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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/11/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 228 2022 Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti , ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 228/2022, a cui è stato riunito il n° di R.G. il n. ° di RG 3044/2023 ed il n° di R.G. n.1935/2023
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Coniglio, giusta C.F._1 procura in atti;
ricorrente nei confronti di in persona del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. CP_1
MA UC, giusta procura in atti;
resistente
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto, Parte ricorrente, con più ricorsi depositati rispettivamente in data 21/01/2022, 31/05/2023 e 12/09/2023, ha esposto di essere lavoratore agricolo, iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, di aver lavorato, nell'anno 2020 per 117 giornate e nell'anno 2021 per 104 giornate. Il ricorrente ha presentato, in data 06.03.2021 ed in data 21.01.2022 domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, rigettate dall' CP_1
Dopo aver proposto ricorso al comitato provinciale non avendo ricevuto CP_1 risposta, ha adito il giudice, chiedendo la condanna dell al pagamento CP_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2020 e 2021. Ciò premesso, il ricorrente, chiedeva al giudice che la domanda venisse accolta e dichiarata non dovute le somma richiestagli dall' . Il tutto Controparte_2 con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente la decadenza ex CP_1
22, I Comma, D.LGS. 3.2.1970, N. 7, per mancata impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, nonché l'inammissibilità della domanda, per mancata presentazione della domanda amministrativa e la prescrizione del diritto alle prestazioni previdenziali. Nel merito, ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine alla sussistenza degli elementi della subordinazione deducendo, inoltre, lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività come lavoratore autonomo, come si evincerebbe dalla titolarità di partita Iva. La domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza sollevata dall CP_1 atteso che l'istituto non ha allegato alcun provvedimento di cancellazione, telematicamente notificato mediante pubblicazione sul sito dell'ente, per cui non risulta intervenuta alcuna cancellazione. Di contro, parte ricorrente ha allegato l'elenco nominativo dei braccianti agricoli del comune di Caulonia relativo agli anni 2020 e 2021, in cui risulta anche il ricorrente, per un numero di 117 giornate (anno 2020) e 104 giornate (anno 2021), mentre non risulta alcuna cancellazione per l'anno in questione. Inoltre, l' ha eccepito la CP_1 mancata presentazione della domanda amministrativa, senza allegare nulla in merito, mentre parte ricorrente ha allegato la domanda, con relative ricevute attestanti l'avvenuta presentazione, nonché la prova dell'avvenuta presentazione del ricorso al comitato provinciale . Superate le eccezioni CP_1 preliminari, è possibile esaminare il merito della domanda, laddove l' CP_1 nel negare il diritto alla spettanza dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2020 e 2021, ha dedotto lo svolgimento di attività di lavoratore autonomo, che si evincerebbe dalla titolarità di partita Iva, che l' ha CP_3 allegato. In astratto un lavoratore agricolo, pur avendo una partita Iva attiva, magari per lo svolgimento di una piccola attività autonoma, può percepire l'indennità di disoccupazione agricola, purché sussistano determinate condizioni: non vi è, dunque, una incompatibilità di per sé tra la titolarità di partita iva e il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola. Innanzitutto, non è possibile essere iscritti per l'intero anno negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti e, allo stesso tempo, percepire la disoccupazione agricola. Invece, se l'iscrizione è inferiore ad un anno e l'attività autonoma non ha comportato l'obbligo di iscrizione ad una gestione autonoma , trova applicazione il principio della prevalenza, con diritto CP_1 all'indennità di disoccupazione se il lavoro svolto come operaio dipendente sia “prevalente” rispetto a quello svolto come lavoratore autonomo con partita Iva. Pertanto, se il titolare di partita Iva non ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può percepire l'indennità di disoccupazione CP_1 agricola. Al di là della titolarità della partita Iva, allegata dall e non CP_1 contestata da parte ricorrente, non è stato allegato altro a sostegno del rigetto della domanda da parte dell'istituto. Nello specifico l'istituto, oltre alle già superate questioni processuali, fonda la sua difesa sulla titolarità della partita Iva, senza allegare altri elementi, idonei a fondare il dedotto svolgimento, da parte della ricorrente, di attività autonoma. In particolare, non risulta un'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, neanche di ufficio (ad esempio all'esito di un accertamento ispettivo), tale da far desumere, tra l'altro, lo svolgimento dell'attività autonoma in misura prevalente che, del resto, l' non ha neanche dedotto. Ne discende che nessuna prova è stata CP_1 fornita dall' circa l'esercizio in maniera prevalente, magari con CP_1 iscrizione alla gestione coltivatori diretti, di attività in forma autonoma, CP_1 non essendo, alla luce di quanto esposto, di per sé sufficiente la sola titolarità della partita Iva. Di contro, parte ricorrente, a fronte di allegazioni nulle offerte dall' ha allegato il possesso dei requisiti necessari per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola, quali l'iscrizione agli elenchi anagrafici del comune d residenza per almeno due anni, incluso quello per il quale è richiesta l'indennità, il possesso di 102 contributi giornalieri nel biennio. Pertanto, il ricorso va accolto, anche con riferimento al quantum richiesto, che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell' CP_1
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, attesa la natura seriale del contenzioso.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di a Parte_1 percepire l'indennità di disoccupazione per gli anni 2020 e 2021, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma oltre interessi dal CP_1 dovuto al soddisfo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1300,00 con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo
“Consolle del Magistrato”, in data 11/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo