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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/07/2025, n. 27798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27798 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC SS nato a [...] il [...] MA AN nato a [...] il [...] NE IO nato a [...] il [...] LI FR nato a [...] il [...] DE TA AM nato a [...] il [...] DI AU AN nato a [...] il [...] UL LA NC nato a [...] il [...] RI ST nato a [...] il [...] IA CE nato a [...] il [...] IA NA nato a [...] A MARE il 04/04/1975 RO GI nato a [...] il [...] OV GO nato a [...] il [...] OV NO nato a [...] il [...] OV OL nato a [...] il [...] ON AS nato a [...] il [...] IT AN nato a [...] il [...] NF RI nato a [...] il [...] LI IG nato a [...] il [...] ER MA NO nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 2 Num. 27798 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GI Data Udienza: 29/05/2025 GI ET RI nato a [...] il [...] TE NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro affinchè disponga l'applicazione della confisca limitatamente a quanto conseguito da ciascun ricorrente, con rigetto nel resto dei ricorsi;
udito il difensore di OV GO, OV NO e OV OL, Avv. VALERIO SPIGARELLI, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale per quanto riguarda la confisca ed ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di OV GO, Avv. LUCA CIANFERONI, che ha chiesto l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. del motivo di ricorso relativo alla eccezione di prescrizione, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale per quanto riguarda la confisca ed ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di RI ST e IT AN, Avv. GI CI, anche in sostituzione dell'Avv. NC MANNARINO, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di OV OL, Avv. FR CARLO COPPI, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di NE IO, Avv. MARIA RIVIECCIO, che ha chiesto l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. del motivo di ricorso relativo alla eccezione di prescrizione ed ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di MA AN, Avv. GEMMA GUERRERA, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di MA AN e IA VINCENZA, Avv. IO OL, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di LI FR, DE TA AM, DI AU AN, IA NA, ON AS e ER IG, Avv. GI BRUNO, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'Avv. ROBERTO LE PERA, difensore di OV GO ed in sostituzione dell'Avv. HERMAN ALTOMARE, difensore di AC SS e UL LA NC, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento degli stessi;
udito il difensore di RO GI, Avv. GINO PERROTTA, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di NF RI, Avv. MARCELLO MANNA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di GI IM RI, Avv. NICOLA RENDACE, che ha chiesto l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. dell'eccezione di prescrizione e dichiararsi la nullità della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro;
udito il difensore di ER MANO e TE NZ, Avv. SI BA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell'Il maggio 2022 (depositata il 29 aprile 2024), in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena per RE CO in anni quattro di reclusione ed C 1.032 di multa;
confermava nel resto la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato: MA CE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen., e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed €.
1.032 multa;
AR GI colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art 648-bis cod.pen., e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed €.1,032 di multa;
; RE CO colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, 3 riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen.; EL GA RO colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed €1.032 di multa;
Di AU CE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa;
UL DA NC colpevole del reato a lei ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannata alla pena di quattro anni di reclusione ed €.
1.032 di multa;
AB NI colpevole del reato a lei ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa;
GA IN colpevole del reato a lei ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C 688,00 di multa;
OV GO colpevole del reato lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa;
OV DI colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa;
OV GL colpevole dei reati a lei ascritti ai capi 29) e 45) della rubrica, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen ed unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannata alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa;
MB UA colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa;
MA CE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le attenuanti generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C.688,00 di multa;
ED AR colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C.688,00 di multa;
ER IE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C.688,00 di multa;
QU IN colpevole del reato a lui ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa: 4 RU TT OS colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa: ES IN colpevole del reato a lui ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa;
avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di CE AS e UL LA NC, eccependo: 1.1 violazione degli artt.649, 425, 434 cod.proc. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: per i medesimi fatti per cui si procedeva erano stati contestati ai ricorrenti sia il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. che quello di cui all'art. 648-ter cod. pen. e il giudice per l'udienza preliminare aveva da un lato rinviato a giudizio i ricorrenti per il delitto ex art. 648-ter cod. pen. al fine di verificare se fosse stato posto in essere il delitto in questione, comprensivo dell'elemento specializzante ulteriore rispetto al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., costituito dall'impiego in attività economiche e finanziarie del denaro e delle altre utilità di provenienza illecita;
dall'altro, per l'ulteriore reato contestato in relazione alle medesime condotte fattuali (art. 648-bis cod. pen.) aveva prounciato sentenza di non luogo a procedere;
sulle censure proposte, la Corte di appello aveva erroneamente osservato che il giudice per l'udienza preliminare aveva reso una sentenza in rito, che non poteva costituire un precedente giudicato in ordine al medesimo fatto, posto che anche nel caso di sentenza di non luogo a procedere opera il principio di divieto di duplicazione dell'azione penale per il medesimo fatto, in applicazione dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU;
1.2 mancanza o contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.: nell'atto di appello si erano censurate la mancanza di indicazioni circa la determinazione della pena (individuata nel minimo edittale) rispetto alle due posizioni, distinte e separate dei ricorrenti, e ciò anche rispetto alla pena accessoria, l'indeterminatezza circa la confisca comminata e la negazione delle attenuanti generiche, e su tali punti la motivazione della Corte di appello era mancante. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di MA CE, eccependo: 2.1 mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al divieto di applicazione degli artt. 649 e 650 cod. proc. pen.: nell'atto di appello si era osservato che non poteva essere qualificato come "riciclaggio" il fatto contestato come" reimpiego" perché per il reato di riciclaggio, e per lo stesso fatto e per gli stessi imputati era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il 5 ) fatto non sussiste, ma il giudice di primo grado aveva rigettato la censura difensiva richiamando una sentenza relativa ad un caso totalmente diverso da quello in esame e la Corte di appello non si era confrontata con il motivo di appello;
2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 522 n. 1 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: non si poteva riqualificare il fatto contestato come riciclaggio perché nel reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è contenuto il carattere decettivo della condotta, caratterizzata nel reato di riciclaggio da un tipico effetto dissimulatorio;
2.3 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen.: MA aveva ricevuto tre assegni circolari da tre soggetti diversi e poiché l'assegno circolare è un titolo di credito astratto e non appare il rapporto causale sottostante, lo stesso avrebbe dovuto essere accertato e provato;
si era ritenuto che MA fosse in rapporti di affari con RU TT in base a conversazioni intercettate tra quest'ultimo e OR, prive di alcun riscontro;
mancavano inoltre la prova della provenienza delittuosa degli assegni (ma anzi vi era la prova del contrario) e della sussistenza del dolo, cioè della consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa degli assegni;
2.4 mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del reato presupposto del riciclaggio, visto che la motivazione della sentenza impugnata non forniva elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa dei titoli asseritamente negoziati da MA, essendo insufficiente l'affermazione che i titoli provenissero dal rapporto illecito tra la AI e la ED;
2.5 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dei fatti ascritti all'imputato ed alla configurabilità e sussistenza del delitto di riciclaggio, nonché in ordine alla riqualificazione del fatto quale ricettazione e conseguente declaratoria di prescrizione del reato (sono indicati come motivi 6 e 7): MA aveva versato gli assegni sul proprio conto corrente, per cui nessuna attività era stata da lui compiuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei titoli in questione. 3. Propone ricorso il difensore di AR GI, eccependo che: 3.1 secondo la ricostruzione dei giudici di merito il reato presupposto del riciclaggio non esisteva, e comunque si era consumato in epoca temporale successiva rispetto ai fatti ritenuti accertati e qualificati quale violazione dell'art. 648-bis cod. pen.: il giudice di primo grado aveva individuato il reato presupposto del riciclaggio di cui al capo 29 nella truffa di cui al capo 24, ragionamento condiviso dalla Corte di appello;
la condotta contestata a AR era di aver proceduto ad operazioni di riciclaggio delle somme di denaro • 6 bonificate o pagate, a mezzo di assegni, in favore della ED s.r.l. da parte della AI s.r.l. e dalla ER s.r.l. in favore della Immobiliare Service s.a.s. di OR CE, costituenti in tutto o in parte frutto o provento dei reati di cui agli artt. 640-bis cod. pen., nonché 2 e 8 D.LGs. n. 74/2000; solo per un assegno, però, si indicava che proveniva dal pagamento di AI s.r.l. per la truffa di cui al capo 24), mentre per tutti gli altri non era indicato il reato presupposto, nel senso che si affermava che la semplice negoziazione degli assegni integrava il reato di riciclaggio;
inoltre, la condotta dell'imputato quale violazione dell'art. 648-bis cod. pen. era stata posta in essere in epoca temporale antecedente rispetto al perfezionamento dell'asserito reato di truffa ai danni della Regione Calabria, consumatasi in epoca temporale postuma rispetto alla negoziazione degli assegni. 4. Propone ricorso il difensore di RE CO, EL GA RO, Di AU CE, LI PP e ER IE, eccependo: 4.1 mancata individuazione dei reati presupposti del riciclaggio contestato ai ricorrenti, anteriormente o successivamente alla consumazione del reato di riciclaggio;
violazione dell'operatività del riconoscimento della clausola di riserva, avendo i ricorrenti concorso nella realizzazione dei reati tributari di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
quanto al primo aspetto, le fatture risalivano al dicembre 2007 ed al gennaio 2008, vale a dire un periodo temporale antecedente alla consumazione dell'ipotetico reato presupposto, coincidente con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte delle società utilizzatrici delle fatture stesse;
al fine di poter affermare che le somme versate sul conto corrente avessero origine delittuosa era necessario che il vantaggio fiscale derivante dall'annotazione delle false fatturazioni si fosse realizzato in epoca temporale antecedente rispetto al versamento delle somme;
quanto al secondo aspetto, era evidente che alcuni dei ricorrenti (RE, Di AU e ER) avevano avuto rapporti diretti con OR GO, indicato in sentenza quale ideatore della truffa e delle false fatturazioni;
4.2 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. relativamente alla commissione da parte dei ricorrenti di condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro: i ricorrenti non avevano modificato l'intestatario né il nominativo dell'originario beneficiario, per cui era possibile risalire con facilità all'origine del denaro utilizzato per l'emissione degli assegni;
la sentenza impugnata era del tutto carente sulla sussistenza del dolo, con una inversione dell'onere probatorio;
4.3 violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: il giudice aveva mutato il fatto storico, perché le fattispecie di cui all'art. 648-ter e 648-bis cod. pen. divergono sia nella struttura oggettiva che nell'elemento psicologico;
in particolare, il 7 delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. si caratterizza per l'idoneità dissimulatoria che, assurgendo ad elemento strutturale del reato, ne informa sia l'elemento oggettivo che soggettivo. 5. Propone ricorso l'Avv. Sabrina Mannarino quale difensore di AB NI, eccependo: 5.1 violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 2 e 522 cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sia in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto-reato operata dai giudici di merito che in relazione all'assenza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di condanna: era da escludere che il fatto ritenuto in sentenza fosse presente nella originaria contestazione di cui al capo di imputazione n.45; secondo la sentenza impugnata si era accertato che la ricorrente aveva versato sul proprio conto corrente assegni circolari la cui provvista era costituita da denaro di provenienza illecita, e successivamente aveva provveduto al prelievo in contanti delle somme versate;
tale condotta era contestata al capo n. 28 dell'imputazione, in relazione al quale il giudice per l'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere;
5.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità della ricorrente e dell'elemento soggettivo: la motivazione della sentenza impugnata non era logica ed adeguata in ordine alla ritenuta dimostrazione della consapevolezza in capo all'imputata della condotta illecita posta in essere dal convivente OV GO e mancavano elementi indicativi di una condotta concorsuale della ricorrente, soprattutto in riferimento all'individuazione dell'elemento soggettivo;
5.3 omessa individuazione del reato presupposto rispetto al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: il tribunale aveva affermato che sul conto della ricorrente erano stati versati gli assegni provenienti dal rapporto ED-AI, fatti per i quali non vi era stata una contestazione formale ed era stata pronunciata sentenza di assoluzione;
né la sentenza di primo grado, né quella di appello, avevano individuato i reati che avrebbero generato le somme illecite che la ricorrente avrebbe poi riciclato. 6. Propone ricorso l'Avv. PP Cincioni quale difensore di AB NI, eccependo: 6.1 erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi depositati dall'Avv. Carmine Curatolo, in ragione della loro tempestività (il deposito era avvenuto in data 30 gennaio 2022, e non 1°febbraio 2022, come affermato nella sentenza impugnata); 6.2 mancanza di motivazione rispetto al contenuto delle devoluzioni difensive e conseguente violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen., 8 con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio tanto sotto il profilo materiale che sotto quello dell'elemento soggettivo in relazione ai fatti di cui al capo 45) dell'imputazione: la condotta sostitutiva non aveva avuto ad oggetto i proventi illeciti del delitto di frode fiscale e le condotte incriminate erano comunque antecedenti rispetto alla consumazione del reato presupposto, in quanto tutte le condotte sostitutive o comunque tese a rendere difficoltosa l'identificazione delle somme antecedenti alla presentazione della denuncia annuale non configurano il delitto di riciclaggio;
inoltre, sarebbe stato onere del giudice di appello dimostrare in capo alla ricorrente la conoscenza non già della disponibilità del conto in capo a OV GO, ma che la AB avesse quanto meno accettato il rischio del versamento dello specifico titolo in contestazione. 7. Propone ricorso il difensore di GA IN, eccependo: 7.1 violazione di legge, omessa e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta ascritta alla ricorrente;
nell'atto di appello si era osservato che era stata ritenuta sussistente la responsabilità della GA sulla scorta di documentazione che in atti non esisteva, in quanto sia l'assegno che l'estratto del conto corrente postale indicati in sentenza, che sarebbero stati rinvenuti in sede di perquisizione, non erano presenti tra gli atti oggetto di sequestro, la Corte di appello non si era confrontata con il motivo di appello;
7.2 mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al divieto di applicazione degli artt. 649 e 650 comma 2 cod. proc. pen.: il fatto oggetto del capo di imputazione n.45 non comprendeva l'operazione ED s.r.l. che era oggetto del capo di imputazione n.29, per il quale la GA era stata assolta per non aver commesso il fatto;
l'assegno riportato in sentenza era stato emesso da Dema RU, società non ricompresa nel capo di imputazione;
7.3 mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del reato presupposto, essendo insufficiente l'affermazione che i titoli provenissero dal rapporto illecito tra AI e ED;
7.4 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dei fatti ed alla configurabilità e sussistenza del delitto di riciclaggio, nonché in ordine alla riqualificazione del fatto come ricettazione e conseguente declaratoria di prescrizione del reato: la GA aveva versato gli assegni sul suo conto corrente, per cui nessuna attività era stata da lei compiuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei titoli di credito, né poteva essere ritenuta sufficiente la semplice negoziazione dei titoli presso l'istituto bancario. 9 8. Propone ricorso il difensore di SS PP, eccependo che era stato proposto appello affinchè venisse verificato se il Tribunale di Paola aveva rispettato il principio del giudice naturale e per far riformare la sentenza di proscioglimento per causa estinta in sentenza assolutoria, ma la Corte di appello aveva deciso di non decidere, dimenticando di essere un giudice di merito e non di legittimità; mancavano i requisiti minimi della sentenza. 9. Propone ricorso l'Avv. Valerio Spigarelli quale difensore di OV GO, eccependo: 9.1 erronea applicazione della legge penale in relazione all'individuazione da parte della sentenza impugnata del reato presupposto del riciclaggio contestato al capo 29) della rubrica, nonché al mancato riconoscimento dell'operatività della clausola di riserva, avendo riconosciuto entrambe le sentenze di merito un coinvolgimento del ricorrente tanto nella truffa di cui al capo 24) della rubrica, quanto nei connessi reati tributari di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
erronea applicazione della legge penale avuto particolare riguardo agli artt. 585 comma 4 e 175 comma 5 cod. proc. pen. laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto intempestivi i motivi nuovi depositati in data 30 gennaio, e non, come erroneamente riportato nella sentenza impugnata, il 10 febbraio 2021; mancata individuazione della provenienza delittuosa delle somme oggetto di riciclaggio;
nei motivi di appello si era rilevato che al momento in cui sarebbero state commesse le condotte di riciclaggio, il reato presupposto doveva ancora perfezionarsi;
sempre nell'atto di appello si era osservato che il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della "truffa AI-ED" e nel connesso giro di fatture false, avrebbe dovuto comportare l'operatività della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-bis cod. pen.; le questioni dedotte erano state rigettate dalla Corte di appello con motivazioni del tutto erronee in punto di diritto, prima ancora che apodittiche e congetturali. Con riferimento ai reati tributari quali presupposti del reato di riciclaggio, le fatture asseritamente inesistenti sarebbero state emesse dalla ED s.r.l. nel giugno e luglio 2007, sicchè il reato di utilizzazione delle medesime poteva dirsi consumato solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di AI s.r.l. (società nei cui confronti le fatture erano state emesse) per il periodo di imposta 2007, e quindi alla fine dell'anno successivo: pertanto, il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non poteva costituire il presupposto delle condotte di riciclaggio in quanto le stesse risalivano a dicembre 2007 e gennaio 2008, e quindi ad un periodo antecedente alla stessa consumazione dell'ipotetico reato presupposto;
