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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2195/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 29 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2195 del R.A.C.L. dell'anno 2015, promossa da:
, nata a [...] il [...], e ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giacomo Doglio che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Persona_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio e la persona dell'avvocato Elisabetta Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 5 giugno 2015, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti del datore di lavoro, la di per Controparte_2 CP_1 chiedere che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'inquadramento come
Operatore Socio Sanitario, nel superiore livello cat. B profilo economico BS del CCNL
Integrativo del 20.09.2011 (parzialmente modificato dal CCNL Sanità 2002-2005, limitatamente alla categoria C), con decorrenza dalla data di assunzione del 8 giugno pagina 1 di 14 2007, e la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze spettanti sulla base del livello superiore rivendicato (quantificate in misura di 80 € mensili, come risultati del confronto tra le buste paga prodotte come doc. 19), nonché al pagamento di tutte le differenze retributive ulteriori, oltre a rivalutazione e interessi.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze dell'azienda convenuta con la qualifica di OTA (operatore tecnico addetto all'assistenza) dall'8 giugno 2007 (assunta in seguita ad una procedura di mobilità), e di svolgere, dalla stessa data, le mansioni corrispondenti alla qualifica di OSS (mansioni definite, ex art 28.
CCNL 1998-2001, “immediatamente superiori” a quella di assunzione). Ha altresì esposto che l' resistente, con delibera 274 del 16/03/2007, aveva in precedenza CP_1
provveduto ad inquadrare come Operatori Socio Sanitari cat B/liv.BS n. 40 colleghi con qualifica di OTA, escludendone solo tre in quanto dichiarati non inquadrabili.
Nel successivo luglio 2007 la aveva aumentato di 20 posti la consistenza della CP_2 dotazione degli OSS allo scopo di “far fronte alla notevole carenza di dette figure” (doc.
4 ric.), mentre a dicembre aveva deliberato di prorogare il contratto a termine con la società E- Work per la somministrazione di 25 operatori socio sanitari.
Ha quindi riferito che, essendo in possesso dei titoli abilitanti alla professione di OSS
(in virtù della partecipazione ai corsi di riqualificazione organizzati dalle diverse regioni secondo l'art 13 Accordo Stato Regioni del 22.02.2001, avendo doppia qualifica di OTA, con titolo rilasciato ai sensi del DM 295/1991, e di addetto all'assistenza di base ADB, doc. 11 e 12 doc. ric.) ed avendo svolto dalla data di assunzione dell'8.6.2007 mansioni corrispondenti alla professionalità acquisita 'immediatamente superiore a quella di assunzione', con istanza del 18 aprile 2013, aveva richiesto anche formalmente di essere inquadrata nel suddetto profilo professionale, sin dalla data di assunzione (doc.13).
Ha aggiunto altresì che, non avendo ottenuto risposta, in data 7 luglio 2014, aveva presentato domanda per essere ammessa alla selezione interna indetta dalla stessa azienda convenuta, al fine di ottenere il passaggio, all'interno della stessa categoria professionale, dalla cat.B O.T.A. a quella cat.B/liv. BS OSS.
La procedura selettiva era stata però sospesa, senza alcuna comunicazione formale, dopo che in data 18.10.2014 la ricorrente aveva inviato una diffida alla . Pt_2
La lavoratrice ha sostenuto l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro che, non riconoscendo formalmente la qualifica della ricorrente, sebbene reiteratamente pagina 2 di 14 sollecitata a riguardo, aveva limitato fortemente lo sviluppo di carriera professionale della stessa, nonché la possibilità di accedere a qualsiasi mobilità aziendale e/o interaziendale.
Ha anche affermato che la condotta dell' che, nell'ambito del personale CP_1
impegnato nel presidio ospedaliero Sirai, aveva escluso la sola ricorrente dalla riqualificazione da OTA ad OSS, le aveva ingenerato uno stato di stress e frustrazione derivante dal trattamento mortificante, divenuto poi addirittura ritorsivo con la sospensione della procedura di riqualificazione, che aveva determinato una gravissima violazione alla dignità personale, la reputazione all'immagine nell'ambiente di lavoro, causandole danni per la cui quantificazione ha invocato una valutazione equitativa rapportata alla retribuzione base. con il ricorso ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, il diritto della sig.ra ad essere inquadrata come Operatore Socio-Sanitario con Pt_1
decorrenza giugno 2007 ovvero dalla diversa data accertanda.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare che la ricorrente, sin dalla data di assunzione ha svolto le mansioni corrispondenti al profilo di Operatore Socio-Sanitario e il diritto a percepire le relative differenze retributive;
conseguentemente, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Parte_3
tutte le somme dovute a tale titolo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito, a causa del comportamento della , i gravissimi danni indicati nella superiore parte Parte_3
espositiva; conseguentemente, condannare la , in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, a risarcire alla sig.ra tutti i danni subiti e subendi e Pt_1
quindi al pagamento delle somme ritenute di giustizia..
2. L'Azienda sanitaria convenuta si è costituita in giudizio per contestare le avverse pretese, affermando che la sig.ra assunta in data 8 giugno 2007 a seguito di una Pt_1
procedura di mobilità, pur essendo in possesso della doppia qualifica di OTA e di addetto all'assistenza di base, non aveva mai svolto mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stata assunta.
Ad avviso della convenuta, la pretestuosità delle doglianze avanzate dalla ricorrente trovava riscontro oggettivo nel diverso livello delle qualifiche di ausiliario (sic) e OSS,
pagina 3 di 14 che corrispondono di fatto ad un livello differente di competenze tecniche e professionali, con conseguente differenziazione dal punto di vista retributivo.
Nello specifico, l' ha confermato che il processo di modifica della dotazione CP_1
organica da parte dell'azienda, in particolare negli anni 2007 e 2008, aveva determinato il passaggio di una parte degli OTA presenti in organico nel livello previsto per gli OSS, ed ha sottolineato che l'OSS, rispetto all'OTA, riveste mansioni arricchite, che lo rendono in grado di operare in autonomia nelle attività di 'comfort alberghiero' e accudimento della persona, oltre che di intervenire in attività relazionali e di supporto psicologico dei pazienti con limitata autonomia.
