TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1760/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Donato Mennuti in virtù di mandato a margine dell'atto di appello e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Picece in virtù di Controparte_1
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 9-5-2016 il proponeva appello avverso la sentenza n. 7/2016 emessa in Parte_1
data 9-2-2016, con la quale il Giudice di pace di in accoglimento della Pt_1
domanda risarcitoria proposta da , lo aveva condannato al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per i danni materiali riportati dall'autovettura di proprietà dell'attore in seguito all'urto contro un dosso presente sulla sede stradale.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere il Giudice di pace riconosciuto che l'attore aveva assolto al proprio onere probatorio sulla base della ritenuta e non motivata assenza di prova del caso fortuito ad opera dell'Ente AL, laddove dalla prova testimoniale e dalle dichiarazioni rese da nel corso Controparte_1
dell'interrogatorio formale era emerso che prima del dosso contro il quale aveva urtato il veicolo di sua proprietà c'era un segnale stradale che indicava il limite di velocità e che segnalava la presenza di dossi;
2 b) violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. e degli articoli
115 e 116 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure erroneamente escluso che fosse stata fornita la prova del caso fortuito sub specie della riconducibilità dell'incidente al comportamento del danneggiato, stante l'interruzione del nesso causale per la visibilità e la prevedibilità della situazione di pericolo;
c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere il Giudice di pace ritenuto sufficiente ai fini della liquidazione del danno riportato dal veicolo di proprietà dell'attore il preventivo in atti, benchè non confermato dal suo autore nel corso del giudizio e nonostante difettasse la prova delle condizioni del veicolo dopo il sinistro e della compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del fatto dannoso.
Alla luce di tali premesse, l'appellante chiedeva in via preliminare che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti venisse rigettata, con conseguente Controparte_1
condanna dell'appellato al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-9-2016 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 14 Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata
3 dalla parte interessata, che l'appello proposto dal è Parte_1
ammissibile sotto il profilo della sua tempestività.
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
Pertanto, la notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo del servizio postale in data 8-4-2016 presso la sede del al procuratore Parte_1
costituito, che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di
4 primo grado aveva eletto domicilio presso la Casa AL (si veda l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della sentenza impugnata prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte dell'appellato) appare idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
L'appello, che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 9-5-2016 e, quindi, nel rispetto del termine breve di trenta giorni dalla notifica alla parte soccombente, che è stata eseguita in data 8-4-2016,
è tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal Parte_1
avverso la sentenza n. 7/2016 emessa in data 9-2-2016, con la quale il Giudice di pace di ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da Pt_1
sul presupposto della configurabilità a suo carico di una Controparte_1
responsabilità ex articolo 2051 c.c.
Con i motivi di appello sub a) e b), che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono entrambi alla esclusione, ad opera del Giudice di prime cure, della prova del caso fortuito, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto escluso il caso fortuito sub specie di comportamento dello stesso danneggiato, omettendo di valutare che dalla prova assunta nel corso del giudizio era emerso che l'insidia, costituita dalla presenza di un dosso sulla sede stradale, era visibile e prevedibile.
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace di Potenza ha ricondotto la fattispecie concreta al paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo
2051 c.c. ed ha ritenuto che lo stato dei luoghi e le condizioni di tempo in cui il fatto dannoso si era verificato erano tali da consentire di ricondurre sul piano causale il verificarsi di esso alla res e non alla condotta incauta del danneggiato, la
5 quale poteva assumere rilevanza soltanto ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa dello stesso ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato
6 che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
7 onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che erroneamente il Giudice di pace ha riconosciuto il nesso causale fra le condizioni del manto stradale e il fatto dannoso, omettendo di valutare che il rapporto di derivazione causale era stato interrotto dal comportamento imprudente del danneggiato.
Premesso che il caso fortuito, inteso come causa esterna idonea ad interrompere il nesso causale fra la cosa e il danno - la cui prova deve essere fornita dal custode in ragione degli obblighi di vigilanza e di controllo che gli impongono di adottare tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni e in considerazione dell'operatività del principio della vicinanza della prova (in tal senso Corte di cassazione n. 8811 del 2020 Corte di cassazione n. 11802 del 2016 e Corte di cassazione n. 13222 del 2016) - può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia assunto efficienza causale esclusiva (in tal senso Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 9315 del 2019), occorre evidenziare che, dal momento che l'articolo 2051 c.c.