inoltre, per ritenere sussistente il delitto di riciclaggio è necessario che la condotta di trasferimento o sostituzione 10 C—r A;
) Als• del denaro o di oscuramento della relativa origine riguardi somme provenienti da delitto, per cui doveva essere dimostrata la provenienza da delitto della provvista dei due assegni circolari e non la semplice circostanza o causale eventualmente illecita in relazione alla quale la girata e il versamento erano stati effettuati;
al contrario, la sentenza impugnata aveva confuso l'illecita provenienza del denaro oggetto delle pretese condotte di riciclaggio proprio con la supposta illiceità dell'operazione stessa che sarebbe stata finalizzata a far conseguire un profitto ingiustificato (il contributo erogato dalla Regione Calabria) sulla scorta della fittizia documentazione fiscale;
la retrocessione delle somme originariamente trasferite in ragione delle fatture emesse dalla DI nei confronti dell'AI, a tutto voler concedere, costituiva l'elemento sulla scorta del quale ritenere fittizie le operazioni commerciali a tali fatture sottostanti e dunque elemento sintomatico della commissione del reato tributario e non già condotta volta ad oscurare l'origine delittuosa delle somme stesse, con la conseguenza che le contestate operazioni di girata difettavano della indispensabile base genetica di provenienza da un delitto presupposto per poter ipotizzare che la stessa fungesse da meccanismo di camuffamento della origine delittuosa della relativa provvista;
andava rilevato come risultasse del tutto pacifico che le somme oggetto dei trasferimenti in discorso non avessero nulla a che vedere con quelle (solo successivamente) erogate dalla Regione Calabria alla AI s.r.I.; i denari oggetto degli assegni circolari erano costituiti dalle provviste (perfettamente lecite) della società AI e dal finanziamento da parte dei soci della società stessa, per cui vi era la prova della liceità delle somme. Quanto al mancato riconoscimento della clausola di riserva, che il ricorrente fosse in ipotesi coinvolto nel giro della false fatturazioni di OR, funzionali alla perpetrazione del reato di truffa ai danni della Regione Calabria, era riconosciuto dalla stessa Corte di appello e risultava perfettamente coerente con l'inserimento dell'imputato nella fattispecie associativa, poi dichiarata prescritta;
la motivazione della sentenza impugnata non si era poi minimamente confrontata con quanto statuito dalla decisione di primo grado nei confronti di altri coimputati, che presentavano una situazione del tutto analoga con riferimento alla posizione del ricorrente;
9.2 erronea applicazione degli artt. 110 e 648-bis cod. pen. nella parte in cui era stato ritenuto configurabile il reato di riciclaggio di cui al capo 29), pur a fronte della pretesa commissione da parte del ricorrente di condotte del tutto inidonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro;
erronea applicazione delle legge penale, avuto riguardo alla mancata derubricazione del reato in quello di ricettazione: secondo il Tribunale, OV si sarebbe limitato a girare due assegni circolari emessi dalla AI in favore della ED a seguito 11 S js, dell'emissione da parte di quest'ultima società di due fatture nel giugno e nel luglio 2017, ma non erano stati modificati né l'intestatario (AI), né l'originario beneficiario (ED), per cui era possibile risalire con facilità all'origine del denaro utilizzato per l'emissione degli assegni;
la Corte di appello aveva risposto erroneamente alle censure sollevate in appello, richiamando giurisprudenza di legittimità non pertinente al caso in esame, sostenendo che il reato di riciclaggio era integrato alla luce della complessiva idoneità di tutte le condotte di cui l'operazione concreta si è composta ad ostacolare l'accertamento dell'orgine illecita del denaro, senza considerare che allora si sarebbe dovuto accertare la consapevolezza da parte del ricorrente delle ulteriori manovre dissimulatorie poste in essere dai concorrenti nel reato;
9.3 erronea applicazione degli artt. 43 e 648-bis cod. pen. laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto di ravvisare l'elemento psicologico del riciclaggio in capo al ricorrente;
non era stato considerato che si sarebbero dovute accertare tanto la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa oggetto della condotta materiale, quanto la piena rappresentazione e volontà della idoneità della medesima condotta ad ostacolare l'identificazione di tale provenienza;
la sentenza impugnata risultava del tutto carente in ordine alla sussistenza del dolo;
9.4 erronea applicazione degli artt. 648-quater cod. pen. 321, commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen;
inefficacia dei provvedimenti di sequestro preventivo dei beni riconducibili al ricorrente, con conseguente venir meno del presupposto per disporre la confisca dei beni stessi e quindi impossibilità di applicare la medesima in sentenza: il sequestro preventivo aveva perso efficacia ben prima della disposta confisca, che era quindi illegittima, in quanto il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il provvedimento di sequestro di urgenza con contestuale richiesta di convalida solo dopo 16 giorni dalla data in cui lo stesso era stato disposto dal Pubblico ministero;
9.5 erronea applicazione degli artt. 648-quater cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen.; nullità del provvedimento di confisca disposto da entrambi i giudici di merito sui beni riconducibili al ricorrente per effetto della nullità dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto in data 5 ottobre 2009 dal giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto di applicare il vincolo cautelare in discorso per un titolo in base a presupposti diversi rispetto a quelli contenuti nella domanda cautelare contenuta nella richiesta di convalida del decreto di urgenza del Pubblico ministero del 19 settembre 2009; assoluta mancanza di motivazione in relazione ad analoga censura contenuta nei motivi nuovi di appello con conseguente nullità della sentenza ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e comunque erronea applicazione della legge processuale penale laddove il 12 motivo nuovo di appello era stato giudicato intempestivo e quindi inammissibile: mentre il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato unicamente alla confisca obbligatoria del profitto del reato previsto dagli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato il vincolo cautelare per un titolo (quello discendente dall'art. 648- quater cod. pen.) che non era stato mai neppure ipotizzato dall'organo dell'accusa; si trattava di nullità assoluta, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento;
9.6 erronea applicazione dell'art. 648-quater cod. pen. avendo la Corte di appello disposto la confisca per equivalente di tutti i beni sequestrati al ricorrente, benchè il valore dei medesimi risultasse di gran lunga superiore rispetto al supposto profitto delle condotte di riciclaggio che lo stesso avrebbe commesso;
10. Propone ricorso l'avv. Roberto Le Pera quale difensore di OV GO, eccependo: 10.1 violazione degli art. 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva ritenuto di riqualificare i fatti contestati quale violazione dell'art. 648-ter cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., quando in nessun passo dell'imputazione di cui al capo 29) era dato rivenire contestazioni afferenti operazioni tese a mascherare la provenienza delittuosa di somme di denaro;
la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che la sentenza di non doversi procedere pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare relativamente al capo di imputazione n.28 poteva concorrere a rappresentare motivo di prevedibilità di mutazione del fatto storico;
in relazione alla provenienza del denaro, la contestazione faceva esplicito riferimento a reati tributari ed a truffe diverse da quelle di cui al capo 24), ma poi in sentenza era stato ritenuto che le somme provenissero dalla truffa di cui al capo 24), che non era stata ancora consumata nel momento in cui erano state poste in essere le condotte contestate;
10.2 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello, volti ad evidenziare che il previo concorso di OV GO nel reato presupposto non consentiva la configurabilità del reato di riciclaggio: il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'imputato fosse coinvolto nella truffa di cui al capo 24) dell'imputazione, ritenuto reato presupposto del riciclaggio di cui al capo 29) e, come emergeva anche dalla semplice lettura dei capi di imputazione, il ricorrente aveva partecipato attivamente e fattivamente alla predisposizione della falsa documentazione funzionale alla perpetrazione della truffa, nonché a tutti gli altri reati fiscali idonei a generare le risorse i ,\ 13 riciclate, per cui doveva operare nei suoi confronti la clausola di esclusione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 10.3 violazione degli artt. 585 comma 4 e 125 cod. proc. pen.: i motivi nuovi proposti dall'Avv. Curatolo erano tempestivi, attenevano a capi e punti della decisione impugnata con l'appello principale, e riguardavano questioni rilevabili anche di ufficio, tenuto conto che con l'atto di appello principale erano stati impugnati, oltre il capo, anche le parti della sentenza riguardanti la sussistenza del fatto, l'elemento soggettivo e la disposta confisca;
inoltre, a fronte della dogilianza difensiva contenuta nei motivi aggiunti in relazione all'impossibilità di ritenere configurabile il reato di riciclaggio perché il reato presupposto di truffa si era consumato in data successiva rispetto alle operazioni compiute sugli assegni, la Corte territoriale era incorsa in un evidente errore di valutazione, così come era frutto di errore l'affermazione della Corte di appello in merito agli ulteriori reati fiscali che avrebbe individuato il giudice di primo grado quale reato presupposto del reato di riciclaggio: la Corte di appello aveva confuso una condotta di concorso in truffa con operazioni di riciclaggio. L'Avv. Le Pera depositava motivi nuovi, nei quali eccepiva: 1-Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cpp, con riferimento al disposto di cui all'articolo 648-bis cp. in relazione alla ritenuta configurabilità, da parte dei Giudici di merito, del reato di riciclaggio, sebbene commesso e integrato, in tutti i suoi elementi costitutivi, in epoca anteriore alla consumazione del reato presupposto, costituito dalla truffa ex art. 640-bis cod.pen. descritta al capo 24) della rubrica imputativa. 1.1 - Totale assenza di motivazione ed erronea applicazione di legge penale processuale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lettere c), e) cod.proc.pen. con riferimento all'errata individuazione e determinazione, da parte della Corte territoriale, del termine per il deposito dei motivi nuovi previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 585 comma 4, 172 comma 5 cod.proc.pen.. 11 - Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli articoli 521, 522 cod.proc.pen. per avere la Corte di Appello ritenuto corretta e immune da censure la riqualificazione del fatto ascritto al capo 29) -dal reato di cui all'articolo 648-ter cod.pen. originariamente contestato nel reato ex art. 648-bis cod.pen..- compiuta in sentenza dal Giudice di primo grado. III - Erronea applicazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 648-bis cod.pen.. comma 1 prima parte per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (capo 29) pur in presenza di elementi univocamente dimostrativi della partecipazione del medesimo nel delitto 14 -"‘ presupposto, costituito dal reato di truffa descritto al capo 24). 111.1 - Carenza di motivazione ovvero motivazione meramente apparente, desumibile dal testo della statuizione impugnata, in quanto costituita da scarne formule di stile prive di effettivo contenuto sostanziale, con riferimento alla statuizione di penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (capo 29) pur in presenza di elementi univocamente dimostrativi della partecipazione del medesimo nel delitto presupposto, costituito dal reato di truffa descritto al capo 24). Assenza di motivazione con riferimento al capo della sentenza concernente l'esclusione dell'operatività della clausola di riserva di cui al capo 648-bis comma 1 prima parte cp. IV - Manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale individuato erroneamente la condotta ascrivibile a OV GO e a questi effettivamente ascritta nella sentenza di primo grado, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto la condotta di riciclaggio di cui al capo 29) estesa al profitto dei reati tributari e non solo a quello della condotta truffaldina di cui al capo 24), così ravvisando un ulteriore reato presupposto privo di riscontro nelle risultanze processuali. V - Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen, con riferimento agli articoli 49 comma 2, 648-bis cod.pen.. in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di riciclaggio pur in presenza di (porzione di) condotta del ricorrente consistita unicamente in operazioni di girata di assegni circolari in assenza di elementi comprovanti la consapevolezza di OV GO dell'illecita provenienza del denaro nonché -stante il contesto ricostruito in termini di responsabilità concorsuale- delle altrui condotte asseritamente dissimulatorie. V.I - Totale assenza della motivazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., con riferimento alla ritenuta idoneità della suddetta condotta del ricorrente, ravvisata ed effettivamente consistita nella mera girata di assegni circolari, ad integrare il reato di riciclaggio in assenza dell'enunciazione delle ragioni comprovanti la consapevolezza del medesimo dell'illecita provenienza del denaro nonché - stante il contesto ricostruito in termini di responsabilità concorsuale- delle altrui condotte asseritamente dissimulatorie. - 11. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Luca Cianferoni quale difensore di OV DI, eccependo: 11.1 violazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU;
violazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 110 e 648 cod. pen.: all'esito del processo di primo grado il ricorrente era stato ritenuto responsabile non del reato di cui al capo di imputazione (art. 648-ter cod. pen.), ma del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. senza che il giudice avesse previamente 15 ) provveduto a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero al fine di consentire la riformulazione del capo di imputazione;
premesso che la cd. "clausola modale" è l'elemento discretivo tra le due fattispecie e che vale a porre un rapporto di genus a species tra le due norme, l'arbitraria riqualificazione delle condotta in riciclaggio aveva costituito un ostacolo per l'esercizio del diritto costituzionale sancito dall'art. 24 Cost., non consentendo all'imputato di potersi difendere in ordine alla non contestata, ma ritenuta, condotta dissimulatoria;
in ogni caso, era comunque errata la qualificazione dei fatti nei termini di cui all'art. 648-bis cod. pen., essendo palese l'assenza di qualsivoglia artificio volto ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme, stante l'utilizzo di strumenti che consentono la tracciabilità del flusso di denaro, come i bonifici bancari e gli assegni;
11.2 violazione degli artt. 648-quater, comma 1 cod. proc. pen. e 27 e 42 Cost., 49 della Carta di Nizza, 7 CEDU e 1 Port. 1 All. CEDU;
nell'ipotesi in cui non fosse stata accolta la tesi sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, si chiedeva la riqualificazione della confisca disposta in confisca per equivalente ai sensi del comma 2 dell'art. 648-quater cod. pen., e, conseguentemente, la rideterminazione della stessa in € 70.000,00; i beni sottoposti a sequestro e di cui era stata disposta la confisca avevano un valore di gran lunga superiore ai cinque assegni negoziati da OV, ed erano stati acquistati dal ricorrente ben prima della asserita commissione del reato di riciclaggio;
comunque, la confisca avrebbe potuto essere disposta nei confronti di ciascuno dei correi nella misura di quanto effettivamente percepito, non potendo essere, come fatto dalla Corte di appello, applicato in maniera acritica ed immotivata il principio solidaristico. L'Avv. Cianferoni presentava poi motivi nuovi, nel quali eccepiva che: 11.3 la decisione assunta dalla Corte territoriale era errata nella parte in cui aveva disposto la misura ablatoria ai sensi dell'art. 648- quater, comma 1, cod.pen., in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, posto che difettava il necessario collegamento tra il compendio patrimoniale dell'imputato e il reato di riciclaggio, non correttamente configurabile nel caso di specie;
in subordine, si sollecitava una diversa qualificazione della misura in termini di confisca per equivalente, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 648- quater cod.pen., con conseguente adeguamento del quantum da apprendere, da determinarsi nella somma di € 70.000,00, quale profitto concretamente riferibile all'ipotizzata condotta illecita;
la confisca era stata disposta in modo generalizzato sull'intero patrimonio sottoposto a sequestro, senza offrire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso effettivo tra i beni appresi e l'ipotizzato reato, in violazione dei principi di proporzionalità, individualizzazione 16 della sanzione e adeguatezza dell'apparato motivazionale (viene richiamata Sezioni Unite, 8 febbraio 2025, n. 13783); la misura ablativa disposta nel caso concreto, estesa indiscriminatamente all'intero patrimonio sequestrato, senza alcuna verifica in tal senso, violava dunque anche l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, nonché gli artt. 6 e 7 della Convenzione;
inoltre, l'importo oggetto delle operazioni sospette di riciclaggio risultava già determinato in modo preciso nella somma di € 70.000,00, sulla base delle risultanze istruttorie e documentali acquisite, per cui non sussisteva alcuna incertezza in ordine alla quantificazione del profitto eventualmente attribuibile all'imputato. 12. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Valerio Spigarelli nell'interesse di OV DI, eccependo: 12.1 i motivi sono analoghi a quello proposti dal medesimo difensore nell'interesse di OV GO, con le precisazioni che non si era tenuto conto della memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione del 20 aprile 2022, che il giudice di primo grado, quanto alla cd, clausola di riserva, aveva espressamente fatto riferimento ad un coinvolgimento del ricorrente nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti poste in essere dal coimputato OR e funzionali alla perpetrazione del reato di truffa in danno della Regione Calabria, che non si comprendevano le ragioni per le quali, una volta affermato che i delitti tributari costituivano presupposto del riciclaggio ed esclusa la responsabilità del ricorrente per il capo 45), lo stesso, a fronte delle medesime condotte materiali, dovesse rispondere del riciclaggio di cui al capo 29), che il ricorrente si era limitato a negoziare cinque assegni emessi da AI in favore di ED a seguito dell'emissione da parte di quest'ultima società delle due fatture nel giugno e nel luglio 2007 e a girarne, attraverso la Pubblinet s.a.s. di cui era socio accomandatario, altri due, operazioni non idonee ad ostacolare la provenienza delle somme. 13. Propongono ricorso per cassazione i difensori di OV GL, eccependo: 13.1 i motivi sono analoghi a quelli proposti dall'Avv. Spigarelli nell'interesse di OV GO e OV DI, con le precisazioni che non era stata esaminata la memoria difensiva depositata alla Corte di appello in vista dell'udienza di discussione del 20 aprile 2022, che la sentenza di appello aveva ribadito, in modo del tutto contraddittorio, il coinvolgimento della OV nel giro di fatture false che avrebbero costituito, insieme alla truffa, il presupposto del reato di riciclaggio;
vi sono poi due motivi non proposti nell'interesse dei coimputati: 13.2 erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per avere la sentenza di appello condannato l'imputata per il reato di riciclaggio di cui al capo 17 ,f`^ 45) della rubrica, nonostante le condotte materiali fondanti tale reato fossero le medesime poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per l'ulteriore ipotesi di riciclaggio di cui al capo 29) della rubrica: in particolare, nell'atto di appello si era censurato che il giudice di primo grado non aveva specificato quali sarebbero state le condotte materiali poste in essere, né la provenienza delle somme che di tali condotte sarebbero state oggetto;
