TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 431
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione della disciplina in materia di criteri ambientali minimi (CAM)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa al mancato rispetto dei CAM, richiamando precedenti sentenze su casi analoghi e sottolineando che un generico riferimento ai CAM non è sufficiente, così come non è sufficiente l'eventuale conformità dell'offerta dell'aggiudicatario.

  • Rigettato
    Mancata previsione di punteggio premiale per la certificazione della parità di genere

    Il motivo è stato respinto in quanto il ricorrente non ha dimostrato una lesione concreta e attuale derivante dalla mancata previsione di tale punteggio, rendendo il vantaggio derivante da un'eventuale riedizione della gara meramente ipotetico.

  • Rigettato
    Illegittima valutazione dell'offerta tecnica del controinteressato (criterio C1 - Formazione personale)

    Il motivo è stato respinto poiché il criterio di valutazione era discrezionale e qualitativo, non basato esclusivamente sul numero di ore di formazione. La commissione ha considerato aspetti qualitativi dell'offerta del controinteressato che non sono stati contestati dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Offerta tecnica non autosufficiente

    Il motivo è stato respinto in quanto il disciplinare ammetteva allegati alla relazione tecnica, e la commissione ha legittimamente considerato le informazioni contenute in essi. L'esclusione per motivi puramente formali sarebbe contraria ai principi di favor partecipationis.

  • Rigettato
    Illegittima composizione della commissione di gara (nomina di esterni e scelta del presidente)

    Il motivo è stato respinto. La nomina di esterni era motivata dalla complessità e valore dell'appalto. La scelta del presidente, pur non essendo un esperto del settore specifico, non inficia la legittimità della commissione, la cui composizione era prevalente in esperti del settore.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione nella valutazione dell'offerta tecnica

    Il motivo è stato respinto poiché i criteri e sub-criteri definiti nella lex specialis erano sufficientemente chiari e analitici, rendendo il punteggio numerico attribuito una motivazione adeguata.

  • Accolto
    Violazione dei criteri ambientali minimi (CAM)

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa al mancato rispetto dei CAM, richiamando precedenti sentenze su casi analoghi e sottolineando che un generico riferimento ai CAM non è sufficiente, così come non è sufficiente l'eventuale conformità dell'offerta dell'aggiudicatario.

  • Rigettato
    Insostenibilità economica dell'offerta per costi di formazione superiori a quelli dichiarati

    Il motivo è stato respinto poiché il ragionamento della ricorrente si basa su dati e calcoli non oggettivi. L'unico dato oggettivo è l'importo dichiarato nei giustificativi, e la valutazione della commissione è discrezionale e sindacabile solo in caso di palese illogicità o irragionevolezza.

  • Rigettato
    Insostenibilità economica delle migliorie offerte

    Il motivo è stato respinto poiché si basa su una stima del costo delle migliorie effettuata dalla ricorrente, senza fornire puntuali elementi di riscontro. La valutazione della stazione appaltante è discrezionale e sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza.

  • Rigettato
    Falsità delle dichiarazioni sul costo della manodopera e violazione dei minimi salariali

    Il motivo è stato respinto poiché la valutazione della legittimità dell'aggiudicazione si basa sugli atti procedurali della selezione, non sul contenuto delle memorie difensive. Le dichiarazioni rilevanti sono quelle rese in sede di gara.

  • Rigettato
    Omessa dichiarazione di condanna per corruzione del socio di maggioranza

    Il motivo è stato respinto poiché il socio in questione non rientra tra i soggetti tenuti a dichiarare tali informazioni ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in assenza di elementi documentali contrari.

  • Rigettato
    Sottostima dei costi aziendali minimi annui per la sicurezza

    Il motivo è stato respinto poiché la ricorrente non ha fornito dati specifici per quantificare l'incremento del CCNL e dimostrare l'incongruità dell'offerta. La censura è generica e non documentata.

  • Rigettato
    Incongruità del costo manodopera rispetto ai valori medi ministeriali

    Il motivo è stato respinto poiché le tabelle ministeriali non hanno carattere cogente e sono ammessi scostamenti motivati. La ricorrente non ha dimostrato che la discordanza sia considerevole e ingiustificata.

  • Rigettato
    Incongruità per mancata applicazione degli scatti di anzianità

    Il motivo è stato respinto poiché generico e non documentato, senza indicazione di dati sull'incidenza degli scatti di anzianità sull'utile stimato.

  • Rigettato
    Irragionevolezza del punteggio assegnato per le proposte migliorative

    Il motivo è stato respinto in quanto la valutazione tecnica è complessa e sindacabile solo nei limiti di manifesta illogicità o irragionevolezza, senza che il giudice possa sostituire un proprio giudizio tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 431
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 431
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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