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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 173/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
SEDE DI MODENA CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 09/05/2025 ad ore 16.45 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per 'Avv. VERNA MATTIA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 N. R.G. 173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2024 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Modena, Rua Muro n. 72/A Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mattia Verna, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE contro
, C.F. domiciliato C/O I.N.P.S. Controparte_3 P.IVA_1
VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Cascio, Isabella Patrizia
Basile, Giuseppe Basile;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7/2/2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 37020230001635389000, notificato in data 27/12/2023 dall sede di Modena (doc. 1 CP_1 ricorso), a mezzo del quale l'istituto previdenziale ha intimato alla ricorrente il pagamento dell'importo di € 1.271,17, per il periodo di imposta 1/2018 - 12/2018, a titolo contributi IVS a percentuale dovuti alla Gestione Artigiani e relativi accessori, chiedendo l'annullamento del suddetto avviso stante l'inesistenza di alcun maggior reddito dichiarato relativo l'anno 2018.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare che il predetto ricorrente nulla deve in relazione ai contributi richiesti dall' e in accoglimento del CP_1
presente ricorso, dichiarare nullo o invalido o inefficace e/o illegittimo e dunque annullare l'avviso di addebito n. 370 2023 00016353 89 000”;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche in ragione del mancato annullamento in autotutela da part dell'Ente.”.
A sostegno dell'odierna azione ha rappresentato:
- di aver provveduto in data 21/11/2019 alla trasmissione di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018;
- che altro professionista non incaricato dalla ricorrente trasmetteva in data 3/12/2019 ulteriore dichiarazione reddituale a proprio nome con importi non corretti;
- di aver presentato il 17/12/2019 all'Agenzia delle Entrate dichiarazione integrativa al fine di comunicare gli importi reddituali corretti cui fare riferimento;
- di aver ricevuto l'avviso di addebito suindicato per il pagamento di contributi IVS a percentuale CP_1
eccendenti il minimale calcolati sul reddito erroneamente indicato nella dichiarazione del 3/12/2019;
- di aver promosso istanza in autotutela all'Istituto previdenziale, da questo mai riscontrata, per rappresentare l'inesistenza di alcun maggior onere contributivo a proprio carico.
Si è costituito l' deducendo in memoria l'impossibilità di verificare il dato reddituale corretto CP_1 assoggettabile a contribuzione, in assenza di riscontro pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, nelle more del processo, sui dati definitivi della dichiarazione fiscale.
In data 15/1/2025 il procuratore attoreo depositava provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 18/12/2024, con cui è stata accertata l'assenza del maggior reddito imponibile riferito al periodo oggetto dell'avviso impugnato.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09).
In generale, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento pagina 3 di 6 negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente la Controparte_4
veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del CP_1
proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965). secondo la Cassazione (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti;
il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso
(L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che (...) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi"; ciò significa che, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
CP_ CP_ successivamente all' e, in caso di mancato pagamento, l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); dunque, si è in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di CP_1
tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, in L. n. 106 CP_3
del 2011, art. 7, comma 2, lett. t); del resto, già con Cass. n. 8379 del 2014, la S.C. aveva chiarito che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza ha, inoltre, affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n.
14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R.
pagina 4 di 6 n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante che emerge per tabulas che l'Agenzia delle Entrate abbia provveduto allo sgravio della cartella di pagamento n. 070 2023 00077703 68 000 e delle partite in essa incorporate, emessa sulla base dell'accertamento ex art. 36 bis cit. del maggior reddito che sarebbe emerso dalla dichiarazione presentata dall'odierna ricorrente.
Venuto meno l'atto di accertamento fiscale, l non ha provato aliter l'esistenza dei fatti costitutivi CP_1
del maggior reddito e, consequenzialmente, del ricalcolo contributivo.
Può dunque ritenersi fondata la domanda di annullamento dell'avviso di addebito n.
37020230001635389000 riferito al periodo di contribuzione 1/2018 - 12/2018, per il venir meno del presupposto della sua emissione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1100,00 e € 5200,00), e si determina in € 900,00 il compenso complessivo.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Annulla l'avviso di addebito n. 37020230001635389000, formato presso la sede di CP_1
Modena in data 24/11/2023, notificato il 27/12/2023;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00 oltre CP_1
contributo unificato, rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Modena, 9 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 173/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
SEDE DI MODENA CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 09/05/2025 ad ore 16.45 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per 'Avv. VERNA MATTIA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. CASCIO ESTER ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_2
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 6 N. R.G. 173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2024 promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Modena, Rua Muro n. 72/A Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mattia Verna, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE contro
, C.F. domiciliato C/O I.N.P.S. Controparte_3 P.IVA_1
VIALE REITER, 72 41100 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Cascio, Isabella Patrizia
Basile, Giuseppe Basile;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 7/2/2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 37020230001635389000, notificato in data 27/12/2023 dall sede di Modena (doc. 1 CP_1 ricorso), a mezzo del quale l'istituto previdenziale ha intimato alla ricorrente il pagamento dell'importo di € 1.271,17, per il periodo di imposta 1/2018 - 12/2018, a titolo contributi IVS a percentuale dovuti alla Gestione Artigiani e relativi accessori, chiedendo l'annullamento del suddetto avviso stante l'inesistenza di alcun maggior reddito dichiarato relativo l'anno 2018.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare che il predetto ricorrente nulla deve in relazione ai contributi richiesti dall' e in accoglimento del CP_1
presente ricorso, dichiarare nullo o invalido o inefficace e/o illegittimo e dunque annullare l'avviso di addebito n. 370 2023 00016353 89 000”;
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche in ragione del mancato annullamento in autotutela da part dell'Ente.”.
A sostegno dell'odierna azione ha rappresentato:
- di aver provveduto in data 21/11/2019 alla trasmissione di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018;
- che altro professionista non incaricato dalla ricorrente trasmetteva in data 3/12/2019 ulteriore dichiarazione reddituale a proprio nome con importi non corretti;
- di aver presentato il 17/12/2019 all'Agenzia delle Entrate dichiarazione integrativa al fine di comunicare gli importi reddituali corretti cui fare riferimento;
- di aver ricevuto l'avviso di addebito suindicato per il pagamento di contributi IVS a percentuale CP_1
eccendenti il minimale calcolati sul reddito erroneamente indicato nella dichiarazione del 3/12/2019;
- di aver promosso istanza in autotutela all'Istituto previdenziale, da questo mai riscontrata, per rappresentare l'inesistenza di alcun maggior onere contributivo a proprio carico.
Si è costituito l' deducendo in memoria l'impossibilità di verificare il dato reddituale corretto CP_1 assoggettabile a contribuzione, in assenza di riscontro pervenuto dall'Agenzia delle Entrate, nelle more del processo, sui dati definitivi della dichiarazione fiscale.
In data 15/1/2025 il procuratore attoreo depositava provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 18/12/2024, con cui è stata accertata l'assenza del maggior reddito imponibile riferito al periodo oggetto dell'avviso impugnato.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta all'esito dello scambio di note scritte.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09).
In generale, “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere CP_1
comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del 18/05/2010).
Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento pagina 3 di 6 negativo, con la conseguenza che l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della sanzione amministrativa grava sulla DTL, oggi , avente la Controparte_4
veste formale di convenuto, ma quella sostanziale di attore, così come, la sussistenza del credito contributivo dell' , deve essere provata dall'ente previdenziale, con riguardo ai fatti costitutivi del CP_1
proprio diritto (Cfr. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965). secondo la Cassazione (v. Cass. n. 17769 del 2015), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti;
il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della Legge Delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso
(L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che (...) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi"; ciò significa che, a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere
CP_ CP_ successivamente all' e, in caso di mancato pagamento, l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); dunque, si è in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle Entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di CP_1
tutte le somme dovute all' (cfr. anche D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, in L. n. 106 CP_3
del 2011, art. 7, comma 2, lett. t); del resto, già con Cass. n. 8379 del 2014, la S.C. aveva chiarito che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3), l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate;
la giurisprudenza ha, inoltre, affermato, in ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari (v., fra le tante, Cass. n.
14237 del 2017), che in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed D.P.R.
pagina 4 di 6 n. 633 del 1972, art. 54 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Tanto premesso in diritto, osserva il Giudicante che emerge per tabulas che l'Agenzia delle Entrate abbia provveduto allo sgravio della cartella di pagamento n. 070 2023 00077703 68 000 e delle partite in essa incorporate, emessa sulla base dell'accertamento ex art. 36 bis cit. del maggior reddito che sarebbe emerso dalla dichiarazione presentata dall'odierna ricorrente.
Venuto meno l'atto di accertamento fiscale, l non ha provato aliter l'esistenza dei fatti costitutivi CP_1
del maggior reddito e, consequenzialmente, del ricalcolo contributivo.
Può dunque ritenersi fondata la domanda di annullamento dell'avviso di addebito n.
37020230001635389000 riferito al periodo di contribuzione 1/2018 - 12/2018, per il venir meno del presupposto della sua emissione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1100,00 e € 5200,00), e si determina in € 900,00 il compenso complessivo.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Annulla l'avviso di addebito n. 37020230001635389000, formato presso la sede di CP_1
Modena in data 24/11/2023, notificato il 27/12/2023;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00 oltre CP_1
contributo unificato, rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Modena, 9 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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