Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente rel.
2) Immacolata Cozzolino giudice
3) Viviana Criscuolo giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17087 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. COZZOLINO DANIELA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
in virtù di procura in atti, dall'avv. NOTARO FRANCESCO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/07/2021 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PO il 15/07/2010 con la resistente.
1
A sostegno della domanda deduceva che: che dal matrimonio erano nati due figli: nata il [...], e Persona_1
nato il [...]; Per_2
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal
Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del
11/02/2020; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla moglie e posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento di € 750,00 mensili, di cui € 300,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio e €
150,00 per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, la previsione di un assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie e l'esclusione di qualsiasi assegno in favore della moglie non ricorrendone i presupposti;
in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
Si costituiva la resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva i provvedimenti da parte del
Tribunale in ordine al regime di affido dei minori e al calendario dei tempi di frequentazione, l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli e per sé nella misura complessiva di € 1.000,00, di cui € 700,00 per i figli e € 300,00 per la moglie e l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, con conferma dell'obbligo a carico del marito del pagamento del canone di locazione.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 15/11/2021 il Presidente confermava in via provvisoria le statuizioni della separazione e rimetteva le parti dinanzi al g.i.
Ammesse le istanze istruttorie e disposto l'ascolto della minore, il g.i. ordinava al ricorrente di integrare la documentazione fiscale.
2 3
A seguito dell'ascolto della minore il g.i. avviava le parti ad un percorso disgiunto di sostegno alla genitorialità e, in deroga al regime di affido condiviso, disponeva che la madre potesse assumere in via esclusiva ogni decisione in ordine al supporto di psicoterapia per la figlia Per_1
Assunta la prova per testi e disposto l'avvio delle parti al percorso di mediazione familiare, all'udienza del 27/03/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il
Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti.
La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di divorzio e dell'intesa raggiunta dalle parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 11/02/2020 del Tribunale di
Napoli, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data
05/02/2020.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle altre statuizioni le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni oggetto del presente giudizio, quindi i difensori costituiti chiedono che la causa venga rimessa al Collegio affinché il Tribunale, in via definitiva, voglia trasfondere nell'emananda sentenza i seguenti patti e condizioni concordati tra le parti:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PO (NA) il 15/07/2010 tra il SI. e la SI.ra Parte_1
3 4
, con conseguente ordine di trasmissione della sentenza in copia Controparte_1
autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e le trascrizioni previste dalla legge (Atto N. 194 – Parte II – serie A – anno 2010);
2) affidare i figli minori, e in via condivisa ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione familiare di PO (NA) alla via Annecchino n. 131. Per quanto riguarda la responsabilità genitoriale, la madre, in deroga all'affido condiviso, avrà il diritto di assumere in via esclusiva ogni decisione in ordine al supporto di psicoterapia per , mentre i due genitori assumeranno di comune accordo le altre Persona_1
decisioni di maggior interesse per la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
3) assegnare la casa familiare condotta in locazione e sita in PO (NA) alla via Annecchino n. 131, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla SI.ra
, che la abiterà unitamente ai due figli. Poiché tale abitazione è Controparte_1
condotta in locazione, il SI. si obbliga a corrispondere per intero il Pt_1 relativo canone di fitto dell'immobile, attualmente pari ad € 570,00, liberando la SI.ra da qualsiasi obbligo o onere collegato a tale contratto e CP_1 rinunciando sin d'ora a qualsiasi rimborso o rivalsa per i canoni di fitto pagati o a pagarsi;
4) per quanto riguarda il calendario di incontri padre – figli, compatibilmente alle volontà ed agli impegni dei minori, stabilire che il SI. possa vedere e tenere con sé e il martedì ed il Pt_1 Persona_1 Per_2
giovedì dalle 16.30 alle 20.30 nonché, a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 11,30 fino alla domenica sera alle 20.30; il padre potrà trascorrere con i minori il giorno della festa del papà, quello del suo compleanno e del suo onomastico e, parimenti, la madre potrà trascorrere con i figli il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e quello della festa della mamma;
durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre oppure dal 30 dicembre al 1° gennaio;
nelle vacanze pasquali i minori, ad anni alterni, trascorreranno con il padre la Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per i giorni dei compleanni dei minori, sarà
4 5
applicato il criterio dell'alternanza. Resta fermo il diritto delle parti di concordare eventuali modifiche al calendario di incontri stabilito;
5) il SI. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei due figli, una somma mensile pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ogni figlio) da versare in favore della SI.ra entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN:
[...], con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT;
6) il SI. si obbliga altresì a corrispondere, a titolo di assegno Pt_1
divorzile, una somma mensile pari ad € 150,00 da versare in favore della SI.ra
entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente CP_1
IBAN: [...], con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT;
7) la SI.ra , con il perfezionamento del presente accordo, CP_1
rinuncia agli arretrati a lei dovuti e maturati dal decreto di omologa della separazione sino ad oggi a titolo di aggiornamento ISTAT del contributo al mantenimento per i due figli e del mantenimento fissato per lei;
8) porre a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50% le spese straordinarie riguardanti i figli, spese meglio individuate nel Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di Napoli;
9) compensare le spese del presente giudizio fra le parti, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale;
10) per quant'altro, le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.”
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative ed è conforme all'interesse dei figli minori può essere recepito dal Tribunale e posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato il Parte_1
5 6
01/03/1967 a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), e , Controparte_1
nata a NA[...]LI (NA) il 10/03/1973, in [...] in data [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PO per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1.12.1970
n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(atto n. 194, parte II, serie A, anno 2010);
3. dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConSIlio del 28/03/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
6