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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/07/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11755/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11755 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino n. 5 - 20122 Milano (MI) ed elettivamente domiciliata in Tr. Pr. T. de Amicis n. 52 -
80145 Napoli (NA), presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile (CF: ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura agli atti attrice e
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Via Giacomo Matteotti n. 92 - Casal di Principe (CE); convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l'attrice conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il deducendo di esserne creditrice, in qualità di cessionaria di crediti ceduti Controparte_1 dalle società Hera Comm S.p.A., Olivetti S.p.A., CI S.A. ed Estra Energie S.r.l., della somma di €. 132.576,09, oltre interessi di mora, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ed €. 2.440,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2002 corrispondente ad €. 40,00 per ogni fattura rimasta impagata.
Deduceva ancora l'attrice di essere, altresì, creditrice della somma di €. 3.965,58 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale, oltre interessi Controparte_1 anatocistici ex art. 1283 c.c. ed €. 1.280,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2002 corrispondente ad €. 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo.
1 Ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: Condannare (P.IVA E CF ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Casal di Principe (NA) alla Via Giacomo Matteotti,
92 indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1 pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei Parte_1 seguenti importi:
• € 132.576,09 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma:
• gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
• € 2.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
• € 3.965,58 per Note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , di crediti diversi da quelli costituenti Controparte_1 la sorte capitale insoluta ed oggetto delle Note Debito prodotte sub all.5 e su questa somma:
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
2 • € 1.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di CP_1 mora oggetto delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 delle diverse somme Parte_1
– a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto
a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Il , ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, la cui contumacia è Controparte_1 dichiarata nel dispositivo della presente sentenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e precisate le conclusioni all'udienza del 30.1.2025, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. come da ordinanza del 30.3.2025.
Sul merito della domanda
Nel merito, l'attrice agisce per l'inadempimento contrattuale dell'ente comunale e, come noto, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, della sua pretesa e allegare l'inadempimento della controparte, laddove ricade sul debitore provare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ.,
Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
La a prova della propria legittimazione quale cessionaria, ha allegato i Parte_1 seguenti atti di cessione: cessione intercorsa con la soc. cedente Hera Comm Rep. 37167 del
26.9.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 7.10.2019 (cfr. all.ti 4-4a atto di citazione); cessione intercorsa con la soc. cedente Hera Comm Rep. 37168 del 25.9.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 7.10.2019 (cfr. all. 8 memoria 183 co. 6 n. 1 attrice); cessione intercorsa con la soc. Olivetti S.p.A. Rep. 20386 del 18.12.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data
3 22.1.2020 (cfr. all. 11 memoria 183 co. 6 n. 1 attrice); cessione intercorsa con la soc. CI Rep.
8786 del 25.2.2021 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 10.3.2021 (cfr. all. 15 memoria
183 co. 6 n. 1 attrice); cessione intercorsa con la soc. Estra Energie S.r.l. Rep. 7853 del 30.12.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 9.1.2020 (cfr. all. 18 memoria 183 co. 6 n. 1 attrice).
Per quanto riguarda il titolo della pretesa, ovvero il rapporto di fornitura esistente tra la società cedente e l'ente ceduto, si osserva quanto segue.
Rispetto alla fornitura di energia effettuata dalla soc. Hera Comm, la assume il titolo legale del Pt_1 rapporto, per essere l'erogazione avvenuta in regime di salvaguardia ai sensi delle norme di cui all'art. 1 co. 4 D.L. 73/2007, convertito con modificazioni dalla L. 125/2007, per cui il vincolo tra cedente e ceduto sarebbe sorto automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia e senza la stipula di contratto scritto, come previsto dalla normativa di settore.
Invero, come emerge dai documenti agli atti parte delle fatture sono emesse per erogazione di gas che va ricondotta, nel più corretto regime di fornitura gas ultima istanza ex art. 31, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato alla Delibera ARG/gas 64/09 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e
Ambiente (TIVG - testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), in luogo del dedotto e sostanzialmente analogo regime di salvaguardia previsto per la fornitura di energia elettrica, con rapporto che si instaura, quindi, automaticamente e in conseguenza dell'erogazione in favore dell'Ente rimasto senza un fornitore operante nel libero mercato.
Che la fornitura sia avvenuta nell'ambito del regime di salvaguardia e nel regime di ultima istanza è provato dall'esito della “Procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2019 e 2020” (Cfr. all. 10 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice) e dalle stesse fatture che riportano specificamente detta informazione (Cfr. all. 9 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice).