Ha quindi affermato che la ricorrente, pur essendo in possesso della doppia qualifica di
OTA e di addetto all'assistenza di base, sin dalla data di assunzione aveva svolto solo ed esclusivamente le mansioni attinenti al proprio profilo di appartenenza, sotto il controllo e le direttive del coordinatore o dell'infermiere in turno, e mai in autonomia.
L'Azienda, in merito alla domanda di amissione al bando di selezione interna avanzata dalla ricorrente in data 7 luglio 2014, ha confermato che la procedura selettiva aveva subito una sospensione temporanea allorché, in data 18 ottobre 2014, era pervenuta la diffida da parte della ricorrente finalizzata al riconoscimento della qualifica superiore di
OSS e alla corresponsione delle differenza retributive per l'espletamento delle asserite mansioni superiori, in quanto si era reso necessario aprire un'istruttoria interna per verificare la sussistenza di un effettivo e prevalente espletamento di mansioni superiori.
A seguito dell'istruttoria svolta, “in ottemperanza a quanto indicato nelle Note trasmesse dai Coordinatori CPSI della SC di medicina generale del P.O. Sirai” era risultato che la ricorrente aveva svolto solo ed esclusivamente la mansioni di OTA, così che l'amministrazione aveva ritenuto di non dover più dare corso alla procedura di selezione interna (doc.4).
Parte convenuta ha quindi concluso per il rigetto integrale di ogni avversa domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
3. All'udienza del 22/11/2016 il difensore della ricorrente aveva dato atto che la sig.ra in corso di causa, aveva partecipato alla selezione per la qualifica di OSS, Pt_1
riattivata dall'azienda. Nelle note di trattazione depositate in data 13.06.2022, la difesa della ricorrente ha precisato che la selezione era stata superata, con conseguente inquadramento di in qualità di OSS con decorrenza da dicembre 2016, senza che Pt_1
pagina 4 di 14 vi fosse stato un mutamento delle mansioni svolte ininterrottamente sin dalla data di assunzione nel 2007.
Stante l'attribuzione in corso di causa delle mansioni, ha quindi insistito unicamente sulla seconda domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti al profilo di operatore socio sanitario maturate sin dalla data di assunzione per le quali ha effettuato una quantificazione di massima (in misura di euro 80 mensili per
13 mensilità), con interessi e rivalutazione, nonché sulla terza domanda relativa al risarcimento del danno.
La causa è stata istruita con prove documentali, con l'interrogatorio formale della ricorrente e con l'escussione dei testi di parte ricorrente (OSS), Testimone_1 Tes_2
SS) e (responsabile del personale), e di parte convenuta
[...] Testimone_3
coordinatrice infermieristica, e infermiere, tutti i colleghi di CP_3 Tes_4
lavoro della ricorrente.
***
4. Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
È pacifico in causa che la ricorrente, dal 08.06.2007 in servizio alle dipendenze dell'azienda convenuta con qualifica di OTA (Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza), con istanza del 18.04.2013 (doc.13) abbia richiesto il passaggio di qualifica da O.T.A. ad
O.S.S., senza ottenere risposta.
È altresì documentato che la ricorrente, in data 07.07.2014, aveva richiesto di essere ammessa alla procedura di selezione interna prevista dall'azienda convenuta, dalla cat.B profilo professionale OTA alla cat.B/liv.BS profilo professionale OSS (doc.14), considerato anche che dal mese di marzo 2007 quasi tutti gli altri colleghi OTA della avevano potuto beneficiare della progressione all'interno della categoria B per CP_2
essere inquadrati nel relativo profilo economico BS.
La procedura era stata in un primo momento sospesa, al fine di “verificare la sussistenza di un effettivo e prevalente espletamento delle mansioni superiori della ricorrente”(come precisato nella memoria di costituzione) e poi successivamente rigettata in quanto a giudizio dell'azienda convenuta “ le prestazioni richieste dalla sig.ra
[...]
sono sempre state rese nel rispetto del profilo di appartenenza e senza che si Pt_1 producessero gli effetti collegati allo svolgimento delle mansioni superiori” ( doc.6 memoria di costituzione).
pagina 5 di 14 Non è contestato che la sig.ra fosse in possesso della doppia qualifica di OTA e Pt_1
di addetto all'assistenza di base, quanto piuttosto che, fin dall'assunzione del 2007, abbia svolto mansioni superiori a quelle di assunzione di cui oggi chiede il pagamento.
Con note di trattazione depositate il 13.06.2022, la ricorrente ha riferito di esser stata inquadrata dall'azienda convenuta come OSS soltanto in corso di causa, dal dicembre
2016, senza che a ciò sia conseguito un sostanziale mutamento delle mansioni rispetto a quelle svolte in precedenza.
Ha quindi rimodulato la domanda, chiedendo le differenze retributive maturate dalla data di assunzione del giugno 2007 fino all'inquadramento del dicembre 2016, avendo svolto le medesime prestazioni per l'intera durata del rapporto di lavoro.
5. Il profilo B del CCNL 2001 del Comparto Sanità applicabile al caso in esame, prevede la seguente declaratoria per la Categoria B : Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
E' utile in primo luogo aver ben presente la distinzione tra le mansioni personale sanitario, ricavabile dalla classificazione del personale contenuta nell'allegato 1 al
C.C.N.L. 7 aprile 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, che, sostituendo quella precedente prevista dai d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 28 novembre 1990, n. 384, ha suddiviso il personale in quattro categorie, da A a D.
Il personale infermieristico è inquadrabile sia nella categoria C, che nella categoria D, con distinzione tra i livelli C e D non basata su una netta separazione delle categorie per mansioni, ma sulla verifica in concreto delle caratteristiche di complessità e autonomia proprie dell'uno o dell'altro livello, sulle quali non occorre questa sede soffermarsi.
Seguendo il sistema classificatorio del 1999, gli operatori tecnici addetti all'assistenza
(O.T.A.) rientravano nella categoria B, ed erano originariamente addetti alle “attività alberghiere relative alla degenza, compresa l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili ed
pagina 6 di 14 apparecchiature”. Il contratto collettivo integrativo del 20 settembre 2001 ha abolito tale profilo professionale, sostituendolo con quello dell'operatore socio sanitario (O.S.S.), collocato nel profilo B Super (cfr. anche il C.C.N.L. comparto Sanità del 19 aprile 2004, art. 18).
La figura dell'operatore socio sanitario (O.S.S.) è stata individuata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano, con accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il
Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome.
L'art. 1, comma secondo, di detto accordo definisce come tale “l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”.
L'art. 5 così classifica le attività dell'operatore socio-sanitario: “a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
La tabella A allegata all'accordo così elenca le attività di competenza della figura professionale in parola:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: “Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale”;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale: “Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni
pagina 7 di 14 di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale”;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo: “Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Per completezza, deve infine darsi il conto della figura degli ausiliari specializzati, appartenenti alla categoria A del menzionato contratto collettivo.
Quindi, per sintetizzare, l'allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 (parzialmente modificato dal CCNL sanità 2002 2005 per la categoria C), precisa che l'Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), figura residuale e ad esaurimento per effetto dell'istituzione della figura del l'operatore socio sanitario, svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature, mentre l'Operatore socio sanitario (OSS) del profilo B-super (BS), svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
La posizione di parte ricorrente viene rafforzata dalla stessa declaratoria dell'art.4, c.2 del CCNL 2001, in cui si prevede che:
1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le
pagina 8 di 14 declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall'allegato 1 al presente
CCNL.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio sanitario.
3. Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione organica del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
4. Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario sono ammessi gli operatori tecnici addetti all'assistenza sino al loro completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS si applicano le procedure previste dall'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
5.Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti all'assistenza in quanto ad esaurimento.”
Ai fini di causa deve inoltre aversi riguardo a quanto previsto in materia di pubblico impiego contrattualizzato dall'art. 52 d.lgs. 165/01, che stabilisce che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (vacanza di posti in organico o sostituzione di altro dipendente), è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”, e al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il riconoscimento delle differenze retributive spetti anche nel caso di mansioni superiori svolte di fatto e non solo in presenza di un atto di formale investitura, come previsto dall'art. 52 d.lgs 165/01 (in tal senso vedi Cass., Sez. L, Sentenza n. 18808 del
07/08/2013 e Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2102 del 24/01/2019)
Il successivo comma 5 sancisce che, al di fuori di quanto previsto dal comma 2,
l'assegnazione al lavoratore della mansione superiore è nulla ma gli deve essere riconosciuta la differenza di trattamento economico per il lavoro prestato. Ed infatti l'art. 36 della Costituzione, afferma il principio secondo cui al lavoratore deve sempre essere garantita la retribuzione in rapporto alla qualità e quantità delle mansioni svolte in pagina 9 di 14 concreto, ad eccezione dei casi in cui l'assegnazione delle mansioni superiori “sia stata attribuita all'insaputa o contro la volontà dell'Ente oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente” (come affermato dalla Cassazione con la sentenza n.25848/2022).
Sul punto, al fine di determinare l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento rivendicato dalla parte ricorrente anche per il periodo anteriore al riconoscimento avvenuto nel 2016 per il livello economico BS, profilo di Operatore socio-sanitario OSS, occorre impostare l'indagine secondo un procedimento “trifasico” così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass.
22.11.2019 n. 30580 con principio analogo a quanto avviene nell'impiego privato), il quale si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ne consegue che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria.
Ciò chiarito in merito al necessario oggetto della prova, con riferimento alle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente nel periodo oggetto del giudizio, deve ritenersi che, dall'istruttoria espletata, sia emerso lo svolgimento delle mansioni come descritte nell'atto introduttivo.
5. Nel caso di specie deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito adeguata Pt_1
prova dello svolgimento delle mansioni superiori oggetto della rivendicazione fin dal
2007 anche mediante le dichiarazioni rese dai testi dalla stessa indicati, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
In particolare, il teste (OSS assegnato alla S.C. Medicina del P.O. Sirai Testimone_1 dal 2008 al 2013), escusso all'udienza del 06.02.2018, ha affermato che “La ricorrente aveva le mie stesse mansioni e facevamo le stesse attività […] Quello che facevo io faceva lei, svolgeva l'attività di supporto del personale infermieristico nella stessa mia misura e come i nominativi che ho indicato prima.”
pagina 10 di 14 “Tutti noi usiamo la stessa divisa in cui c'è la dicitura del reparto di medicina, il nome e la dicitura OSS”.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dalla teste, Dott.ssa
[...]
(Responsabile dell'Area ospedaliera – Servizio delle professioni sanitarie Testimone_3 della dal 2012 al 2017), che ha confermato di aver “rilevato che la sig.ra CP_1
veniva attribuita anche come unica unità di supporto nei turni serali e notturni e Pt_1 io stessa l'ho vista eseguire mansioni proprie dell'OSS. Ad es. l'ho vista cambiare panni
a persone con piaghe da decubito che dovevano essere fatte dall'OSS e non dall'OTA in quanto necessitano di medicazione. La (coordinatrice) mi rispose in prima battuta Tes_5
che effettivamente per mancanza di personale la ricorrente veniva messa indifferentemente nei turni degli OSS”.
Infine, la teste alle dipendenze della convenuta dal 2007 come OSS Testimone_2
presso il P.O. Sirai, ha confermato di aver lavorato insieme alla ricorrente nel reparto di medicina, precisando di essere arrivata sul posto di lavoro “il 1.10.2007 e la ricorrente
c'era già, mi ha fatto da tutor il primo mese”, con la precisazione che “Avevamo le stesse mansioni”, descritte nel dettaglio dalla teste.