la Corte di appello aveva richiamato le pagine 202 e seguenti della sentenza di primo grado per giustificare la condanna per il reato di cui al capo 45), quando invece quelle pagine facevano riferimento al capo 29); vi era quindi stata una condanna per due episodi di riciclaggio che afferivano alle identiche condotte materiali;
13.3 nullità della sentenza ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per carenza grafica della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il punto fosse stato specificamente devoluto alla Corte di appello;
erroneamente l'imputata era stata ritenuta "non incensurata" e non erano stati considerati il ruolo meramente esecutivo, la condotta successiva alla presunta commissione del reato ed il comportamento processuale. 14. Propongono ricorso per cassazione i difensori di MB UA, eccependo: 14.1 violazione dell'art. 648-bis cod. pen., mancata individuazione del reato presupposto o dei reati presupposto del riciclaggio contestato al ricorrente, anteriormente o successivamente alla consumazione del presunto reato di riciclaggio;
violazione dell'operatività del riconoscimento della clausola di riserva, avendo l'imputato concorso nella realizzazione dei reati tributari di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: il ricorrente non solo aveva avuto rapporti diretti con OR (indicato in sentenza come ideatore della truffa e delle false fatturazioni), ma aveva partecipato, come affermato dagli stessi giudici di merito, alla commissione dei reati presupposti;
inoltre, il ricorrente era stato definito quale "concorrente dell'intraneus", il che equivaleva ad etichettarlo come reo, sicchè, se era agente del reato presupposto e/o di autoriciclaggio, non poteva essere condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., se non in violazione della clausola di riserva, o di quello di autoriciclaggio (che all'epoca dei fatti non esisteva); era poi evidente che il reato di truffa era stato commesso in epoca successiva a quello di riciclaggio, così come quello che riguardava le fatture asseritamente inesistenti, posto che il reato di utilizzazione delle medesime poteva dirsi consumato solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società AI;
14.2 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. in relazione alla commissione da parte del ricorrente di condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della 18 provenienza delittuosa del denaro, visto che il ricorrente non aveva modificato né l'intestatario, né il nominativo dell'originario beneficiario, cosicchè era possibile risalire con facilità all'origine del denaro utilizzato per l'emissione degli assegni;
inoltre, la sentenza impugnata era priva di motivazione in merito alla sussistenza del dolo, avendo peraltro la Corte di appello operato una evidente inversione dell'onere probatorio;
14.3 violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: il giudice di primo grado, riqualificando la fattispecie originariamente contestata nella diversa fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-bis cod. pen., aveva modificato integralmente il fatto, per cui avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, visto che le due fattispecie previste dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. differiscono sia nella struttura oggettiva che nell'elemento psicologico;
in particolare il primo si caratterizza per una particolare modalità della condotta (l'idoneità dissimulatoria, da valutare ex post e in concreto) che, assurgendo ad elemento strutturale del reato, ne informa sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo;
in ogni caso, era comunque errata la qualificazione dei fatti nei termini di cui all'art. 648-bis cod. pen., essendo palese l'assenza di qualsivoglia artifizio volto ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita delle somme, stante l'utilizzo di strumenti che consentono la tracciabilità del flusso di denaro, come i bonific bancari e gli assegni;
14.4 violazione degli artt. 648-quater comma 1, cod. proc. pen. e 27 e 42 Cost., 49 della Carta di Nizza, 7 CEDU e 1 Port. 1 All. CEDU: i beni di cui era stata disposta la confisca avevano un valore di gran lunga superiore al prodotto o profitto del reato, e la confisca era stata disposta su beni acquistati dall'imputato ben prima della asserita commissione del reato di riciclaggio;
inoltre, in relazione a ciascun concorrente la confisca per equivalente avrebbe dovuto essere riferita solo al concreto profitto concretamente conseguito, per cui la sentenza impugnata era errata nella parte in cui applicava in maniera acritica ed immotivata il principio solidaristico. 15. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Sabrina Mannarino quale difensore di MA CE, eccependo: 15.1 violazione degli artt. 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza della nullità della sentenza alla luce dell'accertamento di un fatto diverso da come contestato nell'imputazione: gli imputati erano stati chiamati a difendersi dalla precisa accusa di aver reinvestito in attività economiche formalmente intestate a persone diverse le somme di denaro pagate da AI s.r.l. a ED s.r.l. e da ER s.r.l. a Immobiliare Service s.a.s. di OR CE, come provenienti da truffe e reati fiscali, diversi rispetto alla truffa di cui al capo 24; il 19 tribunale aveva invece condannato gli imputati ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., in quanto le operazioni poste in essere dagli imputati erano consistite in incasso, negoziazione e girate degli assegni circolari, la cui provenienza era illecita perché frutto della truffa di cui al capo 24); era quindi evidente che si sarebbe dovuta disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero, visto che il tribunale aveva ritenuto accertato un fatto diverso, poiché difforme quanto agli elementi costitutivi, quali la condotta, l'oggetto e l'elemento soggettivo;
15.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale personale del ricorrente: nelle sentenze di merito si affermava che autrice materiale della condotta del versamento sul conto corrente della società di cui era titolare il ricorrente era stata la moglie di MA, OV GL, per cui si sarebbero dovuti indicare elementi sintomatici del fatto che la condotta della OV avesse risentito del contributo causale all'operazione di negoziazione dell'assegno; 15.3 violazione degli art. 585, comma 4 e 125 cod. proc. pen.: la Corte territoriale aveva errato nel ritenere tardivi i motivi aggiunti proposti dal difensore a sostegno dell'imputazione principale;
omessa motivazione sui motivi aggiunti ritenuti dalla Corte territoriale inammissibili;
nei motivi principali ed in quelli nuovi erano state affrontate due tematiche di fondamentale importanza ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, e cioè l'impossibilità di ritenere integrato il reato di riciclaggio alla luce sia delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado circa il coinvolgimento degli imputati nel reato presupposto (la truffa di cui al capo 24), sia per il fatto che il suddetto reato presupposto si era consumato in epoca successiva rispetto alle movimentazioni degli assegni circolari;
15.4 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. in quanto, stando alle imputazioni elevate ed alle motivazioni dei giudici di merito, MA era concorrente nel reato presupposto di truffa, che si era consumato comunque in epoca successiva alla condotta asseritamente decettiva;
15.5 violazione degli artt. 43 e 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio: difettava del tutto ogni indicazione circa la consapevolezza concreta in capo all'imputato ricorrente della provenienza illecita del denaro versato sul conto corrente dell'impresa solo a lui formalmente intestata ma, per come ritenuto dalla Corte di appello, nella piena ed incondizionata disponibilità del cognato OV GO;
15.6 violazione dell'art. 648-quater cod. pen: sia con l'appello principale che con i motivi nuovi era stata eccepita l'illegittimità della confisca, in relazione , 20 alla quale mancava ogni motivazione;
sul punto, nulla aveva detto la Corte di appello. 16. Propone ricorso l'Avv. PP Cincioni quale difensore di MA CE, eccependo: 16.1 erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi depositati dall'Avv. Curatolo;
16.2 mancanza di motivazione in relazione al contenuto delle devoluzioni difensive e conseguente violazione dell'art. 648-bis cod. pen. con specifico riferimento al capo di imputazione n. 29): con i motivi principali e con quelli nuovi, la difesa aveva evidenziato che le condotte incriminate erano antecedenti alla commissione del reato presupposto, in quanto la somma portata dall'assegno circolare oggetto del riciclaggio attribuito a MA non poteva essere riferitaal profitto del reato di truffa sopra menzionato, in quanto lo stesso si era consumato solo il 3 giugno 2008, data in cui era stato erogato il finanziamento, laddove il titolo di credito era stato emesso il 3 gennaio 2008; inoltre, il versamento era stato effettuato dalla moglie di MA su un conto corrente afferente ad una società nella disponibilità del cognato;
anche quanto ai reati tributari come presupposto dei reati di riciclaggio, gli stessi erano successivi al riciclaggio contestato al ricorrente;
doveva inoltre considerarsi che la sentenza impugnata finiva per non individuare, al di là di un generico riferimento a rapporti familiari e di affari, in cosa sarebbe consistito il contributo di MA alla condotta degli altri pretesi concorrenti, evocando anche vicende alle quali il ricorrente era estraneo e non confrontandosi con la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla contestazione associativa di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto, che circoscriveva la condotta di MA alla singola operazione posta in essere e quindi imponeva di individuare elementi da cui inferire la sia consapevolezza ed il relativo contributo causale rispetto a condotte autonome dalla sua, da altri poste in essere. 17. Propone ricorso per cassazione il difensore di ED AR, eccependo che: 17.1 violazione dell'art. 649 cod. pen.: nell'atto di appello era stato rilevato che per lo stesso fatto storico il Pubblico ministero aveva contestato al capo 28) la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., e al capo 29) la violazione dell'art. 649- ter cod. pen.; per il capo 28) era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, e per il capo 29) condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.; 17.2 violazione delle norme sul concorso nel reato: la penale responsabilità di ED era stata affermata non per le condotte che avrebbe posto in essere 21 nella consapevolezza di contribuire alla commissione di un illecito penale, ma per il contesto in cui le stesse sarebbero state poste in essere;
da ultimo, si rilevava che in ordine al terzo motivo di appello, concernente la qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata ometteva di esprimersi ed offriva una motivazione del tutto apodittica ed apparente. 18. Propone per cassazione ricorso il difensore di QU IN, eccependo: 18.1 erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio rispetto a movimentazioni di denaro di cui era stata erroneamente ritenuta la riconducibilità ai reati presupposti della condotta contestata al capo 45) dell'imputazione: il reato presupposto della condotta di riciclaggio preso in considerazione dalla Corte di appello, anziché quello riportato al capo 45), coincideva con il rapporto illecito intercorso tra AI s.r.l. e ED RU s.r.I., che era invece contestato al capo 29, ed al quale il ricorrente era rimasto estraneo;
in un caso analogo, il coimputato ES, chiamato a rispondere del reato di cui al capo 29), era stato assolto per non aver commesso il fatto;
18.2 erronea applicazione dell'art. 546 comma 2 lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello, nel colmare l'omessa specificazione del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, aveva confermato la pena senza tuttavia motivare sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute per posizioni del tutto sovrapponibili a quelle del ricorrente: vi erano poi evidenti discrasie con il trattamento sanzionatorio degli altri imputati;
18.3 le condotte ascritte a carico del ricorrente erano passibili di declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione: visto che la condotta di cui al capo 45) di imputazione era stata contestata come commessa sino al 2009, il termine di prescrizione decorreva dal 1°gennaio 2009 ed era quindi decorso il 26 marzo 2024, ovvero nelle more del deposito dei motivi della sentenza impugnata. 19. Propone ricorso per cassazione il difensore di RU TT OS, eccependo: 19.1 la sentenza di appello aveva totalmente omesso la decisione su alcuni specifici motivi di appello, e precisamente sulla richiesta del riconoscimento della disciplina della continuazione con condotte per le quali era intervenuta sentenza irrevocabile e sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante acquisizione di documentazione sopravvenuta;
non 22 erano stati esaminati i motivi nuovi depositati dalla difesa in data 29 gennaio 2021; 19.2 nel procedimento denominato "Cartesio", la connessione con il presente procedimento era evidente, visto che le persone offese delle condotte usurarie contestate in quel processo erano imputate per reati in materia finanziaria e tributaria, commessi allo scopo di occultare i rapporti usurari oggetto dell'altro procedimento;
19.3 la sentenza impugnata aveva omesso qualsiasi argomentazione rispetto al problema della mancanza del reato presupposto per la configurabilità del reato di riciclaggio, avallando la ricostruzione del giudice di primo grado secondo cui il reato presupposto era la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte della Regione Calabria, senza considerare che nell'ambito del giudizio non era emersa la prova che vi fosse mai stata una effettiva percezione indebita di fondi pubblici grazie ai pagamenti contestati al ricorrente;
gli assegni contestati al ricorrente erano comunque precedenti alla commissione della truffa, che quindi non poteva essere il presupposto del reato di riciclaggio;
analogo ragionamento doveva essere svolto per l'argomentazione secondo la quale il reato presupposto del riciclaggio era quello di fatturazione per operazioni inesistenti, reato che non era stato analizzato nei suoi elementi essenziali, considerato che se ciò fosse stato fatto, ci si sarebbe potuti rendere agevolmente conto del fatto che la condotta ascritta al ricorrente altro non era che un segmento del reato presupposto;
mancavano, inoltre, la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e quella della esistenza stessa del reato presupposto. Il difensore presentava poi motivi aggiunti, nei quali eccepiva che: 19.4 la decisione di condanna si basava sugli interrogatori resi dal ricorrente, dai quali si sarebbero ricavate la piena confessione e ammissione di colpevolezza dell'imputato in ordine alla condotta di riciclaggio;
tuttavia, l'attenta lettura di quegli interrogatori offriva una visione maggiormente organica e chiara dell'operato del ricorrente in relazione agli elementi costitutivi del reato e il suo approccio alla vicenda in punto di elemento soggettivo, essendo emerso che egli non era assolutamente a conoscenza della provenienza degli assegni che versava sul suo conto;
19.5 nella sentenza impugnata nulla si diceva sulla provenienza di quelle somme ben individuate, e cioè non si riusciva assolutamente a spiegare se quelle somme di denaro fossero il frutto di un profitto di un'attività illecita riferita alle false fatturazioni oppure si trattasse dei profitti di altre condotte illecite;
19.6 non si comprendeva assolutamente a quali false fatturazioni ci si riferisse per l'operazione successiva di riciclaggio dei proventi illeciti, anche 23 perché, per come si legge nel capo di imputazione originario, dette operazioni di false fatturazioni coinvolgevano lo stesso odierno ricorrente, per cui era ipotizzabile la commissione del reato di cui all'art. 648 ter 1 cod.pen., con evidenti effetti sulla pena inflitta, trattandosi di un reato con pena edittale inferiore, giacchè la pena massima prevista dalla norma di autoriciclaggio è quella di anni 8 di reclusione, che avrebbe comportato una prescrizione decennale e non quindicinale dei reati commessi fino al 27.12.2007 (data dell'ultimo assegno versato da RU con beneficiario ED); 20. Propone ricorso per cassazione il difensore di ES IN, eccependo: 20.1 erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio rispetto a movimentazioni di denaro di cui era stata erroneamente ritenuta la riconducibilità ai reati presupposti della condotta contestata al capo 45) dell'imputazione; a ben leggere le motivazioni della sentenza impugnata, non era dato comprendere se e rispetto a quali operazioni presupposte fosse riferibile la movimentazione di denaro cui il ricorrente avrebbe concorso e le stesse restituivano un'idea del tutto contraddittoria e fumosa del reato presupposto contestato a ES, per lo più fondata sulla presunzione che si fosse reso disponibile alla circolazione di somme provenienti dalle operazioni di falsa fatturazione per conto di OV, senza tuttavia che i giudici di merito fossero riusciti a collocare questa indefinita provvista come riconducibile ad una o più tra le operazioni indicate al capo 45) o addirittura al distinto reato di cui al capo 29), per il quale era intervenuta assoluzione;
20.2 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione con il fatto contestato in imputazione: con l'atto di appello era stato eccepito che la condanna era intervenuta per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in luogo di quello contestato (art. 648-ter cod. pen.), con ciò cristallizzando una non consentita difformità tra imputazione e pronuncia che avrebbe imposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero;
20.3 le condotte ascritte a carico del ricorrente erano passibili di declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione: visto che la condotta di cui al capo 45) di imputazione era stata contestata come commessa sino al 2009, il termine di prescrizione decorreva dal 1°gennaio 2009 ed era quindi decorso il 26 marzo 2024, ovvero nelle more del deposito dei motivi della sentenza impugnata. ( I v_fr--1\N -Y lv\ 24 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, verranno affrontati i temi comuni proposti dai ricorrenti. 1.1 L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è infondata;
per comodità espositiva, si riportano i capi n. 28 e 29 della originaria imputazione e la decisione del Giudice per l'udienza preliminare: Capo 28 "in concorso tra loro, nel contesto dell'associazione di cui al capo 22 ed avvalendosi dei mezzi della più vasta associazione di cui al capo 1), procedevano ad operazioni di riciclaggio delle somme di denaro bonificate o pagate a mezzo di assegni in favore della ED RL da parte della AI RL e dalla ER RL in favore della Immobiliare Service s.a.s. di OR CE, costituenti in tutto in parte frutto o provento dei reati di cui agli art 640 bis c.p. nonché 2 e 8 del D.Lgs 74/2000 specificatamente indicati ai capi precedenti"; Capo 29: "in concorso tra loro, nel contesto dell'associazione di cui al capo 22 ed avvalendosi dei mezzi della più vasta associazione di cui al capo 1), procedevano ad operazioni di reinvestimento in attività economiche solo formalmente intestate ad altri di somme di denaro bonificate o pagate a mezzo di assegni emessi in favore della ED RL da parte della AI RL e della ER RL in favore della Immobiliare service s,a,s, di OR CE costituenti in tutto o in parte frutto o provento dei reati di cui agli artt. 640 bis nonché 2 e 8 del D.Lgs. n.74/2000 specificatamente indicati ai capi precedenti"...negli anni 2007,2008,2009 Sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del 29 maggio 2012 di non doversi procedere per il reato di cui al capo 28 (pag.29) (si tratta della sentenza emessa contestualmente al decreto che disponeva il giudizio per i capi 29) e 45): "... premesso che a carico degli stessi imputati e in relazione ai medesimi fatti storici, sono stati contestati sia il delitto di cui all'art 648bis c.pen. che il delitto di cui 648ter c.pen, per consolidato principio...tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello del riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione, vi è rapporto di specialità... Orbene, nel caso in esame nel presente processo deve essere disposto il giudizio per il reato di cui 648ter c.pen., al fine di verificare in dibattimento, come è possibile sulla base degli elementi qui offerti in valutazione e derivanti dalle indagini, se sia stato posto in essere il delitto comprensivo di detto elemento specializzante ulteriore. Per il delitto che concorre apparentemente deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Nella scelta della relativa formula vanno escluse quelle di merito poiché il fatto storico non è insussistente e non è estraneo agli imputati..." 25 Dalla motivazione sopra riportata è evidente che il giudice per l'udienza preliminare si è limitato ad escludere il concorso formale dei reati ed ha scelto di rinviare a giudizio gli imputati per valutare quale fosse l'elemento specializzante nella condotta degli stessi e quindi quale fosse il reato configurabile;
