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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1585/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2968/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 02744810876
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Sede Comune 95031 Adrano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2582/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 444/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Il Girasole di Rappresentante_1 s.n.c. in liquidazione” ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo sopra indicato, notificato il 15/2/2025 e relativo ad IMU del Comune di Adrano per l'anno di imposta
2019 in relazione a immobili ad uso deposito.
In corso di giudizio, parte ricorrente ha depositato un'istanza con la quale ha rappresentato che il Comune ha provveduto in autotutela a rideterminare le somme dovute, accogliendo d'ufficio le doglianze oggetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento di ufficio dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, unitamente all'istanza di parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, considerata la tempestività con la quale l'Ente impositore ha provveduto al ricalcolo dell'imposta dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore
ES Testa Il presidente ES Albo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2968/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - 02744810876
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Sede Comune 95031 Adrano CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2582/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 444/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente chiede dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Il Girasole di Rappresentante_1 s.n.c. in liquidazione” ricorre avverso l'avviso di accertamento esecutivo sopra indicato, notificato il 15/2/2025 e relativo ad IMU del Comune di Adrano per l'anno di imposta
2019 in relazione a immobili ad uso deposito.
In corso di giudizio, parte ricorrente ha depositato un'istanza con la quale ha rappresentato che il Comune ha provveduto in autotutela a rideterminare le somme dovute, accogliendo d'ufficio le doglianze oggetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento di ufficio dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, unitamente all'istanza di parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, considerata la tempestività con la quale l'Ente impositore ha provveduto al ricalcolo dell'imposta dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore
ES Testa Il presidente ES Albo