Le dichiarazioni di segno contrario rese dai testi di parte convenuta Tes_4
infermiere che ha lavorato in qualità di coordinatore con la ricorrente da dicembre 2010 ad aprile 2011, e coordinatore infermieristico che ha lavorato con la Testimone_6
ricorrente nel 2007/2008 per circa 9 mesi, che hanno al contrario affermato che la stessa svolgeva attività senza autonomia ma sempre sotto il controllo e le direttive dell'infermiere di turno o del coordinatore, appaiono non solo riferite a un periodo di tempo molto limitato, ma anche generiche, in quanto non si soffermano sul tipo di attività concretamente svolta da Pt_1
Al contrario, i colleghi O.S.S. sentiti in corso di causa, avendo lavorato fianco a fianco con la ricorrente nello svolgimento delle medesime mansioni, si sono soffermati più nel dettaglio delle attività svolte dalla sig.ra confermando che la stessa aveva svolto la Pt_1
loro medesima attività di tipo assistenziale e di supporto al personale infermieristico, dettagliatamente descritta, coprendo con le loro testimonianze l'intero periodo tuttora in contestazione, dal 2007 al 2016.
Alla luce dell'esito dell'istruttoria testimoniale, che ha comprovato lo svolgimento in via continuativa, fino alla formale assegnazione del dicembre 2016, di una pluralità di mansioni proprie e specifiche del profilo di OSS da parte della ricorrente, in possesso di pagina 11 di 14 idonea qualificazione (cfr. il fascicolo personale con le certificazioni di OTA e ADB equipollenti alla qualifica di OSS, doc. 11 fasc. ric., e il certificato del 2001 di qualifica professionale come operatore socio sanitario OSS, doc.12 fasc. ric.), va ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento in via prevalente delle mansioni alla superiore categoria, nella categoria B-profilo economico BS, così come previsto dal CCNL Integrativo del
20.09.2011 Comparto Sanità, per tutto il periodo oggetto della domanda, come successivamente modificata con note del 13.06.2022 di parte ricorrente, e cioè dalla data di assunzione del 08.06.2007 sino al dicembre 2016, data del riconoscimento della ricorrente nella qualifica di OSS.
Per l'effetto, la convenuta va condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze sulla retribuzione spettante rispetto a quella corrisposta nel periodo compreso tra giugno 2007 e novembre 2016, tenuto conto del fatto che l'inquadramento corretto è stato riconosciuto in corso di causa nel dicembre 2016.
Il calcolo delle differenze retributive spettanti per il periodo compreso tra giugno 2007
e novembre 2016 può essere effettuato in base alla quantificazione riportata a pagina 7 del ricorso nella misura media mensile di € 80,00 (in relazione alla quale non è stata formulata nessuna specifica contestazione, nè eccepita la prescrizione), importo che appare congruo anche in base al raffronto dello stipendio percepito dalla ricorrente come
OTA nel settembre 2014 e quello percepito nel novembre 2013 da una collega OSS (si vedono le due buste paga prodotte come doc. 19 ric.).
Tale importo, moltiplicato per 13 mensilità, porta ad una differenza media pari ad €
1.040,00 annui, da maggiorare di interessi e rivalutazione, così come ribadito anche nelle note conclusionali del 13/06/2022, alle quali sono allegate anche più recenti tabelle retributive. Nelle stesse note la ricorrente si rimette, per l'esatta quantificazione del dovuto, alla valutazione equitativa del Tribunale, evidenziando che se fosse stata Co inquadrata nel profilo economico avrebbe maturato un'anzianità di servizio all'interno della categoria e quindi una fascia economica più elevata.
In assenza di più specifici conteggi, considerato che si ritiene accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori come OSS per un periodo di 9 anni e 5 mesi ricompreso tra giugno 2007 e novembre 2016 (pari a 113 mesi), nel quale sono stati maturati anche 9 ratei annuali di tredicesima mensilità, corrispondenti a un importo di euro 9760 (113+9=122 per 80 euro=9760), l' convenuta deve essere condannata CP_1
al pagamento di tale importo, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione,
pagina 12 di 14 spettante come per legge nel pubblico impiego, dalla maturazione delle singole mensilità
e fino al saldo effettivo.
Poiché la ricorrente non ha tuttavia fornito alcuna indicazione o conteggio circa le voci della retribuzione indiretta su cui va ad incidere la maggior retribuzione (esclusa la tredicesima mensilità già presa in considerazione), essendosi limitata a chiedere le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni corrispondenti al profilo superiore e 'tutte le somme dovute a tale titolo', ulteriori pretese dovranno eventualmente essere quantificate con separato giudizio.1
*
6. La genericità delle allegazioni e in assenza di alcun supporto probatorio in merito al danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente, impongono il rigetto della domanda risarcitoria.
La sig.ra non ha infatti offerto una prova sufficiente del danno di immagine e Pt_1
alla dignità personale professionale che afferma di aver subìto, né alcuna approfondita deduzione istruttoria sul punto, secondo i criteri concordemente delineati dalle norme e dalla copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi in materia successivamente alle note sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione (Cass. civ., 31 maggio 2003 n. 8827 e Cass. civ., 31 maggio 2003 n. 8828), nonché della sentenza della Corte Costituzionale C. cost.
n. 233/2003, che su onere di allegazione e prova hanno stabilito che “per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”.
La relativa domanda deve pertanto essere respinta.
*
7. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda principale, e devono quindi essere poste a carico della parte resistente, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, secondo i parametri prossimi ai minimi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022,.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 5 giugno 2015 da Pt_1
nei confronti della convenuta ,
[...] Controparte_5
come sopra rappresentata,
- dichiara che le mansioni svolte dalla ricorrente da giugno 2007 e fino al formale inquadramento di dicembre 2016 sono riconducibili al profilo di operatore socio- sanitario, categoria B, livello economico BS del CCNL del Comparto Sanità applicato al rapporto di lavoro;
- per l'effetto, condanna l' , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 9760,00, pari alla differenza tra la retribuzione mensile corrisposta per 13 mensilità per il livello formale di inquadramento riconosciuto e quella dovuta per il livello corrispondente alle mansioni in concreto espletate da giugno 2007 a novembre 2016, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, demandando la eventuale quantificazione delle ulteriori differenze retributive sulla retribuzione indiretta ad un separato giudizio.
Condanna la al pagamento delle Controparte_5 CP_1 spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato qualora corrisposto.