ciò risulta dalla frase "il fatto storico non è insussistente e non è estraneo agli imputati" che, lungi dal comportare un proscioglimento per ogni reato ravvisabile, era proprio tesa a consentire di stabilire se sussistesse o meno uno dei due reati tra quello previsto dall'art. 648-bis cod. pen. e quello previsto dall'art. 648-ter cod. pen. 1.2 L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è infondata. Innanzitutto si deve ribadire che "Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la qualificazione del fatto, prima inquadrato nella fattispecie di riciclaggio, come impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se nella contestazione sono contenuti gli elementi concreti per apprestare un'utile difesa in riguardo al diverso reato poi ritenuto in sentenza. (La Corte, sul presupposto che tra i reati indicati intercorre un rapporto di specialità, ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché all'imputato era stato contestato come riciclaggio il fatto non solo di aver compiuto operazioni tese a mascherare la provenienza delittuosa di somme di denaro, ma anche di aver impiegato una certa somma di denaro di provenienza dai reati di contrabbando nell'acquisto di due imbarcazioni ecologiche)" Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007, Porzio e altri, Rv. 237262); in secondo luogo, si deve rilevare che già nella sentenza del giudice per l'udienza preliminare, in base al passo sopra riportato, era stata prospettata la possiblità che gli imputati venissero chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., per cui non si può parlare di una contestazione avvenuta "a sorpresa" in quanto la possibilità di una riqualificazione era stata già precognizzata dal giudice fin dall'udienza preliminare. Al riguardo si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto 26 ( insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di CE); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01). Ciò premesso, si deve quindi rilevare come gli imputati abbiano avuto due interi gradi di giudizio per difendersi dalla contestazione di riciclaggio, per cui la violazione dall'art. 521 cod. proc. pen. non può ritenersi sussistente. 1.3 I motivi relativi alla mancata anteriorità del reato presupposto del riciclaggio e della violazione della cd. "clausola di riserva" sono inammissibili per non essere stati proposti in appello: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). Nel caso in esame, nessuno degli appelli originariamente proposti contiene l'eccezione sulla mancata anteriorità del reato presupposto, mentre l'unico appello che trattava il motivo della cd. "clausola di riserva" era quello dell'Avv. Curatolo nell'interesse di OV GO, che però sosteneva il concorso del suddetto imputato nel reato di truffa, ma non dei reati fiscali ritenuti presupposto del reato di cui al capo 29, per cui l'eccezione era comunque generica in quanto, quando anche si fosse ritenuto OV GO concorrente nel reato di truffa, il reato di riciclaggio era comunque sussistente quale occultamento delle somme provento del reato di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs, n. 74/2000; la Corte di appello ha risposto sull'unica eccezione che era stata prospettata, cioè sulla clausola di riserva rispetto al reato associativo di cui era imputato OV GO. Né potevano avere alcuna rilevanza i motivi nuovi di appello proposti (sia pure tempestivamente, per come si dirà), visto il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi. Peraltro, l'eccezione sulla anteriorità del reato presupposto è manifestamente infondata quanto all'art.8 D. Lgs. n. 74/2000: si deve infatti ribadire che "Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non 27 essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento)." (Sez. 3, 47459 del 05/07/2018; Melpignano, Rv. 274865; si vedano anche Sez.3, n. 25816 del 21/04/2016, De Roia, Rv. 267664: "L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi"; Sez.3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193: "Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultimo di essi"). Assodato quindi che il delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 è istantaneo e si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, nel momento della emissione dell'ultima di esse (per cui non è necessaria alcuna dichiarazione dei redditi ai fini della consumazione del reato), si deve rilevare che dai capi di imputazione emerge che le fatture sono state tutte emesse nella prima parte del 2007, mentre gli assegni che costituiscono oggetto del riciclaggio sono stati posti all'incasso a partire dalla fine del 2007 e nel 2008; si vedano, in particolare, sul punto, pag.32 della sentenza di appello ove si fa riferimento al periodo temporale "dal 6.7.2007 data del bonifico a pagamento della prima fattura, al 25.1.2008, data in cui risultano essere stati emessi gli ultimi assegni a pagamento dell'ultima tranche di denaro relativi alla seconda fattura, (cfr. pag.174 della sentenza di primo grado)" e le fatture indicate nei capi di imputazione n. 23 e 25, emesse 1'8.6.2007 e il 5.7.2007. 1.4 Le eccezioni secondo le quali i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come ricettazione e non come riciclaggio (peraltro fatta per sostenere la prescrizione dei reati, che viene comunque pronunciata) e che non era sussistente il dolo del reato di riciclaggio sono manifestamente infondate: sul punto, è sufficiente ribadire che "il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione" (Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302); sul punto si tornerà nelle parti dedicate ai singoli ricorsi. 1.5 Ricorso CE AS e UL DA NC: del primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., si rimanda a quanto 28 sopra scritto;
il secondo motivo, nella parte relativa alla quantificazione della pena è superato dalla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, nella parte relativa alla confisca è fondato, per quanto si dirà oltre. 1.6 Ricorso MA CE: sui primi due motivi (violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 521 cod. proc, pen.) si è già detto;
sul terzo motivo, relativo alla responsabilità di MA per il reato di riciclaggio in quanto sul suo conto corrente sono stati versati tre assegni, il ricorrente propone inammissibili diverse valutazioni del materiale probatorio, senza considerare che "integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi (In motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso)" (Sez.2, n. 46319 del 21/09/2016, Cipolla, Rv. 268316); il quarto motivo di ricorso è inammissibile attesa la sua genericità e considerato che il delitto presupposto è ben individuato nelle sentenze di merito;
il sesto ed il settimo motivo (non vi è un quinto motivo) sulla errata qualificazione del reato contestato quale riciclaggio anziché ricettazione sono manifestamente infondati, visto che MA si è prestato a cambiare due assegni provento di delitto in modo da non far comparire nell'operazione RU TT, che glieli aveva consegnati, con ciò integrando il dolo tipico del reato di riciclaggio (si veda pag. 34 sentenza della Corte di appello) 1.7 Ricorso AR GI: l'unico motivo di ricorso relativo alla anteriorità del reato presupposto rispetto al contestato riciclaggio è inammissibile per quanto già detto sopra. 1.8 Ricorso proposto nell'interesse di RE CO, EL GA RO, Di AU CE, LI PP e ER IE: il primo motivo relativo alla anteriorità del reato presupposto è inammissibile per quanto già detto sopra;
il secondo motivo propone censure di merito sulle valutazioni della Corte di appello contenute per RE pag.44, per EL GA e LI pag.45, per ER e Di AU pag.46, da ritenersi congrue e coerenti con le risutanze processuali, e quindi esenti dai vizi denunciati;
sul terzo motivo si rimanda a quanto detto sopra. 1.9 Ricorso AB NI (Avv. Sabrina Manarino): sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. si è già detto;
sul secondo motivo la Corte di appello ha fornito una esauriente motivazione nelle pagine 49 e seguenti della sentenza impugnata, richiamando correttamente la sentenza di questa Sezione n.19125/2023 (Rv. 284653, Baldi); quanto alla individuazione del reato presupposto, vi è motivazione nelle pagine 50 e 51 della 29 sentenza impugnata e 234 e seguenti della sentenza di primo grado (nel capo 45 erano poi indicate le società emittenti le false fatture da cui derivavano le somme oggetto di riciclaggio) 1.10 Ricorso AB NI (Avv. PP Cincioni): nel primo motivo viene correttamente rilevato che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che i motivi fossero stati presentati in data 1°febbraio 2021, quando invece la presentazione dei motivi era avvenuta a mezzo pec in data 30 gennaio 2021; ma la Corte di appello ha risposto a tutti i motivi contenuti nei motivi nuovi, per cui appare irrilevante la erronea ritenuta tardività dei motivi;
in particolare, vengono proposte censure di merito (come tali, inammissibili) sulla responsabilità analoghe a quelle del ricorso proposto dal precedente difensore e la questione sulla anteriorità del delitto presupposto rispetto al contestato riciclaggio, di cui si è già detto. 1.11 Ricorso GA IN: sui primi due motivi di ricorso, relativi alla mancanza di prova documentale della responsabilità della ricorrente, la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag.51 della sentenza impugnata, e si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure, in quanto con esse la ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc.pen., si rimanda a quanto sopra scritto;
sul quinto motivo (non vi è un quarto motivo) sulla individuazione del reato presupposto, la motivazione della Corte di appello è contenuta nelle pagine 51 e 52 della sentenza impugnata;
sulla qualificazione del reato quale ricettazione e non riciclaggio, si rimanda a quanto scritto trattando la posizione di AB NI. 1.12 Ricorso SS PP: la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva" (Sez.U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). 1.13 Ricorso OV GO (Avv. Valerio Spigarelli): si tratta di censure sulle quali si è già risposto in precedenza;
per quanto riguarda la 30 responsabilità del ricorrente, la motivazione è contenuta nelle pagine 36 e seguenti della sentenza impugnata ed è immune dai vizi denunciati in quanto coerente con le risultanze processuali, anche per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico;
fondato è il motivo relativo alla confisca, per quanto si dirà in seguito. 1.14 Ricorso OV GO (Avv. Roberto Le Pera): sui primi due motivi, relativi alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ed alla cd. "clausola di riserva", si rimanda a quanto scritto prima, il terzo motivo è relativo al deposito tempostivo dei motivi nuovi di appello, sui quali vi è comunque motivazione della Corte di appello;
i motivi nuovi proposti sono tutti relativi ad eccezioni già affrontate. 1.15 Ricorso OV GL (Avv. Coppi e Spigarelli); si tratta di ricorso redatto con argomentazioni analoghe a quelle proposte nell'interesse di OV DI, a parte il motivo (da ritenersi superato, visto che viene dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione) sulla pena e quello sul fatto che la condotta di cui al capo 45 sarebbe ricompresa in quella di cui al capo 29, per il quale la motivazione della Corte di appello, contenuta alle pagine 39 e 57, è perfettamente logica ed immune da censure. 1.16 Ricorso OV DI (Avv. Luca Cianferoni): il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è da ritenersi manifestamente infondato, alla luce delle osservazioni di cui sopra;
fondato è il secondo motivo , sulla confisca, per quanto si dirà piti avanti;
1.17 Ricorso OV DI (Avv. Valerio Spigarelli): si tratta di censure relative a motivi tutti già tratatti in precedenza, a parte quello sulla corretta qualificazione del reato, per il quale vi è congrua motivazione della Corte di appello a pag.39 della sentenza impugnata, e quelli sulla confisca, fondati, per quanto si dirà più avanti. 1.18 Ricorso MB UA: sui motivi relativi alla violazione della cd. "clausola di riserva" e dell'art. 521 cod. proc. pen. si è già detto;
sui motivi relativi alla mancata individuazione del reato presupposto e sulla responsabilità del ricorrente, la Corte di appello ha risposto con la motivazione, esente dai vizi denunciati, contenuta nelle pagine 41 e seguenti della sentenza impugnata;
fondato il motivo sulla confisca, per quanto si dirà più avanti. 1.19 Ricorso MA CE (Avv. Sabrina Mannarino): il motivo relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è stato già trattato;
sul secondo motivo, relativo alla responsabilità del ricorrente, vengono proposte inammissibili censure di merito;
i motivi relativi alla mancata considerazione da parte della Corte di appello dei motivi nuovi e della memoria presentata sono inammissibili in quo la Corte di appello ha comunque risposto sulle eccezioni, 31 tranne su quella relativa al coinvolgimento del ricorrente nel reato presupposto, che però era inammissibile perché non collegata ai motivi tempestivamente proposti;
sulla anteriorità del delitto presupopsto si è già detto prima;
sull'elemento soggettivo del reato, la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag.43 della sentenza impugnata, è coerente con le risultanze processuali;
fondato il motivo sulla confisca, per quanto si dirà più avanti. 1.20 Ricorso MA CE (Avv. PP Cincioni): l'errata considerazione di non ritenere tempestivi i motivi nuovi di appello non ha inciso sulla decisione;
sulla eccezione relativa alla anteriorità del delitto presupposto rispetto al riciclaggio si è già detto, così come sulla responsabilità del ricorrente. 1.21 Ricorso ED AR: il primo motivo è relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., già trattato in precedenza;
sulla responsabilità di ED vi è motivazione a pag.47 della sentenza impugnata, sulla quale viene proposta una inammissibile valutazione delle risultanze processuali. 1.22 Ricorso QU IN: il primo ricorso propone inammissibili censure di merito;
il secondo motivo, relativo alla pena inflitta, è da ritenersi superato alla luce della estinzione del reato per prescrizione. 1.23 Ricorso RU TT OS: i primi due motivi sulla applicazione della continuazione con altra sentenza pronunciata nei confronti del ricorrente devono intendersi superatialla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione;
sul terzo motivo, relativo alla responsabilità di RU ed all'elemento soggettivo, vi è congrua motivazione a pag. 48 della sentenza impugnata. 1.24 Ricorso ES IN: sul primo motivo, relativo alla resposabilità del ricorrente, si propongono inammissibili censure di merito;
sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., si è già detto sopra;
fondato è il terzo motivo sulla estinzione del reato per prescrizione. 1.25 Quanto all'eccezione di nullità dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto in data 5 ottobre 2009 (quinto motivo del ricorso proposto nell'nteresse di OV GO dall'Avv. Spigarelli), si deve rilevare come la censura avrebbe dovuto essere proposta in sede di riesame ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., posto che, in mancanza di censura, si è formato il cd. "giudicato cautelare": nella presente sede il motivo di ricorso è generico, in quanto non vengono prodotti gli atti su cui lo stesso si fonda, atti che non fanno parte del fascicolo per il dibattimento essendo, appunto, relativi alla fase cautelare. 1.25 Fondato, come si diceva prima, è il motivo relativo alla confisca, riferibile per effetto estensivo anche ai coimputati. 32 Innanzitutto, il decreto di sequestro era piuttosto generico, in quanto venivano sequestrate intere società senza sapere cosa le stesse contenessero;
altrettanto generica era la sentenza di primo grado, che si limitava ad affermare che "per gli imputati attinti da condanna ex art. 648 bis va disposta la confisca di quanto sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 648 quater c.p" (pag.278) e che la sentenza di appello, analogamente, si limita a richiamare il provvedimento di sequestro, senza quindi chiarire se sia stata disposta una confisca diretta o per equivalente;
tale aspetto risulta rilevante, alla luce del principio sancito da Sez.U. n. 4145 del 29/09/2022, dep. 31/01/2023, Esposito, Rv. 284209 - 01 secondo cui "la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore", e del fatto che si tratta di fatti risalenti al 2009. La sentenza di appello è errata anche nella parte in cui applica il prini io solidaristico, superato da Sez.U. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Massini, Rv. 287756 - 01: "in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)". La sentenza impugnata deve essere quindi annullata sul punto, in quanto il giudice del rinvio dovrà valutare se la confisca è diretta o per equivalente e, nel caso la confisca sia diretta, distinguere quale è il profitto ricavato dal singolo concorrente. 1.26 Deve, infine, essere pronunciata sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo fondati i reiativi motivi proposti, estensibili anche ai coimputati ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. Si deve infatti partire dal principio secondo cui "in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato. (Nella specie, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il 33 computo della prescrizione dovesse essere individuato nell'i gennaio 2012)" (Sez. 6 n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900); nel caso in esame, il riciclaggio di cui al capo 29 è contestato "negli anni 2007,2008,2009", il riciclaggio di cui al capo 45 è contestato "sino al 2009"; pertanto, il termine dal quale partire per calcolare la prescrizione è il 10 gennaio 2009; aggiungendo il termine massimo di quindici anni (ex art. 157 e 161 cod. pen.) previsto per il reato di riciclaggio e il termine di sospensione di 24 giorni disposto in primo grado all'udienza del 19 settembre 2016, si ricava che i reati risultano estinti per prescrizione in data 25 gennaio 2024. 2. Per quanto riguarda il ricorso di SS PP, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di SS PP, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti senza rinvio quanto ai reati a ciascuno ascritti, perché estinti per prescrizione e, limitatamente alle disposte confische, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 29/05/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere GI COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro affinchè disponga l'applicazione della confisca limitatamente a quanto conseguito da ciascun ricorrente, con rigetto nel resto dei ricorsi;
udito il difensore di OV GO, OV NO e OV OL, Avv. VALERIO SPIGARELLI, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale per quanto riguarda la confisca ed ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di OV GO, Avv. LUCA CIANFERONI, che ha chiesto l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. del motivo di ricorso relativo alla eccezione di prescrizione, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale per quanto riguarda la confisca ed ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di RI ST e IT AN, Avv. GI CI, anche in sostituzione dell'Avv. NC MANNARINO, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di OV OL, Avv. FR CARLO COPPI, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di NE IO, Avv. MARIA RIVIECCIO, che ha chiesto l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. del motivo di ricorso relativo alla eccezione di prescrizione ed ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di MA AN, Avv. GEMMA GUERRERA, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di MA AN e IA VINCENZA, Avv. IO OL, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore di LI FR, DE TA AM, DI AU AN, IA NA, ON AS e ER IG, Avv. GI BRUNO, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'Avv. ROBERTO LE PERA, difensore di OV GO ed in sostituzione dell'Avv. HERMAN ALTOMARE, difensore di AC SS e UL LA NC, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento degli stessi;
udito il difensore di RO GI, Avv. GINO PERROTTA, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore di NF RI, Avv. MARCELLO MANNA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di GI IM RI, Avv. NICOLA RENDACE, che ha chiesto l'estensione ex art. 587 cod. proc. pen. dell'eccezione di prescrizione e dichiararsi la nullità della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro;
udito il difensore di ER MANO e TE NZ, Avv. SI BA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell'Il maggio 2022 (depositata il 29 aprile 2024), in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena per RE CO in anni quattro di reclusione ed C 1.032 di multa;
confermava nel resto la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato: MA CE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen., e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed €.
1.032 multa;
AR GI colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art 648-bis cod.pen., e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed €.1,032 di multa;
; RE CO colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, 3 riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen.; EL GA RO colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed €1.032 di multa;
Di AU CE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa;
UL DA NC colpevole del reato a lei ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannata alla pena di quattro anni di reclusione ed €.
1.032 di multa;
AB NI colpevole del reato a lei ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannata alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa;
GA IN colpevole del reato a lei ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C 688,00 di multa;
OV GO colpevole del reato lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa;
OV DI colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa;
OV GL colpevole dei reati a lei ascritti ai capi 29) e 45) della rubrica, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen ed unificati sotto il vincolo della continuazione, e condannata alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa;
MB UA colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa;
MA CE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le attenuanti generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C.688,00 di multa;
ED AR colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C.688,00 di multa;
ER IE colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed C.688,00 di multa;
QU IN colpevole del reato a lui ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 1.032 di multa: 4 RU TT OS colpevole del reato a lui ascritto al capo 29) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen e condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa: ES IN colpevole del reato a lui ascritto al capo 45) della rubrica, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod.pen, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa;
avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di CE AS e UL LA NC, eccependo: 1.1 violazione degli artt.649, 425, 434 cod.proc. pen. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: per i medesimi fatti per cui si procedeva erano stati contestati ai ricorrenti sia il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. che quello di cui all'art. 648-ter cod. pen. e il giudice per l'udienza preliminare aveva da un lato rinviato a giudizio i ricorrenti per il delitto ex art. 648-ter cod. pen. al fine di verificare se fosse stato posto in essere il delitto in questione, comprensivo dell'elemento specializzante ulteriore rispetto al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., costituito dall'impiego in attività economiche e finanziarie del denaro e delle altre utilità di provenienza illecita;
dall'altro, per l'ulteriore reato contestato in relazione alle medesime condotte fattuali (art. 648-bis cod. pen.) aveva prounciato sentenza di non luogo a procedere;
sulle censure proposte, la Corte di appello aveva erroneamente osservato che il giudice per l'udienza preliminare aveva reso una sentenza in rito, che non poteva costituire un precedente giudicato in ordine al medesimo fatto, posto che anche nel caso di sentenza di non luogo a procedere opera il principio di divieto di duplicazione dell'azione penale per il medesimo fatto, in applicazione dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU;
1.2 mancanza o contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.: nell'atto di appello si erano censurate la mancanza di indicazioni circa la determinazione della pena (individuata nel minimo edittale) rispetto alle due posizioni, distinte e separate dei ricorrenti, e ciò anche rispetto alla pena accessoria, l'indeterminatezza circa la confisca comminata e la negazione delle attenuanti generiche, e su tali punti la motivazione della Corte di appello era mancante. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di MA CE, eccependo: 2.1 mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al divieto di applicazione degli artt. 649 e 650 cod. proc. pen.: nell'atto di appello si era osservato che non poteva essere qualificato come "riciclaggio" il fatto contestato come" reimpiego" perché per il reato di riciclaggio, e per lo stesso fatto e per gli stessi imputati era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere perché il 5 ) fatto non sussiste, ma il giudice di primo grado aveva rigettato la censura difensiva richiamando una sentenza relativa ad un caso totalmente diverso da quello in esame e la Corte di appello non si era confrontata con il motivo di appello;
2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 522 n. 1 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: non si poteva riqualificare il fatto contestato come riciclaggio perché nel reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è contenuto il carattere decettivo della condotta, caratterizzata nel reato di riciclaggio da un tipico effetto dissimulatorio;
2.3 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen.: MA aveva ricevuto tre assegni circolari da tre soggetti diversi e poiché l'assegno circolare è un titolo di credito astratto e non appare il rapporto causale sottostante, lo stesso avrebbe dovuto essere accertato e provato;
si era ritenuto che MA fosse in rapporti di affari con RU TT in base a conversazioni intercettate tra quest'ultimo e OR, prive di alcun riscontro;
mancavano inoltre la prova della provenienza delittuosa degli assegni (ma anzi vi era la prova del contrario) e della sussistenza del dolo, cioè della consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa degli assegni;
2.4 mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del reato presupposto del riciclaggio, visto che la motivazione della sentenza impugnata non forniva elementi sufficienti per individuare l'ipotizzata provenienza delittuosa dei titoli asseritamente negoziati da MA, essendo insufficiente l'affermazione che i titoli provenissero dal rapporto illecito tra la AI e la ED;
2.5 nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dei fatti ascritti all'imputato ed alla configurabilità e sussistenza del delitto di riciclaggio, nonché in ordine alla riqualificazione del fatto quale ricettazione e conseguente declaratoria di prescrizione del reato (sono indicati come motivi 6 e 7): MA aveva versato gli assegni sul proprio conto corrente, per cui nessuna attività era stata da lui compiuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei titoli in questione. 3. Propone ricorso il difensore di AR GI, eccependo che: 3.1 secondo la ricostruzione dei giudici di merito il reato presupposto del riciclaggio non esisteva, e comunque si era consumato in epoca temporale successiva rispetto ai fatti ritenuti accertati e qualificati quale violazione dell'art. 648-bis cod. pen.: il giudice di primo grado aveva individuato il reato presupposto del riciclaggio di cui al capo 29 nella truffa di cui al capo 24, ragionamento condiviso dalla Corte di appello;
la condotta contestata a AR era di aver proceduto ad operazioni di riciclaggio delle somme di denaro • 6 bonificate o pagate, a mezzo di assegni, in favore della ED s.r.l. da parte della AI s.r.l. e dalla ER s.r.l. in favore della Immobiliare Service s.a.s. di OR CE, costituenti in tutto o in parte frutto o provento dei reati di cui agli artt. 640-bis cod. pen., nonché 2 e 8 D.LGs. n. 74/2000; solo per un assegno, però, si indicava che proveniva dal pagamento di AI s.r.l. per la truffa di cui al capo 24), mentre per tutti gli altri non era indicato il reato presupposto, nel senso che si affermava che la semplice negoziazione degli assegni integrava il reato di riciclaggio;
inoltre, la condotta dell'imputato quale violazione dell'art. 648-bis cod. pen. era stata posta in essere in epoca temporale antecedente rispetto al perfezionamento dell'asserito reato di truffa ai danni della Regione Calabria, consumatasi in epoca temporale postuma rispetto alla negoziazione degli assegni. 4. Propone ricorso il difensore di RE CO, EL GA RO, Di AU CE, LI PP e ER IE, eccependo: 4.1 mancata individuazione dei reati presupposti del riciclaggio contestato ai ricorrenti, anteriormente o successivamente alla consumazione del reato di riciclaggio;
violazione dell'operatività del riconoscimento della clausola di riserva, avendo i ricorrenti concorso nella realizzazione dei reati tributari di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
quanto al primo aspetto, le fatture risalivano al dicembre 2007 ed al gennaio 2008, vale a dire un periodo temporale antecedente alla consumazione dell'ipotetico reato presupposto, coincidente con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte delle società utilizzatrici delle fatture stesse;
al fine di poter affermare che le somme versate sul conto corrente avessero origine delittuosa era necessario che il vantaggio fiscale derivante dall'annotazione delle false fatturazioni si fosse realizzato in epoca temporale antecedente rispetto al versamento delle somme;
quanto al secondo aspetto, era evidente che alcuni dei ricorrenti (RE, Di AU e ER) avevano avuto rapporti diretti con OR GO, indicato in sentenza quale ideatore della truffa e delle false fatturazioni;
4.2 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. relativamente alla commissione da parte dei ricorrenti di condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro: i ricorrenti non avevano modificato l'intestatario né il nominativo dell'originario beneficiario, per cui era possibile risalire con facilità all'origine del denaro utilizzato per l'emissione degli assegni;
la sentenza impugnata era del tutto carente sulla sussistenza del dolo, con una inversione dell'onere probatorio;
4.3 violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: il giudice aveva mutato il fatto storico, perché le fattispecie di cui all'art. 648-ter e 648-bis cod. pen. divergono sia nella struttura oggettiva che nell'elemento psicologico;
in particolare, il 7 delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. si caratterizza per l'idoneità dissimulatoria che, assurgendo ad elemento strutturale del reato, ne informa sia l'elemento oggettivo che soggettivo. 5. Propone ricorso l'Avv. Sabrina Mannarino quale difensore di AB NI, eccependo: 5.1 violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 2 e 522 cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sia in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto-reato operata dai giudici di merito che in relazione all'assenza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di condanna: era da escludere che il fatto ritenuto in sentenza fosse presente nella originaria contestazione di cui al capo di imputazione n.45; secondo la sentenza impugnata si era accertato che la ricorrente aveva versato sul proprio conto corrente assegni circolari la cui provvista era costituita da denaro di provenienza illecita, e successivamente aveva provveduto al prelievo in contanti delle somme versate;
tale condotta era contestata al capo n. 28 dell'imputazione, in relazione al quale il giudice per l'udienza preliminare aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere;
5.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità della ricorrente e dell'elemento soggettivo: la motivazione della sentenza impugnata non era logica ed adeguata in ordine alla ritenuta dimostrazione della consapevolezza in capo all'imputata della condotta illecita posta in essere dal convivente OV GO e mancavano elementi indicativi di una condotta concorsuale della ricorrente, soprattutto in riferimento all'individuazione dell'elemento soggettivo;
5.3 omessa individuazione del reato presupposto rispetto al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: il tribunale aveva affermato che sul conto della ricorrente erano stati versati gli assegni provenienti dal rapporto ED-AI, fatti per i quali non vi era stata una contestazione formale ed era stata pronunciata sentenza di assoluzione;
né la sentenza di primo grado, né quella di appello, avevano individuato i reati che avrebbero generato le somme illecite che la ricorrente avrebbe poi riciclato. 6. Propone ricorso l'Avv. PP Cincioni quale difensore di AB NI, eccependo: 6.1 erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi depositati dall'Avv. Carmine Curatolo, in ragione della loro tempestività (il deposito era avvenuto in data 30 gennaio 2022, e non 1°febbraio 2022, come affermato nella sentenza impugnata); 6.2 mancanza di motivazione rispetto al contenuto delle devoluzioni difensive e conseguente violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen., 8 con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio tanto sotto il profilo materiale che sotto quello dell'elemento soggettivo in relazione ai fatti di cui al capo 45) dell'imputazione: la condotta sostitutiva non aveva avuto ad oggetto i proventi illeciti del delitto di frode fiscale e le condotte incriminate erano comunque antecedenti rispetto alla consumazione del reato presupposto, in quanto tutte le condotte sostitutive o comunque tese a rendere difficoltosa l'identificazione delle somme antecedenti alla presentazione della denuncia annuale non configurano il delitto di riciclaggio;
inoltre, sarebbe stato onere del giudice di appello dimostrare in capo alla ricorrente la conoscenza non già della disponibilità del conto in capo a OV GO, ma che la AB avesse quanto meno accettato il rischio del versamento dello specifico titolo in contestazione. 7. Propone ricorso il difensore di GA IN, eccependo: 7.1 violazione di legge, omessa e/o manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta ascritta alla ricorrente;
nell'atto di appello si era osservato che era stata ritenuta sussistente la responsabilità della GA sulla scorta di documentazione che in atti non esisteva, in quanto sia l'assegno che l'estratto del conto corrente postale indicati in sentenza, che sarebbero stati rinvenuti in sede di perquisizione, non erano presenti tra gli atti oggetto di sequestro, la Corte di appello non si era confrontata con il motivo di appello;
7.2 mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al divieto di applicazione degli artt. 649 e 650 comma 2 cod. proc. pen.: il fatto oggetto del capo di imputazione n.45 non comprendeva l'operazione ED s.r.l. che era oggetto del capo di imputazione n.29, per il quale la GA era stata assolta per non aver commesso il fatto;
l'assegno riportato in sentenza era stato emesso da Dema RU, società non ricompresa nel capo di imputazione;
7.3 mancanza di motivazione in ordine alla individuazione del reato presupposto, essendo insufficiente l'affermazione che i titoli provenissero dal rapporto illecito tra AI e ED;
7.4 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova dei fatti ed alla configurabilità e sussistenza del delitto di riciclaggio, nonché in ordine alla riqualificazione del fatto come ricettazione e conseguente declaratoria di prescrizione del reato: la GA aveva versato gli assegni sul suo conto corrente, per cui nessuna attività era stata da lei compiuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei titoli di credito, né poteva essere ritenuta sufficiente la semplice negoziazione dei titoli presso l'istituto bancario. 9 8. Propone ricorso il difensore di SS PP, eccependo che era stato proposto appello affinchè venisse verificato se il Tribunale di Paola aveva rispettato il principio del giudice naturale e per far riformare la sentenza di proscioglimento per causa estinta in sentenza assolutoria, ma la Corte di appello aveva deciso di non decidere, dimenticando di essere un giudice di merito e non di legittimità; mancavano i requisiti minimi della sentenza. 9. Propone ricorso l'Avv. Valerio Spigarelli quale difensore di OV GO, eccependo: 9.1 erronea applicazione della legge penale in relazione all'individuazione da parte della sentenza impugnata del reato presupposto del riciclaggio contestato al capo 29) della rubrica, nonché al mancato riconoscimento dell'operatività della clausola di riserva, avendo riconosciuto entrambe le sentenze di merito un coinvolgimento del ricorrente tanto nella truffa di cui al capo 24) della rubrica, quanto nei connessi reati tributari di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
erronea applicazione della legge penale avuto particolare riguardo agli artt. 585 comma 4 e 175 comma 5 cod. proc. pen. laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto intempestivi i motivi nuovi depositati in data 30 gennaio, e non, come erroneamente riportato nella sentenza impugnata, il 10 febbraio 2021; mancata individuazione della provenienza delittuosa delle somme oggetto di riciclaggio;
nei motivi di appello si era rilevato che al momento in cui sarebbero state commesse le condotte di riciclaggio, il reato presupposto doveva ancora perfezionarsi;
sempre nell'atto di appello si era osservato che il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda della "truffa AI-ED" e nel connesso giro di fatture false, avrebbe dovuto comportare l'operatività della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-bis cod. pen.; le questioni dedotte erano state rigettate dalla Corte di appello con motivazioni del tutto erronee in punto di diritto, prima ancora che apodittiche e congetturali. Con riferimento ai reati tributari quali presupposti del reato di riciclaggio, le fatture asseritamente inesistenti sarebbero state emesse dalla ED s.r.l. nel giugno e luglio 2007, sicchè il reato di utilizzazione delle medesime poteva dirsi consumato solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di AI s.r.l. (società nei cui confronti le fatture erano state emesse) per il periodo di imposta 2007, e quindi alla fine dell'anno successivo: pertanto, il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non poteva costituire il presupposto delle condotte di riciclaggio in quanto le stesse risalivano a dicembre 2007 e gennaio 2008, e quindi ad un periodo antecedente alla stessa consumazione dell'ipotetico reato presupposto;
inoltre, per ritenere sussistente il delitto di riciclaggio è necessario che la condotta di trasferimento o sostituzione 10 C—r A;
) Als• del denaro o di oscuramento della relativa origine riguardi somme provenienti da delitto, per cui doveva essere dimostrata la provenienza da delitto della provvista dei due assegni circolari e non la semplice circostanza o causale eventualmente illecita in relazione alla quale la girata e il versamento erano stati effettuati;
al contrario, la sentenza impugnata aveva confuso l'illecita provenienza del denaro oggetto delle pretese condotte di riciclaggio proprio con la supposta illiceità dell'operazione stessa che sarebbe stata finalizzata a far conseguire un profitto ingiustificato (il contributo erogato dalla Regione Calabria) sulla scorta della fittizia documentazione fiscale;
la retrocessione delle somme originariamente trasferite in ragione delle fatture emesse dalla DI nei confronti dell'AI, a tutto voler concedere, costituiva l'elemento sulla scorta del quale ritenere fittizie le operazioni commerciali a tali fatture sottostanti e dunque elemento sintomatico della commissione del reato tributario e non già condotta volta ad oscurare l'origine delittuosa delle somme stesse, con la conseguenza che le contestate operazioni di girata difettavano della indispensabile base genetica di provenienza da un delitto presupposto per poter ipotizzare che la stessa fungesse da meccanismo di camuffamento della origine delittuosa della relativa provvista;
andava rilevato come risultasse del tutto pacifico che le somme oggetto dei trasferimenti in discorso non avessero nulla a che vedere con quelle (solo successivamente) erogate dalla Regione Calabria alla AI s.r.I.; i denari oggetto degli assegni circolari erano costituiti dalle provviste (perfettamente lecite) della società AI e dal finanziamento da parte dei soci della società stessa, per cui vi era la prova della liceità delle somme. Quanto al mancato riconoscimento della clausola di riserva, che il ricorrente fosse in ipotesi coinvolto nel giro della false fatturazioni di OR, funzionali alla perpetrazione del reato di truffa ai danni della Regione Calabria, era riconosciuto dalla stessa Corte di appello e risultava perfettamente coerente con l'inserimento dell'imputato nella fattispecie associativa, poi dichiarata prescritta;
la motivazione della sentenza impugnata non si era poi minimamente confrontata con quanto statuito dalla decisione di primo grado nei confronti di altri coimputati, che presentavano una situazione del tutto analoga con riferimento alla posizione del ricorrente;
9.2 erronea applicazione degli artt. 110 e 648-bis cod. pen. nella parte in cui era stato ritenuto configurabile il reato di riciclaggio di cui al capo 29), pur a fronte della pretesa commissione da parte del ricorrente di condotte del tutto inidonee ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro;
erronea applicazione delle legge penale, avuto riguardo alla mancata derubricazione del reato in quello di ricettazione: secondo il Tribunale, OV si sarebbe limitato a girare due assegni circolari emessi dalla AI in favore della ED a seguito 11 S js, dell'emissione da parte di quest'ultima società di due fatture nel giugno e nel luglio 2017, ma non erano stati modificati né l'intestatario (AI), né l'originario beneficiario (ED), per cui era possibile risalire con facilità all'origine del denaro utilizzato per l'emissione degli assegni;
la Corte di appello aveva risposto erroneamente alle censure sollevate in appello, richiamando giurisprudenza di legittimità non pertinente al caso in esame, sostenendo che il reato di riciclaggio era integrato alla luce della complessiva idoneità di tutte le condotte di cui l'operazione concreta si è composta ad ostacolare l'accertamento dell'orgine illecita del denaro, senza considerare che allora si sarebbe dovuto accertare la consapevolezza da parte del ricorrente delle ulteriori manovre dissimulatorie poste in essere dai concorrenti nel reato;
9.3 erronea applicazione degli artt. 43 e 648-bis cod. pen. laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto di ravvisare l'elemento psicologico del riciclaggio in capo al ricorrente;
non era stato considerato che si sarebbero dovute accertare tanto la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa oggetto della condotta materiale, quanto la piena rappresentazione e volontà della idoneità della medesima condotta ad ostacolare l'identificazione di tale provenienza;
la sentenza impugnata risultava del tutto carente in ordine alla sussistenza del dolo;
9.4 erronea applicazione degli artt. 648-quater cod. pen. 321, commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen;
inefficacia dei provvedimenti di sequestro preventivo dei beni riconducibili al ricorrente, con conseguente venir meno del presupposto per disporre la confisca dei beni stessi e quindi impossibilità di applicare la medesima in sentenza: il sequestro preventivo aveva perso efficacia ben prima della disposta confisca, che era quindi illegittima, in quanto il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il provvedimento di sequestro di urgenza con contestuale richiesta di convalida solo dopo 16 giorni dalla data in cui lo stesso era stato disposto dal Pubblico ministero;
9.5 erronea applicazione degli artt. 648-quater cod. proc. pen. e 321 cod. proc. pen.; nullità del provvedimento di confisca disposto da entrambi i giudici di merito sui beni riconducibili al ricorrente per effetto della nullità dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto in data 5 ottobre 2009 dal giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto di applicare il vincolo cautelare in discorso per un titolo in base a presupposti diversi rispetto a quelli contenuti nella domanda cautelare contenuta nella richiesta di convalida del decreto di urgenza del Pubblico ministero del 19 settembre 2009; assoluta mancanza di motivazione in relazione ad analoga censura contenuta nei motivi nuovi di appello con conseguente nullità della sentenza ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e comunque erronea applicazione della legge processuale penale laddove il 12 motivo nuovo di appello era stato giudicato intempestivo e quindi inammissibile: mentre il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato unicamente alla confisca obbligatoria del profitto del reato previsto dagli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato il vincolo cautelare per un titolo (quello discendente dall'art. 648- quater cod. pen.) che non era stato mai neppure ipotizzato dall'organo dell'accusa; si trattava di nullità assoluta, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento;
9.6 erronea applicazione dell'art. 648-quater cod. pen. avendo la Corte di appello disposto la confisca per equivalente di tutti i beni sequestrati al ricorrente, benchè il valore dei medesimi risultasse di gran lunga superiore rispetto al supposto profitto delle condotte di riciclaggio che lo stesso avrebbe commesso;
10. Propone ricorso l'avv. Roberto Le Pera quale difensore di OV GO, eccependo: 10.1 violazione degli art. 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva ritenuto di riqualificare i fatti contestati quale violazione dell'art. 648-ter cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., quando in nessun passo dell'imputazione di cui al capo 29) era dato rivenire contestazioni afferenti operazioni tese a mascherare la provenienza delittuosa di somme di denaro;
la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che la sentenza di non doversi procedere pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare relativamente al capo di imputazione n.28 poteva concorrere a rappresentare motivo di prevedibilità di mutazione del fatto storico;
in relazione alla provenienza del denaro, la contestazione faceva esplicito riferimento a reati tributari ed a truffe diverse da quelle di cui al capo 24), ma poi in sentenza era stato ritenuto che le somme provenissero dalla truffa di cui al capo 24), che non era stata ancora consumata nel momento in cui erano state poste in essere le condotte contestate;
10.2 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello, volti ad evidenziare che il previo concorso di OV GO nel reato presupposto non consentiva la configurabilità del reato di riciclaggio: il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'imputato fosse coinvolto nella truffa di cui al capo 24) dell'imputazione, ritenuto reato presupposto del riciclaggio di cui al capo 29) e, come emergeva anche dalla semplice lettura dei capi di imputazione, il ricorrente aveva partecipato attivamente e fattivamente alla predisposizione della falsa documentazione funzionale alla perpetrazione della truffa, nonché a tutti gli altri reati fiscali idonei a generare le risorse i ,\ 13 riciclate, per cui doveva operare nei suoi confronti la clausola di esclusione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. 10.3 violazione degli artt. 585 comma 4 e 125 cod. proc. pen.: i motivi nuovi proposti dall'Avv. Curatolo erano tempestivi, attenevano a capi e punti della decisione impugnata con l'appello principale, e riguardavano questioni rilevabili anche di ufficio, tenuto conto che con l'atto di appello principale erano stati impugnati, oltre il capo, anche le parti della sentenza riguardanti la sussistenza del fatto, l'elemento soggettivo e la disposta confisca;
inoltre, a fronte della dogilianza difensiva contenuta nei motivi aggiunti in relazione all'impossibilità di ritenere configurabile il reato di riciclaggio perché il reato presupposto di truffa si era consumato in data successiva rispetto alle operazioni compiute sugli assegni, la Corte territoriale era incorsa in un evidente errore di valutazione, così come era frutto di errore l'affermazione della Corte di appello in merito agli ulteriori reati fiscali che avrebbe individuato il giudice di primo grado quale reato presupposto del reato di riciclaggio: la Corte di appello aveva confuso una condotta di concorso in truffa con operazioni di riciclaggio. L'Avv. Le Pera depositava motivi nuovi, nei quali eccepiva: 1-Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cpp, con riferimento al disposto di cui all'articolo 648-bis cp. in relazione alla ritenuta configurabilità, da parte dei Giudici di merito, del reato di riciclaggio, sebbene commesso e integrato, in tutti i suoi elementi costitutivi, in epoca anteriore alla consumazione del reato presupposto, costituito dalla truffa ex art. 640-bis cod.pen. descritta al capo 24) della rubrica imputativa. 1.1 - Totale assenza di motivazione ed erronea applicazione di legge penale processuale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lettere c), e) cod.proc.pen. con riferimento all'errata individuazione e determinazione, da parte della Corte territoriale, del termine per il deposito dei motivi nuovi previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 585 comma 4, 172 comma 5 cod.proc.pen.. 11 - Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli articoli 521, 522 cod.proc.pen. per avere la Corte di Appello ritenuto corretta e immune da censure la riqualificazione del fatto ascritto al capo 29) -dal reato di cui all'articolo 648-ter cod.pen. originariamente contestato nel reato ex art. 648-bis cod.pen..- compiuta in sentenza dal Giudice di primo grado. III - Erronea applicazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'articolo 648-bis cod.pen.. comma 1 prima parte per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (capo 29) pur in presenza di elementi univocamente dimostrativi della partecipazione del medesimo nel delitto 14 -"‘ presupposto, costituito dal reato di truffa descritto al capo 24). 111.1 - Carenza di motivazione ovvero motivazione meramente apparente, desumibile dal testo della statuizione impugnata, in quanto costituita da scarne formule di stile prive di effettivo contenuto sostanziale, con riferimento alla statuizione di penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (capo 29) pur in presenza di elementi univocamente dimostrativi della partecipazione del medesimo nel delitto presupposto, costituito dal reato di truffa descritto al capo 24). Assenza di motivazione con riferimento al capo della sentenza concernente l'esclusione dell'operatività della clausola di riserva di cui al capo 648-bis comma 1 prima parte cp. IV - Manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale individuato erroneamente la condotta ascrivibile a OV GO e a questi effettivamente ascritta nella sentenza di primo grado, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto la condotta di riciclaggio di cui al capo 29) estesa al profitto dei reati tributari e non solo a quello della condotta truffaldina di cui al capo 24), così ravvisando un ulteriore reato presupposto privo di riscontro nelle risultanze processuali. V - Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen, con riferimento agli articoli 49 comma 2, 648-bis cod.pen.. in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di riciclaggio pur in presenza di (porzione di) condotta del ricorrente consistita unicamente in operazioni di girata di assegni circolari in assenza di elementi comprovanti la consapevolezza di OV GO dell'illecita provenienza del denaro nonché -stante il contesto ricostruito in termini di responsabilità concorsuale- delle altrui condotte asseritamente dissimulatorie. V.I - Totale assenza della motivazione, desumibile dal testo della sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., con riferimento alla ritenuta idoneità della suddetta condotta del ricorrente, ravvisata ed effettivamente consistita nella mera girata di assegni circolari, ad integrare il reato di riciclaggio in assenza dell'enunciazione delle ragioni comprovanti la consapevolezza del medesimo dell'illecita provenienza del denaro nonché - stante il contesto ricostruito in termini di responsabilità concorsuale- delle altrui condotte asseritamente dissimulatorie. - 11. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Luca Cianferoni quale difensore di OV DI, eccependo: 11.1 violazione degli artt.24 e 111 Cost. e dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU;
violazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 110 e 648 cod. pen.: all'esito del processo di primo grado il ricorrente era stato ritenuto responsabile non del reato di cui al capo di imputazione (art. 648-ter cod. pen.), ma del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. senza che il giudice avesse previamente 15 ) provveduto a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero al fine di consentire la riformulazione del capo di imputazione;
premesso che la cd. "clausola modale" è l'elemento discretivo tra le due fattispecie e che vale a porre un rapporto di genus a species tra le due norme, l'arbitraria riqualificazione delle condotta in riciclaggio aveva costituito un ostacolo per l'esercizio del diritto costituzionale sancito dall'art. 24 Cost., non consentendo all'imputato di potersi difendere in ordine alla non contestata, ma ritenuta, condotta dissimulatoria;
in ogni caso, era comunque errata la qualificazione dei fatti nei termini di cui all'art. 648-bis cod. pen., essendo palese l'assenza di qualsivoglia artificio volto ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme, stante l'utilizzo di strumenti che consentono la tracciabilità del flusso di denaro, come i bonifici bancari e gli assegni;
11.2 violazione degli artt. 648-quater, comma 1 cod. proc. pen. e 27 e 42 Cost., 49 della Carta di Nizza, 7 CEDU e 1 Port. 1 All. CEDU;
nell'ipotesi in cui non fosse stata accolta la tesi sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, si chiedeva la riqualificazione della confisca disposta in confisca per equivalente ai sensi del comma 2 dell'art. 648-quater cod. pen., e, conseguentemente, la rideterminazione della stessa in € 70.000,00; i beni sottoposti a sequestro e di cui era stata disposta la confisca avevano un valore di gran lunga superiore ai cinque assegni negoziati da OV, ed erano stati acquistati dal ricorrente ben prima della asserita commissione del reato di riciclaggio;
comunque, la confisca avrebbe potuto essere disposta nei confronti di ciascuno dei correi nella misura di quanto effettivamente percepito, non potendo essere, come fatto dalla Corte di appello, applicato in maniera acritica ed immotivata il principio solidaristico. L'Avv. Cianferoni presentava poi motivi nuovi, nel quali eccepiva che: 11.3 la decisione assunta dalla Corte territoriale era errata nella parte in cui aveva disposto la misura ablatoria ai sensi dell'art. 648- quater, comma 1, cod.pen., in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, posto che difettava il necessario collegamento tra il compendio patrimoniale dell'imputato e il reato di riciclaggio, non correttamente configurabile nel caso di specie;
in subordine, si sollecitava una diversa qualificazione della misura in termini di confisca per equivalente, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 648- quater cod.pen., con conseguente adeguamento del quantum da apprendere, da determinarsi nella somma di € 70.000,00, quale profitto concretamente riferibile all'ipotizzata condotta illecita;
la confisca era stata disposta in modo generalizzato sull'intero patrimonio sottoposto a sequestro, senza offrire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso effettivo tra i beni appresi e l'ipotizzato reato, in violazione dei principi di proporzionalità, individualizzazione 16 della sanzione e adeguatezza dell'apparato motivazionale (viene richiamata Sezioni Unite, 8 febbraio 2025, n. 13783); la misura ablativa disposta nel caso concreto, estesa indiscriminatamente all'intero patrimonio sequestrato, senza alcuna verifica in tal senso, violava dunque anche l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, nonché gli artt. 6 e 7 della Convenzione;
inoltre, l'importo oggetto delle operazioni sospette di riciclaggio risultava già determinato in modo preciso nella somma di € 70.000,00, sulla base delle risultanze istruttorie e documentali acquisite, per cui non sussisteva alcuna incertezza in ordine alla quantificazione del profitto eventualmente attribuibile all'imputato. 12. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Valerio Spigarelli nell'interesse di OV DI, eccependo: 12.1 i motivi sono analoghi a quello proposti dal medesimo difensore nell'interesse di OV GO, con le precisazioni che non si era tenuto conto della memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione del 20 aprile 2022, che il giudice di primo grado, quanto alla cd, clausola di riserva, aveva espressamente fatto riferimento ad un coinvolgimento del ricorrente nell'attività di fatturazione per operazioni inesistenti poste in essere dal coimputato OR e funzionali alla perpetrazione del reato di truffa in danno della Regione Calabria, che non si comprendevano le ragioni per le quali, una volta affermato che i delitti tributari costituivano presupposto del riciclaggio ed esclusa la responsabilità del ricorrente per il capo 45), lo stesso, a fronte delle medesime condotte materiali, dovesse rispondere del riciclaggio di cui al capo 29), che il ricorrente si era limitato a negoziare cinque assegni emessi da AI in favore di ED a seguito dell'emissione da parte di quest'ultima società delle due fatture nel giugno e nel luglio 2007 e a girarne, attraverso la Pubblinet s.a.s. di cui era socio accomandatario, altri due, operazioni non idonee ad ostacolare la provenienza delle somme. 13. Propongono ricorso per cassazione i difensori di OV GL, eccependo: 13.1 i motivi sono analoghi a quelli proposti dall'Avv. Spigarelli nell'interesse di OV GO e OV DI, con le precisazioni che non era stata esaminata la memoria difensiva depositata alla Corte di appello in vista dell'udienza di discussione del 20 aprile 2022, che la sentenza di appello aveva ribadito, in modo del tutto contraddittorio, il coinvolgimento della OV nel giro di fatture false che avrebbero costituito, insieme alla truffa, il presupposto del reato di riciclaggio;
vi sono poi due motivi non proposti nell'interesse dei coimputati: 13.2 erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per avere la sentenza di appello condannato l'imputata per il reato di riciclaggio di cui al capo 17 ,f`^ 45) della rubrica, nonostante le condotte materiali fondanti tale reato fossero le medesime poste a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per l'ulteriore ipotesi di riciclaggio di cui al capo 29) della rubrica: in particolare, nell'atto di appello si era censurato che il giudice di primo grado non aveva specificato quali sarebbero state le condotte materiali poste in essere, né la provenienza delle somme che di tali condotte sarebbero state oggetto;
la Corte di appello aveva richiamato le pagine 202 e seguenti della sentenza di primo grado per giustificare la condanna per il reato di cui al capo 45), quando invece quelle pagine facevano riferimento al capo 29); vi era quindi stata una condanna per due episodi di riciclaggio che afferivano alle identiche condotte materiali;
13.3 nullità della sentenza ex art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per carenza grafica della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il punto fosse stato specificamente devoluto alla Corte di appello;