Per tutte le altre somme richieste a titolo di sorta capitale, sono invece stati prodotti i contratti stipulati tra il e le società fornitrici, in particolare contratto e proroga con Olivetti Controparte_1
S.p.A. (cfr. all. 12 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice), ordini per la società CI (cfr. all. 16 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice), contratto tra (cfr. Parte_2 CP_2 all. 19 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice), società che successivamente concludeva con Estra
Energie S.r.l. atto di fusione per incorporazione Rep. 71480 del 19.12.2017 (cfr. all. 20 e 21 memoria
183 co. 6 n. 1 parte attrice).
Sono, altresì, agli atti le fatture emesse dalle società cedenti e azionate nel presente giudizio dall'attrice cessionaria (cfr. all.ti 9 – 13 - 17 – 22 – 24 produzione documentale attrice).
4 Da quanto detto, devono ritenersi quindi documentalmente provati il titolo e l'ammontare del credito preteso dalla Banca attrice quale sorta capitale con la conseguenza che deve trovare accoglimento la Cont domanda formulata dalla riguardante la sorte capitale di €. 132.576,09 laddove il che CP_1 avrebbe dovuto provare il fatto estintivo del diritto, rimanendo contumace, non ha assolto tale onere.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.lgs. n. 231/2002. Ai sensi dell'art. 4, co.1, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, pertanto sulle fatture attivate in giudizio e costituenti la riconosciuta sorte capitale vanno riconosciuti gli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo. Cont In merito alla domanda avanzata da di condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi anatocistici, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva e fino all'intervenuto pagamento, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cassazione, sez. I, sen. 12 novembre
2014, n. 24160; Cassazione, sez. I, sen. 4 marzo 2011, n. 5218; Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n.
10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n. 5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500) nel senso che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che: 1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultrasemestrali scaduti.
Nel caso di specie sussistono i tre richiamati requisiti, pertanto, saranno dovuti dall'ente comunale gli interessi anatocistici calcolati sugli interessi di mora ultrasemestrali e con decorrenza dalla notifica della citazione (19.12.2020) e fino al soddisfo.
Infine, quanto alla domanda attorea di condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002, il quale dispone: “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di €. 40,00 a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” essa è fondata e va accolta. La richiamata disposizione prevede il diritto del creditore al
5 rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Nel caso di specie, sarebbe stato onere dell'ente convenuto dimostrare la non imputabilità ad esso del ritardo nel pagamento, onere però non assolto, con la conseguenza che la domanda proposta dalla società attrice deve essere accolta. Cont In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in €. 40,00 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, co. 2.
Tale ultimo importo si deve calcolare sulle 61 fatture della Hera Comm costituenti la sorta capitale azionata in giudizio dalla per un ammontare complessivo di €. 2.440,00 (€. 40,00 Parte_3
x 61 fatture) come richiesto.
Per quanto riguarda invece le somme richieste a titolo di interessi maturati su fatture diverse da quelle costituenti la sorta capitale, asseritamente pagate in ritardo, la domanda non può trovare accoglimento.
L'attrice non ha prodotto le fatture oggetto della relativa domanda, asseritamente pagate in ritardo, di cui, quindi, non è neppure dato conoscere l'effettiva esistenza, considerato che l'elenco delle “Note di Debito” per interessi da ritardato pagamento allegato (di cui, per inciso, neppure adeguatamente dimostrato l'invio al è mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto CP_1 inidoneo a costituire valida prova civile.
Inoltre, va osservato che il credito per interessi richiede la dimostrazione del dies a quo – ossia quello di decorrenza degli interessi, coincidente, per inciso, non con la data di emissione della fattura, bensì con quella di effettiva comunicazione della stessa al debitore, evenienza del tutto indimostrata – e di quello ad quem, ovvero del giorno in cui, pagata la sorte capitale, si interrompe di conseguenza la decorrenza degli accessori.
Anche per quegli estremi, il solo elenco allegato da è prima facie inidoneo ad Parte_3 integrare prova processuale dei prefati fatti costitutivi del credito per interessi moratori.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
6 il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda dell'attrice Parte_1
e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di €. Controparte_1
132.576,09 oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, oltre interessi anatocistici come in parte motiva, nonché €. 2.440,00 ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002;
3) Condanna il al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in €. 786,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, 25 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11755 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino n. 5 - 20122 Milano (MI) ed elettivamente domiciliata in Tr. Pr. T. de Amicis n. 52 -
80145 Napoli (NA), presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile (CF: ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura agli atti attrice e
(CF: ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Via Giacomo Matteotti n. 92 - Casal di Principe (CE); convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata l'attrice conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il deducendo di esserne creditrice, in qualità di cessionaria di crediti ceduti Controparte_1 dalle società Hera Comm S.p.A., Olivetti S.p.A., CI S.A. ed Estra Energie S.r.l., della somma di €. 132.576,09, oltre interessi di mora, interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ed €. 2.440,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2002 corrispondente ad €. 40,00 per ogni fattura rimasta impagata.
Deduceva ancora l'attrice di essere, altresì, creditrice della somma di €. 3.965,58 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale, oltre interessi Controparte_1 anatocistici ex art. 1283 c.c. ed €. 1.280,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2002 corrispondente ad €. 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo.
1 Ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale di:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: Condannare (P.IVA E CF ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in Casal di Principe (NA) alla Via Giacomo Matteotti,
92 indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1 pagamento in favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei Parte_1 seguenti importi:
• € 132.576,09 per sorta capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e su questa somma:
• gli interessi moratori sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
3 - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
• € 2.440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
• € 3.965,58 per Note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del , di crediti diversi da quelli costituenti Controparte_1 la sorte capitale insoluta ed oggetto delle Note Debito prodotte sub all.5 e su questa somma:
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
2 • € 1.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di CP_1 mora oggetto delle Note Debito;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento in favore di Controparte_1 delle diverse somme Parte_1
– a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale, interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto
a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, interessi anatocistici relativi agli interessi di mora di cui alle Note Debito per il tardivo pagamento di crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale insoluta, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Il , ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, la cui contumacia è Controparte_1 dichiarata nel dispositivo della presente sentenza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e precisate le conclusioni all'udienza del 30.1.2025, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. come da ordinanza del 30.3.2025.
Sul merito della domanda
Nel merito, l'attrice agisce per l'inadempimento contrattuale dell'ente comunale e, come noto, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale, della sua pretesa e allegare l'inadempimento della controparte, laddove ricade sul debitore provare la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 13685/2019; Cass. Civ., Sez. 6, Ord. 25584/2018; Cass. Civ.,
Sez. 1, Ord. 22777/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 826/2015; Cass. S.U., Sent. 13533/2001).
La a prova della propria legittimazione quale cessionaria, ha allegato i Parte_1 seguenti atti di cessione: cessione intercorsa con la soc. cedente Hera Comm Rep. 37167 del
26.9.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 7.10.2019 (cfr. all.ti 4-4a atto di citazione); cessione intercorsa con la soc. cedente Hera Comm Rep. 37168 del 25.9.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 7.10.2019 (cfr. all. 8 memoria 183 co. 6 n. 1 attrice); cessione intercorsa con la soc. Olivetti S.p.A. Rep. 20386 del 18.12.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data
3 22.1.2020 (cfr. all. 11 memoria 183 co. 6 n. 1 attrice); cessione intercorsa con la soc. CI Rep.
8786 del 25.2.2021 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 10.3.2021 (cfr. all. 15 memoria
183 co. 6 n. 1 attrice); cessione intercorsa con la soc. Estra Energie S.r.l. Rep. 7853 del 30.12.2019 notificato all'ente ceduto a mezzo PEC in data 9.1.2020 (cfr. all. 18 memoria 183 co. 6 n. 1 attrice).
Per quanto riguarda il titolo della pretesa, ovvero il rapporto di fornitura esistente tra la società cedente e l'ente ceduto, si osserva quanto segue.
Rispetto alla fornitura di energia effettuata dalla soc. Hera Comm, la assume il titolo legale del Pt_1 rapporto, per essere l'erogazione avvenuta in regime di salvaguardia ai sensi delle norme di cui all'art. 1 co. 4 D.L. 73/2007, convertito con modificazioni dalla L. 125/2007, per cui il vincolo tra cedente e ceduto sarebbe sorto automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia e senza la stipula di contratto scritto, come previsto dalla normativa di settore.
Invero, come emerge dai documenti agli atti parte delle fatture sono emesse per erogazione di gas che va ricondotta, nel più corretto regime di fornitura gas ultima istanza ex art. 31, comma 2, lettere a) e b) dell'Allegato alla Delibera ARG/gas 64/09 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e
Ambiente (TIVG - testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane), in luogo del dedotto e sostanzialmente analogo regime di salvaguardia previsto per la fornitura di energia elettrica, con rapporto che si instaura, quindi, automaticamente e in conseguenza dell'erogazione in favore dell'Ente rimasto senza un fornitore operante nel libero mercato.
Che la fornitura sia avvenuta nell'ambito del regime di salvaguardia e nel regime di ultima istanza è provato dall'esito della “Procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2019 e 2020” (Cfr. all. 10 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice) e dalle stesse fatture che riportano specificamente detta informazione (Cfr. all. 9 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice).
