Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1162/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa da se stessa, Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Bottino, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale _2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Ornella Costa, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.04.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249005252827000 e la cartella di pagamento n.
29120130000162292000 ad essa sottesa, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'annullabilità per prescrizione della pretesa previdenziale azionata, per difetto di motivazione e per omessa notifica della contestazione dell'inadempimento. Con condanna alle spese.
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio la , chiedendo _2
rigettarsi il ricorso nonché, in via riconvenzionale, nel caso di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannarsi parte ricorrente al pagamento, in suo favore, l'importo del credito contributivo comprensivo di interessi e sanzioni e, nel caso di intervenuta prescrizione dei contributi, condannarsi al pagamento, in suo favore, dei relativi Controparte_1
importi a titolo di risarcimento del danno. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 66 della legge n.
247/2012 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riferimento ai contributi richiesti per l'anno 2010.
Segnatamente, l'opposizione risulta meritevole di accoglimento in quanto la mera produzione della raccomandata con la dicitura “avvisato” senza la contestuale produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., impedisce di ritenere validamente perfezionata la notifica della cartella di pagamento n. 29120130000162292000 e pertanto, avuto riguardo ai contributi richiesti per l'anno 2010, si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249005252827000 (14.03.2024) il termine decennale previsto dall'art. 66 della legge n.
247/2012 (a tenore del quale “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
”) fosse già decorso. _2 Ancora, per quanto concerne le somme richieste a titolo di sanzioni per l'omesso invio del MOD
5/2007 per l'anno 2006, va ricordato in punto di diritto che l'art. 9 della legge n. 141/1992
(“Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense
e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori”) ha modificato l'art. 17 della legge n. 576/1980 (“Riforma del sistema previdenziale forense”), disponendo che “
1. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente: "Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla , per CP_2
questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine".
2. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro
90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno CP_2
segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale
a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione al terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta”.
Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2 luglio 2018, n. 17258) ha più volte dato “continuità all'orientamento, oramai consolidato, affermato da questa Corte (sentenze n.
18130 del 04/08/2010; n. 13545 del 26/05/2008; 20/9/2006 n. 20343; del 24/3/2003 n. 4290) che la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, quarto comma, primo periodo della legge n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla
[...]
, dell'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla _2
data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuto meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del
d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, primo comma, della legge n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori”. Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, si ritiene, avuto riguardo all'annualità
(2006) delle sanzioni irrogate ex art. 9 della legge n. 141/1992, che il termine prescrizionale sia stato ritualmente interrotto, in data 7.07.2011, dalla notifica dell'informativa versata in atti, ma che
– in mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento n. 29120130000162292000 – dalla suddetta data sino alla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata (14.03.2024) sia decorso un termine ampiamente superiore a quello quinquennale.
Diversamente, con riferimento ai contributi richiesti per l'anno 2011, giova evidenziarsi che se da un lato è documentato (e, ancor più, incontestato) che il termine di prescrizione decennale ex art. 66 della legge n. 247/2012 sia stato interrotto dalla notifica, in data 28.11.2018, della nota di contestazione e, successivamente, dell'intimazione di pagamento qui impugnata (14.03.2024), dall'altro non merita accoglimento la doglianza concernente l'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento qui opposta, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che tale difetto non possa condurre alla dichiarazione di nullità dell'atto qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente il quale non abbia allegato e provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio di motivazione abbia arrecato al suo diritto di difesa (ex multis, Cass.,
Sezioni Unite, 14 maggio 2010, n. 11722, ripresa anche da Cass., ordinanza 3 novembre 2017, n.
26166).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto, rimanendo assorbita la domanda riconvenzionale proposta dalla nei _2
confronti della parte ricorrente e meritando, invece, accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla medesima nei confronti di , la quale deve CP_2 Controparte_1
essere condannata al risarcimento dei danni patiti in misura pari alle somme prescritte (3.347,00 euro) relativamente agli anni 2006 e 2010 e portate dalla cartella di pagamento n.
29120130000162292000, oltre interessi dall'estinzione dei crediti per prescrizione al soddisfo.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29120130000162292000, dichiara non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni per l'anno
2006 e di contributi per l'anno 2010; rigetta per il resto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla _2
, condanna al pagamento, in favore della
[...] Controparte_1
della somma pari a 3.347,00 euro, oltre _2 interessi dall'estinzione dei crediti per prescrizione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo