, nella vicenda che ne occupa, la sanzione minima possibile. Ai fini altresì più avanti indicati, può infatti precisarsi che se tale parametro quantitativo vale per un il- lecito amministrativo depenalizzato, altrettanto deve allora evi- dentemente ritenersi anche laddove la relativa precedente soglia di depenalizzazione -fermo il minimo sanzionatorio- venga poi ul- teriormente aumentata nel massimo, elevando nella specie la san- zione irrogata dalla P.A. fino ad includervi l'ipotesi della illecita detenzione di maggiori kg. 15.000 di TLE, ove non ricorrano ag- gravanti : per cui, in pratica, anche per la quantità compresa nel range 10.000,1-15.000 kg non sussiste più alcun reato ma -solo- la violazione amministrativa in questione. E proprio in una con- simile situazione la recentissima Cass. pen. 8886/25 evidenzia tra l'altro che “…Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n.
141, come detto, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivi- sitazione della materia. L'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che (il corsivo è del Collegio) «chiunque introdu- ce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di con- trabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ri- corrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono pu- niti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000»” (enfasi aggiunte). Sic- chè, con tale ultima affermazione il Giudice di legittimità, inci- dentalmente ma univocamente, ribadisce la circostanza che la
(preesistente e perdurante) sanzione minima sia nella specie sem- pre eguale a detti euro 5.000 (e non ad invocati euro 4.000), con la conseguenza che la relativa doglianza attorea debba essere pa- rimenti disattesa.
In definitiva, nel caso in rassegna non vi è lesione processuale del contraddittorio, il fatto storico risulta a sua volta pacificamente (e documentalmente) attestato e, infine, la sua inflitta ammenda amministrativa appare legittima anche nel computato minimum, testè detto.
Queste evidenziate ed essenziali vicende, fattuali e giuridiche, as- sorbono poi anche le residue eccezioni oppositorie riportate in ri- corso, cui a riguardo si rinvia.
In tali sensi, pertanto, la proposta opposizione deve essere inte- gralmente respinta.
Infine, la particolarità e la risalenza dei fatti, in sé di non partico- lare gravità, in uno altresì a sopravvenienze normative, inducono a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda propo- sta con ricorso depositato il 6/6/18, da Parte_3
, così provvede:
[...]
a)respinge la proposta opposizione;
b)spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 5/7/25.
Il giudice unico AntonioAttanasio