Così deciso in Cagliari, il giorno 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 29 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2195 del R.A.C.L. dell'anno 2015, promossa da:
, nata a [...] il [...], e ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Giacomo Doglio che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente Persona_1 domiciliata in Cagliari presso lo studio e la persona dell'avvocato Elisabetta Sanna, che la rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 5 giugno 2015, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti del datore di lavoro, la di per Controparte_2 CP_1 chiedere che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'inquadramento come
Operatore Socio Sanitario, nel superiore livello cat. B profilo economico BS del CCNL
Integrativo del 20.09.2011 (parzialmente modificato dal CCNL Sanità 2002-2005, limitatamente alla categoria C), con decorrenza dalla data di assunzione del 8 giugno pagina 1 di 14 2007, e la conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze spettanti sulla base del livello superiore rivendicato (quantificate in misura di 80 € mensili, come risultati del confronto tra le buste paga prodotte come doc. 19), nonché al pagamento di tutte le differenze retributive ulteriori, oltre a rivalutazione e interessi.
La ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze dell'azienda convenuta con la qualifica di OTA (operatore tecnico addetto all'assistenza) dall'8 giugno 2007 (assunta in seguita ad una procedura di mobilità), e di svolgere, dalla stessa data, le mansioni corrispondenti alla qualifica di OSS (mansioni definite, ex art 28.
CCNL 1998-2001, “immediatamente superiori” a quella di assunzione). Ha altresì esposto che l' resistente, con delibera 274 del 16/03/2007, aveva in precedenza CP_1
provveduto ad inquadrare come Operatori Socio Sanitari cat B/liv.BS n. 40 colleghi con qualifica di OTA, escludendone solo tre in quanto dichiarati non inquadrabili.
Nel successivo luglio 2007 la aveva aumentato di 20 posti la consistenza della CP_2 dotazione degli OSS allo scopo di “far fronte alla notevole carenza di dette figure” (doc.
4 ric.), mentre a dicembre aveva deliberato di prorogare il contratto a termine con la società E- Work per la somministrazione di 25 operatori socio sanitari.
Ha quindi riferito che, essendo in possesso dei titoli abilitanti alla professione di OSS
(in virtù della partecipazione ai corsi di riqualificazione organizzati dalle diverse regioni secondo l'art 13 Accordo Stato Regioni del 22.02.2001, avendo doppia qualifica di OTA, con titolo rilasciato ai sensi del DM 295/1991, e di addetto all'assistenza di base ADB, doc. 11 e 12 doc. ric.) ed avendo svolto dalla data di assunzione dell'8.6.2007 mansioni corrispondenti alla professionalità acquisita 'immediatamente superiore a quella di assunzione', con istanza del 18 aprile 2013, aveva richiesto anche formalmente di essere inquadrata nel suddetto profilo professionale, sin dalla data di assunzione (doc.13).
Ha aggiunto altresì che, non avendo ottenuto risposta, in data 7 luglio 2014, aveva presentato domanda per essere ammessa alla selezione interna indetta dalla stessa azienda convenuta, al fine di ottenere il passaggio, all'interno della stessa categoria professionale, dalla cat.B O.T.A. a quella cat.B/liv. BS OSS.
La procedura selettiva era stata però sospesa, senza alcuna comunicazione formale, dopo che in data 18.10.2014 la ricorrente aveva inviato una diffida alla . Pt_2
La lavoratrice ha sostenuto l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro che, non riconoscendo formalmente la qualifica della ricorrente, sebbene reiteratamente pagina 2 di 14 sollecitata a riguardo, aveva limitato fortemente lo sviluppo di carriera professionale della stessa, nonché la possibilità di accedere a qualsiasi mobilità aziendale e/o interaziendale.
Ha anche affermato che la condotta dell' che, nell'ambito del personale CP_1
impegnato nel presidio ospedaliero Sirai, aveva escluso la sola ricorrente dalla riqualificazione da OTA ad OSS, le aveva ingenerato uno stato di stress e frustrazione derivante dal trattamento mortificante, divenuto poi addirittura ritorsivo con la sospensione della procedura di riqualificazione, che aveva determinato una gravissima violazione alla dignità personale, la reputazione all'immagine nell'ambiente di lavoro, causandole danni per la cui quantificazione ha invocato una valutazione equitativa rapportata alla retribuzione base. con il ricorso ha quindi formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, il diritto della sig.ra ad essere inquadrata come Operatore Socio-Sanitario con Pt_1
decorrenza giugno 2007 ovvero dalla diversa data accertanda.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare che la ricorrente, sin dalla data di assunzione ha svolto le mansioni corrispondenti al profilo di Operatore Socio-Sanitario e il diritto a percepire le relative differenze retributive;
conseguentemente, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Parte_3
tutte le somme dovute a tale titolo da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali.
3. In ogni caso, accertare e dichiarare che la ricorrente ha subito, a causa del comportamento della , i gravissimi danni indicati nella superiore parte Parte_3
espositiva; conseguentemente, condannare la , in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, a risarcire alla sig.ra tutti i danni subiti e subendi e Pt_1
quindi al pagamento delle somme ritenute di giustizia..
2. L'Azienda sanitaria convenuta si è costituita in giudizio per contestare le avverse pretese, affermando che la sig.ra assunta in data 8 giugno 2007 a seguito di una Pt_1
procedura di mobilità, pur essendo in possesso della doppia qualifica di OTA e di addetto all'assistenza di base, non aveva mai svolto mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stata assunta.
Ad avviso della convenuta, la pretestuosità delle doglianze avanzate dalla ricorrente trovava riscontro oggettivo nel diverso livello delle qualifiche di ausiliario (sic) e OSS,
pagina 3 di 14 che corrispondono di fatto ad un livello differente di competenze tecniche e professionali, con conseguente differenziazione dal punto di vista retributivo.
Nello specifico, l' ha confermato che il processo di modifica della dotazione CP_1
organica da parte dell'azienda, in particolare negli anni 2007 e 2008, aveva determinato il passaggio di una parte degli OTA presenti in organico nel livello previsto per gli OSS, ed ha sottolineato che l'OSS, rispetto all'OTA, riveste mansioni arricchite, che lo rendono in grado di operare in autonomia nelle attività di 'comfort alberghiero' e accudimento della persona, oltre che di intervenire in attività relazionali e di supporto psicologico dei pazienti con limitata autonomia.
Ha quindi affermato che la ricorrente, pur essendo in possesso della doppia qualifica di
OTA e di addetto all'assistenza di base, sin dalla data di assunzione aveva svolto solo ed esclusivamente le mansioni attinenti al proprio profilo di appartenenza, sotto il controllo e le direttive del coordinatore o dell'infermiere in turno, e mai in autonomia.
L'Azienda, in merito alla domanda di amissione al bando di selezione interna avanzata dalla ricorrente in data 7 luglio 2014, ha confermato che la procedura selettiva aveva subito una sospensione temporanea allorché, in data 18 ottobre 2014, era pervenuta la diffida da parte della ricorrente finalizzata al riconoscimento della qualifica superiore di
OSS e alla corresponsione delle differenza retributive per l'espletamento delle asserite mansioni superiori, in quanto si era reso necessario aprire un'istruttoria interna per verificare la sussistenza di un effettivo e prevalente espletamento di mansioni superiori.
A seguito dell'istruttoria svolta, “in ottemperanza a quanto indicato nelle Note trasmesse dai Coordinatori CPSI della SC di medicina generale del P.O. Sirai” era risultato che la ricorrente aveva svolto solo ed esclusivamente la mansioni di OTA, così che l'amministrazione aveva ritenuto di non dover più dare corso alla procedura di selezione interna (doc.4).
Parte convenuta ha quindi concluso per il rigetto integrale di ogni avversa domanda formulata con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari.
3. All'udienza del 22/11/2016 il difensore della ricorrente aveva dato atto che la sig.ra in corso di causa, aveva partecipato alla selezione per la qualifica di OSS, Pt_1
riattivata dall'azienda. Nelle note di trattazione depositate in data 13.06.2022, la difesa della ricorrente ha precisato che la selezione era stata superata, con conseguente inquadramento di in qualità di OSS con decorrenza da dicembre 2016, senza che Pt_1
pagina 4 di 14 vi fosse stato un mutamento delle mansioni svolte ininterrottamente sin dalla data di assunzione nel 2007.
Stante l'attribuzione in corso di causa delle mansioni, ha quindi insistito unicamente sulla seconda domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti al profilo di operatore socio sanitario maturate sin dalla data di assunzione per le quali ha effettuato una quantificazione di massima (in misura di euro 80 mensili per
13 mensilità), con interessi e rivalutazione, nonché sulla terza domanda relativa al risarcimento del danno.
La causa è stata istruita con prove documentali, con l'interrogatorio formale della ricorrente e con l'escussione dei testi di parte ricorrente (OSS), Testimone_1 Tes_2
SS) e (responsabile del personale), e di parte convenuta
[...] Testimone_3
coordinatrice infermieristica, e infermiere, tutti i colleghi di CP_3 Tes_4
lavoro della ricorrente.
***
4. Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.
È pacifico in causa che la ricorrente, dal 08.06.2007 in servizio alle dipendenze dell'azienda convenuta con qualifica di OTA (Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza), con istanza del 18.04.2013 (doc.13) abbia richiesto il passaggio di qualifica da O.T.A. ad
O.S.S., senza ottenere risposta.
È altresì documentato che la ricorrente, in data 07.07.2014, aveva richiesto di essere ammessa alla procedura di selezione interna prevista dall'azienda convenuta, dalla cat.B profilo professionale OTA alla cat.B/liv.BS profilo professionale OSS (doc.14), considerato anche che dal mese di marzo 2007 quasi tutti gli altri colleghi OTA della avevano potuto beneficiare della progressione all'interno della categoria B per CP_2
essere inquadrati nel relativo profilo economico BS.
La procedura era stata in un primo momento sospesa, al fine di “verificare la sussistenza di un effettivo e prevalente espletamento delle mansioni superiori della ricorrente”(come precisato nella memoria di costituzione) e poi successivamente rigettata in quanto a giudizio dell'azienda convenuta “ le prestazioni richieste dalla sig.ra
[...]
sono sempre state rese nel rispetto del profilo di appartenenza e senza che si Pt_1 producessero gli effetti collegati allo svolgimento delle mansioni superiori” ( doc.6 memoria di costituzione).
pagina 5 di 14 Non è contestato che la sig.ra fosse in possesso della doppia qualifica di OTA e Pt_1
di addetto all'assistenza di base, quanto piuttosto che, fin dall'assunzione del 2007, abbia svolto mansioni superiori a quelle di assunzione di cui oggi chiede il pagamento.
Con note di trattazione depositate il 13.06.2022, la ricorrente ha riferito di esser stata inquadrata dall'azienda convenuta come OSS soltanto in corso di causa, dal dicembre
2016, senza che a ciò sia conseguito un sostanziale mutamento delle mansioni rispetto a quelle svolte in precedenza.
Ha quindi rimodulato la domanda, chiedendo le differenze retributive maturate dalla data di assunzione del giugno 2007 fino all'inquadramento del dicembre 2016, avendo svolto le medesime prestazioni per l'intera durata del rapporto di lavoro.
5. Il profilo B del CCNL 2001 del Comparto Sanità applicabile al caso in esame, prevede la seguente declaratoria per la Categoria B : Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
E' utile in primo luogo aver ben presente la distinzione tra le mansioni personale sanitario, ricavabile dalla classificazione del personale contenuta nell'allegato 1 al
C.C.N.L. 7 aprile 1999, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, che, sostituendo quella precedente prevista dai d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 28 novembre 1990, n. 384, ha suddiviso il personale in quattro categorie, da A a D.
Il personale infermieristico è inquadrabile sia nella categoria C, che nella categoria D, con distinzione tra i livelli C e D non basata su una netta separazione delle categorie per mansioni, ma sulla verifica in concreto delle caratteristiche di complessità e autonomia proprie dell'uno o dell'altro livello, sulle quali non occorre questa sede soffermarsi.
Seguendo il sistema classificatorio del 1999, gli operatori tecnici addetti all'assistenza
(O.T.A.) rientravano nella categoria B, ed erano originariamente addetti alle “attività alberghiere relative alla degenza, compresa l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili ed
pagina 6 di 14 apparecchiature”. Il contratto collettivo integrativo del 20 settembre 2001 ha abolito tale profilo professionale, sostituendolo con quello dell'operatore socio sanitario (O.S.S.), collocato nel profilo B Super (cfr. anche il C.C.N.L. comparto Sanità del 19 aprile 2004, art. 18).
