Ordinanza collegiale 4 maggio 2021
Decreto decisorio 11 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 11/10/2021, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2021
N. 01874/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2006, proposto da
ZA EO, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco ZA, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Filiberto, 3;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
I.N.P.D.A.P. - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Doni, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 929;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Aldo Tagliente, Filippo Doni e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento rettorale n. prot. 46204 dell’11 settembre 2006 e di ogni altro atto ad esso connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, co. 2, lett. a ), 80 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 settembre 2006;
Rilevato altresì che in data 4 maggio 2021, con ordinanza collegiale n. 581 – comunicata alle parti con avviso in pari data – è stata dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il presente giudizio non è stato riassunto, ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., mediante presentazione di atto di riassunzione entro il previsto termine di novanta giorni;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a ), cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese, che sussistono i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso il giorno 7 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO