Decreto cautelare 1 aprile 2025
Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 08/05/2025, n. 8913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8913 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08913/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4097 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5, avanzata dal ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha adito questo Tribunale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale, presentata ai sensi del d.lgs. 142/2015 e art. 5 del d.l. n. 130/2020.
Con decreto del 1° aprile 2025, n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di concessione di misure cautelari ai sensi dell’art. 56 c.p.a.
Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno, depositando documentazione che attesta il disposto ingresso del ricorrente presso il CAS.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e dato avviso di ciò a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
Evidenzia il Collegio che la citata determinazione di ingresso del ricorrente presso il CAS comporta, con ogni evidenza, la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa fatta valere in giudizio.
A fronte della peculiarità della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.