erroneamente l'imputata era stata ritenuta "non incensurata" e non erano stati considerati il ruolo meramente esecutivo, la condotta successiva alla presunta commissione del reato ed il comportamento processuale. 14. Propongono ricorso per cassazione i difensori di MB UA, eccependo: 14.1 violazione dell'art. 648-bis cod. pen., mancata individuazione del reato presupposto o dei reati presupposto del riciclaggio contestato al ricorrente, anteriormente o successivamente alla consumazione del presunto reato di riciclaggio;
violazione dell'operatività del riconoscimento della clausola di riserva, avendo l'imputato concorso nella realizzazione dei reati tributari di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: il ricorrente non solo aveva avuto rapporti diretti con OR (indicato in sentenza come ideatore della truffa e delle false fatturazioni), ma aveva partecipato, come affermato dagli stessi giudici di merito, alla commissione dei reati presupposti;
inoltre, il ricorrente era stato definito quale "concorrente dell'intraneus", il che equivaleva ad etichettarlo come reo, sicchè, se era agente del reato presupposto e/o di autoriciclaggio, non poteva essere condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., se non in violazione della clausola di riserva, o di quello di autoriciclaggio (che all'epoca dei fatti non esisteva); era poi evidente che il reato di truffa era stato commesso in epoca successiva a quello di riciclaggio, così come quello che riguardava le fatture asseritamente inesistenti, posto che il reato di utilizzazione delle medesime poteva dirsi consumato solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società AI;
14.2 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. in relazione alla commissione da parte del ricorrente di condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della 18 provenienza delittuosa del denaro, visto che il ricorrente non aveva modificato né l'intestatario, né il nominativo dell'originario beneficiario, cosicchè era possibile risalire con facilità all'origine del denaro utilizzato per l'emissione degli assegni;
inoltre, la sentenza impugnata era priva di motivazione in merito alla sussistenza del dolo, avendo peraltro la Corte di appello operato una evidente inversione dell'onere probatorio;
14.3 violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: il giudice di primo grado, riqualificando la fattispecie originariamente contestata nella diversa fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-bis cod. pen., aveva modificato integralmente il fatto, per cui avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, visto che le due fattispecie previste dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. differiscono sia nella struttura oggettiva che nell'elemento psicologico;
in particolare il primo si caratterizza per una particolare modalità della condotta (l'idoneità dissimulatoria, da valutare ex post e in concreto) che, assurgendo ad elemento strutturale del reato, ne informa sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo;
in ogni caso, era comunque errata la qualificazione dei fatti nei termini di cui all'art. 648-bis cod. pen., essendo palese l'assenza di qualsivoglia artifizio volto ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita delle somme, stante l'utilizzo di strumenti che consentono la tracciabilità del flusso di denaro, come i bonific bancari e gli assegni;
14.4 violazione degli artt. 648-quater comma 1, cod. proc. pen. e 27 e 42 Cost., 49 della Carta di Nizza, 7 CEDU e 1 Port. 1 All. CEDU: i beni di cui era stata disposta la confisca avevano un valore di gran lunga superiore al prodotto o profitto del reato, e la confisca era stata disposta su beni acquistati dall'imputato ben prima della asserita commissione del reato di riciclaggio;
inoltre, in relazione a ciascun concorrente la confisca per equivalente avrebbe dovuto essere riferita solo al concreto profitto concretamente conseguito, per cui la sentenza impugnata era errata nella parte in cui applicava in maniera acritica ed immotivata il principio solidaristico. 15. Propone ricorso per cassazione l'Avv. Sabrina Mannarino quale difensore di MA CE, eccependo: 15.1 violazione degli artt. 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta insussistenza della nullità della sentenza alla luce dell'accertamento di un fatto diverso da come contestato nell'imputazione: gli imputati erano stati chiamati a difendersi dalla precisa accusa di aver reinvestito in attività economiche formalmente intestate a persone diverse le somme di denaro pagate da AI s.r.l. a ED s.r.l. e da ER s.r.l. a Immobiliare Service s.a.s. di OR CE, come provenienti da truffe e reati fiscali, diversi rispetto alla truffa di cui al capo 24; il 19 tribunale aveva invece condannato gli imputati ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., in quanto le operazioni poste in essere dagli imputati erano consistite in incasso, negoziazione e girate degli assegni circolari, la cui provenienza era illecita perché frutto della truffa di cui al capo 24); era quindi evidente che si sarebbe dovuta disporre la restituzione degli atti al Pubblico ministero, visto che il tribunale aveva ritenuto accertato un fatto diverso, poiché difforme quanto agli elementi costitutivi, quali la condotta, l'oggetto e l'elemento soggettivo;
15.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità penale personale del ricorrente: nelle sentenze di merito si affermava che autrice materiale della condotta del versamento sul conto corrente della società di cui era titolare il ricorrente era stata la moglie di MA, OV GL, per cui si sarebbero dovuti indicare elementi sintomatici del fatto che la condotta della OV avesse risentito del contributo causale all'operazione di negoziazione dell'assegno; 15.3 violazione degli art. 585, comma 4 e 125 cod. proc. pen.: la Corte territoriale aveva errato nel ritenere tardivi i motivi aggiunti proposti dal difensore a sostegno dell'imputazione principale;
omessa motivazione sui motivi aggiunti ritenuti dalla Corte territoriale inammissibili;
nei motivi principali ed in quelli nuovi erano state affrontate due tematiche di fondamentale importanza ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, e cioè l'impossibilità di ritenere integrato il reato di riciclaggio alla luce sia delle considerazioni svolte dal giudice di primo grado circa il coinvolgimento degli imputati nel reato presupposto (la truffa di cui al capo 24), sia per il fatto che il suddetto reato presupposto si era consumato in epoca successiva rispetto alle movimentazioni degli assegni circolari;
15.4 violazione dell'art. 648-bis cod. pen. in quanto, stando alle imputazioni elevate ed alle motivazioni dei giudici di merito, MA era concorrente nel reato presupposto di truffa, che si era consumato comunque in epoca successiva alla condotta asseritamente decettiva;
15.5 violazione degli artt. 43 e 648-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di riciclaggio: difettava del tutto ogni indicazione circa la consapevolezza concreta in capo all'imputato ricorrente della provenienza illecita del denaro versato sul conto corrente dell'impresa solo a lui formalmente intestata ma, per come ritenuto dalla Corte di appello, nella piena ed incondizionata disponibilità del cognato OV GO;
15.6 violazione dell'art. 648-quater cod. pen: sia con l'appello principale che con i motivi nuovi era stata eccepita l'illegittimità della confisca, in relazione , 20 alla quale mancava ogni motivazione;
sul punto, nulla aveva detto la Corte di appello. 16. Propone ricorso l'Avv. PP Cincioni quale difensore di MA CE, eccependo: 16.1 erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi depositati dall'Avv. Curatolo;
16.2 mancanza di motivazione in relazione al contenuto delle devoluzioni difensive e conseguente violazione dell'art. 648-bis cod. pen. con specifico riferimento al capo di imputazione n. 29): con i motivi principali e con quelli nuovi, la difesa aveva evidenziato che le condotte incriminate erano antecedenti alla commissione del reato presupposto, in quanto la somma portata dall'assegno circolare oggetto del riciclaggio attribuito a MA non poteva essere riferitaal profitto del reato di truffa sopra menzionato, in quanto lo stesso si era consumato solo il 3 giugno 2008, data in cui era stato erogato il finanziamento, laddove il titolo di credito era stato emesso il 3 gennaio 2008; inoltre, il versamento era stato effettuato dalla moglie di MA su un conto corrente afferente ad una società nella disponibilità del cognato;
anche quanto ai reati tributari come presupposto dei reati di riciclaggio, gli stessi erano successivi al riciclaggio contestato al ricorrente;
doveva inoltre considerarsi che la sentenza impugnata finiva per non individuare, al di là di un generico riferimento a rapporti familiari e di affari, in cosa sarebbe consistito il contributo di MA alla condotta degli altri pretesi concorrenti, evocando anche vicende alle quali il ricorrente era estraneo e non confrontandosi con la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla contestazione associativa di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto, che circoscriveva la condotta di MA alla singola operazione posta in essere e quindi imponeva di individuare elementi da cui inferire la sia consapevolezza ed il relativo contributo causale rispetto a condotte autonome dalla sua, da altri poste in essere. 17. Propone ricorso per cassazione il difensore di ED AR, eccependo che: 17.1 violazione dell'art. 649 cod. pen.: nell'atto di appello era stato rilevato che per lo stesso fatto storico il Pubblico ministero aveva contestato al capo 28) la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., e al capo 29) la violazione dell'art. 649- ter cod. pen.; per il capo 28) era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, e per il capo 29) condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.; 17.2 violazione delle norme sul concorso nel reato: la penale responsabilità di ED era stata affermata non per le condotte che avrebbe posto in essere 21 nella consapevolezza di contribuire alla commissione di un illecito penale, ma per il contesto in cui le stesse sarebbero state poste in essere;
da ultimo, si rilevava che in ordine al terzo motivo di appello, concernente la qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata ometteva di esprimersi ed offriva una motivazione del tutto apodittica ed apparente. 18. Propone per cassazione ricorso il difensore di QU IN, eccependo: 18.1 erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio rispetto a movimentazioni di denaro di cui era stata erroneamente ritenuta la riconducibilità ai reati presupposti della condotta contestata al capo 45) dell'imputazione: il reato presupposto della condotta di riciclaggio preso in considerazione dalla Corte di appello, anziché quello riportato al capo 45), coincideva con il rapporto illecito intercorso tra AI s.r.l. e ED RU s.r.I., che era invece contestato al capo 29, ed al quale il ricorrente era rimasto estraneo;
in un caso analogo, il coimputato ES, chiamato a rispondere del reato di cui al capo 29), era stato assolto per non aver commesso il fatto;
18.2 erronea applicazione dell'art. 546 comma 2 lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello, nel colmare l'omessa specificazione del trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente, aveva confermato la pena senza tuttavia motivare sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute per posizioni del tutto sovrapponibili a quelle del ricorrente: vi erano poi evidenti discrasie con il trattamento sanzionatorio degli altri imputati;
18.3 le condotte ascritte a carico del ricorrente erano passibili di declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione: visto che la condotta di cui al capo 45) di imputazione era stata contestata come commessa sino al 2009, il termine di prescrizione decorreva dal 1°gennaio 2009 ed era quindi decorso il 26 marzo 2024, ovvero nelle more del deposito dei motivi della sentenza impugnata. 19. Propone ricorso per cassazione il difensore di RU TT OS, eccependo: 19.1 la sentenza di appello aveva totalmente omesso la decisione su alcuni specifici motivi di appello, e precisamente sulla richiesta del riconoscimento della disciplina della continuazione con condotte per le quali era intervenuta sentenza irrevocabile e sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. mediante acquisizione di documentazione sopravvenuta;
non 22 erano stati esaminati i motivi nuovi depositati dalla difesa in data 29 gennaio 2021; 19.2 nel procedimento denominato "Cartesio", la connessione con il presente procedimento era evidente, visto che le persone offese delle condotte usurarie contestate in quel processo erano imputate per reati in materia finanziaria e tributaria, commessi allo scopo di occultare i rapporti usurari oggetto dell'altro procedimento;
19.3 la sentenza impugnata aveva omesso qualsiasi argomentazione rispetto al problema della mancanza del reato presupposto per la configurabilità del reato di riciclaggio, avallando la ricostruzione del giudice di primo grado secondo cui il reato presupposto era la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche da parte della Regione Calabria, senza considerare che nell'ambito del giudizio non era emersa la prova che vi fosse mai stata una effettiva percezione indebita di fondi pubblici grazie ai pagamenti contestati al ricorrente;
gli assegni contestati al ricorrente erano comunque precedenti alla commissione della truffa, che quindi non poteva essere il presupposto del reato di riciclaggio;
analogo ragionamento doveva essere svolto per l'argomentazione secondo la quale il reato presupposto del riciclaggio era quello di fatturazione per operazioni inesistenti, reato che non era stato analizzato nei suoi elementi essenziali, considerato che se ciò fosse stato fatto, ci si sarebbe potuti rendere agevolmente conto del fatto che la condotta ascritta al ricorrente altro non era che un segmento del reato presupposto;
mancavano, inoltre, la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e quella della esistenza stessa del reato presupposto. Il difensore presentava poi motivi aggiunti, nei quali eccepiva che: 19.4 la decisione di condanna si basava sugli interrogatori resi dal ricorrente, dai quali si sarebbero ricavate la piena confessione e ammissione di colpevolezza dell'imputato in ordine alla condotta di riciclaggio;
tuttavia, l'attenta lettura di quegli interrogatori offriva una visione maggiormente organica e chiara dell'operato del ricorrente in relazione agli elementi costitutivi del reato e il suo approccio alla vicenda in punto di elemento soggettivo, essendo emerso che egli non era assolutamente a conoscenza della provenienza degli assegni che versava sul suo conto;
19.5 nella sentenza impugnata nulla si diceva sulla provenienza di quelle somme ben individuate, e cioè non si riusciva assolutamente a spiegare se quelle somme di denaro fossero il frutto di un profitto di un'attività illecita riferita alle false fatturazioni oppure si trattasse dei profitti di altre condotte illecite;
19.6 non si comprendeva assolutamente a quali false fatturazioni ci si riferisse per l'operazione successiva di riciclaggio dei proventi illeciti, anche 23 perché, per come si legge nel capo di imputazione originario, dette operazioni di false fatturazioni coinvolgevano lo stesso odierno ricorrente, per cui era ipotizzabile la commissione del reato di cui all'art. 648 ter 1 cod.pen., con evidenti effetti sulla pena inflitta, trattandosi di un reato con pena edittale inferiore, giacchè la pena massima prevista dalla norma di autoriciclaggio è quella di anni 8 di reclusione, che avrebbe comportato una prescrizione decennale e non quindicinale dei reati commessi fino al 27.12.2007 (data dell'ultimo assegno versato da RU con beneficiario ED); 20. Propone ricorso per cassazione il difensore di ES IN, eccependo: 20.1 erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di riciclaggio rispetto a movimentazioni di denaro di cui era stata erroneamente ritenuta la riconducibilità ai reati presupposti della condotta contestata al capo 45) dell'imputazione; a ben leggere le motivazioni della sentenza impugnata, non era dato comprendere se e rispetto a quali operazioni presupposte fosse riferibile la movimentazione di denaro cui il ricorrente avrebbe concorso e le stesse restituivano un'idea del tutto contraddittoria e fumosa del reato presupposto contestato a ES, per lo più fondata sulla presunzione che si fosse reso disponibile alla circolazione di somme provenienti dalle operazioni di falsa fatturazione per conto di OV, senza tuttavia che i giudici di merito fossero riusciti a collocare questa indefinita provvista come riconducibile ad una o più tra le operazioni indicate al capo 45) o addirittura al distinto reato di cui al capo 29), per il quale era intervenuta assoluzione;
20.2 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione con il fatto contestato in imputazione: con l'atto di appello era stato eccepito che la condanna era intervenuta per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in luogo di quello contestato (art. 648-ter cod. pen.), con ciò cristallizzando una non consentita difformità tra imputazione e pronuncia che avrebbe imposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero;
20.3 le condotte ascritte a carico del ricorrente erano passibili di declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione: visto che la condotta di cui al capo 45) di imputazione era stata contestata come commessa sino al 2009, il termine di prescrizione decorreva dal 1°gennaio 2009 ed era quindi decorso il 26 marzo 2024, ovvero nelle more del deposito dei motivi della sentenza impugnata. ( I v_fr--1\N -Y lv\ 24 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, verranno affrontati i temi comuni proposti dai ricorrenti. 1.1 L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è infondata;
per comodità espositiva, si riportano i capi n. 28 e 29 della originaria imputazione e la decisione del Giudice per l'udienza preliminare: Capo 28 "in concorso tra loro, nel contesto dell'associazione di cui al capo 22 ed avvalendosi dei mezzi della più vasta associazione di cui al capo 1), procedevano ad operazioni di riciclaggio delle somme di denaro bonificate o pagate a mezzo di assegni in favore della ED RL da parte della AI RL e dalla ER RL in favore della Immobiliare Service s.a.s. di OR CE, costituenti in tutto in parte frutto o provento dei reati di cui agli art 640 bis c.p. nonché 2 e 8 del D.Lgs 74/2000 specificatamente indicati ai capi precedenti"; Capo 29: "in concorso tra loro, nel contesto dell'associazione di cui al capo 22 ed avvalendosi dei mezzi della più vasta associazione di cui al capo 1), procedevano ad operazioni di reinvestimento in attività economiche solo formalmente intestate ad altri di somme di denaro bonificate o pagate a mezzo di assegni emessi in favore della ED RL da parte della AI RL e della ER RL in favore della Immobiliare service s,a,s, di OR CE costituenti in tutto o in parte frutto o provento dei reati di cui agli artt. 640 bis nonché 2 e 8 del D.Lgs. n.74/2000 specificatamente indicati ai capi precedenti"...negli anni 2007,2008,2009 Sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del 29 maggio 2012 di non doversi procedere per il reato di cui al capo 28 (pag.29) (si tratta della sentenza emessa contestualmente al decreto che disponeva il giudizio per i capi 29) e 45): "... premesso che a carico degli stessi imputati e in relazione ai medesimi fatti storici, sono stati contestati sia il delitto di cui all'art 648bis c.pen. che il delitto di cui 648ter c.pen, per consolidato principio...tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello del riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione, vi è rapporto di specialità... Orbene, nel caso in esame nel presente processo deve essere disposto il giudizio per il reato di cui 648ter c.pen., al fine di verificare in dibattimento, come è possibile sulla base degli elementi qui offerti in valutazione e derivanti dalle indagini, se sia stato posto in essere il delitto comprensivo di detto elemento specializzante ulteriore. Per il delitto che concorre apparentemente deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Nella scelta della relativa formula vanno escluse quelle di merito poiché il fatto storico non è insussistente e non è estraneo agli imputati..." 25 Dalla motivazione sopra riportata è evidente che il giudice per l'udienza preliminare si è limitato ad escludere il concorso formale dei reati ed ha scelto di rinviare a giudizio gli imputati per valutare quale fosse l'elemento specializzante nella condotta degli stessi e quindi quale fosse il reato configurabile;