8 prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, è necessario considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345 del 2019).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il
9 principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - costituto dall'interrogatorio formale reso dall'attore e dalla deposizione resa dal teste Controparte_1
escusso - è emerso che il dosso presente sulla sede stradale in cui il veicolo di
10 proprietà dell'attore in primo grado è incappato era visibile ed era segnalato.
In particolare, l'attore nel corso dell'interrogatorio formale Controparte_1
deferitogli dall' ha riconosciuto che “quel tratto di strada era CP_3
sufficientemente illuminato” e che “c'era un segnale stradale che indicava il limite di velocità di 40 Km/h e che segnalava dei dossi di gomma che erano presenti prima” (si vedano le dichiarazioni rese da in sede di Controparte_1
interrogatorio formale riportate nel verbale di udienza del 3-11-2014).
Anche il testimone Vigile urbano in servizio presso la Polizia Tes_1
Municipale del di ha riferito che il giorno successivo Pt_1 Pt_1
all'incidente si era recato sul posto su segnalazione di ed aveva Controparte_1
constatato che non c'era segnaletica verticale o orizzontale, ma c'era un segnale verticale che indicava la presenza di dossi con limite di velocità di 40 Km/h e che faceva riferimento a vecchi dossi (si veda la deposizione resa dal teste riportata nel verbale di udienza del 3-11-2014).
Premesso che nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza riferita dall'attore in primo grado e dal teste escusso della riferibilità della segnaletica verticale alla presenza di vecchi dossi, posto che il segnale appare di per sé idoneo ad assolvere alla sua funzione di allertare gli utenti della strada circa la presenza di dossi, indipendentemente dal loro eventuale rifacimento in diverso materiale, deve ritenersi che il dosso da cui secondo la prospettazione attorea darebbe derivato il fatto dannoso era segnalato e, quindi, idoneo, in conformità alla sua funzione, ad attivare il dovere dell'utente della strada di moderare la velocità, e, comunque, era anche visibile, posto che lo stesso attore in primo grado - con dichiarazioni a sé sfavorevoli e, quindi, sussumibili nel paradigma della confessione giudiziale, cui è riconducibile efficacia di prova legale dei fatti confessati a carico del dichiarante in attuazione della norma dettata dal secondo comma dell'articolo 2733 c.c. - ha riconosciuto che il tratto di strada percorso era
11 ben illuminato.
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (impatto del veicolo contro il dosso presente sul tratto di strada percorso dal veicolo di proprietà dell'attore) è stato erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure riconducibile sul piano causale alle condizioni della strada e non al comportamento incauto di , il quale, nonostante la segnalazione Controparte_1
della presenza di dossi e nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si
è verificato in condizioni di visibilità e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi) e le dimensioni dell'anomalia presente sul tratto di strada percorso la rendessero visibile, non si è avveduto della presenza del dosso, che, invece, avrebbe dovuto suggerirgli l'adozione di una condotta di guida particolarmente cauta e di ogni altra cautela opportuna, come moderare la velocità del mezzo in modo da evitare un impatto violento contro l'ostacolo.
Il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che disciplinano la responsabilità da cose in custodia e non ha valutato correttamente le emergenze istruttorie, omettendo di valutare che l'accertata visibilità (per la presenza di adeguata illuminazione pubblica) e prevedibilità (stante la presenza di apposita segnaletica) dell'anomalia presente lungo il tratto di strada percorso dal veicolo di proprietà di avrebbero dovuto attivare il dovere di Controparte_1
cautela del danneggiato, attribuendo in tal modo efficienza causale esclusiva al suo comportamento incauto e imprudente.