La figura dell'operatore socio sanitario (O.S.S.) è stata individuata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano, con accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il
Ministro per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome.
L'art. 1, comma secondo, di detto accordo definisce come tale “l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”.
L'art. 5 così classifica le attività dell'operatore socio-sanitario: “a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
La tabella A allegata all'accordo così elenca le attività di competenza della figura professionale in parola:
a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: “Assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale”;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale: “Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni
pagina 7 di 14 di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale”;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo: “Utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici”.
Per completezza, deve infine darsi il conto della figura degli ausiliari specializzati, appartenenti alla categoria A del menzionato contratto collettivo.
Quindi, per sintetizzare, l'allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 (parzialmente modificato dal CCNL sanità 2002 2005 per la categoria C), precisa che l'Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), figura residuale e ad esaurimento per effetto dell'istituzione della figura del l'operatore socio sanitario, svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature, mentre l'Operatore socio sanitario (OSS) del profilo B-super (BS), svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
La posizione di parte ricorrente viene rafforzata dalla stessa declaratoria dell'art.4, c.2 del CCNL 2001, in cui si prevede che:
1. Ad integrazione dell'art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell'operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l'allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le
pagina 8 di 14 declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall'allegato 1 al presente
CCNL.
2. Il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio sanitario.
3. Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione organica del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
4. Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario sono ammessi gli operatori tecnici addetti all'assistenza sino al loro completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS si applicano le procedure previste dall'art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
5.Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti all'assistenza in quanto ad esaurimento.”
Ai fini di causa deve inoltre aversi riguardo a quanto previsto in materia di pubblico impiego contrattualizzato dall'art. 52 d.lgs. 165/01, che stabilisce che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (vacanza di posti in organico o sostituzione di altro dipendente), è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”, e al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il riconoscimento delle differenze retributive spetti anche nel caso di mansioni superiori svolte di fatto e non solo in presenza di un atto di formale investitura, come previsto dall'art. 52 d.lgs 165/01 (in tal senso vedi Cass., Sez. L, Sentenza n. 18808 del
07/08/2013 e Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2102 del 24/01/2019)
Il successivo comma 5 sancisce che, al di fuori di quanto previsto dal comma 2,
l'assegnazione al lavoratore della mansione superiore è nulla ma gli deve essere riconosciuta la differenza di trattamento economico per il lavoro prestato. Ed infatti l'art. 36 della Costituzione, afferma il principio secondo cui al lavoratore deve sempre essere garantita la retribuzione in rapporto alla qualità e quantità delle mansioni svolte in pagina 9 di 14 concreto, ad eccezione dei casi in cui l'assegnazione delle mansioni superiori “sia stata attribuita all'insaputa o contro la volontà dell'Ente oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente” (come affermato dalla Cassazione con la sentenza n.25848/2022).
Sul punto, al fine di determinare l'effettiva riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento rivendicato dalla parte ricorrente anche per il periodo anteriore al riconoscimento avvenuto nel 2016 per il livello economico BS, profilo di Operatore socio-sanitario OSS, occorre impostare l'indagine secondo un procedimento “trifasico” così come individuato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass.
22.11.2019 n. 30580 con principio analogo a quanto avviene nell'impiego privato), il quale si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ne consegue che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria.
Ciò chiarito in merito al necessario oggetto della prova, con riferimento alle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente nel periodo oggetto del giudizio, deve ritenersi che, dall'istruttoria espletata, sia emerso lo svolgimento delle mansioni come descritte nell'atto introduttivo.
5. Nel caso di specie deve ritenersi che la ricorrente abbia fornito adeguata Pt_1
prova dello svolgimento delle mansioni superiori oggetto della rivendicazione fin dal
2007 anche mediante le dichiarazioni rese dai testi dalla stessa indicati, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
In particolare, il teste (OSS assegnato alla S.C. Medicina del P.O. Sirai Testimone_1 dal 2008 al 2013), escusso all'udienza del 06.02.2018, ha affermato che “La ricorrente aveva le mie stesse mansioni e facevamo le stesse attività […] Quello che facevo io faceva lei, svolgeva l'attività di supporto del personale infermieristico nella stessa mia misura e come i nominativi che ho indicato prima.”
pagina 10 di 14 “Tutti noi usiamo la stessa divisa in cui c'è la dicitura del reparto di medicina, il nome e la dicitura OSS”.
Le medesime circostanze sono state confermate anche dalla teste, Dott.ssa
[...]
(Responsabile dell'Area ospedaliera – Servizio delle professioni sanitarie Testimone_3 della dal 2012 al 2017), che ha confermato di aver “rilevato che la sig.ra CP_1
veniva attribuita anche come unica unità di supporto nei turni serali e notturni e Pt_1 io stessa l'ho vista eseguire mansioni proprie dell'OSS. Ad es. l'ho vista cambiare panni
a persone con piaghe da decubito che dovevano essere fatte dall'OSS e non dall'OTA in quanto necessitano di medicazione. La (coordinatrice) mi rispose in prima battuta Tes_5
che effettivamente per mancanza di personale la ricorrente veniva messa indifferentemente nei turni degli OSS”.
Infine, la teste alle dipendenze della convenuta dal 2007 come OSS Testimone_2
presso il P.O. Sirai, ha confermato di aver lavorato insieme alla ricorrente nel reparto di medicina, precisando di essere arrivata sul posto di lavoro “il 1.10.2007 e la ricorrente
c'era già, mi ha fatto da tutor il primo mese”, con la precisazione che “Avevamo le stesse mansioni”, descritte nel dettaglio dalla teste.