ciò risulta dalla frase "il fatto storico non è insussistente e non è estraneo agli imputati" che, lungi dal comportare un proscioglimento per ogni reato ravvisabile, era proprio tesa a consentire di stabilire se sussistesse o meno uno dei due reati tra quello previsto dall'art. 648-bis cod. pen. e quello previsto dall'art. 648-ter cod. pen. 1.2 L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è infondata. Innanzitutto si deve ribadire che "Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la qualificazione del fatto, prima inquadrato nella fattispecie di riciclaggio, come impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se nella contestazione sono contenuti gli elementi concreti per apprestare un'utile difesa in riguardo al diverso reato poi ritenuto in sentenza. (La Corte, sul presupposto che tra i reati indicati intercorre un rapporto di specialità, ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché all'imputato era stato contestato come riciclaggio il fatto non solo di aver compiuto operazioni tese a mascherare la provenienza delittuosa di somme di denaro, ma anche di aver impiegato una certa somma di denaro di provenienza dai reati di contrabbando nell'acquisto di due imbarcazioni ecologiche)" Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007, Porzio e altri, Rv. 237262); in secondo luogo, si deve rilevare che già nella sentenza del giudice per l'udienza preliminare, in base al passo sopra riportato, era stata prospettata la possiblità che gli imputati venissero chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., per cui non si può parlare di una contestazione avvenuta "a sorpresa" in quanto la possibilità di una riqualificazione era stata già precognizzata dal giudice fin dall'udienza preliminare. Al riguardo si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto 26 ( insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di CE); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01). Ciò premesso, si deve quindi rilevare come gli imputati abbiano avuto due interi gradi di giudizio per difendersi dalla contestazione di riciclaggio, per cui la violazione dall'art. 521 cod. proc. pen. non può ritenersi sussistente. 1.3 I motivi relativi alla mancata anteriorità del reato presupposto del riciclaggio e della violazione della cd. "clausola di riserva" sono inammissibili per non essere stati proposti in appello: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). Nel caso in esame, nessuno degli appelli originariamente proposti contiene l'eccezione sulla mancata anteriorità del reato presupposto, mentre l'unico appello che trattava il motivo della cd. "clausola di riserva" era quello dell'Avv. Curatolo nell'interesse di OV GO, che però sosteneva il concorso del suddetto imputato nel reato di truffa, ma non dei reati fiscali ritenuti presupposto del reato di cui al capo 29, per cui l'eccezione era comunque generica in quanto, quando anche si fosse ritenuto OV GO concorrente nel reato di truffa, il reato di riciclaggio era comunque sussistente quale occultamento delle somme provento del reato di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs, n. 74/2000; la Corte di appello ha risposto sull'unica eccezione che era stata prospettata, cioè sulla clausola di riserva rispetto al reato associativo di cui era imputato OV GO. Né potevano avere alcuna rilevanza i motivi nuovi di appello proposti (sia pure tempestivamente, per come si dirà), visto il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi. Peraltro, l'eccezione sulla anteriorità del reato presupposto è manifestamente infondata quanto all'art.8 D. Lgs. n. 74/2000: si deve infatti ribadire che "Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non 27 essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento)." (Sez. 3, 47459 del 05/07/2018; Melpignano, Rv. 274865; si vedano anche Sez.3, n. 25816 del 21/04/2016, De Roia, Rv. 267664: "L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi"; Sez.3, n. 6264 del 14/01/2010, Ventura, Rv. 246193: "Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, si perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultimo di essi"). Assodato quindi che il delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 è istantaneo e si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, nel momento della emissione dell'ultima di esse (per cui non è necessaria alcuna dichiarazione dei redditi ai fini della consumazione del reato), si deve rilevare che dai capi di imputazione emerge che le fatture sono state tutte emesse nella prima parte del 2007, mentre gli assegni che costituiscono oggetto del riciclaggio sono stati posti all'incasso a partire dalla fine del 2007 e nel 2008; si vedano, in particolare, sul punto, pag.32 della sentenza di appello ove si fa riferimento al periodo temporale "dal 6.7.2007 data del bonifico a pagamento della prima fattura, al 25.1.2008, data in cui risultano essere stati emessi gli ultimi assegni a pagamento dell'ultima tranche di denaro relativi alla seconda fattura, (cfr. pag.174 della sentenza di primo grado)" e le fatture indicate nei capi di imputazione n. 23 e 25, emesse 1'8.6.2007 e il 5.7.2007. 1.4 Le eccezioni secondo le quali i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come ricettazione e non come riciclaggio (peraltro fatta per sostenere la prescrizione dei reati, che viene comunque pronunciata) e che non era sussistente il dolo del reato di riciclaggio sono manifestamente infondate: sul punto, è sufficiente ribadire che "il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione" (Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302); sul punto si tornerà nelle parti dedicate ai singoli ricorsi. 1.5 Ricorso CE AS e UL DA NC: del primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., si rimanda a quanto 28 sopra scritto;
il secondo motivo, nella parte relativa alla quantificazione della pena è superato dalla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, nella parte relativa alla confisca è fondato, per quanto si dirà oltre. 1.6 Ricorso MA CE: sui primi due motivi (violazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 521 cod. proc, pen.) si è già detto;
sul terzo motivo, relativo alla responsabilità di MA per il reato di riciclaggio in quanto sul suo conto corrente sono stati versati tre assegni, il ricorrente propone inammissibili diverse valutazioni del materiale probatorio, senza considerare che "integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che, consapevolmente, ricevuti assegni la cui provvista è provento di delitto, li giri a terzi (In motivazione la Corte ha precisato che è irrilevante la tracciabilità dell'operazione atteso che la ricezione delle somme portate nell'assegno ed il successivo trasferimento a terzi costituiscono condotte idonee a ostacolare l'individuazione del provento delittuoso)" (Sez.2, n. 46319 del 21/09/2016, Cipolla, Rv. 268316); il quarto motivo di ricorso è inammissibile attesa la sua genericità e considerato che il delitto presupposto è ben individuato nelle sentenze di merito;
il sesto ed il settimo motivo (non vi è un quinto motivo) sulla errata qualificazione del reato contestato quale riciclaggio anziché ricettazione sono manifestamente infondati, visto che MA si è prestato a cambiare due assegni provento di delitto in modo da non far comparire nell'operazione RU TT, che glieli aveva consegnati, con ciò integrando il dolo tipico del reato di riciclaggio (si veda pag. 34 sentenza della Corte di appello) 1.7 Ricorso AR GI: l'unico motivo di ricorso relativo alla anteriorità del reato presupposto rispetto al contestato riciclaggio è inammissibile per quanto già detto sopra. 1.8 Ricorso proposto nell'interesse di RE CO, EL GA RO, Di AU CE, LI PP e ER IE: il primo motivo relativo alla anteriorità del reato presupposto è inammissibile per quanto già detto sopra;
il secondo motivo propone censure di merito sulle valutazioni della Corte di appello contenute per RE pag.44, per EL GA e LI pag.45, per ER e Di AU pag.46, da ritenersi congrue e coerenti con le risutanze processuali, e quindi esenti dai vizi denunciati;
sul terzo motivo si rimanda a quanto detto sopra. 1.9 Ricorso AB NI (Avv. Sabrina Manarino): sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. si è già detto;
sul secondo motivo la Corte di appello ha fornito una esauriente motivazione nelle pagine 49 e seguenti della sentenza impugnata, richiamando correttamente la sentenza di questa Sezione n.19125/2023 (Rv. 284653, Baldi); quanto alla individuazione del reato presupposto, vi è motivazione nelle pagine 50 e 51 della 29 sentenza impugnata e 234 e seguenti della sentenza di primo grado (nel capo 45 erano poi indicate le società emittenti le false fatture da cui derivavano le somme oggetto di riciclaggio) 1.10 Ricorso AB NI (Avv. PP Cincioni): nel primo motivo viene correttamente rilevato che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che i motivi fossero stati presentati in data 1°febbraio 2021, quando invece la presentazione dei motivi era avvenuta a mezzo pec in data 30 gennaio 2021; ma la Corte di appello ha risposto a tutti i motivi contenuti nei motivi nuovi, per cui appare irrilevante la erronea ritenuta tardività dei motivi;
in particolare, vengono proposte censure di merito (come tali, inammissibili) sulla responsabilità analoghe a quelle del ricorso proposto dal precedente difensore e la questione sulla anteriorità del delitto presupposto rispetto al contestato riciclaggio, di cui si è già detto. 1.11 Ricorso GA IN: sui primi due motivi di ricorso, relativi alla mancanza di prova documentale della responsabilità della ricorrente, la Corte di appello ha risposto con la motivazione contenuta a pag.51 della sentenza impugnata, e si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure, in quanto con esse la ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc.pen., si rimanda a quanto sopra scritto;
sul quinto motivo (non vi è un quarto motivo) sulla individuazione del reato presupposto, la motivazione della Corte di appello è contenuta nelle pagine 51 e 52 della sentenza impugnata;
sulla qualificazione del reato quale ricettazione e non riciclaggio, si rimanda a quanto scritto trattando la posizione di AB NI. 1.12 Ricorso SS PP: la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva" (Sez.U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). 1.13 Ricorso OV GO (Avv. Valerio Spigarelli): si tratta di censure sulle quali si è già risposto in precedenza;
per quanto riguarda la 30 responsabilità del ricorrente, la motivazione è contenuta nelle pagine 36 e seguenti della sentenza impugnata ed è immune dai vizi denunciati in quanto coerente con le risultanze processuali, anche per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico;
fondato è il motivo relativo alla confisca, per quanto si dirà in seguito. 1.14 Ricorso OV GO (Avv. Roberto Le Pera): sui primi due motivi, relativi alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ed alla cd. "clausola di riserva", si rimanda a quanto scritto prima, il terzo motivo è relativo al deposito tempostivo dei motivi nuovi di appello, sui quali vi è comunque motivazione della Corte di appello;
i motivi nuovi proposti sono tutti relativi ad eccezioni già affrontate. 1.15 Ricorso OV GL (Avv. Coppi e Spigarelli); si tratta di ricorso redatto con argomentazioni analoghe a quelle proposte nell'interesse di OV DI, a parte il motivo (da ritenersi superato, visto che viene dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione) sulla pena e quello sul fatto che la condotta di cui al capo 45 sarebbe ricompresa in quella di cui al capo 29, per il quale la motivazione della Corte di appello, contenuta alle pagine 39 e 57, è perfettamente logica ed immune da censure. 1.16 Ricorso OV DI (Avv. Luca Cianferoni): il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., è da ritenersi manifestamente infondato, alla luce delle osservazioni di cui sopra;
fondato è il secondo motivo , sulla confisca, per quanto si dirà piti avanti;
1.17 Ricorso OV DI (Avv. Valerio Spigarelli): si tratta di censure relative a motivi tutti già tratatti in precedenza, a parte quello sulla corretta qualificazione del reato, per il quale vi è congrua motivazione della Corte di appello a pag.39 della sentenza impugnata, e quelli sulla confisca, fondati, per quanto si dirà più avanti. 1.18 Ricorso MB UA: sui motivi relativi alla violazione della cd. "clausola di riserva" e dell'art. 521 cod. proc. pen. si è già detto;
sui motivi relativi alla mancata individuazione del reato presupposto e sulla responsabilità del ricorrente, la Corte di appello ha risposto con la motivazione, esente dai vizi denunciati, contenuta nelle pagine 41 e seguenti della sentenza impugnata;
fondato il motivo sulla confisca, per quanto si dirà più avanti. 1.19 Ricorso MA CE (Avv. Sabrina Mannarino): il motivo relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è stato già trattato;
sul secondo motivo, relativo alla responsabilità del ricorrente, vengono proposte inammissibili censure di merito;
i motivi relativi alla mancata considerazione da parte della Corte di appello dei motivi nuovi e della memoria presentata sono inammissibili in quo la Corte di appello ha comunque risposto sulle eccezioni, 31 tranne su quella relativa al coinvolgimento del ricorrente nel reato presupposto, che però era inammissibile perché non collegata ai motivi tempestivamente proposti;
sulla anteriorità del delitto presupopsto si è già detto prima;
sull'elemento soggettivo del reato, la motivazione della Corte di appello, contenuta a pag.43 della sentenza impugnata, è coerente con le risultanze processuali;
fondato il motivo sulla confisca, per quanto si dirà più avanti. 1.20 Ricorso MA CE (Avv. PP Cincioni): l'errata considerazione di non ritenere tempestivi i motivi nuovi di appello non ha inciso sulla decisione;
sulla eccezione relativa alla anteriorità del delitto presupposto rispetto al riciclaggio si è già detto, così come sulla responsabilità del ricorrente. 1.21 Ricorso ED AR: il primo motivo è relativo alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., già trattato in precedenza;
sulla responsabilità di ED vi è motivazione a pag.47 della sentenza impugnata, sulla quale viene proposta una inammissibile valutazione delle risultanze processuali. 1.22 Ricorso QU IN: il primo ricorso propone inammissibili censure di merito;
il secondo motivo, relativo alla pena inflitta, è da ritenersi superato alla luce della estinzione del reato per prescrizione. 1.23 Ricorso RU TT OS: i primi due motivi sulla applicazione della continuazione con altra sentenza pronunciata nei confronti del ricorrente devono intendersi superatialla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione;
sul terzo motivo, relativo alla responsabilità di RU ed all'elemento soggettivo, vi è congrua motivazione a pag. 48 della sentenza impugnata. 1.24 Ricorso ES IN: sul primo motivo, relativo alla resposabilità del ricorrente, si propongono inammissibili censure di merito;
sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., si è già detto sopra;
fondato è il terzo motivo sulla estinzione del reato per prescrizione. 1.25 Quanto all'eccezione di nullità dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto in data 5 ottobre 2009 (quinto motivo del ricorso proposto nell'nteresse di OV GO dall'Avv. Spigarelli), si deve rilevare come la censura avrebbe dovuto essere proposta in sede di riesame ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., posto che, in mancanza di censura, si è formato il cd. "giudicato cautelare": nella presente sede il motivo di ricorso è generico, in quanto non vengono prodotti gli atti su cui lo stesso si fonda, atti che non fanno parte del fascicolo per il dibattimento essendo, appunto, relativi alla fase cautelare. 1.25 Fondato, come si diceva prima, è il motivo relativo alla confisca, riferibile per effetto estensivo anche ai coimputati. 32 Innanzitutto, il decreto di sequestro era piuttosto generico, in quanto venivano sequestrate intere società senza sapere cosa le stesse contenessero;
altrettanto generica era la sentenza di primo grado, che si limitava ad affermare che "per gli imputati attinti da condanna ex art. 648 bis va disposta la confisca di quanto sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 648 quater c.p" (pag.278) e che la sentenza di appello, analogamente, si limita a richiamare il provvedimento di sequestro, senza quindi chiarire se sia stata disposta una confisca diretta o per equivalente;
tale aspetto risulta rilevante, alla luce del principio sancito da Sez.U. n. 4145 del 29/09/2022, dep. 31/01/2023, Esposito, Rv. 284209 - 01 secondo cui "la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore", e del fatto che si tratta di fatti risalenti al 2009. La sentenza di appello è errata anche nella parte in cui applica il prini io solidaristico, superato da Sez.U. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Massini, Rv. 287756 - 01: "in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)". La sentenza impugnata deve essere quindi annullata sul punto, in quanto il giudice del rinvio dovrà valutare se la confisca è diretta o per equivalente e, nel caso la confisca sia diretta, distinguere quale è il profitto ricavato dal singolo concorrente. 1.26 Deve, infine, essere pronunciata sentenza di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, essendo fondati i reiativi motivi proposti, estensibili anche ai coimputati ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. Si deve infatti partire dal principio secondo cui "in tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato. (Nella specie, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il 33 computo della prescrizione dovesse essere individuato nell'i gennaio 2012)" (Sez. 6 n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900); nel caso in esame, il riciclaggio di cui al capo 29 è contestato "negli anni 2007,2008,2009", il riciclaggio di cui al capo 45 è contestato "sino al 2009"; pertanto, il termine dal quale partire per calcolare la prescrizione è il 10 gennaio 2009; aggiungendo il termine massimo di quindici anni (ex art. 157 e 161 cod. pen.) previsto per il reato di riciclaggio e il termine di sospensione di 24 giorni disposto in primo grado all'udienza del 19 settembre 2016, si ricava che i reati risultano estinti per prescrizione in data 25 gennaio 2024. 2. Per quanto riguarda il ricorso di SS PP, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di SS PP, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti senza rinvio quanto ai reati a ciascuno ascritti, perché estinti per prescrizione e, limitatamente alle disposte confische, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 29/05/2025