Pertanto, deve ritenersi che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il suddetto comportamento incauto si sia inserito come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia e, in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_2
12 in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti deve essere rigettata. Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellato e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria per il giudizio di appello (in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del tenore delle difese svolte nella comparsa conclusionale) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
13 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ..qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
14 Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 9-5-2016, dal Parte_1
avverso la sentenza n. 7/2016 emessa dal Giudice di pace di in
[...] Pt_1
data 9-2-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
1.805,07, di cui euro 103,07 per esborsi ed euro 1.702,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 15-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1760/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Donato Mennuti in virtù di mandato a margine dell'atto di appello e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Picece in virtù di Controparte_1
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
1 processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 9-5-2016 il proponeva appello avverso la sentenza n. 7/2016 emessa in Parte_1
data 9-2-2016, con la quale il Giudice di pace di in accoglimento della Pt_1
domanda risarcitoria proposta da , lo aveva condannato al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per i danni materiali riportati dall'autovettura di proprietà dell'attore in seguito all'urto contro un dosso presente sulla sede stradale.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere il Giudice di pace riconosciuto che l'attore aveva assolto al proprio onere probatorio sulla base della ritenuta e non motivata assenza di prova del caso fortuito ad opera dell'Ente AL, laddove dalla prova testimoniale e dalle dichiarazioni rese da nel corso Controparte_1
dell'interrogatorio formale era emerso che prima del dosso contro il quale aveva urtato il veicolo di sua proprietà c'era un segnale stradale che indicava il limite di velocità e che segnalava la presenza di dossi;
2 b) violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. e degli articoli
115 e 116 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure erroneamente escluso che fosse stata fornita la prova del caso fortuito sub specie della riconducibilità dell'incidente al comportamento del danneggiato, stante l'interruzione del nesso causale per la visibilità e la prevedibilità della situazione di pericolo;
c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per avere il Giudice di pace ritenuto sufficiente ai fini della liquidazione del danno riportato dal veicolo di proprietà dell'attore il preventivo in atti, benchè non confermato dal suo autore nel corso del giudizio e nonostante difettasse la prova delle condizioni del veicolo dopo il sinistro e della compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del fatto dannoso.
Alla luce di tali premesse, l'appellante chiedeva in via preliminare che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti venisse rigettata, con conseguente Controparte_1
condanna dell'appellato al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-9-2016 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 14 Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata
3 dalla parte interessata, che l'appello proposto dal è Parte_1
ammissibile sotto il profilo della sua tempestività.
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Quanto alla decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione, la notifica della sentenza che ai sensi dell'articolo 326 c.p.c. fa decorrere il termine stabilito dall'articolo 325 c.p.c. è soltanto quella eseguita presso il procuratore costituito e non anche quella effettuata alla parte personalmente, salvo che la stessa sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado (in tal senso Corte di cassazione n.
5682 del 2006 e Corte di cassazione n. 8847 del 1998), dal momento che l'articolo
326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve non alla conoscenza legale della sentenza in capo al destinatario, ma ad un'attività acceleratoria e sollecitatoria costituita dalla notificazione effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito secondo le regole di cui agli articoli 170 e 285
c.p.c. (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 7527 del 2010 e Corte di cassazione n. 10026 del 2010).
Pertanto, la notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo del servizio postale in data 8-4-2016 presso la sede del al procuratore Parte_1
costituito, che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di
4 primo grado aveva eletto domicilio presso la Casa AL (si veda l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della sentenza impugnata prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte dell'appellato) appare idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
L'appello, che è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 9-5-2016 e, quindi, nel rispetto del termine breve di trenta giorni dalla notifica alla parte soccombente, che è stata eseguita in data 8-4-2016,
è tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta dal Parte_1
avverso la sentenza n. 7/2016 emessa in data 9-2-2016, con la quale il Giudice di pace di ha accolto la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da Pt_1
sul presupposto della configurabilità a suo carico di una Controparte_1
responsabilità ex articolo 2051 c.c.
Con i motivi di appello sub a) e b), che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono entrambi alla esclusione, ad opera del Giudice di prime cure, della prova del caso fortuito, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto escluso il caso fortuito sub specie di comportamento dello stesso danneggiato, omettendo di valutare che dalla prova assunta nel corso del giudizio era emerso che l'insidia, costituita dalla presenza di un dosso sulla sede stradale, era visibile e prevedibile.
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace di Potenza ha ricondotto la fattispecie concreta al paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo
2051 c.c. ed ha ritenuto che lo stato dei luoghi e le condizioni di tempo in cui il fatto dannoso si era verificato erano tali da consentire di ricondurre sul piano causale il verificarsi di esso alla res e non alla condotta incauta del danneggiato, la
5 quale poteva assumere rilevanza soltanto ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa dello stesso ai sensi dell'articolo 1227 c.c.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato
6 che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio
7 onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che erroneamente il Giudice di pace ha riconosciuto il nesso causale fra le condizioni del manto stradale e il fatto dannoso, omettendo di valutare che il rapporto di derivazione causale era stato interrotto dal comportamento imprudente del danneggiato.
Premesso che il caso fortuito, inteso come causa esterna idonea ad interrompere il nesso causale fra la cosa e il danno - la cui prova deve essere fornita dal custode in ragione degli obblighi di vigilanza e di controllo che gli impongono di adottare tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni e in considerazione dell'operatività del principio della vicinanza della prova (in tal senso Corte di cassazione n. 8811 del 2020 Corte di cassazione n. 11802 del 2016 e Corte di cassazione n. 13222 del 2016) - può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato nell'ipotesi in cui lo stesso abbia assunto efficienza causale esclusiva (in tal senso Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 9315 del 2019), occorre evidenziare che, dal momento che l'articolo 2051 c.c.