Le dichiarazioni di segno contrario rese dai testi di parte convenuta Tes_4
infermiere che ha lavorato in qualità di coordinatore con la ricorrente da dicembre 2010 ad aprile 2011, e coordinatore infermieristico che ha lavorato con la Testimone_6
ricorrente nel 2007/2008 per circa 9 mesi, che hanno al contrario affermato che la stessa svolgeva attività senza autonomia ma sempre sotto il controllo e le direttive dell'infermiere di turno o del coordinatore, appaiono non solo riferite a un periodo di tempo molto limitato, ma anche generiche, in quanto non si soffermano sul tipo di attività concretamente svolta da Pt_1
Al contrario, i colleghi O.S.S. sentiti in corso di causa, avendo lavorato fianco a fianco con la ricorrente nello svolgimento delle medesime mansioni, si sono soffermati più nel dettaglio delle attività svolte dalla sig.ra confermando che la stessa aveva svolto la Pt_1
loro medesima attività di tipo assistenziale e di supporto al personale infermieristico, dettagliatamente descritta, coprendo con le loro testimonianze l'intero periodo tuttora in contestazione, dal 2007 al 2016.
Alla luce dell'esito dell'istruttoria testimoniale, che ha comprovato lo svolgimento in via continuativa, fino alla formale assegnazione del dicembre 2016, di una pluralità di mansioni proprie e specifiche del profilo di OSS da parte della ricorrente, in possesso di pagina 11 di 14 idonea qualificazione (cfr. il fascicolo personale con le certificazioni di OTA e ADB equipollenti alla qualifica di OSS, doc. 11 fasc. ric., e il certificato del 2001 di qualifica professionale come operatore socio sanitario OSS, doc.12 fasc. ric.), va ritenuta raggiunta la prova dello svolgimento in via prevalente delle mansioni alla superiore categoria, nella categoria B-profilo economico BS, così come previsto dal CCNL Integrativo del
20.09.2011 Comparto Sanità, per tutto il periodo oggetto della domanda, come successivamente modificata con note del 13.06.2022 di parte ricorrente, e cioè dalla data di assunzione del 08.06.2007 sino al dicembre 2016, data del riconoscimento della ricorrente nella qualifica di OSS.
Per l'effetto, la convenuta va condannata al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze sulla retribuzione spettante rispetto a quella corrisposta nel periodo compreso tra giugno 2007 e novembre 2016, tenuto conto del fatto che l'inquadramento corretto è stato riconosciuto in corso di causa nel dicembre 2016.
Il calcolo delle differenze retributive spettanti per il periodo compreso tra giugno 2007
e novembre 2016 può essere effettuato in base alla quantificazione riportata a pagina 7 del ricorso nella misura media mensile di € 80,00 (in relazione alla quale non è stata formulata nessuna specifica contestazione, nè eccepita la prescrizione), importo che appare congruo anche in base al raffronto dello stipendio percepito dalla ricorrente come
OTA nel settembre 2014 e quello percepito nel novembre 2013 da una collega OSS (si vedono le due buste paga prodotte come doc. 19 ric.).
Tale importo, moltiplicato per 13 mensilità, porta ad una differenza media pari ad €
1.040,00 annui, da maggiorare di interessi e rivalutazione, così come ribadito anche nelle note conclusionali del 13/06/2022, alle quali sono allegate anche più recenti tabelle retributive. Nelle stesse note la ricorrente si rimette, per l'esatta quantificazione del dovuto, alla valutazione equitativa del Tribunale, evidenziando che se fosse stata Co inquadrata nel profilo economico avrebbe maturato un'anzianità di servizio all'interno della categoria e quindi una fascia economica più elevata.
In assenza di più specifici conteggi, considerato che si ritiene accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori come OSS per un periodo di 9 anni e 5 mesi ricompreso tra giugno 2007 e novembre 2016 (pari a 113 mesi), nel quale sono stati maturati anche 9 ratei annuali di tredicesima mensilità, corrispondenti a un importo di euro 9760 (113+9=122 per 80 euro=9760), l' convenuta deve essere condannata CP_1
al pagamento di tale importo, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione,
pagina 12 di 14 spettante come per legge nel pubblico impiego, dalla maturazione delle singole mensilità
e fino al saldo effettivo.
Poiché la ricorrente non ha tuttavia fornito alcuna indicazione o conteggio circa le voci della retribuzione indiretta su cui va ad incidere la maggior retribuzione (esclusa la tredicesima mensilità già presa in considerazione), essendosi limitata a chiedere le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni corrispondenti al profilo superiore e 'tutte le somme dovute a tale titolo', ulteriori pretese dovranno eventualmente essere quantificate con separato giudizio.1
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6. La genericità delle allegazioni e in assenza di alcun supporto probatorio in merito al danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente, impongono il rigetto della domanda risarcitoria.
La sig.ra non ha infatti offerto una prova sufficiente del danno di immagine e Pt_1
alla dignità personale professionale che afferma di aver subìto, né alcuna approfondita deduzione istruttoria sul punto, secondo i criteri concordemente delineati dalle norme e dalla copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi in materia successivamente alle note sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione (Cass. civ., 31 maggio 2003 n. 8827 e Cass. civ., 31 maggio 2003 n. 8828), nonché della sentenza della Corte Costituzionale C. cost.
n. 233/2003, che su onere di allegazione e prova hanno stabilito che “per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”.
La relativa domanda deve pertanto essere respinta.
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7. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda principale, e devono quindi essere poste a carico della parte resistente, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia, secondo i parametri prossimi ai minimi di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022,.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso proposto in data 5 giugno 2015 da Pt_1
nei confronti della convenuta ,
[...] Controparte_5
come sopra rappresentata,
- dichiara che le mansioni svolte dalla ricorrente da giugno 2007 e fino al formale inquadramento di dicembre 2016 sono riconducibili al profilo di operatore socio- sanitario, categoria B, livello economico BS del CCNL del Comparto Sanità applicato al rapporto di lavoro;
- per l'effetto, condanna l' , in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 9760,00, pari alla differenza tra la retribuzione mensile corrisposta per 13 mensilità per il livello formale di inquadramento riconosciuto e quella dovuta per il livello corrispondente alle mansioni in concreto espletate da giugno 2007 a novembre 2016, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, demandando la eventuale quantificazione delle ulteriori differenze retributive sulla retribuzione indiretta ad un separato giudizio.
Condanna la al pagamento delle Controparte_5 CP_1 spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato qualora corrisposto.
Così deciso in Cagliari, il giorno 29 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
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