Per tutte le altre somme richieste a titolo di sorta capitale, sono invece stati prodotti i contratti stipulati tra il e le società fornitrici, in particolare contratto e proroga con Olivetti Controparte_1
S.p.A. (cfr. all. 12 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice), ordini per la società CI (cfr. all. 16 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice), contratto tra (cfr. Parte_2 CP_2 all. 19 memoria 183 co. 6 n. 1 parte attrice), società che successivamente concludeva con Estra
Energie S.r.l. atto di fusione per incorporazione Rep. 71480 del 19.12.2017 (cfr. all. 20 e 21 memoria
183 co. 6 n. 1 parte attrice).
Sono, altresì, agli atti le fatture emesse dalle società cedenti e azionate nel presente giudizio dall'attrice cessionaria (cfr. all.ti 9 – 13 - 17 – 22 – 24 produzione documentale attrice).
4 Da quanto detto, devono ritenersi quindi documentalmente provati il titolo e l'ammontare del credito preteso dalla Banca attrice quale sorta capitale con la conseguenza che deve trovare accoglimento la Cont domanda formulata dalla riguardante la sorte capitale di €. 132.576,09 laddove il che CP_1 avrebbe dovuto provare il fatto estintivo del diritto, rimanendo contumace, non ha assolto tale onere.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.lgs. n. 231/2002. Ai sensi dell'art. 4, co.1, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”, pertanto sulle fatture attivate in giudizio e costituenti la riconosciuta sorte capitale vanno riconosciuti gli interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo. Cont In merito alla domanda avanzata da di condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi anatocistici, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, con decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva e fino all'intervenuto pagamento, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Tale norma è interpretata dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cassazione, sez. I, sen. 12 novembre
2014, n. 24160; Cassazione, sez. I, sen. 4 marzo 2011, n. 5218; Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1998, n.
10156; Cass., Sez. I, 4 marzo 20 11, n. 5218; Cass., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10500) nel senso che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che: 1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultrasemestrali scaduti.
Nel caso di specie sussistono i tre richiamati requisiti, pertanto, saranno dovuti dall'ente comunale gli interessi anatocistici calcolati sugli interessi di mora ultrasemestrali e con decorrenza dalla notifica della citazione (19.12.2020) e fino al soddisfo.
Infine, quanto alla domanda attorea di condanna del al risarcimento dei Controparte_1 danni ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002, il quale dispone: “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di €. 40,00 a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” essa è fondata e va accolta. La richiamata disposizione prevede il diritto del creditore al
5 rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Nel caso di specie, sarebbe stato onere dell'ente convenuto dimostrare la non imputabilità ad esso del ritardo nel pagamento, onere però non assolto, con la conseguenza che la domanda proposta dalla società attrice deve essere accolta. Cont In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in €. 40,00 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, co. 2.
Tale ultimo importo si deve calcolare sulle 61 fatture della Hera Comm costituenti la sorta capitale azionata in giudizio dalla per un ammontare complessivo di €. 2.440,00 (€. 40,00 Parte_3
x 61 fatture) come richiesto.
Per quanto riguarda invece le somme richieste a titolo di interessi maturati su fatture diverse da quelle costituenti la sorta capitale, asseritamente pagate in ritardo, la domanda non può trovare accoglimento.
L'attrice non ha prodotto le fatture oggetto della relativa domanda, asseritamente pagate in ritardo, di cui, quindi, non è neppure dato conoscere l'effettiva esistenza, considerato che l'elenco delle “Note di Debito” per interessi da ritardato pagamento allegato (di cui, per inciso, neppure adeguatamente dimostrato l'invio al è mero documento di formazione unilaterale, come tale del tutto CP_1 inidoneo a costituire valida prova civile.
Inoltre, va osservato che il credito per interessi richiede la dimostrazione del dies a quo – ossia quello di decorrenza degli interessi, coincidente, per inciso, non con la data di emissione della fattura, bensì con quella di effettiva comunicazione della stessa al debitore, evenienza del tutto indimostrata – e di quello ad quem, ovvero del giorno in cui, pagata la sorte capitale, si interrompe di conseguenza la decorrenza degli accessori.
Anche per quegli estremi, il solo elenco allegato da è prima facie inidoneo ad Parte_3 integrare prova processuale dei prefati fatti costitutivi del credito per interessi moratori.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
6 il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda dell'attrice Parte_1
e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di €. Controparte_1
132.576,09 oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, oltre interessi anatocistici come in parte motiva, nonché €. 2.440,00 ex art. 6, co.2, D.lgs. 231/2002;
3) Condanna il al rimborso, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in €. 786,00 per esborsi ed €. 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, 25 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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