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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 22/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 353 / R.G. 2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]in corso Risorgimento n. 15, Parte_1
C.F. , con il patrocinio degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri C.F._1
e VA DI;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Roma, viale Trastevere n. 76, ; non costituito;
P.IVA_1
Oggetto: retribuzione professionale docenti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
FA
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 20/06/2025 esponeva di aver prestato attività Parte_1 di docenza nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, stipulati con il . Controparte_1
In relazione alla predetta attività lavorativa, la parte ricorrente lamentava di non aver percepito l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001, corrisposto dal convenuto esclusivamente ai docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Ritenendo di essere stata ingiustificatamente discriminata rispetto a tali colleghi, la parte ricorrente chiedeva l'accertamento del suo diritto a ricevere la retribuzione professionale docenti in relazione ai giorni di lavoro svolti nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e, conseguentemente, la condanna del convenuto a corrisponderle l'importo di € 471,74, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Il non si costituiva nel presente procedimento. Controparte_1
All'udienza da remoto del 22/10/2025, la giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del convenuto;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio.
pagina 1 di 2 Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, CP_1 ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre
2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018
e 6293/2020.
Risultando provato documentalmente, mediante la produzione dei contratti di lavoro e dei cedolini stipendiali, che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi sopra indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si quantifica ai sensi dei contratti collettivi e in base del servizio effettivo in € 471,74, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il ministero resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti in Parte_1 relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_2
Condanna il a pagare a Controparte_2 Parte_1
la somma lorda di € 471,74 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a
[...] rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 400,00, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 22/10/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 353 / R.G. 2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...]in corso Risorgimento n. 15, Parte_1
C.F. , con il patrocinio degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri C.F._1
e VA DI;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Roma, viale Trastevere n. 76, ; non costituito;
P.IVA_1
Oggetto: retribuzione professionale docenti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
FA
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 20/06/2025 esponeva di aver prestato attività Parte_1 di docenza nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato, tutti di durata inferiore a quella dell'anno scolastico, stipulati con il . Controparte_1
In relazione alla predetta attività lavorativa, la parte ricorrente lamentava di non aver percepito l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15 marzo 2001, corrisposto dal convenuto esclusivamente ai docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Ritenendo di essere stata ingiustificatamente discriminata rispetto a tali colleghi, la parte ricorrente chiedeva l'accertamento del suo diritto a ricevere la retribuzione professionale docenti in relazione ai giorni di lavoro svolti nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e, conseguentemente, la condanna del convenuto a corrisponderle l'importo di € 471,74, oltre a interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con vittoria di spese e distrazione delle stesse.
Il non si costituiva nel presente procedimento. Controparte_1
All'udienza da remoto del 22/10/2025, la giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso, dichiarava la contumacia del convenuto;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio.
pagina 1 di 2 Diritto
L'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, CP_1 ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla
Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione 368/2001 del 6 settembre
2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr. a riguardo anche il contratto individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della Corte di Cassazione 20015/2018
e 6293/2020.
Risultando provato documentalmente, mediante la produzione dei contratti di lavoro e dei cedolini stipendiali, che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi sopra indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il ministero resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si quantifica ai sensi dei contratti collettivi e in base del servizio effettivo in € 471,74, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 421 c.p.c.
Ex art. 91 c.p.c. il ministero resistente deve essere altresì condannato a corrispondere alla parte ricorrente le spese del presente procedimento, che, avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014 e in particolare alla natura documentale della controversia, si liquidano in € 400,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA
e CPA. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Accerta il diritto di alla percezione della retribuzione professionale docenti in Parte_1 relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Controparte_2
Condanna il a pagare a Controparte_2 Parte_1
la somma lorda di € 471,74 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo nonché a
[...] rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 400,00, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 22/10/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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