8 prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, è necessario considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345 del 2019).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il
9 principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - costituto dall'interrogatorio formale reso dall'attore e dalla deposizione resa dal teste Controparte_1
escusso - è emerso che il dosso presente sulla sede stradale in cui il veicolo di
10 proprietà dell'attore in primo grado è incappato era visibile ed era segnalato.
In particolare, l'attore nel corso dell'interrogatorio formale Controparte_1
deferitogli dall' ha riconosciuto che “quel tratto di strada era CP_3
sufficientemente illuminato” e che “c'era un segnale stradale che indicava il limite di velocità di 40 Km/h e che segnalava dei dossi di gomma che erano presenti prima” (si vedano le dichiarazioni rese da in sede di Controparte_1
interrogatorio formale riportate nel verbale di udienza del 3-11-2014).
Anche il testimone Vigile urbano in servizio presso la Polizia Tes_1
Municipale del di ha riferito che il giorno successivo Pt_1 Pt_1
all'incidente si era recato sul posto su segnalazione di ed aveva Controparte_1
constatato che non c'era segnaletica verticale o orizzontale, ma c'era un segnale verticale che indicava la presenza di dossi con limite di velocità di 40 Km/h e che faceva riferimento a vecchi dossi (si veda la deposizione resa dal teste riportata nel verbale di udienza del 3-11-2014).
Premesso che nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza riferita dall'attore in primo grado e dal teste escusso della riferibilità della segnaletica verticale alla presenza di vecchi dossi, posto che il segnale appare di per sé idoneo ad assolvere alla sua funzione di allertare gli utenti della strada circa la presenza di dossi, indipendentemente dal loro eventuale rifacimento in diverso materiale, deve ritenersi che il dosso da cui secondo la prospettazione attorea darebbe derivato il fatto dannoso era segnalato e, quindi, idoneo, in conformità alla sua funzione, ad attivare il dovere dell'utente della strada di moderare la velocità, e, comunque, era anche visibile, posto che lo stesso attore in primo grado - con dichiarazioni a sé sfavorevoli e, quindi, sussumibili nel paradigma della confessione giudiziale, cui è riconducibile efficacia di prova legale dei fatti confessati a carico del dichiarante in attuazione della norma dettata dal secondo comma dell'articolo 2733 c.c. - ha riconosciuto che il tratto di strada percorso era
11 ben illuminato.
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (impatto del veicolo contro il dosso presente sul tratto di strada percorso dal veicolo di proprietà dell'attore) è stato erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure riconducibile sul piano causale alle condizioni della strada e non al comportamento incauto di , il quale, nonostante la segnalazione Controparte_1
della presenza di dossi e nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si
è verificato in condizioni di visibilità e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi) e le dimensioni dell'anomalia presente sul tratto di strada percorso la rendessero visibile, non si è avveduto della presenza del dosso, che, invece, avrebbe dovuto suggerirgli l'adozione di una condotta di guida particolarmente cauta e di ogni altra cautela opportuna, come moderare la velocità del mezzo in modo da evitare un impatto violento contro l'ostacolo.
Il Giudice di pace non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che disciplinano la responsabilità da cose in custodia e non ha valutato correttamente le emergenze istruttorie, omettendo di valutare che l'accertata visibilità (per la presenza di adeguata illuminazione pubblica) e prevedibilità (stante la presenza di apposita segnaletica) dell'anomalia presente lungo il tratto di strada percorso dal veicolo di proprietà di avrebbero dovuto attivare il dovere di Controparte_1
cautela del danneggiato, attribuendo in tal modo efficienza causale esclusiva al suo comportamento incauto e imprudente.
Pertanto, deve ritenersi che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il suddetto comportamento incauto si sia inserito come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia e, in accoglimento dell'appello proposto dal e Parte_2
12 in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti deve essere rigettata. Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellato e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria e per la fase decisoria per il giudizio di appello (in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del tenore delle difese svolte nella comparsa conclusionale) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
13 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ..qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
14 Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 9-5-2016, dal Parte_1
avverso la sentenza n. 7/2016 emessa dal Giudice di pace di in
[...] Pt_1
data 9-2-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
1.805,07, di cui euro 103,07 per esborsi ed euro 1.702,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 15-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
15